Sentenza breve 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 07/05/2026, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00853/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00590/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2026, proposto dal sig. GI RO, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati TO Malzone e Anna Attanasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- per l’annullamento - previa adozione di idonee misure cautelari:
a - del parere n. 6, asseritamente “ favorevole ” reso dal Direttore STUE del Comune di Salerno, in data 29.1.2026, nella parte in cui dispone prescrizioni e impone condizioni elencate con i nn. da 1 a 10; b - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale.
nonché
- per la declaratoria, ove occorra anche in sede di giurisdizione esclusiva ex artt. 133, lett. a - bis, cpa e 20, l. 241/90, della formazione del silenzio- assenso sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 bis, T.U. 380/01 depositata, in conversione, in data 11.9.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Salerno;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. TO ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che :
- mediante l’epigrafato gravame il ricorrente ha lamentato l’illegittimità in parte qua della nota prot. n. 28592 del 4.2.2026 contenente, a suo avviso, un sostanziale diniego di SCIA in sanatoria ex art. 36 bis TUED a fronte della prospettata realizzazione di opere ritenute abusive dal Comune e segnatamente “diversa conformazione del muro di controripa della II rampa e della scaletta in curva; - modifica della scala di accesso alla zona dalla zona parcheggio alla zona antistante il fabbricato e dei camminamenti attigui; - preliminare trattamento di una parte del costone con spritz beton prima della posa della geostuoia da rinverdire prevista in progetto ed estensione del rivestimento dei muri esistenti con paretine in cls a vista come assentiti nel PdC n. 19/2022; - realizzazione di due scalette di collegamento e modifica dell’andamento planimetrico delle aiuole e del camminamento nella zona a monte del fabbricato; diversa conformazione della zona di confine con la proprietà laterale della sig.ra AN (moglie del dott. RO GI) e della piscina (parte interna)”;
- l’istanza era stata presentata, in un primo tempo, ai sensi dell’art. 36 TUED, ma con l’entrata in vigore dell’art. 36 bis l’allora segnalante ed attuale ricorrente l’aveva modificata, rappresentando, tra l’altro, ai sensi del II comma dell’art. 36 bis TUED, che ai fini dell’accoglimento della SCIA egli avrebbe effettuato opere riguardanti : i) un locale che avrebbe dovuto essere tombato e che invece risultava chiuso solo con una porta; ii) il ripristino delle quote di terreno latistanti il locale tombato; iii) talune modifiche del percorso di accesso all’immobile principale;
- nella nota impugnata il Comune di Salerno aveva tuttavia condizionato l’approvazione della SCIA alle seguenti prescrizioni: “relativamente al locale tombato, nella chiusura della porta di accesso, nonché nel ripristino del giardino e delle quote originarie del terreno al di sopra del vano; - relativamente al percorso di accesso, nella rimozione della pavimentazione in calcestruzzo ed installazione degli elementi grigliati inerbiti per le parti con pendenza inferiore al 6-7%” ;
- il RO ha allora impugnato l’atto affidando il proprio gravame a tre motivi, assistiti da istanza cautelare e così rubricati “ 1. Violazione di legge: art. 36 bis, T.U. 380/01, in relazione agli artt. 1, 2, 3, 19 e 20, l. 241/90; art. 97 Cost.; 6, lett. e-ter, TUE; d.lgs. 222/2016; d.m. 2 marzo 2021 e relativo Glossario edilizia libera; artt. 4, 11 e all. “A” d.p.r. 31/2017; 2. Violazione di legge: artt. 2, 6, 7, 8, 21 septies, L.N. 241/90 - Nullità - Inesistenza - Violazione art. 97 Cost. e 1, l. 241/90: correttezza e buona fede -Eccesso di potere: carenza assoluta di forma – perplessità; 3. Violazione di legge: art. 1, l. 241/90; art. 97 Cost.; artt. 6, T.U. 380/01; d.lgs. 222/2016; d.m. 2.3.2018 e Glossario nn. 38, 39 e 40. Eccesso di potere: violazione del giusto procedimento - carente istruttoria - carenza dei presupposti - sviamento. Violazione del principio di semplificazione e non aggravamento del procedimento di lealtà e collaborazione. 4. Violazione di legge: art. 36 bis, TUE; artt. 1 e 29, l. 241/90: art. 97 Cost. Eccesso di potere: atipicità - abnormità - illogicità - carenza del presupposto - straripamento di potere - irrazionalità - sproporzione - sviamento. - Violazione del principio di legalità; Eccesso di potere: sviamento, carenza del presupposto, carente istruttoria, difetto di motivazione, perplessità, inintellegibilità”;
in estrema sintesi parte ricorrente, oltre alla censura potenzialmente assorbente di formazione silente del titolo, ha poi rilevato che le opere indicate dal Comune non avrebbero nemmeno necessitato per la loro realizzazione della presentazione di una SCIA e tantomeno di permesso di costruire, rientrando nell’ambito dell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6 TUED;
- il Comune si è costituito in giudizio difendendo la legittimità del provvedimento impugnato e, in particolare, negando la sussistenza dei presupposti per la formazione del titolo per silentium : i) lo stesso ricorrente avrebbe speso l’istanza in sanatoria ex art. 36 bis TUED subordinandola all’eliminazione delle opere poi richiamate dal Comune nell’atto impugnato e che aveva sottoposto alla verifica comunale ai sensi del comma 2 dell’art. 36 bis TUED; ii) in ogni caso alcun titolo si sarebbe potuto formare per silentium, posto che l’area de qua sarebbe sottoposta sia al vincolo idrogeologico che a quello paesaggistico, con conseguenze inibizione del meccanismo formativo del titolo in assenza, quantomeno, di un pronunciamento delle autorità preposte alla tutela dei suindicati vincoli;
- all’odierna udienza cautelare, fissata a seguito d’espressa istanza di rinvio formulata dal difensore del ricorrente, svolta la discussione e dato avviso alle parti presenti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata posta in decisione;
Considerato che:
- in primo luogo non può trovare accoglimento la doglianza, potenzialmente assorbente, posta al primo motivo e con la quale il ricorrente ha affermato la formazione del titolo per silentium : i) egli stesso ne aveva subordinato l’ottenimento alla realizzazione di opere che invece dagli atti di causa non risultano eseguite; ii) l’area su cui sorge l’immobile, come eccepito dal Comune sia nell’atto che nelle difese in giudizio, è sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, con la conseguenza che il meccanismo costitutivo per silentium non si perfeziona se, a monte, manca l’istanza rivolta ad ottenere il titolo autorizzatorio correlato al vincolo stesso;
detta interpretazione collima con il dato letterale del comma 5 dell’art. 36 bis, il quale implica la presentazione della istanza autorizzatoria, prevedendo, difatti, che “ L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione”;
- nell’interpretare il dato letterale appena richiamato la Sezione ha già avuto modo di affermare che “ L’effetto costituivo per silentium, invece, si forma soltanto in assenza della mancata espressione del parere della Soprintendenza a seguito della trasmissione dell’istanza da parte del Responsabile del Procedimento e, inoltre, della successiva inerzia comunale ” (TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1459/2025);
- nel caso all’esame odierno del Tribunale, pur non essendo controversa la natura vincolata dell’area sotto il profilo paesaggistico non risulta nemmeno presentata l’apposita istanza autorizzatoria da parte del ricorrente, cosicché il termine per la formazione del titolo per silentium non ha nemmeno iniziato a decorrere;
per converso, lì dove il ricorrente avesse, comunque, munito la SCIA della istanza per ottenere l’autorizzazione paesaggistica l’Amministrazione, prima di decidere sulla sanatoria sarebbe stata tenuta a valutare l’effettiva compatibilità paesaggistica dell’opera, previa trasmissione degli atti alla competente Soprintendenza e solo da quest’ultima data sarebbe iniziato a decorrere il termine per l’integrazione del titolo in forma silente;
- quanto al diverso vincolo idrogeologico di cui pure il Comune ha eccepito l’esistenza, vista la natura plurimotivata dell’atto impugnato e il rilievo assorbente della infondatezza della censura appena scrutinata, il Collegio può soprassedere, in questa sede, dalla sua disamina; tuttavia, in vista del probabile prosieguo o riavvio del procedimento l’Ente valuterà la congruenza della documentazione presentata dal ricorrente ai fini dell’affermazione della sussistenza del cd. “svincolo” che, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato ottenuto proprio con riferimento alla specifica particella oggetto di controversia;
Valutato che, inoltre, come sottolineato dalla difesa civica, lo stesso ricorrente, nel riconvertire l’istanza ai sensi dell’art. 36 bis TUED aveva indicato le suelencate opere da realizzare ai fini del conseguimento del titolo in sanatoria, in conformità della già citata previsione di cui al comma II dell’art. 36 bis in base al quale “ 2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 può essere rilasciato dallo sportello unico per l'edilizia di cui all'articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza [igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche] e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo...”.
Rilevato, a questo punto, che:
il ricorso va respinto in quanto, contrariamente a quanto in esso sostenuto, non risultano decorsi i termini per la formazione del titolo con la conseguenza che, peraltro, come sottolineato dal Comune, ai fini dell’accoglimento dell’istanza il ricorrente avrebbe, quantomeno, dovuto adempiere alle modifiche da egli stesso proposte ai sensi del comma II dell’art. 36 bis TUED e seguire le ulteriori prescrizioni individuate dall’Amministrazione;
le motivazioni dell’attuale diniego poste dal Comune resistono dunque alle pur articolate e doviziose censure mosse dalla parte ricorrente;
Valutato che, in ogni caso, sussistono giusti motivi per compensare le spese di causa, visto il peculiare andamento della vicenda e la parziale novità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL NT, Presidente
Laura Zoppo, Primo Referendario
TO ER, Referendario, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| TO ER | OL NT |
IL SEGRETARIO