Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa Antonella Izzo, presidente dott.ssa Claudia De Martin, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere all'udienza del 21 febbraio 2025 ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5635/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, vertente tra
(C.f. e (C.f. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di opposizione all'esecuzione dall'avv. Fabio
Regalino appellanti contro
(C.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, in nome per conto di rappresentata e difesa giusta procura in calce alla Controparte_2 comparsa di risposta in appello dall'avv. Francesco Iacovino appellata
(C.f. ) (non costituita) Controparte_1 P.IVA_1 appellata
contumace) CP_3 appellata
oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 1042/2022 emessa nel giudizio rubricato al n. 1275/2019 R.G., pubblicata in data 11.10.2022 e non notificata.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – Con opposizione all'esecuzione avverso la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n.
242/2017 R.G. i sig.ri e domandavano al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Civitavecchia di accertare la violazione dell'art. 124 comma 5° del T.U.B.; di disporre CTU al fine di accertare se i costi delle polizze assicurative fossero stati considerati nel calcolo del TAEG ed, in mancanza, di specificare quale fosse il TAEG da applicare;
di accertare per l'applicazione del tasso sostitutivo quanto la banca dovesse restituire alla parte ricorrente per l'eccedenza percepita con conseguente condanna alla restituzione in favore dei ricorrenti.
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 1275/2019 ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara la carenza di legittimazione passiva della in proprio;
Controparte_1 rigetta l'opposizione all'esecuzione; condanna e al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Parte_1 Parte_2
quale mandataria della che si liquidano in euro Controparte_1 Controparte_4
4.015 oltre rimborso spese generali, IVA, CPA per compenso.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “Preliminarmente occorre accertare la legittimazione al giudizio di tutti i soggetti chiamati in causa. L'atto di citazione in giudizio è stato notificato sia alla che alla ma la prima non è Controparte_1 Controparte_4 legittimata passiva a resistere in giudizio in proprio, in quanto ha agito nella procedura esecutiva e si è costituita nella opposizione quale mandataria della società cessionaria del Controparte_4 credito originariamente della Deve, quindi, dichiararsi la carenza di legittimazione CP_3 passiva della in proprio;
la società è parte del giudizio quale Controparte_1 Pa Pa mandataria della osservarsi che la difformità tra reale e dichiarato Parte_4 non attiene alla determinatezza del contenuto del contratto di mutuo;
l'indicazione di tale indice comporta di per sé che l'individuazione del contenuto del contratto sia possibile e che il tasso sia Pa determinato. La questione prospettata attiene, infatti, alla erronea indicazione dell' non alla Pa mancata indicazione dello stesso. Secondo la parte opponente la discordanza tra l' indicato in contratto e quello realmente applicato comporta un vizio della clausola relativa agli interessi che farebbe venir meno la clausola stessa con applicazione del tasso dei BOT. Ritiene questo giudice di Pa aderire alla tesi, sostenuta dalla giurisprudenza di merito secondo cui l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto ed è previsto ai soli fini di pubblicità e trasparenza cosicché la sua erronea indicazione non incide sulla validità delle clausole contrattuali ex art. 117 TUB ma può rilevare eventualmente sotto il profilo della responsabilità della banca e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi costitutivi (cfr. Trib. Torino 22 settembre 2020 n. 3226; Trib Milano 17 dicembre 2019 n. 11715;
Trib. Napoli 9 gennaio 2018 n.183; Trib. Napoli Nord 12.3.2018; Trib. di Roma, n. 72029 del 19 aprile 2017, tutte reperibili sul web). Questa conclusione si fonda sulla natura esclusivamente Pa Pa informativa dell' , sulla considerazione che l'art. 117 T.U.B. non annovera l' tra gli elementi essenziali del contratto bancario (solo nel credito al consumo si registra la presenza di un'espressa norma che sanziona con rimedi invalidativi l'ipotesi di una difformità fra TAEG effettivo e TAEG contrattuale) e sulla tradizionale distinzione, affermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724 del 2007), fra regole di validità e regole di condotta, laddove solo una violazione delle prime è idonea a determinare l'applicazione di rimedi invalidativi, mentre una violazione delle seconde - in assenza di espressa previsione testuale di una sanzione di invalidità - non può che comportare conseguenze di natura risarcitoria. La parte opponente non ha, in sostanza, sollevato alcuna altra eccezione ed i riferimenti contenuti in comparsa conclusionale alla applicabilità della disciplina relativa all'usura (che hanno indotto la parte convenuta a dedurre sul punto in comparsa di replica) sono generici non essendo stata sollevata alcuna specifica eccezione in proposito. In sostanza la parte opponente ha basato l'opposizione sulla assunta scorretta indicazione nel contratto dell' e da ciò ha dedotto la nullità della clausola Pt_3 determinativa degli interessi e l'applicabilità del tasso BOT con conseguente rilevante riduzione dei tassi che si sarebbero dovuti applicare al rapporto. L'eccezione, per quanto detto, è quindi infondata e l'opposizione deve essere rigettata”.
§ 3 — e impugnavano la sentenza con un atto contenente le Parte_1 Parte_2 seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata, statuire e dichiarare
In_via_principale:
A) riformare la Sentenza impugnata per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atti e,dunque, accogliendo così le conclusioni come formulate nel corso del primo grado del giudizio di merito e disattese da parte del Tribunale di Civitavecchia, e pertanto:
1. ACCERTARE E DICHIARARE — la Violazione degli artt. 117 e 124 T.U.B. ratione temporis, per il mancato inserimento da parte del nel calcolo del TAEG delle coperture CP_5 assicurative richieste ai sig.ri e , per la stipula in data 05/08/2008 Parte_1 Parte_2 del contratto di mutuo fondiario e per l'effetto: 1.1) applicare ratione temporis I'art. 124 del T.U.B comma 5°lettera a), la cui formulazione prevede
- Nei casi di assenza o nullità delle clausole contrattuali, queste ultime sono sostituite di diritto secondo i seguenti criteri: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali
o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
2). Disporre CTU al fine di accertare: se le polizze assicurative siano state inserite nel calcolo del_TAG_(ISC)_come_per legge_da_parte_della_banca_e_per_l'effetto;
2.1) in caso di mancato inserimento specificare il TAEG che si dovrà applicare rispetto a quello praticato con la rideterminazione del piano di ammortamento secondo la normativa di cui al combinato disposto degli artt.117 e ari. 124 comma 5, D.Lgs. 385 in vigore alla stipula del contratto di mutua con conseguente applicazione dello stesso articolo comma 5 lett. a).
3. Accertare per effetto dell'applicazione del tasso sostitutivo quanto la banca debba restituire alla parte ricorrente per l'eccedenza percepita con conseguente condanna alla restituzione in favore dei ricorrenti.
4. Con vittoria di spese, diritti onorari del primo e del presente grado di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.. In data 25.1.2023 si costituiva in qualità di mandataria di Controparte_1 Controparte_2 chiedendo l'accertamento del difetto di legittimazione passiva di in proprio e Controparte_1 il rigetto dell'appello poiché inammissibile ex art.342 c.p.c. o, comunque, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In data 20.2.2023 veniva dichiarata la contumacia di CP_3
La causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti come sopra.
§ 4 – Preliminarmente si rileva che gli appellanti hanno citato in giudizio in questo grado anche in proprio, già dichiarata priva di legittimazione passiva dal Tribunale perché Controparte_1 la cessionaria del credito azionato nella procedura esecutiva oggetto dell'opposizione per cui è causa è
[...]
di cui è semplicemente la mandataria con potere di CP_2 Controparte_1 rappresentanza. Si accerta pertanto il difetto di legittimazione passiva di in Controparte_1 proprio. Ancora preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità dell'appello per vizi di formulazione dell'atto introduttivo è infondata, avendo l'appellante esposto chiaramente i motivi di doglianza rispetto alla decisione impugnata.
Sul punto si rammenta il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite sull'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012: “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Sez. U., sentenza n. 27199 del 16/11/2017).
§ 5. - L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 5.1. - Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe motivato la decisone di modo insufficiente e contraddittorio.
A sostegno delle loro pretese, gli appellanti deducono che il Giudice avrebbe fondato la propria decisione solo in relazione alla funzione del ICS/TAEG ed alle conseguenze della difformità tra il tasso dichiarato e quello effettivo. Il Tribunale, pertanto, avrebbe omesso di motivare la decisione in relazione alla dedotta violazione degli artt. 117 e 124 TUB a causa del mancato inserimento dei costi assicurativi obbligatori nel calcolo del TAEG.
Inoltre, la decisione sarebbe errata poiché nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi di costi aggiuntivi che avrebbero comportato un aumento dell'ICS, ma sussisterebbe un erroneo meccanismo di calcolo degli interessi che avrebbe comportato l'applicazione di un tasso superiore a quello indicato nel contratto di mutuo.
Il motivo è infondato. L'opposizione proposta ha lo scopo di paralizzare l'azione esecutiva in base all'assunto che il credito dell'istituto mutuante debba essere rideterminato in misura inferiore, in applicazione dell'art.124 comma 5 lett.a) d.lgs.n.385/1993 (TUB) applicabile ratione temporis, a causa della difformità Par dell' indicato dalla banca nel contratto da quello effettivo, derivante dalla mancata inclusione nel primo dei costi della polizza assicurativa collegata al contratto. L'accertamento della difformità tra TAEG/ISC contrattuale e effettivo così come dedotta dagli opponenti, oggi appellanti, sarebbe quindi necessario solo se da essa potesse discendere la dedotta nullità parziale del contratto e la conseguente necessità di rideterminare l'ammontare del credito derivante dal contratto di mutuo.
Va premesso che la disposizione di cui gli appellanti invocano l'applicazione, l'art. 124 comma 5 lett.a) d.lgs.n.385/1993 (TUB) nel testo in vigore alla data di perfezionamento del contratto, è applicabile solo ai contratti di credito al consumo, secondo la nozione datane dal precedente art.121 comma 1, quindi non al contratto di mutuo fondiario in oggetto. Pertanto il Tribunale ha correttamente fatto riferimento all'art.117 TUB, il cui sesto comma prevede l'applicazione di tassi di interesse sostitutivi e di altre condizioni contrattuali sostitutive solo nei casi di mancata indicazione nel contratto dei tassi di interesse e di ogni altra condizione praticata o di nullità delle relative clausole, derivante dal rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e delle altre condizioni contrattuali o dal fatto che prevedano tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. Ha quindi chiarito che il TAEG/ISC non è una condizione economica del contratto, ma un dato che - sintetizzando i costi che derivano dal contratto a carico del mutuatario – ha il solo scopo di fornire allo stesso una corretta informazione sul costo complessivo del credito, per cui l'erronea indicazione o persino la mancanza di tale dato non rileva sul piano della nullità parziale del contratto, ma su quello della violazione degli obblighi di comportamento della banca, da cui potrebbero derivare conseguenze unicamente sul piano risarcitorio. Il primo giudice ha quindi ben esposto le ragioni, connesse alla funzione del TAEG/ISC, per cui l'erronea determinazione nel contratto di tale dato non determina alcuna violazione dell'art.117 TUB e, sulla base di tale premessa, ha correttamente omesso l'accertamento richiesto.
Quanto all'assunto che nel rapporto di mutuo sarebbero stati applicati interessi erroneamente calcolati superiori a quelli indicati nel contratto, si tratta di deduzione del tutto nuova e pertanto inammissibile ex art.345 c.p.c. oltre che per la sua incongruenza rispetto alla premessa, dato che il mancato computo nel TAEG/ISC del costo dell'assicurazione non si ripercuote sulla determinazione del tasso di interesse. Peraltro, se così fosse, gli opponenti potrebbero solo pretendere che il credito sia rideterminato in conformità del TAEG/ISC contrattuale, ma poiché su tale conformità non c'è contestazione, la deduzione è evidentemente pretestuosa.
§ 5.2. - Con il secondo motivo gli appellanti censurano la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla dedotta violazione degli artt. 117 e 124 TUB relativi all'obbligo per la banca di inserire i costi assicurativi ai fini del calcolo del TAEG.
Il motivo è privo di autonomia rispetto al precedente, per cui si rimanda a quanto scritto sopra.
§ 5.3. – Con il terzo motivo gli appellanti deducono la mancata valutazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta.
In particolare, il Giudice di prime cure non avrebbe valutato il documento di sintesi firmato dalle parti da cui sarebbe emersa la mancata indicazione dell'ICS. Tale omissione da parte della banca avrebbe comportato un'erronea percezione del rapporto da parte dei mutuatari, e, pertanto, la violazione della ratio dell'art. 117 TUB;
il Tribunale avrebbe allora dovuto applicare l'ottavo comma dell'art.117 tenendo conto della delibera CICR del 4.3.2003 che rinvia al contenuto tipico dei contratti indicato dall'art.9 delle istruzioni della Banca d'Italia. Inoltre, nel medesimo documento, il Giudice avrebbe dovuto accertare il mancato calcolo delle spese accessorie. Il Tribunale, a causa di tale mancata valutazione dei documenti in atti, sarebbe venuto meno al suo dovere di individuare correttamente i fatti materiali giuridicamente rilevanti e che una corretta valutazione avrebbe consentito di giudicare adeguatamente sulla mancata indicazione del TAEG/ISC nel documento di sintesi e nella comunicazione da parte della banca di accettazione della proposta di mutuo.
La prima censura è inammissibile perché genericamente formulata, non avendo gli appellanti esplicitato in che modo il contratto di mutuo si discosterebbe dal contenuto tipico determinato dalle istruzioni della Banca d'Italia, e comunque perché nuova rispetto all'unico motivo di opposizione che fu oggetto del giudizio di primo grado. Per il resto, gli appellanti ripropongono le censure oggetto del primo motivo, che sono assorbite dal rigetto dello stesso.
§ 5.4. Con il quarto motivo gli appellanti censurano la sentenza per non aver ammesso la CTU richiesta in primo grado. A tal proposito, deducono che il Giudice non avrebbe motivato la mancata ammissione della CTU nonostante sussisterebbe un obbligo di disporre la consulenza tecnica di ufficio in materia di controverse bancarie di particolare complessità tecnica.
Anche questo motivo è assorbito dal rigetto del primo: non dovendo procedere all'accertamento richiesto sulla discrepanza del TAEG/ISC contrattuale da quello effettivo, perché non avrebbe potuto condurre al risultato voluto dagli opponenti, il primo giudice ha correttamente evitato di disporre la consulenza tecnica che sarebbe stata necessaria a tal fine. § 6. – L'appello va respinto e gli appellanti condannati a rifondere all'appellata le spese processuali, liquidate secondo i valori medi di cui al D.M.n.55/14 per lo scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 e € 520.000,00, salvo il valore minimo per la fase di trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di
Civitavecchia n. 1042/2022, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
- rigetta l'appello e condanna gli appellanti e a rifondere a Parte_1 Parte_2
quale mandataria agente in nome e per conto di Controparte_1 CP_2
le spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate per compensi in €
[...]
17.179,00 oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, i.v.a. e c.a. come per legge;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte degli appellanti, ex art.13 comma
1 quater DPR n.115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 21.2.2025
Il presidente est.
Antonella Izzo