Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore nella causa n. 802/2024 r.g. tra le parti:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michela De Luca, elettivamente domiciliata in Prato (PO), viale della Repubblica n. 179 presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
, , rappresentato e difeso dall'avv. Paola Controparte_1 C.F._2
Bartolini, elettivamente domiciliato in Prato (PO), via E. Boni n. 118 presso lo studio del difensore;
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero pronuncia la seguente
SENTENZA PARZIALE
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
Ricorrente: che, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, pronunciare, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., sentenza non definitiva circa la separazione giudiziale delle parti del presente procedimento nel più breve termine possibile.
Convenuto: L'esponente eccepisce in via preliminare che l'art 709 bis cpc risulta abrogato dal D.
Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022,
n. 197. Conseguentemente l'avversaria richiesta al Tribunale adito “di pronunciare, ai sensi dell'art.
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/04/2024, ha chiesto che sia dichiarata la Parte_1
separazione personale dal marito , sposato a Vernio (PO) il 26/02/2005, Controparte_1
domandando altresì che sia disposto l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, di Per_1
autorizzare il trasferimento permanente della ricorrente e della figlia all'estero, di disciplinare la frequentazione padre/figlia in modalità protetta e in apposite strutture, che sia posto a carico del convenuto l'obbligo di versare alla moglie, per il mantenimento della figlia, la somma ritenuta di giustizia, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, di dichiarare che nulla è dovuto tra i coniugi a titolo di mantenimento.
Si è costituito in giudizio il quale, senza opporsi alla domanda di separazione, Controparte_1 sulle altre questioni ha chiesto di disporre l'affido condiviso della figlia minore con Per_1
collocazione prevalente presso la madre nella casa familiare sita in Vernio, via di Casigno 13/a o in quella sita in Vaiano (PO), via G. Braga 356, di prevedere la frequentazione padre/figlia in forma libera, per due giorni infrasettimanali e nei week end alternati, di disporre a suo carico, quale contributo mensile mantenimento della figlia, la somma di € 280,00, rivalutabile secondo gli indici
ISTAT, o quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie, di disporre l'attribuzione dell'assegno unico alla ricorrente;
in via subordinata, per l'ipotesi di trasferimento all'estero di di disporre adeguate e consone modalità e tempi di frequentazione Per_1
padre/figlia, occorrendo concentrandoli in un solo periodo più lungo, tenuto conto delle esigenze lavorative dei genitori e quelle scolastiche della figlia, con esatta indica-zione dei tempi e delle modalità tramite cui venga garantito a il rapporto continuativo col padre e i familiari paterni, Per_1
con condanna della ricorrente a sostenere in tutto o in parte i costi delle trasferte.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato, in via temporanea e urgente, senza autorizzare il trasferimento all'estero della minore, ha disposto l'affidamento esclusivo della figlia alla madre, con collocazione presso di lei;
ha sospeso la frequentazione padre/figlia; ha Per_1
disposto che il convenuto corrisponda alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal 18/04/2024, la somma di € 300,00, annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, da rimborsare su esibizione di idonea documentazione giustificativa;
ha disposto che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall' sia percepito per intero dalla sig.ra CP_2
Lo stesso giudice ha inoltre disposto l'istruzione della causa mediante ordine di Pt_1
produzione documentale alle parti e c.t.u. sulle capacità genitoriali.
Pag. 2 di 4 In corso di c.t.u., la ricorrente ha chiesto che sia intanto pronunciata sentenza parziale sullo stato, domanda di cui il convenuto ha eccepito l'inammissibilità.
Su questa domanda il giudice delegato ha riservato di riferire al Collegio.
***
L'eccezione d'inammissibilità della domanda di pronuncia di sentenza parziale di separazione, proposta dal convenuto, è infondata: l'abrogazione dell'art. 709-bis c.p.c. non ha determinato il divieto, per il Tribunale, di pronunciarsi sullo stato prima di definire le altre questioni, sulle quali la causa non è ancora matura per la decisione: oltre a ragioni di ordine sistematico e ai principi generali (cfr. artt. 277 e 279 c.p.c.), depone in tal senso il terzo periodo dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c. che consente al giudice delegato, subito dopo l'emissione dei provvedimenti temporanei e urgenti, di rimettere immediatamente la causa al Collegio per la decisione sulla domanda relativa allo stato delle persone quando il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande, ipotesi in cui la sentenza così pronunciata è impugnabile unicamente con appello immediato. Il legislatore della Riforma Cartabia, pertanto, dà per presupposta la possibilità di pronunciare sentenza parziale o non definitiva di separazione, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità da oltre un ventennio (Cass., Sez. Unite, n. 15248 del 03/12/2001).
Nel merito, la domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla ricorrente è fondata: dal tenore del ricorso e della comparsa di costituzione e risposta, così come dalle stesse dichiarazioni rese dalle parti, emerge l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, peraltro cessata dal mese di aprile 2024, mentre vi è contrasto in merito alle ulteriori e contrapposte domande delle parti, sulle quali il processo deve continuare.
, peraltro, nella comparsa di costituzione e risposta, non si era opposto alla Controparte_1
pronuncia di separazione.
Le parti devono essere rimesse davanti al giudice delegato, come da separata ordinanza
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione e , sposati a Vernio (PO) il Parte_1 Controparte_1
26/02/2005, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte I, anno 2005;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vernio di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge in ordine alla presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
3) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
Pag. 3 di 4 4) spese processuali al definitivo.
Dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3,
d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 15/01/2025, su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Lucia Schiaretti
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