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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 11/09/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1633/2023
Il giorno 12/09/2025, nella causa iscritta al n RG 1633 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti all'udienza del 11.9.2025 è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1633/2023 promossa da:
) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di genitori esercenti la potestà sui minori C.F._2 Per_1
e , elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico del
[...] Persona_2 difensore, con l'avv. FONTANA DANILO , dal quale rappresentati e difesi C.F._3 giusta procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI contro
, in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore, con l'avv. POJAGHI BETTONI GIULIO ) dal quale rappresentato e difeso C.F._4 giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 di 9 1. e in qualità di genitori esercenti la potestà sui minori Parte_1 Parte_2
e , hanno convenuto in giudizio al fine Per_1 Persona_2 Controparte_2 di sentirla condannare al pagamento in loro favore della somma di € 14.797,21, corrispondente a
11.980,00 diritti speciali di prelievo alla data del 15.05.2023, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in occasione del volo SWR1737/LX1737 da Fiumicino a
Tampa (USA) con scalo a Zurigo (Svizzera) del 1.7.2022.
A sostegno della domanda, hanno dedotto che il volo da Fiumicino partiva con oltre un'ora di ritardo e che, una volta a Zurigo, ai minori non veniva offerta alcuna assistenza per imbarcarsi sul volo diretto a Tampa;
a causa di tali negligenze, i minori perdevano la coincidenza per Tampa e, solo grazie all'intervento via telefono di ottenevano la riprotezione su un volo del giorno Parte_2 successivo diretto a Orlando con scalo a Chicago, previo pernottamento in un albergo distante ben
20 minuti di tram dall'aeroporto; inoltre, il bagaglio di andava smarrito e veniva Persona_1 riconsegnato dopo 5 giorni.
In via subordinata, hanno chiesto la condanna della compagnia convenuta al pagamento della minor somma di € 1.200,00 a titolo di compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento CE
261/2004.
Si è costituita la , sostenendo l'insussistenza dei presupposti Controparte_1 per il richiesto risarcimento ai sensi della Convenzione di Montreal, in mancanza di negligenze imputabili alla compagnia nonché di prova dei danni lamentati;
inoltre, ha dedotto che il ritardo del volo da Fiumicino è stato determinato da una causa non imputabile alla compagnia, costituita dalle restrizioni del traffico aereo imposte dall'autorità aeroportuale di Zurigo il giorno 1.7.2022 e che, pertanto, non è dovuta la compensazione pecuniaria di cui al Regolamento CE 261/2004; infine, quanto al ritardo nella consegna del bagaglio, ha eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del reclamo previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. In via principale, gli attori hanno domandato la condanna della compagnia aerea convenuta al risarcimento del danno dovuto in virtù della Convenzione di Montreal per il ritardo del volo
SWR1737/LX1737 da Fiumicino a Tampa (USA) con scalo a Zurigo (Svizzera) del 1.7.2022, per la mancata assistenza dei minori all'aeroporto di Zurigo e per lo smarrimento del bagaglio, riconsegnato solo dopo 5 giorni.
3 di 9 La domanda deve essere correttamente valutata ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004 - il cui art. 19 prevede che “il vettore è responsabile del danno derivante dal ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci” salvo che “dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall'art. 22 della Convenzione, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire - ove trovi applicazione il diritto interno, come nel caso di specie - ai sensi dell'art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati (cfr. da ultimo
Cass. civ. 21/02/2019, n. 4996).
In proposito, va ricordato che, in tema di fatto illecito civile, contrattuale o extracontrattuale, la legge opera una distinzione fra l'individuazione dell'evento che lo integra (c.d. danno-evento) e quella delle sue conseguenze dannose (c.d. danno-conseguenza), che far sorgere il diritto alla riparazione, id est al risarcimento. Distinzione la cui generalità è stata, com'è noto, riaffermata dalle
SS.UU. nelle c.d. sentenze di San AR (Cass. sez. un. n. 26972 del 2008 e le altre tre gemelle).
Pertanto, è onere del danneggiato allegare e provare il danno-conseguenza, ossia il concreto pregiudizio suscettibile di valutazione economica in termini di danno emergente o di lucro cessante
(art. 1223 c.c.), di cui chiede il risarcimento.
In punto di danno non patrimoniale, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, lo stesso è risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all'art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi
4 di 9 o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 26972 del 11/11/2008).
Dalla giurisprudenza di legittimità è stato ulteriormente precisato che il danno non patrimoniale, anche nel caso di lesione di diritti inviolabili, non può mai ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici
(cfr. Cass. civ. n. 12143 del 14/6/2016).
Pertanto, parte attrice deve ritenersi onerata della prova del danno, sia patrimoniale che non,
e del nesso causale tra il ritardo del volo e il danno stesso.
L'esistenza in capo al danneggiato di un onere di specifica allegazione e prova del danno, oltre a desumersi dai principi dell'ordinamento interno non espressamente derogati dalla convenzione, si evince dall'art. 29 della stessa fonte internazionale. Tale disposizione precisa che la responsabilità disciplinata dalla Convenzione “non da luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare
o comunque non risarcitorio”.
D'altronde, la scelta del legislatore dell'Unione Europea di introdurre il diritto dei passeggeri di vettori comunitari ad una “compensazione pecuniaria” di natura indennitaria, è stata determinata proprio dalla scelta di attribuire loro un diritto ulteriore e diverso rispetto a quello al risarcimento del danno già previsto dalla Convenzione di Montreal. In tal senso si giustifica la diversità di regime giuridico tra l'indennizzo previsto dal regolamento e il risarcimento previsto dalla Convenzione. In tal senso la Corte di Giustizia, con riferimento a fattispecie alle quali era anche applicabile il regolamento comunitario, ha più volte chiarito la differente natura della compensazione pecuniaria riconosciuta dal regolamento sul solo presupposto del ritardo rispetto al risarcimento del danno ulteriore previsto dalla Convenzione di Montreal, differenza che li rende cumulabili, in caso di controversia riguardante contrato di trasporto sottoscritto con vettore comunitario (Corte giustizia
Unione Europea Grande Sez., Sent., 23/10/2012, n. 581/10).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, deve ritenersi che la domanda svolta dagli odierni attori è carente in punto di allegazione e di prova del danno patito, atteso che gli attori non hanno neppure chiarito se trattasi di danno patrimoniale o non patrimoniale e hanno omesso di indicare le circostanze di fatto che integrerebbero il danno-conseguenza.
Nel caso di specie è bensì certo il ritardo a destinazione;
questo però identifica e definisce il fondamento della responsabilità contrattuale ossia, per l'appunto, il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione assunta dal vettore (che di per sé obbliga il debitore al risarcimento del danno: art. 1218 c.c.), ma non basta ancora a dimostrare anche l'effettiva esistenza di un danno risarcibile.
5 di 9 Nella misura in cui il danno-evento "assorbito" nell'inadempimento o nell'inesatto adempimento corrisponda al mancato conseguimento di una utilità prevista in contratto, e suscettibile di apprezzamento sul piano risarcitorio, sarebbe per ciò stesso dimostrata anche l'esistenza di un danno risarcibile, pari al valore della utilità (o della parte di essa) attesa e non conseguita. Nel caso in esame, se si fosse trattato di cancellazione del volo non sarebbe stato difficile identificare e stimare il danno da porre ad oggetto della succedanea prestazione risarcitoria (quanto meno pari al valore della prestazione non eseguita o ai costi da sostenere per procurarsela altrimenti), salva anche in tal caso la prova degli ulteriori danni c.d. consequenziali di cui discorre l'art. 1223 c.c..
La fattispecie in esame non è però quella di un inadempimento in senso proprio ma, come detto, quella dell'adempimento ritardato (e, dunque, inesatto): la prestazione non è mancata ma differisce da quella programmata in contratto ed attesa dal creditore in relazione ad una dimensione che la connotava, quella temporale.
In tale contesto, non può ritenersi che la lesione all'interesse del creditore alla connotazione temporale della prestazione sia di per sé economicamente valutabile, dovendo esigersi, ai fini risarcitori, la rigorosa prova del danno-conseguenza che, sul piano patrimoniale, si identifica con le utilità ed i vantaggi, estranei al vincolo obbligatorio, che siano andati eventualmente perduti in ragione del ritardo (lucro cessante) e/o con i maggiori esborsi eventualmente resisi necessari (danno emergente).
Orbene, gli attori in primo grado hanno dedotto genericamente la sussistenza di danni derivati dal ritardo, senza chiarirne la natura, né allegare le circostanze di fatto che lo integrerebbero.
Tale lacuna assertiva non può essere colmata a mezzo dei poteri equitativi attribuiti al giudice dall'art. 1226 c.c..
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che incombe sul danneggiato l'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato e riconducibile alla sua caratteristica funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno (“il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8615 del 12/04/2006).
Nel caso di specie, nessun elemento è stato fornito da parte attrice ai fini della prova dell'esistenza del danno né ai fini della sua liquidazione equitativa.
6 di 9 Peraltro, l'assenza di elementi indiziari impedisce la formazione della prova presuntiva, che richiede una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti.
La domanda svolta dagli attori in via principale merita quindi di essere rigettata.
3. La domanda svolta in via subordinata è invece fondata.
La compagnia aerea convenuta è soggetta all'applicazione del Regolamento CE 261/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 (in virtù di accordi bilaterali stipulati dalla
Svizzera con l'UE) che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In particolare, il citato Regolamento all'art. 7 prevede il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo del volo (oltre che in caso di cancellazione, come espressamente previsto dall'art. 5 del citato Regolamento), come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (si v. sentenza
“ ” del 19 novembre 2009 nei procedimenti riuniti C‑402/07 e C‑432/07). Per_3
Deve quindi ritenersi che i passeggeri di voli ritardati possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 del Regolamento n. 261/2004 quando, a causa di tali voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo.
In punto di onere probatorio, va ricordato che, in ossequio ai principi generali in tema di responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 2967 c.c.), il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie orarie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004 (Cass. n. 1584 del 23/01/2018).
Nel caso di specie, non vi è contestazione in merito alla circostanza del ritardo, in quanto costituisce circostanza pacifica che i minori hanno perso la coincidenza per Tampa e sono stati riprotetti sul volo del giorno successivo diretto ad Orlando.
La compagnia aerea convenuta ha allegato la non imputabilità dell'inadempimento, sostenendo che il ritardo è stato causato dalle restrizioni al traffico aereo imposte dall'autorità aeroportuale di Zurigo il giorno 1.7.2022, determinando il ritardo del volo da Zurigo a Roma che avrebbe poi dovuto eseguire la tratta successiva da Roma a Zurigo per cui è causa.
7 di 9 A supporto di tale allegazione, la compagnia aerea ha prodotto il giornale di volo relativo al volo precedente sulla medesima rotazione, riportante i “codici ritardo” associati agli eventi “Difficoltà di carico/scarico (carichi speciali, mancanza di squadre di lavoro)” e “Air Traffic Control in rotta per richieste superiori agli standard di capacità”, nonché il giornale di volo relativo al volo in questione, riportante i
“codici ritardo” associati agli eventi “Rotazione A/M – Rotazione aeromobili, ritardato arrivo dell'aeromobile da una tratta precedente” e “Richieste operative particolari”. Inoltre, ha prodotto un estratto della documentazione tecnica proveniente da Eurocontrol relativa all'assegnazione dei c.d. “slot”, ossia le fasce orarie di partenza dei voli.
Orbene, deve ritenersi che tali documenti non siano sufficienti ai fini della prova liberatoria richiesta dall'art. 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004.
La Corte di Giustizia ha chiarito che la circostanza eccezionale che abbia inciso su un precedente volo operato dal medesimo vettore con il medesimo aeromobile nell'ambito di una stessa rotazione può essere valutata ai fini esimenti della responsabilità del vettore secondo il Regolamento
UE n. 261/2004, qualora sussista un nesso di causalità diretta tra la verificazione di tale circostanza che ha inciso su un volo precedente e il ritardo o la cancellazione di un volo successivo, cosa che spetta al giudice del rinvio valutare alla luce degli elementi di fatto a sua disposizione e tenendo conto, in particolare, delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C-74/19, EU:C:2020:460, punto 54).
Pertanto, la compagnia aerea, anziché limitarsi ad allegare la circostanza per cui il volo precedente e quello per cui è causa sono sulla medesima rotazione, avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del nesso di causalità diretta nel senso sopra precisato, allegando e dimostrando in che modo il ritardo del volo precedente ha determinato quello oggetto di causa.
Inoltre, non è chiaro a quale tipo di eventi siano ricollegabili, in concreto, le diciture “Difficoltà di carico/scarico (carichi speciali, mancanza di squadre di lavoro)” e “Air Traffic Control in rotta per richieste superiori agli standard di capacità”, in mancanza di specifiche deduzioni sul punto da parte della compagnia aerea.
In conclusione, la domanda subordinata deve trovare accoglimento, con conseguente liquidazione in favore degli attori del complessivo importo di € 1.200,00 a titolo di compensazione pecuniaria, pari ad € 600,00 per ciascun passeggero.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del
8 di 9 d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia, determinato però in considerazione della somma liquidata anziché di quella richiesta in ossequio al disposto dell'art. 5 del citato decreto (da € 1.101 ad € 5.200,00).
Le spese così liquidate devono essere distratte in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda principale;
- accoglie la domanda subordinata e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 al pagamento in favore di e in qualità di genitori esercenti Parte_1 Parte_2 la potestà sui minori e , della somma di € 1.200,00, oltre interessi Per_1 Persona_2 dalla domanda al saldo;
- condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in € Controparte_1
1.540,00, di cui € 1.276,00 per compensi ed € 264,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Danilo Fontana quale antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 12 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
9 di 9