Articolo 75 del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 88Articolo 76
Versione
1 gennaio 2004
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19 settembre 2018
Art. 75. (( (Specifiche condizioni in ambito sanitario). )) (( 1. Il trattamento dei dati personali effettuato per finalita' di tutela della salute e incolumita' fisica dell'interessato o di terzi o della collettivita' deve essere effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2, lettere h) ed i), e 3 del regolamento, dell'articolo 2-septies del presente codice, nonche' nel rispetto delle specifiche disposizioni di settore. ))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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