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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/09/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1400/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1400/2025 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulia Bigazzi
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giulia Bigazzi
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17/4/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato a Pistoia il 3.3.2006.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (26.1.2022) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi dovendosi ritenere le condizioni concordate corrispondenti anche all'interesse del figlio, tenuto conto dell'età del medesimo. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pistoia il 03/03/2006 tra
[...]
e e trascritto nei registri dello stato civile CP_1 Parte_1 del Comune di Pistoia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006 Parte 1
n. 10.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori in modalità di Per_1 affidamento congiunto ed avrà residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre nella casa attualmente da lei condotta in Controparte_1 locazione in Livorno via Guadalajara n. 64;
2) il figlio sarà libero di vedere il padre a proprio piacimento in Per_1 considerazione dei propri impegni scolastici e di quelli di lavoro del padre;
2 3) i genitori di concorderanno insieme la sua permanenza presso l'uno Per_1
o l'altro genitore durante le vacanze di Natale, di Pasqua ed estive in modo da garantire la loro alternanza e sulla base delle esigenze/preferenze di Per_1 nei limiti di compatibilità con gli impegni di lavoro di ciascun genitore;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 500 a titolo di contributo di mantenimento;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PISTOIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 25/9/2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1400/2025 promossa da:
(cf. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giulia Bigazzi
e
(cf. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Giulia Bigazzi
RICORRENTI
Con l'intervento del PM sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17/4/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato a Pistoia il 3.3.2006.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed
1 esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di tre anni dalla comparizione delle parti nel procedimento di separazione personale (26.1.2022) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi dovendosi ritenere le condizioni concordate corrispondenti anche all'interesse del figlio, tenuto conto dell'età del medesimo. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Pistoia il 03/03/2006 tra
[...]
e e trascritto nei registri dello stato civile CP_1 Parte_1 del Comune di Pistoia nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2006 Parte 1
n. 10.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il figlio minore rimarrà affidato ad entrambi i genitori in modalità di Per_1 affidamento congiunto ed avrà residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre nella casa attualmente da lei condotta in Controparte_1 locazione in Livorno via Guadalajara n. 64;
2) il figlio sarà libero di vedere il padre a proprio piacimento in Per_1 considerazione dei propri impegni scolastici e di quelli di lavoro del padre;
2 3) i genitori di concorderanno insieme la sua permanenza presso l'uno Per_1
o l'altro genitore durante le vacanze di Natale, di Pasqua ed estive in modo da garantire la loro alternanza e sulla base delle esigenze/preferenze di Per_1 nei limiti di compatibilità con gli impegni di lavoro di ciascun genitore;
4) il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il Parte_1 Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, la somma di € 500 a titolo di contributo di mantenimento;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di PISTOIA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 25/9/2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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