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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 7165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7165 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 18.6.25 il Giudice Dott. Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°2563/25
VERTENTE TRA
c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Viale delle Milizie n.18, presso lo studio dell'Avv. Teresa Santulli che la rappresenta e difende per mandato allegato agli atti;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Cristiana; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23.1.2025 ritualmente notificato, l'istante indicata in epigrafe, esponeva: di aver prestato attività a favore della Provincia
[...]
a far data dal 18.4.1990 in qualità di Controparte_2
infermiera; che con sentenza n. 432/2013 del 29.5.2013, depositata in Cancelleria in data 30 maggio 2013 ed iscritta presso il competente Registro delle Imprese in pari data, il Tribunale di Roma aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2003 n. 347, lo stato di insolvenza della Parte_2
di aver presentato ricorso per l'insinuazione allo stato passivo che veniva
[...] accolto per “euro 16.587,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1° grado, per le indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis, n. 1 cc.” come ricavabile dalla comunicazione ex art. 97 LF pervenuta alla ricorrente in data 12.5.2015, per credito riferito al TFR maturato dalla lavoratrice alla data del 31.12.2006; che il TFR maturato dalla data del 1.1.2007 doveva ritenersi a carico del Fondo Tesoreria come ricavabile dalla comunicazione della Amministrazione Straordinaria;
che sulla base di accordo sindacale del 9.4.2015 il livello occupazionale dei lavoratori impiegati dalla
Congregazione nelle proprie strutture veniva mantenuto e che pertanto ella aveva continuato a svolgere la propria attività alle dipendenze della che al Controparte_3 punto 10 del suddetto accordo si leggeva “le competenze di fine rapporto ed i crediti di lavoro maturati dai dipendenti, successivamente alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza e sino a quella di trasferimento, non saranno ceduti alla Cessionaria che, in ogni caso, ex lege, non subentra in alcuna posizione debitoria dei lavoratori e resteranno a carico del cedente, che provvederà al relativo pagamento (..)”;che con comunicazione del
19.5.2015 i Commissari Straordinari della procedura di Amministrazione avevano CP_ comunicato a tutti i lavoratori di “aver provveduto a trasmettere telematicamente all' i dati relativi ai modelli SR52 riguardati n. 836 dipendenti, attualmente in forza presso le seguenti Strutture ….(omissis) In conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento, sono ricompresi nella trasmissione in oggetto i dipendenti che: (omissis) sono stati ammessi al passivo per crediti relativi al trattamento di fine rapporto maturato al
31.12.2006”; che con successiva comunicazione del 21.3.2016 i Commissari avevano poi comunicato ai lavoratori, tra l'altro, che “nel mese di ottobre 2015, i Commissari CP_ Straordinari sono stati informati dalle OO.SS. che l' non permette l'accesso al Fondo di Garanzia ai lavoratori i cui rapporti sono stari trasferiti ai Cessionari in forza dell'accordo sindacale del 13.4.2015...”; che in data 21.12.23, il rapporto di lavoro si risolveva per volontà consensuale, con decorrenza dal 1.1.24 come da relativo modulo di recesso dal rapporto.
Lamentato che la domanda di intervento del fondo del 17.3.24 non aveva alcun riscontro così come il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 22.8.24, concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a richiedere al fondo di garanzia ex art. 2 legge 297/82 il pagamento del credito a titolo di TFR ammesso nello stato passivo della procedura fallimentare della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della
Immacolata Concezione nella misura di €. 16.587,25 o nella maggiore o minore somma di giustizia, oltre accessori;
In ogni caso condannare l' al pagamento in favore della CP_1
parte istante della somma ammessa a titolo di TFR nello stato passivo della procedura fallimentare della Parte_2 nella misura di €. 16.587,25 o nella maggiore o minore somma di giustizia”,
[...]
oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' chiarendo che gli Uffici amministrativi stavano CP_1
valutando, anche alla luce della Sentenza della Corte di appello di Roma n.3208/2024, di procedere in autotutela all'annullamento del provvedimento di rigetto e l'accoglimento dell'istanza di liquidazione.
Prodotto dall in corso di causa provvedimento di annullamento in autotutela del CP_1
diniego di accesso al Fondo, all'udienza odierna parte ricorrente insisteva per la condanna non essendo intervenuto pagamento malgrado il rinvio concesso. La causa veniva quindi discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato.
CP_ Come emerge dalla documentazione agli atti l' in data 16.4.2025 ha provveduto in sede di autotutela all'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di parte ricorrente di accesso al Fondo di Garanzia avanzata in data 17.3.2024.
A fronte del riconoscimento del diritto della ricorrente all'intervento del Fondo per la liquidazione del dovuto a titolo di TFR, l'Istituto, pur ritualmente avanzata da controparte domanda amministrativa in data 17.3.2024 e ricorso amministrativo inoltrato in data
22.8.2024, non ha provveduto ad oggi al versamento del dovuto. Essendo abbondantemente decorso il termine di gg.60 dall'inoltro della domanda, arco temporale concesso all' CP_1
per l'accredito sul conto corrente del beneficiario ex art. 2, comma 7 della Legge 297 del
1982, si impone la condanna.
Condanna dell' al versamento del dovuto che viene quantificato in relazione al credito CP_1
a titolo di TFR ammesso nello stato passivo della procedura fallimentare della
[...]
nella misura di Parte_2
€16.587,25, ammontare non oggetto di contestazione in comparsa.
Su tali somme, rivalutate annualmente dal 61° giorno successivo al 17.3.2024, sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Le spese di lite sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere dal fondo di garanzia ex art. 2 legge 297/82 il pagamento del credito dalla medesima vantato a titolo di TFR ammesso nello stato passivo della procedura fallimentare della Parte_2
e, per l'effetto, condanna l' al versamento di €16.587,25, oltre
[...] CP_1
accessori; condanna l' alla refusione delle spese legali liquidate in complessivi €2.600,00, da CP_1
distrarsi;
Roma, il 18.6.2025 Il Giudice
Dott. Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 18.6.25 il Giudice Dott. Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°2563/25
VERTENTE TRA
c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 C.F._1
Viale delle Milizie n.18, presso lo studio dell'Avv. Teresa Santulli che la rappresenta e difende per mandato allegato agli atti;
- RICORRENTE –
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1
suo Presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Cristiana; - RESISTENTE -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23.1.2025 ritualmente notificato, l'istante indicata in epigrafe, esponeva: di aver prestato attività a favore della Provincia
[...]
a far data dal 18.4.1990 in qualità di Controparte_2
infermiera; che con sentenza n. 432/2013 del 29.5.2013, depositata in Cancelleria in data 30 maggio 2013 ed iscritta presso il competente Registro delle Imprese in pari data, il Tribunale di Roma aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 4 D.L. 23 dicembre 2003 n. 347, lo stato di insolvenza della Parte_2
di aver presentato ricorso per l'insinuazione allo stato passivo che veniva
[...] accolto per “euro 16.587,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1° grado, per le indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis, n. 1 cc.” come ricavabile dalla comunicazione ex art. 97 LF pervenuta alla ricorrente in data 12.5.2015, per credito riferito al TFR maturato dalla lavoratrice alla data del 31.12.2006; che il TFR maturato dalla data del 1.1.2007 doveva ritenersi a carico del Fondo Tesoreria come ricavabile dalla comunicazione della Amministrazione Straordinaria;
che sulla base di accordo sindacale del 9.4.2015 il livello occupazionale dei lavoratori impiegati dalla
Congregazione nelle proprie strutture veniva mantenuto e che pertanto ella aveva continuato a svolgere la propria attività alle dipendenze della che al Controparte_3 punto 10 del suddetto accordo si leggeva “le competenze di fine rapporto ed i crediti di lavoro maturati dai dipendenti, successivamente alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza e sino a quella di trasferimento, non saranno ceduti alla Cessionaria che, in ogni caso, ex lege, non subentra in alcuna posizione debitoria dei lavoratori e resteranno a carico del cedente, che provvederà al relativo pagamento (..)”;che con comunicazione del
19.5.2015 i Commissari Straordinari della procedura di Amministrazione avevano CP_ comunicato a tutti i lavoratori di “aver provveduto a trasmettere telematicamente all' i dati relativi ai modelli SR52 riguardati n. 836 dipendenti, attualmente in forza presso le seguenti Strutture ….(omissis) In conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento, sono ricompresi nella trasmissione in oggetto i dipendenti che: (omissis) sono stati ammessi al passivo per crediti relativi al trattamento di fine rapporto maturato al
31.12.2006”; che con successiva comunicazione del 21.3.2016 i Commissari avevano poi comunicato ai lavoratori, tra l'altro, che “nel mese di ottobre 2015, i Commissari CP_ Straordinari sono stati informati dalle OO.SS. che l' non permette l'accesso al Fondo di Garanzia ai lavoratori i cui rapporti sono stari trasferiti ai Cessionari in forza dell'accordo sindacale del 13.4.2015...”; che in data 21.12.23, il rapporto di lavoro si risolveva per volontà consensuale, con decorrenza dal 1.1.24 come da relativo modulo di recesso dal rapporto.
Lamentato che la domanda di intervento del fondo del 17.3.24 non aveva alcun riscontro così come il successivo ricorso amministrativo inoltrato in data 22.8.24, concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a richiedere al fondo di garanzia ex art. 2 legge 297/82 il pagamento del credito a titolo di TFR ammesso nello stato passivo della procedura fallimentare della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli della
Immacolata Concezione nella misura di €. 16.587,25 o nella maggiore o minore somma di giustizia, oltre accessori;
In ogni caso condannare l' al pagamento in favore della CP_1
parte istante della somma ammessa a titolo di TFR nello stato passivo della procedura fallimentare della Parte_2 nella misura di €. 16.587,25 o nella maggiore o minore somma di giustizia”,
[...]
oltre accessori e spese di lite.
Si costituiva in giudizio l' chiarendo che gli Uffici amministrativi stavano CP_1
valutando, anche alla luce della Sentenza della Corte di appello di Roma n.3208/2024, di procedere in autotutela all'annullamento del provvedimento di rigetto e l'accoglimento dell'istanza di liquidazione.
Prodotto dall in corso di causa provvedimento di annullamento in autotutela del CP_1
diniego di accesso al Fondo, all'udienza odierna parte ricorrente insisteva per la condanna non essendo intervenuto pagamento malgrado il rinvio concesso. La causa veniva quindi discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato.
CP_ Come emerge dalla documentazione agli atti l' in data 16.4.2025 ha provveduto in sede di autotutela all'annullamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di parte ricorrente di accesso al Fondo di Garanzia avanzata in data 17.3.2024.
A fronte del riconoscimento del diritto della ricorrente all'intervento del Fondo per la liquidazione del dovuto a titolo di TFR, l'Istituto, pur ritualmente avanzata da controparte domanda amministrativa in data 17.3.2024 e ricorso amministrativo inoltrato in data
22.8.2024, non ha provveduto ad oggi al versamento del dovuto. Essendo abbondantemente decorso il termine di gg.60 dall'inoltro della domanda, arco temporale concesso all' CP_1
per l'accredito sul conto corrente del beneficiario ex art. 2, comma 7 della Legge 297 del
1982, si impone la condanna.
Condanna dell' al versamento del dovuto che viene quantificato in relazione al credito CP_1
a titolo di TFR ammesso nello stato passivo della procedura fallimentare della
[...]
nella misura di Parte_2
€16.587,25, ammontare non oggetto di contestazione in comparsa.
Su tali somme, rivalutate annualmente dal 61° giorno successivo al 17.3.2024, sono dovuti gli interessi al tasso legale.
Le spese di lite sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, dichiarare il diritto della ricorrente a ricevere dal fondo di garanzia ex art. 2 legge 297/82 il pagamento del credito dalla medesima vantato a titolo di TFR ammesso nello stato passivo della procedura fallimentare della Parte_2
e, per l'effetto, condanna l' al versamento di €16.587,25, oltre
[...] CP_1
accessori; condanna l' alla refusione delle spese legali liquidate in complessivi €2.600,00, da CP_1
distrarsi;
Roma, il 18.6.2025 Il Giudice
Dott. Donatella Casari