Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/05/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
6321/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6321/2021 EL Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
), ivi residente al Corso Garibaldi n. 56, elettivamente C.F._1
domiciliata in RE EL GR (NA) alla Via S. Noto n. 32, presso lo studio ELl'avv.
Anna Rivieccio, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata su foglio separato
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
ed ivi residente a[...], elettivamente C.F._2
domiciliato in RE EL GR (NA) alla via Nazionale n. 562, presso lo studio ELl'avv. Antonio Borrelli, dal quale è rappresentato e difesao in virtù di procura rilasciata su foglio separato
RESISTENTE
P.M. presso il Tribunale di RE Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza EL 02.12.2024 i procuratori ELle parti costituite concordemente chiedevano riservarsi la causa in decisione, riportandosi alle rispettive difese.
Il Pubblico Ministero, in data 7.05.2025 ha concluso per la pronuncia di separazione con conferma ELle statuizioni provvisorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.11.2021, premetteva di aver Parte_1
contratto matrimonio con in RE EL GR il 06.06.1996 e che Controparte_1
Per_ dall'unione erano nati tre figli, , in data 16.09.1993, , in data 21.07.1996 Per_1
(entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti), e in data Per_3
06.05.2014.
Precisava che l'unione coniugale tra i coniugi, da sempre burrascosa, negli ultimi anni era definitivamente naufragata a causa ELl'abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti da parte EL e che per tale ragione lo stesso era incline a CP_1
manifestazioni di ira ingiustificata ed incontrollata. Aggiungeva che nel 2018 il resistente si era allontanato per più di un anno dalla casa familiare senza fornire alcuna notizia di sé e che, ritornato a casa nei primi mesi ELl'anno 2020, si scagliava con violenza nei confronti ELla moglie anche alla presenza ELla minore Per_3
pertanto, a fronte di tali comportamenti, la ricorrente sporgeva formale denuncia presso la stazione dei Carabinieri di RE EL GR.
Riteneva, dunque, che il deterioramento EL rapporto era derivato esclusivamente dalla condotta EL avendo lo stesso trascurato i suoi doveri di padre e CP_1
generato nella figlia minore il terrore di incontrarlo.
Fatte queste premesse, chiedeva che venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi, addebitandone la responsabilità al marito, disporsi in proprio favore l'assegnazione ELla casa coniugale e l'affido esclusivo ELla minore ponendo a Per_3
carico EL resistente la somma mensile pari ad euro 1000,00, di cui euro 500,00 per il suo mantenimento, in quanto disoccupata e priva di reddito, ed euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento ELla figlia minore;
domandava, altresì, l'assegnazione ELl'automobile in uso alla stessa e intestata al resistente, in quanto necessaria per gli spostamenti ELla minore.
Si costituiva in giudizio il il quale si opponeva alla ricostruzione dei fatti CP_1
operata ELla ricorrente, in particolare contestando di aver tenuto nei confronti ELla moglie un comportamento violento, nonché di essersi disinteressato ELla figlia minore. Pertanto, aderiva alla domanda di separazione giudiziale, ma chiedeva che la figlia venisse affidata ad entrambi i genitori secondo la modalità condivisa, e che venisse posto a suo carico un assegno mensile pari ad euro 150,00 a titolo di contributo al mantenimento ELla sola minore, deducendo di essere disoccupato da lungo tempo e che la moglie, seppur a nero, svolgeva attività lavorativa di assistenza agli anziani.
All'udienza di comparizione EL 24.03.2022, i coniugi venivano sentiti e il
Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente;
affidava la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre e disciplinava il diritto di visita EL genitore non collocatario;
poneva a carico EL resistente, a titolo di contributo al mantenimento ELla figlia, un assegno mensile di euro 300,00, oltre il 50% ELle spese straordinarie, da versarsi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, e la somma mensile di euro 150,00, per il mantenimento EL coniuge;
nominava il G.I. e fissava per la trattazione ELla causa l'udienza EL 06.07.2022.
Con note di trattazione scritta per la suddetta udienza, parte ricorrente domandava, in modifica dei provvedimenti resi dal Presidente EL Tribunale, l'affidamento ELla minore in via esclusiva e l'imposizione a carico EL resistente di un assegno Per_3
mensile in suo favore, nonché un assegno di mantenimento in favore ELla figlia minore, per un importo complessivo di euro 650,00 (euro 150,00 in suo favore ed euro 500,00 in favore ELla figlia).
Parte resistente, dal canto suo, si riportava alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione.
Con ordinanza emessa a seguito di udienza cartolare EL 06.07.2022, il G.I. rilevava l'inammissibilità ELla domanda di assegnazione ELl'automobile, in mancanza di una ragione di connessione tra le domande proposte, e assegnava alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Venivano depositate le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. ed articolate le rispettive richieste istruttorie;
il G.I., con ordinanza resa all'esito di udienza EL
08.02.2023, sostituita dal deposito telematico di note scritte, rigettava le istanze istruttorie formulate dalle parti e disponeva il monitoraggio EL nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di RE EL GR, anche avvalendosi di uno psicologo infantile, invitando le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e di sostegno alla genitorialità.
Quindi, all'udienza EL 03.06.2024, alla luce ELla depositata relazione dei S.S. EL
13.05.2024 da cui si evinceva che il resistente si era rifiutato di presenziare al colloquio concordato e che questi non vedeva la figlia minore da quattro anni, il giudice, ritenuta la necessità di disporre la comparizione personale ELle parti, rinviava alla successiva udienza EL 20.11.2024, poi differita d'ufficio al 2.12.2024.
Acquisita la relazione aggiornata dei servizi sociali di RE EL GR in data
20.11.2024, all'udienza EL 02.12.2024 compariva la sola ricorrente e veniva ascoltata dal giudice in ordine all'andamento dei rapporti familiari ed in particolare alla relazione padre – figlia;
quindi i procuratori ELle parti chiedevano riservarsi la causa in decisione ed il G.I. rimetteva la causa in decisione al collegio previa concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c., disponendo la trasmissione degli atti al PM per il relativo parere. Il Pm concludeva come da parere reso in data
7.05.2025 per la pronuncia di separazione con conferma ELle statuizioni provvisorie. Orbene, ritiene il Collegio, investito ELla domanda, che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi ELlo stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità ELla ricostruzione di una serena vita coniugale. Del resto, avendo le parti ribadito la volontà di separarsi, è ragionevole presumere che la comunione morale e materiale tra i coniugi, che EL matrimonio costituisce l'essenza, sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostruirsi.
La ricorrente ha chiesto che venisse pronunciata la separazione dal marito, addebitando a quest'ultimo la responsabilità.
Sul punto, giova premettere che ai fini ELla pronunzia ELl'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento ELla sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità ELla separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità ELla prosecuzione ELla convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente ELla separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità ELla convivenza.
Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione EL fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto ELle modalità e frequenza dei fatti, EL tipo di ambiente in cui sono accaduti e ELla sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione ELla crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità ELla convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento ELla prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa EL fallimento ELla convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. civ., 28-9-2001, n.
12130, Cass. civ., sez. I, 11-6-2005 n. 12383 e Cass. civ., sez. I., 16-11-2005, n.
23071; in termini Cass. civ., sez. 1, 27-6-2006, n. 14840); “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità ELla convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi ELla crisi EL rapporto coniugale.
L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi ELla intollerabilità ELla convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ., 18074/2014).
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la pronuncia ELla separazione con addebito al marito senza riuscire, tuttavia, a provare in modo rigoroso gli elementi di addebito, di guisa che la richiesta relativa non può essere accolta;
invero, non essendo stata espletata alcuna attività istruttoria, atteso il rigetto ELle richieste avanzate nelle memorie da entrambe le parti, dal giudice istruttore ritenute - con valutazione che in questa sede il collegio condivide e rende propria –generiche e valutative, non sono stati forniti elementi tali da consentire un giudizio di addebitabilità all'uno o all'altro coniuge ELla crisi coniugale. La riconosciuta disaffezione da parte di entrambi i litiganti verso l'altro coniuge, sfociata nella presente lite giudiziaria, risulta, piuttosto, una conseguenza EL progressivo sgretolamento ELl'unità familiare e non può essere ricondotta specificamente ad uno dei comportamenti lamentati dalla ricorrente, essendo emerso dalle allegazioni ELle parti, sostanzialmente, che da tempo il rapporto era entrato in crisi e che era proseguito nei termini precisati. La dichiarazione di addebito ELla separazione implica la imputabilità al coniuge EL comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri EL matrimonio, cui sia ricollegabile l'irreversibile crisi EL rapporto fra coniugi (Cass. civ., 25843/2013) e, per quanto esposto, nella specie non è stata raggiunta la prova che la crisi abbia trovato tale origine essendo maturata invece negli anni.
Del resto, è la stessa ricorrente nell'atto introduttivo a dedurre che la convivenza è stata da sempre infelice e burrascosa, così da lasciare intendere che anche l'eventuale violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, non sia stata la causa unica o prevalente ELla separazione, ma si sia inserita in una preesistente situazione di intollerabilità ELla convivenza.
Per le ragioni su esposte, la domanda di addebito avanzata dalla non può essere Pt_1
accolta.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori riguardanti la prole, il Tribunale, valutata ogni circostanza, confermando la misura disposta in via provvisoria dal
Presidente, ritiene di disporre l'affido condiviso ELla figlia minore ad entrambi i Per_3
genitori.
Il principio di bigenitorialità, che informa il diritto di famiglia, impone che, in via prioritaria, ai sensi ELl'art. 155 bis c.c., il giudice affidi i figli minori ad entrambi i genitori;
conseguentemente, l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale a tale principio ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza, etc. (cfr. Cass. Civ., 16953/2008, 24841/2010).
In caso di conflitto tra genitori, il tribunale ha, quindi, il dovere di valutare, prioritariamente, la possibilità dei figli, siano essi naturali o legittimi, di essere affidati ad entrambi i genitori;
l'affidamento esclusivo dei figli ad uno solo dei genitori potrà essere disposto solo qualora l'affidamento ad entrambi sia contrario all'interesse EL minore stesso. Il giudice deve valutare tutti gli elementi certi ed idonei da cui possa derivare, in caso di affidamento condiviso, un effettivo e motivato pregiudizio al minore.
La dottrina e la giurisprudenza, in mancanza di previsione normativa, hanno elaborato una serie di casi in cui l'affidamento EL minore risulterebbe pregiudizievole. In particolare si ritiene che si possa ricorrere a tale scelta: 1) in caso di violenza sui figli;
2) in caso di violenza sul coniuge anche in presenza EL figlio o, comunque, di un atteggiamento denigratorio tenuto da uno dei genitori nei confronti ELl'altro; 3) se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo (violazione degli obblighi di assistenza, irreperibilità EL genitore, uso di alcool, di sostanze stupefacenti, ecc.); 4) in caso di elevata conflittualità tra i coniugi, tale da pregiudicare il benessere e la salute psico-fisica dei figli.
In particolare, la S.C., ha affermato che “la mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regime preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole.
Assume invece connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e dunque tale da pregiudicare il loro superiore interesse” (Cass. civ., 5108/2012).
Nella specie, la ricorrente ha lamentato una condotta di disinteresse e di abbandono da parte EL il quale, dedito all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, era CP_1
solito andare in escandescenze ed abbandonarsi ad atti di violenza nei confronti EL coniuge, anche alla presenza ELla piccola rimasta traumatizzata da tali condotte Per_3
al punto da essere terrorizzata dall'idea di incontrare il padre;
il inoltre, CP_1
avrebbe abbandonato nell'aprile EL 2021 la casa familiare disinteressandosi completamente ELla cura ELla minore. Osserva tuttavia il collegio come tali assunti siano rimasti privi di riscontri probatori certi. Invero non è risultata provata, all'esito ELl'espletata istruttoria, la condotta di violenza posta in essere dal resistente e dedotta dalla ricorrente a fondamento anche ELla richiesta di addebito, considerato che la prova sul punto articolata è stata dichiarata – con valutazione EL giudice istruttore che in questa si conferma – inammissibile a cagione EL carattere generico e valutativo dei capi, e l'unica querela sporta dalla ed allegata in atti non ha avuto Pt_1
seguito alcuno.
Nel corso EL giudizio, considerato che in base a quanto sostenuto dalla ricorrente la minore non aveva visto per lunghi periodi il padre verso il quale provava forte disagio psicologico e un sentimento di paura, venivano disposti incontri monitorati in spazio neutro, con l'ausilio di uno psicologo infantile, tra i genitori e i minori, almeno una volta alla settimana, presso la sede dei Servizi Sociali al fine di favorire un rapporto il più possibile sereno ELla minore con il padre, mentre le parti venivano invitate a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e di mediazione al fine di migliorare la reciproca comunicazione e di rafforzare la propria capacità genitoriale.
L'intervento dei Servizi Sociali, tuttavia, aveva luogo soltanto nella primavera ELl'anno 2024. Dalle relazioni depositate in atti ( una prima relazione in data
10.05.2024 ed un seconda in data 19.11.2024) è emersa una condotta di fondamentale disinteresse EL il quale, sebbene più volte contattato dal servizio non si è CP_1
reso mai disponibile ad iniziare il prescritto percorso di sostegno alla genitorialità, mostrando altresì di non comprendere le ragioni e l'importanza ELlo stesso. I rapporti con la minore sono, poi, apparsi sporadici e privi di reale coinvolgimento affettivo. Il
infatti, pur mostrandosi puntuale nel pagamento ELl'assegno di CP_1
mantenimento in favore ELla minore, non aveva con la stessa alcuna interazione se non per sporadiche telefonate e, per come è dato evincere dalla relazione dei servizi sociali, non aveva avuto alcun incontro con la minore da ben quattro anni. Dal canto suo la minore neppure cercava contatti con il padre;
la stessa, infatti, non ha riferito un legame significativo con la figura paterna, palesando la sua volontà che il rapporto permanga immutato rispetto alla situazione attuale connotata solo da incontri sporadici e senza elementi affettivamente rilevanti. Da quanto riferito dalla , Pt_1
tuttavia, pur nella mancanza di rapporti significativi fra padre e figlia, nel corso EL tempo era stato raggiunto un equilibrio familiare: il padre era stato contattato per organizzare la prima comunione ELla minore ed aveva partecipato prontamente alla organizzazione ELla festa, partecipandosi poi unitamente ai suoi familiari. Inoltre non erano mancate riunioni EL nucleo familiare, come ad esempio in occasione di cene presso il figlio maggiore ELla coppia, in cui tutti avevano trascorso tempo insieme;
la ricorrente riferiva che “quando il padre è presente, non ha problemi a Per_ Per_ relazionarsi alla figlia ed anche è serena nell'incontrarlo……. sicuramente non fa affidamento sul padre rispetto ai suoi progetti di vita o ai programmi nella quotidianità perché di quello se ne è sempre occupata lei (la ) ma sottolinea Pt_1
che, per quel poco di presenza che il padre riesce a garantire, non ci sono difficoltà.”
Quanto alla madre, la stessa è apparsa sin da subito collaborativa e disponibile a seguire i percorsi prescritti dal tribunale, manifestandosi quale genitore di riferimento per la minore, riuscendo ad intercettarne i bisogni ed a soddisfarne le necessità. La piccola dal canto suo, è apparsa come una bambina molto riservata e taciturna, Per_3
poco propensa al dialogo;
ha riferito che quando sta insieme con il padre questi è gentile con lei ed è divertente, ma sottolinea che non le interessa approfondire il rapporto con il padre, che le basta la modalità di relazione che si sono create, che non le manca quando non c'è e che non è interessata a cercarlo, aggiungendo che anche lui non la contatta mai.
Alla luce di tali risultanze, si ritiene che, non emergendo condotte di sicuro pregiudizio per la minore, possa essere confermato il provvedimento presidenziale che affida la figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_3
Tuttavia il collegio non può non rilevare come, alla luce di quanto emerso, appaia quanto mai opportuno che il sia sollecitato a seguire un percorso di sostegno CP_1
alla genitorialità, al fine di potenziare e rafforzare le sue capacità genitoriali e riprendere progressivamente un rapporto di maggiore intimità e vicinanza con la piccola sotto tale profilo, quindi, per un verso va disposto che i Servizi Sociali Per_3
di RE EL GR predispongano tale percorso, invitando il resistente a prendervi attivamente parte e, per altro verso, che agli incontri liberi con la figlia minore, disciplinati come in dispositivo - tenendo conto ELla circostanza per cui il CP_1
svolge attività lavorativa di marittimo e che, dunque, per periodi prolungati durante l'anno è imbarcato -, vengano affiancati incontri in spzio neutro presso la sede dei predetti Servizi Sociali, da concordarsi con la struttura in ragione di una volta a settimana durante i periodi di sbarco EL con l'ausilio eventualmente di un CP_1
neuropsichiatra infantile, al fine di consolidare il rapporto padre – figlia.
Infine, il collegio ritiene opportuno che i Servizi Sociali di RE EL GR nuovamente predispongano un percorso di sostegno psicologico per la minore. Come emerge dalla relazione ELla psicologa , infatti, si ha la sensazione che Testimone_1
nelle dinamiche EL nucleo familiare vi siano molti “non detto” ed altrettanto bisogno di “normalità”, ciò che ha comportato una sostanziale chiusura rispetto ai percorsi disposti dal Tribunale. Appare quindi necessario nuovamente sollecitare le parti ad una fattiva collaborazione, al fine di raggiungere l'obiettivo di una maggior serenità ELla minore ed un miglioramento dei rapporti fra padre e figlia.
I predetti Servizi, quindi, riferiranno per i prossimi 18 mesi con relazioni trimestrali, in ordine all'eventuale avvio ed andamento EL percorso di sostegno alla genitorialità EL nonché in ordine alla relazione padre – figlia, all'osservanza EL diritto di CP_1
visita così come stabilito in dispositivo, all'andamento EL rapporto padre – figlia ed alla condizione psicologica ELla minore nonché sull'avvio ed andamento EL percorso di sostegno psicologico disposto in suo favore, prontamente segnalando eventuali criticità.
A tal fine, quindi, gli atti vanno trasmessi alla cancelleria ELla volontaria giurisdizione per l'apertura EL fascicolo di vigilanza innanzi al giudice tutelare.
Con riferimento alle statuizioni di carattere economico, la ricorrente ha domandato porsi a carico EL resistente un assegno per il suo mantenimento.
Sul punto preme osservare che i presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda l'assegno di mantenimento sono sostanzialmente tre: la non addebitabilità ELla separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri, la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, dovendosi precisare che con il termine di “reddito” il legislatore ha voluto riferirsi non solo al denaro ma anche ad ogni altra diversa utilità, purché economicamente valutabili (tra le altre Cass.
4543/1998; Cass. 19291/2005; Cass. 6769/2007; Cass. 2445/2015). La ratio ELla disposizione è comunemente individuata nella tutela EL coniuge più debole e nell'obbligo EL coniuge economicamente più dotato di assicurare, laddove consentito dai suoi redditi, la conservazione EL medesimo tenore di vita goduto prima ELla separazione.
In particolare, in base agli insegnamenti ELla Suprema Corte, “il giudice di merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione EL coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento ELla separazione”
(Cassazione civile 12.06.2006 n. 13592).
Ancora, in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini ELla determinazione ELla misura ELl'assegno di mantenimento da parte EL giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro,
l'attitudine EL coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgi-mento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valuta-zioni astratte ed ipotetiche (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza EL giudice di merito che aveva negato un contributo al mantenimento alla moglie in considerazione ELla sua giovane età, ELle sue buone condizioni di salute, EL possesso di un diploma di laurea, ELl'esperienza professionale pregressa, senza, tuttavia, valutare le condizioni reddituali e patrimoniale al momento ELl'accertamento ELla sussistenza EL diritto) (ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n.
12121 EL 02/07/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 EL 25/08/2006; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3502 EL 13/02/2013; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6427 EL
04/04/2016).
A ciò si aggiunga che il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (Cass. n. 11686/2013).
Del resto, la diversità di criteri adoperati per verificare l'esistenza o meno EL diritto all'assegno di mantenimento o all'assegno di divorzio e per determinare la sua quantificazione, è giustificata da una profonda differenza fra queste due tipologie di assegno;
oltre alla diversa fonte normativa (l'articolo 156 EL codice civile per l'assegno a favore EL coniuge separato, l'articolo 5 comma 6 ELla legge n. 898 EL
1970 per l'assegno di divorzio), è diverso il presupposto sui cui si basa il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito ELla separazione personale, caratterizzato dal fatto che il rapporto coniugale non viene meno, atteso che si verifica soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la feELtà e la collaborazione, laddove gli aspetti patrimoniali, invece, rimangono invariati pur assumendone forme confacenti alla nuova statuizione.
Proprio per tale ragione la Corte di Cassazione, anche di recente (Corte Cassazione -
Sezione Prima Civile, Sentenza 16 maggio 2017, n. 12196) ha confermato e avvalorato che il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione ELl'assegno di mantenimento a favore EL coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita e anche il diretto godimento di beni, “il tenore di vita goduto in costanza ELla convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso ELle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità EL patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine ELla determinazione EL “quantum” ELl'assegno di mantenimento, la valutazione ELle condizioni economiche ELle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione ELle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540;
Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo
2002, n. 3974).
Tali essendo i principi giurisprudenziali regolatori ELla materia fatti propri dal
Collegio, nella fattispecie in esame, si tiene conto ELla capacità reddituale ELla
anche in termini di attitudine concreta al lavoro e di possibilità di ottenere Pt_1
rendite proficue: alla luce ELl'età ELla medesima (48 anni), si ritiene difficilmente realizzabile l'effettiva possibilità di svolgimento da parte di quest'ultima di un'attività lavorativa che possa migliorarne le aspettative economiche. Valutato, inoltre, il profilo reddituale ELla ricorrente, allo stato priva di una occupazione (con ISEE per l'anno 2024 di euro 3.163,69), destinataria di assegno di inclusione nella misura di circa euro 9.000,00 annui, e tenuto, altresì, conto ELla necessità di sostenere la spesa mensile per canone di locazione nella misura di euro 260,00, si ritiene congruo confermare l'assegno di mantenimento dovuto dal in favore ELla nella CP_1 Pt_1
misura di euro 150,00. Infatti sebbene il in comparsa abbia asserito di essere CP_1
disoccupato da lungo tempo, in sede di udienza presidenziale ha poi riferito di versare spontaneamente a titolo di concorso al mantenimento ELla figlia la somma di €
300,00 mensili e di essere gravato EL pagamento di un canone mensile per la locazione ELl'immobile ove vive di € 300,00 mensili;
circostanze queste EL tutto incompatibili con la dedotta mancanza di redditi. Vi è poi che lo stesso ha disertato gli incontri predisposti presso i Servizi Sociali di RE EL GR proprio adducendo impedimenti di natura lavorativa, asserendo di non poter presenziare in quanto in navigazione;
tali illazioni trovano conferma puntuale nel CUD 2023 ( relativo ai redditi ELl'anno 2022), versato in atti, da cui emerge che il percepisce un CP_1
reddito annuo lordo di oltre 15.000,00 euro.
Deve essere, inoltre, posto a carico EL un assegno a titolo di contributo al CP_1
mantenimento ELla figlia minore Per_3 Va, invero, precisato che l'obbligo di mantenere i figli minori, e quelli maggiorenni conviventi non economicamente indipendenti, continua a ricadere su entrambi i coniugi prevedendo l'art. 337 ter c.c., al comma IV, che salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze EL figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Difatti, per come chiarito, anche di recente, dalla giurisprudenza ELla Corte di
Cassazione, fatta propria dal Collegio, l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse EL minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base EL contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza
“automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze (Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-07-2015, n.
13504).
In ordine all'entità ELl'assegno a titolo di contributo EL mantenimento ELla minore da porsi a carico EL padre, valutata ogni circostanza, e tenuto conto per un verso ELl'età ELla minore (di anni 10) e ELle sue crescenti esigenze, e per altro verso ELle situazioni reddituali ELle parti, come sopra indicate, e ELla circostanza che il padre alcuna forma di mantenimento diretto eroga in favore ELla figlia, stante la sporadicità ELla frequentazione, il Collegio ritiene di determinare lo stesso nella somma mensile di euro 350,00 quale contributo da garantire alla minore per il suo sostentamento. Questa somma sarà corrisposta dal alla moglie, entro il giorno 5 di ogni CP_1
mese, con adeguamento annuale secondo l'indice ISTAT a decorrere ELl'1.03.2026.
A carico di ciascun genitore, inoltre, va posta la metà ELle spese straordinarie per i figli, purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo.
Le spese processuali, tenuto conto ELl'esito ELla controversia e ELla soccombenza reciproca ELle parti, vanno interamente compensate tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE Annunziata, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 12.07.1977, e , nato a [...] il [...]; Controparte_1
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura ELla cancelleria in copia autentica all'Ufficiale ELlo stato Civile EL Comune di RE EL GR per l'annotazione ai sensi ELl'art. 69 lettera d) d.p.r.
3.11.2010 n. 396
(Ordinamento stato Civile) - (atto n. 55, parte I dei registri di matrimonio ELl'anno 1996);
3) rigetta la richiesta di addebito avanzata da Parte_1
4) affida congiuntamente la figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_3
collocazione privilegiata presso la madre;
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia:
due pomeriggi a settimana ( uno libero da individuarsi nel giorno di martedì e giovedì) dalle 17,00 fino alle 20,00 nonché, a settimane alterne, dalle 10,00 EL sabato fino alle 20,00 ELla domenica;
ad anni alterni il periodo dal 24 al 31 dicembre, o dall'1 al 6 gennaio, nonché la domenica di Pasqua o il lunedì in albis;
15 giorni continuativi nel periodo estivo, da concordarsi preventivamente con l'altro coniuge;
6) dispone che, almeno in una prima fase, uno degli incontri settimanali avvenga presso la sede dei Servizi Sociali di RE EL GR in giorni ed orari da concordarsi con la predetta struttura, in spazio neutro e con l'ausilio di un neuropsichiatra infantile, in modo da consentire il progressivo consolidamento EL rapporto padre – figlia. All'esito EL positivo andamento di tali incontri i predetti Servizi Sociali valuteranno l'eventuale completa liberalizzazione degli stessi;
7) dispone che i Servizi Sociali EL Comune di RE EL GR (NA) diano avvio ad un percorso di sostengo alla genitorialità in favore EL invitando CP_1
quest'ultimo a prendervi parte fattivamente al fine di rafforzare le proprie competenze genitoriali, nonché un percorso di sostegno psicologico per la minore che aiuti la stessa ad affrontare la problematica relativa al rapporto con la figura paterna. I predetti Servizi riferiranno, per i prossimi 18 mesi, con relazioni trimestrali, in ordine all'eventuale avvio ed andamento EL percorso di sostegno alla genitorialità EL nonché in ordine alla relazione padre – CP_1
figlia, all'osservanza EL diritto di visita così come stabilito in dispositivo, all'andamento EL rapporto padre – figlia, nonché all'avio ed andamento EL percorso di sostegno piscologico in favore ELla minore ed alla condizione psicologica ELla minore, prontamente segnalando eventuali criticità;
8) dispone, a tal fine, la trasmissione degli atti alla cancelleria ELla volontaria giurisdizione per l'apertura EL fascicolo di vigilanza innanzi al giudice tutelare;
9) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo al mantenimento ELla figlia minore, la somma mensile di euro 350,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal
01.03.2026;
10) pone a carico di il 50% ELle spese straordinarie per la Controparte_1
figlia minore purché previamente concordate, mentre per le sole spese straordinarie obbligatorie (ad es. le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate) sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà all'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
11) pone a carico di l'assegno mensile di euro 150,00 a Controparte_1
titolo di mantenimento di Detta somma va versata a Parte_1
quest'ultima entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata annualmente secondo indici ISTAT, con decorrenza dal 01.03.2026;
10) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in RE Annunziata nella camera di consiglio EL 7.05.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano