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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 14881/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Mariarosa Pipponzi presidente dott. Luciano Ambrosoli giudice relatore dott. Christian Colombo giudice all'esito della camera di consiglio del 4.3.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 14881/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...] (CUI: 05DOUE1 - C.F. Parte_1
), C.F._1 con l'avv. Maria FERRARO del Foro di Mantova
RICORRENTE contro
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. Il 5.1.2023 , cittadino senegalese nato il [...], ha presentato in via Parte_1 amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di Mantova con provvedimento in data 8.9.2023 (notificato all'istante il 27.11.2023).
Il diniego oggetto di impugnazione è stato pronunciato sulla scorta del parere vincolante emesso il 6.9.2023 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, nel quale si esprime la valutazione che la documentazione prodotta dall'istante non dimostri né un compiuto radicamento sul territorio nazionale né una situazione di particolare vulnerabilità, e che non sussistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare (la moglie e il figlio del richiedente risiedono del resto in Senegal). La Commissione riconosce il dato positivo desumibile dalla produzione di documentazione lavorativa, e lo reputa tuttavia insufficiente al riconoscimento della protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III e IV periodo, d. lgs. 286/1998 richiamando al riguardo il decreto del Tribunale di Potenza depositato il 29.7.2022 nel procedimento n. 368/2019 RG (di rigetto del ricorso
Pag. 1 di 6 avvero il diniego di protezione internazionale pronunciato dalla Commissione territoriale di Salerno), nella cui motivazione si afferma [si riporta il testo citato dalla Commissione territoriale, posto che il decreto del Tribunale non è stato prodotto]: “il ricorrente assume di avere raggiunto una buona integrazione in Italia, dove lavora, frequenta corsi di apprendistato, sta prendendo la patente di guida. Ma al di là della integrazione, che di per sé sola non è considerata sufficiente per l'inespellibilità, deve darsi il giusto peso alla pericolosità sociale che il ricorrente rivela confessando di essere autore di un omicidio del quale non rivela in modo chiaro la causale”.
2. Avverso il decreto del Questore di Mantova è stato proposto tempestivo ricorso, depositato il 4.12.2023.
La difesa ha dato atto della situazione personale e lavorativa del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione lavorativa e sociale nel Paese di accoglienza, dove è arrivato nel 2016 dopo avere lasciato il Senegal nel 2012 (contratto di lavoro 10.1.2020, dal 24.12.2021 a tempo indeterminato, presso Paterlegno di RU TO & C. S.n.c., sede operativa di Reggiolo;
CU 2020, 2021, 2022, 2023; residenza presso abitazione in Bondeno di Gonzaga concessa in comodato dal datore di lavoro RU TO;
patente di guida conseguita il 26.1.2019; certificazione linguistica A2 rilasciata nel 2018 dal CPIA di Potenza). Ha poi sostenuto la contraddittorietà del riferimento della Commissione territoriale, richiamato dal decreto del Questore di Mantova, circa la pericolosità sociale che il ricorrente avrebbe rivelato confessando di essere in patria autore di un omicidio, posto che il racconto reso dal richiedente asilo e protezione sussidiaria non è stato a suo tempo reputato credibile ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e viene ora valutato al fine di inferirne la pericolosità sociale del ricorrente, che in Italia ha peraltro sempre mantenuto condotta irreprensibile.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1 Stato 3.11.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento opposto e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria.
Unitamente alla memoria di costituzione, parte resistente ha depositato in atti una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Mantova sulla posizione personale del ricorrente, che si risolve nella produzione del decreto del Questore e del parere della Commissione territoriale, già prodotti dal ricorrente.
4. In data 17.10.2024 la difesa di parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione relativa alla situazione lavorativa del suo assistito (buste paga luglio e agosto 2024, CU 2024, contratto di locazione di immobile di abitazione in Bondeno di Gonzaga, con decorrenza 5.9.2024).
5. All'udienza del 14.11.2024 è il ricorrente è comparso personalmente e ha reso (in lingua italiana, senza necessità di assistenza di interprete) il libero interrogatorio, e all'esito è stata fissata udienza al 4.2.2024 – sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. – con assegnazione di termini per la precisazione delle conclusioni e il deposito di note conclusionali scritte ai sensi dell'art. 275-bis c.p.c..
Parte attrice ha tempestivamente depositato la nota di precisazione delle conclusioni (“Voglia riconoscere al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, del decreto legislativo 25 luglio 1198, n. 286”) e la nota scritta sostitutiva dell'udienza 4.2.2025, e la causa è stata infine discussa e decisa nella camera di consiglio del 5.3.2024.
Ritenuto in diritto
1. In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo
Pag. 2 di 6 statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8 CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine. Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata il 5.1.2023, la domanda va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Pag. 3 di 6 Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
2. Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
2.1. Va preliminarmente evidenziato che le circostanze dedotte a sostegno della domanda non sono riconducibili né all'art. 19, comma 1, d.lgs. 286/1998 (ai sensi del quale «in nessun caso può disporsi l'espulsione
o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione») né all'art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. cit., nella parte in cui stabilisce che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e che «nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».
Alla luce delle fonti consultabili, la situazione attualmente presente in Senegal è ben lontana dal dar luogo a una situazione di violenza diffusa e generalizzata o a gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani.
Il Senegal è oggi annoverato tra i Paesi di origine sicuri: si vedano, da ultimo, l'attuale art. 2-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e, in precedenza, il decreto del 7.5.2024 (GU Serie Generale n. 105 del 7.5.2024) con le schede redatte dagli Uffici Territoriali del Ministero (disponibili all'indirizzo https://www.asgi.it/notizie/accesso-civico-asgi-le-schede-dei-paesi-di-origine-sicuri/). Tale qualificazione risale, peraltro, al 2019 (v., infatti, il decreto del 4.10.2019 e poi quello del 17.3.2023: GU Serie Generale n. 235 del 7.10.2019 e GU Serie Generale n. 72 del 25.3.2023). Si noti, inoltre, che ormai dal 2023 non sono più previste eccezioni per parti del territorio (in precedenza limitate solo ad alcune aree della regione della AN).
Da sempre considerato uno dei Paesi più stabili dell'Africa occidentale, il Senegal è una repubblica semipresidenziale caratterizzata da un sistema legale misto, basato sul diritto francese e sul diritto islamico, e aderisce a importanti strumenti internazionali che concorrono alla definizione di un quadro normativo di tutela dei diritti della persona, come la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (con riserve) e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984. Nel 2004 l'Assemblea Nazionale del Senegal ha abolito la pena di morte per tutti i reati. La Costituzione è stata adottata nel 1989 e modificata nel 2016.
Assai significativo al fine di valutare la situazione di sicurezza appare il fatto che l'esercito del Senegal è l'unico tra quelli dell'Africa occidentale a non aver mai effettuato un colpo di Stato (cfr., sul punto, Le Monde Diplomatique, En Afrique, des «conflits intra-étatiques de nature politique», 5.8.2022, https://blog.mondediplo.net/en-afrique-des-conflits-intra-etatiques-de-nature).
Va, poi, segnalato che il Governo senegalese ha attuato, nel corso del 2016, importanti riforme legislative per la lotta al terrorismo, e ha istituito il Cadre d'Intervention et de Coordination interministériel des Opérations de lutte anti-terroriste (CICO), destinato a coordinare l'azione del Governo per la prevenzione e gli interventi in caso di attacco. Il Paese si è anche dotato di un moderno dispositivo di “servizi segreti” e sta compiendo seri sforzi per potenziare il law enforcement, con la partecipazione ad accordi multilaterali, come la Border Security Initiative del Global Counterterrorism Forum (GCTF). In materia di cooperazione antiterrorismo si rinvengono, inoltre, accordi franco-senegalesi, come il Trattato di amicizia e cooperazione, firmato a Parigi e risalente al 1974, e l'accordo di gestione concertata dei flussi migratori firmato fra i due Paesi nel 2006. Nel 2016 il Senegal ha altresì firmato con gli Stati Uniti d'America un accordo per facilitare l'accesso delle forze armate di tale Paese in caso di pericolo per la sicurezza o crisi umanitarie.
Alla luce di quanto dettagliatamente riportato nella scheda redatta ai sensi dell'art. 2-bis d.lgs. 25/2008 (e nelle numerose fonti in essa citate), non sussistono nel Paese situazioni di generalizzata insicurezza connesse a conflitti armati interni o internazionali e neppure situazioni di gravi e sistematiche violazioni
Pag. 4 di 6 dei diritti umani, se non per categorie di persone (albini, membri della comunità LGBTQIA+ e potenziali vittime di tratta o di mutilazioni genitali femminili) alle quali il ricorrente non risulta appartenere.
Appare, inoltre, essere nettamente migliorata anche la situazione nella regione meridionale della AN (da cui non proviene, in ogni caso, l'odierno ricorrente), interessata fino a poco tempo fa da un conflitto “a bassa intensità” tra le forze governative e il Movimento delle Forze Democratiche della AN (MFDC), nonché dalla diffusa presenza di mine (cfr. anche Encyclopaedia Britannica, AN – Region, Senegal, https://www.britannica.com/place/AN).
Non ricorrono, dunque, i presupposti per ravvisare una situazione di non-refoulement alla stregua dell'art. 19, commi 1 e 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998, del resto neppure invocata dalla difesa del ricorrente.
2.2. Ciò posto, ha però dimostrato di aver intrapreso un buon percorso di integrazione Parte_1 in Italia, come emerge dalla documentazione versata in atti.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 3, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
giunto in Italia il 5.10.2016 e dimorante inizialmente nella zona di Potenza/Salerno (dove Parte_1 presentò la domanda di protezione internazionale rigettata dalla Commissione territoriale il 22.11.2018), il 10.1.2020 è stato regolarmente assunto come operaio dalla Paterlegno di RU TO & C. S.n.c. di Paterno (PZ) e destinato alla sede operativa di Reggiolo, e da allora ha continuato a lavorare per la stessa società con contratto di lavoro divenuto a tempo indeterminato dal 24.12.2023, come documentato, oltre che dalla lettera di conversione del rapporto (doc. 3), dai modelli CU 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (doc. da 4 a 7 allegati al ricorso e nuove produzioni con nota 17.10.2024) e dalle buste paga dei mesi luglio e agosto 2024.
Le retribuzioni (il CU 2024 attesta reddito imponibile di € 17.325,28, quelli dal 2021 al 2023 di poco inferiori;
le buste paga del 2024 reddito mensile netto di € 1.900,00 circa) sono tali da assicurare tenore di vita pienamente dignitoso.
Il richiedente, ospitato dapprima per contratto di comodato in abitazione di proprietà del datore di lavoro RU TO (v. contratto di comodato 15.11.2019, registrato il 18.11.2019 – doc. 8) in Bondeno di Gonzaga (Mantova), e da allora lì residente, il 5.9.2024 ha stipulato contratto di locazione di altro appartamento nello stesso Comune, registrato il 18.9.2024 (nota 17.10.2024), a conferma della sua integrazione nel territorio locale.
Merita anche considerare che il ricorrente già quando viveva nella zona di Potenza ha conseguito la patente di guida (il 26.1.2019 – doc. 10) e certificazione linguistica A2 (rilasciata nel 2018 dal CPIA di Potenza, doc. 11), e nell'interrogatorio libero reso all'udienza del 14.11.2024 ha mostrato di comprendere e parlare la lingua italiana con buona proprietà, senza necessità dell'assistenza di interprete.
In considerazione della documentata integrazione lavorativa e degli indici di integrazione sociale e culturale nel territorio italiano, dove è giunto ormai da 9 anni, e della lunga assenza dal paese di origine (che lasciato nel 2012 e nel quale riferisce di mantenere i contatti solamente con il figlio, che vive con la madre in località diversa da quella in cui risiedono i genitori e i fratelli del richiedente), stima il collegio che l'eventuale rimpatrio andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il diritto alla vita privata e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 CEDU.
E' il caso di aggiungere che non consta esistano segnalazioni di polizia e tanto meno condanne a carico del richiedente, a conferma del suo corretto inserimento nel paese di accoglienza, e che l'episodio avvenuto in Senegal nel 2012 per il quale la Commissione territoriale e il decreto del Questore evocano la pericolosità sociale del richiedente in quanto si sarebbe dichiarato autore di duplice omicidio, è sufficiente considerare che già allora l'episodio narrato dal richiedente (che attribuiva la morte di due aggressori raggiunti da colpi di pistola, che facevano parte di un gruppo di persone che intendevano entrare con la
Pag. 5 di 6 forza e armati presso l'abitazione dell'imam nella quale anch'egli si trovava con molte altre persone, a fatto non voluto) era stato ritenuto complessivamente poco credibile e inidoneo a fondare la domanda di protezione internazionale non essendovi elementi per ritenere che egli fosse stato denunciato e ricercato dalla polizia, e che già per tale motivo appare improprio inferire dallo stesso fatto argomento ostativo alla protezione speciale, e che comunque nell'udienza del 14.11.2024 il ricorrente ha spiegato di non avere mai detto di avere personalmente utilizzato la pistola e ucciso due persone, ma di avere udito due colpi di pistola e di avere saputo solo in seguito, quando già si trovava in Mali, della morte di due uomini: da tale evento, sia per l'incertezza sulla ricostruzione e sul ruolo del richiedente sia per il tempo trascorso e il comportamento che risulta avere tenuto in Italia, non è dato trarre valutazione di Parte_1 pericolosità e minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
3. In applicazione dell'art. 91 c.p.c. e non sussistendo ragioni di compensazione totale o parziale (il ricorrente era già ampiamente integrato sotto il profilo socio-lavorativo al momento dell'emissione del provvedimento impugnato), l'amministrazione resistente, soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, vista l'elementarità della causa, prontamente definita sulla sola base dei documenti prodotti dalle parti) in euro 1.453,00 (si riconosce, infatti, il compenso per le sole prime due fasi, in quanto non si è svolta attività istruttoria e le difese successive a quelle introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte e nell'interrogatorio libero;
nulla va disposto in relazione all'attività svolta per la richiesta di sospensiva, non avendo la stessa comportato un impegno difensivo autonomo rispetto a quello dispiegato in relazione al merito), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a
, nato in [...] il [...] (CUI: - C.F. ), Parte_1 CP_2 C.F._1 il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
- manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 4 marzo 2025
La presidente
Mariarosa Pipponzi
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