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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/10/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. FR S. LO – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. RT AC SA – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 764/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Nardis, giusta procura Parte_1 allegata all'atto di citazione in appello, el. dom. in Teramo, Via Alfonso Di Vestea n. 1, presso il suo studio;
Appellante
contro
, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Ernesto Grandinetti, giusta mandato allegato all'atto di costituzione e risposta, el. dom. in Roma, Via della Croce n. 44, presso il suo studio;
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario CP_2
Cheng Chi Chang, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, el. dom. in Isola del
Gran AS (TE), Via S. Antonio n. 4;
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
FR Saverio Franchi, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, el. dom. presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: . Email_1 [...]
Email_2
Appellate
nonché contro
CP_4
; Controparte_5
CP_6 ; Controparte_7
Appellati non costituiti avverso:
la sentenza n. 636/2024 emessa il 25.05.2025 e pubblicata il giorno 06.06.2024 dal Tribunale di
Teramo, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 2007/2016 R.G. a cui è riunito il n.
2008/2016 RG, avente ad oggetto risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
- accogliere, per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 636/2024
Sent. – n. 2007/2016 R.G., emessa dal Tribunale Ordinario di Teramo, Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Bellomo, in data 25.05.2024 e pubblicata in data 06.06.2024, condannare il
Sig. in solido con la e con la compagnia Controparte_5 CP_4 [...]
al pagamento in favore dello stesso , della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 538.840,96, oltre interessi sulle somme via via rivalutate e detratte quelle percepite a titolo di provvisionale e quelle frattanto pagate dalla
[...] in ottemperanza alla sentenza di primo grado, ovvero a quella maggiore Controparte_1 che dovesse risultare di giustizia a seguito dell'applicazione delle Tabelle di Milano che eventualmente dovessero essere pubblicate fino alla data della decisione del presente grado di giudizio e/o a seguito della rivalutazione dal 02.01.2024 fino a quella data dei criteri e delle voci che compongono il danno non patrimoniale;
- rigettare l'appello incidentale così come proposto dalla in Controparte_1 quanto infondato in fatto come in diritto;
- con vittoria delle spese di lite e dei compensi, oltre gli accessori di legge da porre a carico, in solido tra loro, del Sig. , e Controparte_5 CP_4 Controparte_1
- dichiarare integralmente compensate le spese e competenze di giudizio nei confronti di e in quanto le rispettive posizioni sostanziali non sono investite Controparte_3 CP_2 dall'appello principale”.
Per parte appellata : CP_2
“rigettare la domanda proposta nei confronti di giacché infondata per le CP_2 argomentazioni tutte esposte in narrativa;
con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
Per parte appellata ed appellante incidentale : Controparte_1
“Salvo ampliare e illustrare, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia:
pag. 2/24 - in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, riformare la sentenza del Tribunale di Teramo n. 636/2024 del 6.6.2024, in persona del Giudice
Avv. Francesca Bellomo, e quindi dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di CP_1 danno patrimoniale e condannare il Sig. alla restituzione di quanto già corrisposto Parte_1 dalla Società a tale titolo;
- in ogni caso, rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'appello principale, applicare il coefficiente di capitalizzazione previsto dalle tabelle di Milano 2024 e pertanto procedere al nuovo calcolo del danno patrimoniale, con condanna alla restituzione delle somme che risulteranno corrisposte in eccesso a tale titolo;
- con vittoria di spese di lite e accessori di legge”.
Per parte appellata : CP_3
“piaccia alla giustizia della On. Corte, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
* DICHIARARE che i capi della Sentenza N. 636/2024 emanata dall'On. Tribunale di Teramo (e relative motivazioni) inerenti alla posizione del Sig. e non CP_6 Controparte_3 sono stati investiti dall'effetto devolutivo dell'appello interposto dal Sig. Parte_1
; e per l'effetto,
[...]
* DICHIARARE che i predetti capi della ricordata Sentenza sono ormai coperti dal GIUDICATO
INTERNO;
* DICHIARARE in ogni caso che è comunque ESTRANEA rispetto Controparte_3 all'appello interposto dal Sig. in virtù delle motivazioni enunciate nel capitolo di Parte_1 riferimento;
* CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze relative al secondo grado in favore della esponente, ovvero COMPENSARE le stesse.
IN VIA SUBORDINATA e in caso di gravame incidentale sui capi della Sentenza d'interesse di e riferiti al Sig. Controparte_3 CP_6
* RIGETTARE le domande promosse nei confronti del Sig. poiché inammissibili e CP_6 infondate, in fatto e diritto;
e per l'effetto,
* RIGETTARE ogni domanda interposta nei confronti di , poiché inammissibile, Controparte_3 inconferente, infondata e improvata;
* CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
pag. 3/24
PQM
:
“Il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da e CP_6 Parte_1
contro e ,
[...] CP_4 Controparte_1 Controparte_5 nonché contro e disattesa e Controparte_8 CP_2 Controparte_3 assorbita ogni ulteriore istanza, così provvede:
- accoglie la domanda degli attori in parte qua e dichiara che il sinistro in oggetto è avvenuto per la responsabilità concorrente degli attori misura del 30% e per il restante 70% a carico del convenuto;
Controparte_5
- per l'effetto, condanna , in solido con la e con la Controparte_5 CP_4 compagnia al pagamento in favore di , della somma di € CP_1 CP_6
9231,98, quale somma delle singole voci di cui in motivazione, oltre interessi come ivi indicato;
- condanna altresì , in solido con la e con la compagnia Controparte_5 CP_4
, al pagamento in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
497232,19, quale somma delle singole voci di cui in motivazione, oltre interessi come ivi indicato, dalla quale detrarre le somme percepite a titolo di provvisionale con i criteri indicati;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_5
- condanna , in solido con la e con la compagnia Controparte_5 CP_4
alla refusione delle spese processuali in favore di che liquida in € CP_1 CP_6
5584,70 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- condanna , in solido con la e con la compagnia Controparte_5 CP_4
alla refusione delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1 che liquida in € 24702,70 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa se dovute, ed €1.713,00 per esborsi;
- compensa le spese tra tutte le altre parti in causa pone definitivamente a carico di
, in solido con la e con la compagnia le Controparte_5 CP_4 CP_1 spese di CTU liquidate come in atti”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come dettagliatamente esposti dal
Primo Giudice.
A.” Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società CP_6 quale proprietaria dell'autocarro Renault Master Tg. CR360RY, oltre al Sig. CP_4
, in qualità di conducente del medesimo mezzo e la Compagnia con Controparte_5 cui il veicolo era assicurato, ovvero la , per ottenere la Controparte_1 condanna degli stessi, in solido, al risarcimento dei danni patiti a seguito del complesso incidente stradale occorso in data 3.3.2014 alle ore 12:30 circa, sulla Strada Statale del Gran
AS d'AL (direzione mare-monti) nel territorio del Comune di Notaresco (TE), in località
Cordesco.
pag. 4/24 Deduceva, in sintesi e per quanto qui di interesse che: - nel sinistro per cui è causa erano coinvolti i seguenti mezzi:
1) autocarro Renault Master Tg. CR360RY di proprietà della e condotto dal Sig. CP_4
, assicurato per la con la – Controparte_5 CP_9 Controparte_1 polizza n. N00005 – 100321383;
2) autovettura Fiat OR BO Tg. EC505WC di proprietà e condotto dall'attore, assicurato per la R.C.A. con – polizza n. 00361233; Controparte_3
3) autocarro Fiat OR Tg. BF683WD di proprietà del Sig. , assicurato per la Controparte_7
R.C.A. con – polizza n. G0010000073141185000 ed annesso carrello appendice CP_10 mod. Tg. AA57160, assicurato per la R.C.A. con CP_11 Controparte_12
– polizza n. 600.33.403149;
[...]
4) motociclo (scooter) Suzuki, Tg. BY97780, di proprietà del Sig. ; Parte_1
- in ordine alla dinamica dell'evento, riferiva che l'autocarro Renault Master, viaggiando ad una velocità assai sostenuta e comunque non consona allo stato dei luoghi, urtava violentemente da tergo l'autovettura Fiat OR BO che, nell'occasione, con i dispositivi di segnalazione di pericolo azionati e con il triangolo di pericolo mobile regolarmente posizionato, era ferma sull'estremo margine destro della carreggiata per prestare assistenza e soccorso ad un motociclista, Sig. , ivi rimasto in panne. Parte_1
A causa ed in conseguenza del violento impatto, l'autovettura Fiat OR BO in questione veniva bruscamente sospinta in avanti, andando a sua volta a collidere con il carrello appendice mod. Tg. AA57160 e l'autocarro Fiat OR Tg. BF683WD cui il detto CP_11 carrello era collegato per il traino;
- rimanevano altresì coinvolti i pedoni , e Controparte_13 Parte_1 CP_7
, intenti a terminare l'operazione di carico del motociclo sul carrello/traino;
[...]
- il OR BO riportava danni ingenti che rendevano antieconomica la riparazione del mezzo, che veniva rottamato;
- anche l'attore riportava lesioni, quantificate dal consulente di parte in un danno biologico permanente del 12% ed inabilità temporanea (giorni 20 totale e giorni 30 parziale al 50%);
- precisava che gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, redigevano “prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Giudice adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa:
A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. (C.F.: Controparte_5
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in località Monticchio, C.F._1
Via Civita n. 25 in ordine alla produzione del sinistro descritto al capitolo 1) del presente atto;
pag. 5/24 B) per l'effetto condannarlo, in solido con la (C.F.: , in persona del CP_4 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., con sede in L'Aquila (AQ), località Bazzano, Via dell'Industria n.
8, proprietaria dell'autocarro Renault Master Tg. CR360RY e con la
[...]
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma (RM), Viale Cesare Pavese n. 385, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore Sig. per complessivi € 65.015,41 - comprensivi del danno CP_6 non patrimoniale, e delle spese mediche sostenute e documentate - oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal medesimo attore nella misura di € 8.700,00 e, quindi, complessivamente la somma di € 73.715,41; ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa”.
B. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.7.2016 si costituiva la
[...]
deducendo una diversa dinamica del sinistro, e, in particolare, rilevava Controparte_1 la difformità tra la versione fornita dall'attore e gli accertamenti effettuati nell'immediatezza del sinistro dalla Polizia Stradale, oltre che alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di SIT ed alla CTU espletata nell'ambito del procedimento penale n. 342/2014 Reg. Mod 21bis a carico del sig. . Nello specifico rilevava: - il mancato utilizzo da parte del motociclista CP_5 del triangolo di pericolo, non rinvenuto dalla Polizia intervenuta;
- la sosta “ingiustificata” in assenza di corsia di emergenza;
- il mancato utilizzo da parte di tutte le parti, del giubbino catarifrangente, come ricavabile dalle foto prodotte in atti;
- la conoscenza, da parte dell'attore, dell'avaria del motociclo, comunicata via cavo, circostanza atta ad escludere l'asserita prestazione di soccorso;
- l'elevazione da parte della Polizia di Stato, a carico dei protagonisti del sinistro, delle seguenti contravvenzioni, come segnalate anche dal CTU nel procedimento penale 342/2014 NR :
1) : art. 141, comma 2 e 11 CdS;
Controparte_5
2) Valter Vari: art. 140 comma 1 e art. 176 comma 5 e 21, perché poneva in essere un comportamento omissivo dei parametri di comune prudenza e diligenza, creando una oggettiva situazione di gravissimo pericolo per la circolazione e la salvaguardia della sicurezza stradale, in più effettuava la fermata del veicolo sulla carreggiata, senza che ne ricorressero situazioni di emergenza dovute a malessere degli occupanti del mezzo condotto o a inefficienza del veicolo medesimo, creando gravissimo intralcio e pericolo alla sicurezza della circolazione stradale;
3) art. 140 comma 1 + art. 176 comma 8 e 21 + art. 162, comma 4ter e Parte_1
5 + art. 175 comma 6 e 16, in quanto poneva in essere un comportamento omissivo dei parametri di comune prudenza e diligenza, creando una oggettiva situazione di gravissimo pericolo per la circolazione e la salvaguardia della sicurezza stradale, in più conducente di veicolo in avaria, ometteva di collocare il segnale mobile di pericolo ad almeno 100 metri dal punto in cui il mezzo era rimasto in avaria;
in più si trovava fuori dall'abitacolo del proprio veicolo omettendo di indossare il prescritto giubbotto o bretella retroriflettente, in più quale pag. 6/24 pedone occupava parte della carreggiata sebbene vietato perché si trovava su una strada classificata extraurbana principale;
4) : art. 140 comma 1 + art. 162, comma 4ter e 5 + art. 175 comma 6 e 16, in Controparte_13 quanto poneva in essere un comportamento omissivo dei parametri di comune prudenza e diligenza, creando una oggettiva situazione di gravissimo pericolo per la circolazione e la salvaguardia della sicurezza stradale + si trovava fuori dall'abitacolo del proprio veicolo omettendo di indossare il prescritto giubbotto o bretella retroriflettente;
in più quale pedone occupava parte della carreggiata sebbene vietato perché si trovava su una strada classificata extraurbana principale;
5) : art. 140 comma 1 + art. 162, comma 4ter e 5 + art. 176 comma 8 e 21 + Controparte_7 art. 175 comma 6 e 16 + art. 82/8, in quanto poneva in essere un comportamento omissivo dei parametri di comune prudenza e diligenza, creando una oggettiva situazione di gravissimo pericolo per la circolazione e la salvaguardia della sicurezza stradale;
in più si trovava fuori dall'abitacolo del proprio veicolo omettendo di indossare il prescritto giubbotto o bretella retroriflettente + quale pedone occupava parte della carreggiata sebbene vietato perché si trovava su una strada classificata extraurbana principale;
in più effettuava la fermata del veicolo sulla carreggiata, senza che ne ricorressero situa-zioni di emergenza dovute a malessere degli occupanti del mezzo condotto o a inefficienza del veicolo medesimo, creando gravissimo intralcio e pericolo alla sicurezza della circolazione stradale;
in più con il complesso veicolare indicato, effettuava soccorso stradale, con recupero di un motociclista in avaria, nonostante il complesso veicolare utilizzato per il recupero non fosse classificato “per uso speciale” così come prescritto dall'art. 54/1 lett. g del CdS e dalla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 2/2012 del 29.2.2012.
Ritenuta quindi predominante, la condotta tenuta dalle altre parti dell'occorso, nella causazione dell'evento, chiedeva la chiamata in causa dei terzi responsabili Sig. Parte_1
e .
[...] Controparte_7
Instava, inoltre per la riunione della causa, con altro procedimento civile, pendente al n. RG
2008/2016 (Tribunale di Teramo), promosso dal Sig. per i Parte_1 medesimi fatti.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede che codesto ecc.mo Tribunale voglia, previo differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 cpc allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c: - in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del sig. e Controparte_7 Parte_1 al fine di accertare le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti, compreso
[...]
l'attore, nel causare il sinistro per cui è causa;
- sempre in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello introdotto dal Sig. pendente dinanzi il Parte_1
Tribunale di Teramo, RG. 2008/2016, Giudice Dott. Di Biase, con prima udienza al 20 settembre
2016, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
- nel merito, in via principale, previo accertamento delle rispettive quote di responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa, rigettare la domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, contenerla nei limiti della CP_1
pag. 7/24 quota di responsabilità attribuibile effettivamente al proprio assicurato, nei limiti del massimale di polizza e di quanto allegato e provato;
- con vittoria di spese di lite e accessori di legge”.
C. Con ordinanza del 4.8.2016, veniva autorizzata la chiamata dei terzi e differita la prima udienza di comparizione.
D. Con comparsa di costituzione risposta con domanda riconvenzionale depositata il
13.12.2016, si costituiva in giudizio , chiedendo, sostanzialmente, il Controparte_5 rigetto della domanda attorea, ritenuta eccessiva tenuto conto delle risultanze della CTU svolta nel giudizio penale, che accertava una responsabilità su base concorsuale.
Deduceva, in particolare che: - la strada su cui si è svolto il sinistro era a senso unico, a doppia corsia, una di marcia e una di sorpasso, senza corsia di emergenza;
- giunto al Km 12,900, mentre procedeva a velocità inferiore al limite consentito, e nella fase di ultimazione di una curva, si trovavano improvvisamente fermi in sosta, sulla corsia di marcia, senza alcuna segnalazione di emergenza (triangolo ecc.) i seguenti veicoli: Fiat OR BO targato
EC505WC, Fiat OR con a traino un carrello rispettivamente targati BF683WD e AA57160; - il convenuto iniziava la manovra di sorpasso dei veicoli (e dei pedoni) occupanti la corsia di marcia, allorquando si avvedeva che, da tergo, a fortissima velocità, sopraggiungeva un veicolo rimasto sconosciuto che pure intraprendeva la fase di sorpasso;
- onde evitare di essere tamponato e senza avere la possibilità di mettere in essere una qualsiasi frenata a causa della posizione già assunta rispetto i veicoli fermi, istintivamente sterzava verso destra tanto da essere costretto ad urtare con un certo angolo di inclinazione il Fiat BO;
- il mezzo di in seguito all'evento descritto, subiva danni tanto da essere demolito;
- gli agenti CP_4 rilevatori non avevano reperito sul luogo del sinistro alcuno specifico segnale di pericolo
(triangolo catarifrangente), né i pedoni utilizzavano il giubbino retroriflettente, come rilevato anche nella CTU resa nel giudizio penale a suo carico;
- il mezzo utilizzato per il soccorso non era idoneo ai sensi dell'art.54 lett.g-f del Codice della Strada.
Con apposita domanda riconvenzionale, chiedeva il ristoro delle lesioni fisiche subite in ragione dell'occorso, quantificate, su base di CTP, nel 5% di invalidità permanente, giorni 10 per invalidità assoluta al 100% giorni 35 al 50%.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Tutto ciò considerato e premesso, nel rispetto dei termini di rito, VOGLIA IL TRIBUNALE adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) in via preliminare accertare la responsabilità concorsuale delle parti coinvolte nel sinistro stradale per cui è causa e contenere il danno all'effettivo importo eliminando voci non dovute 2) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dal Sig. nei confronti di , perché infondate in fatto e CP_6 Controparte_5 in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, contenere la richiesta risarcitoria su base concorsuale;
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare la responsabilità concorsuale del Sig. sulla CP_6 base di quanto in suesposto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dei conseguenti danni, che si quantificano in € 3.419,31, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso pag. 8/24 di causa come dovuta a tale titolo oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.
[... E. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2016, si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione del sinistro operata dalla e, in CP_7 CP_1 particolare deducendo che:
- il Sig. è stato contravvenzionato per la violazione dell'art. 141 comma 2 e 11 CP_5 del CDS: dunque, per non aver conservato il controllo del veicolo e non essere stato in grado di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile
(cfr. art. 141 comma 2 CDS), tanto che gli veniva applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente ex CDS;
Nume_1
- l' non effettuava alcun tentativo di frenata, né altra manovra di emergenza, CP_5 andando a collidere con gli altri mezzi in un punto d'urto individuato dalla Polstrada al di là della linea che delimita il margine destro della carreggiata, trascinando i pedoni ed i veicoli per circa venti metri prima di arrestare la propria marcia.
Chiedeva la chiamata in causa della propria RCA, ovvero la compagnia e la CP_2 riunione della causa con quella rubricata al n. 2008/16 R.G.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per tutte le esposte considerazioni, e con riserva di ulteriori deduzioni ed eccezioni istruttorie, si conclude chiedendo che l'On.le
Giudice del Tribunale di Teramo adito voglia:
1) Rigettare la domanda così come proposta dal terzo chiamante nei confronti del deducente
, siccome infondata in fatto e diritto, per le causali spiegate in narrativa;
Controparte_7
2) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con sede legale in Trieste alla Via Largo Ugo Irneri n. 1, differendo l'udienza di prima comparizione ad altra data allo scopo di consentire la citazione della suindicata società, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinché la stessa venga condannata a manlevare e tenere indenne il deducente da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dai fatti di cui al presente giudizio, o comunque a rimborsare allo stesso tutto quanto dovesse eventualmente corrispondere agli attori per le causali di cui all'atto introduttivo;
3) Disporre la riunione al presente giudizio, iscritto al n. 2007/16 R.G., di quello introdotto dal
Sig. dinanzi al Tribunale di Teramo, n. 2008/16 R.G., Giudice Dott. Di Parte_1
Biase, con prima udienza il 19 gennaio 2017, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
F. Con ordinanza del 29.12.2016, veniva autorizzata la chiamata della compagnia assicuratrice e rinviata la prima udienza di comparizione delle parti.
G. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.1.2017, si costituiva in giudizio
, non opponendosi alla riunione della causa con quella rubricata al Parte_1
pag. 9/24 n. RG 2008/2016, tenuto conto della connessione oggettiva e soggettiva delle due cause, e, contestando la dinamica del sinistro, per come narrata dalla compagnia terza chiamante, deduceva, in sintesi e per quanto qui di interesse che: - il giorno 03.03.2014 si trovava fermo all'estremo margine destro della carreggiata teatro del sinistro per causa di forza maggiore in ragione dell'avaria del proprio ciclomotore;
- al momento del sinistro, rivestiva la qualifica di pedone;
- dall'elaborato peritale del giudizio penale, era possibile ricavare che “l'anomala usura degli pneumatici posteriori del Renault Master, molto più accentuata di quella delle gomme anteriori, ha avuto una diretta influenza sulle cause del sinistro”;
- su diversa querela del sig. , si apriva, innanzi alla Procura di Teramo, un Controparte_7 secondo procedimento penale, rubricato al n. /14 RG Mod. 21 bis NR, in cui veniva svolta una più approfondita perizia, sempre a firma del tecnico , da cui si ricavava che: - “il CP_14 tratto di strada ove si è verificato l'incidente, anche all'epoca dei fatti, era in buono stato d'uso e senza anomalia di sorta”; - “le condizioni meteo, all'epoca dei fatti, erano buone e tali da non influire in alcun modo con l'evolversi degli eventi”; - “il campo visivo a disposizione del conducente del furgone Renault Master risultava essere pari a circa 130 metri”;- lo scooter “al momento del sinistro NON C'ERA”; - “l' , come da lui stesso dichiarato agli agenti CP_5 rilevatori nonché in virtù dell'accertata ampiezza del campo visivo, aveva notato sin da subito la presenza di veicoli fermi sul margine dx della carreggiata”; - non sono state rilevate tracce di frenata del Renault Master prima dell'urto con il Fiat BO;
- l' “aveva quindi CP_5 spazio sufficiente per arrestare il veicolo da lui condotto prima di raggiungere il punto d'urto;
“se il conducente del Renault Master avesse tenuto una condotta di guida consona alla evidente situazione di pericolo determinata dai veicoli fermi a cavallo del margine destro della carreggiata, l'incidente si sarebbe potuto evitare. Per contro, se il conducente dello scooter e gli occupanti del Fiat BO e del Fiat OR avessero indossato i giubbotti ad alta visibilità e/o avessero posizionato il triangolo 100 metri prima del punto di arresto della moto, l'incidente si sarebbe comunque ragionevolmente verificato, avendo il conducente del Renault Master notato la loro presenza indipendentemente dall'uso dei citati dispositivi di emergenza”.
Sulla scorta delle suddette considerazioni, rilevava come l' veniva imputato per il CP_5
“reato previsto e punito dall'art. 590 commi 2 e 3 c.p. (in relazione all'art. 141 commi 1-2-3
Cds) e 41 c.p. “lesioni personali commesse con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale”: perché, quale conducente dell'autocarro RENAULT Master targato
CR360RY, percorrendo la semicarreggiata Ovest SS80 Rcc. (Teramo-Mare) in località Cordesco del Comune di Notaresco, per colpa consistente in negligenza, imprudenza, imperizia nonché nella violazione delle norme che regolano la circolazione stradale – in particolare per non aver moderato la velocità del veicolo (mantenuta a 105 km/h) nell'affrontare una curva destrorsa ad ampio raggio, non riuscendo a conservare il controllo del mezzo e ad arrestarlo tempestivamente pur in presenza di un ostacolo tempestivamente avvistato e prevedibile (vale a dire la presenza sul margine destro della carreggiata di un motoveicolo in avaria – Suzuki
Burgman 400 targato BY97780 condotto da – nonché di ulteriori mezzi Parte_1
– FIAT OR targato BF683WD con rimorchio agganciato e FIAT Cubo 1.4 b/met targata pag. 10/24 EC505WC – intervenuti a soccorrerlo), tamponava violentemente con lo spigolo anteriore destro del furgone la parte posteriore sinistra dell'autovettura Fiat Cubo, determinandone in rapida sequenza una semirotazione oraria contro il guard-rail e quindi un violentissimo urto contro la parte posteriore del rimorchio agganciato al e così travolgendo tutti CP_15 coloro che, per collaborare alle operazioni di recupero stradale, erano scesi dai mezzi e si trovavano, al momento dell'urto, tra il rimorchio e la – cagionava, tra gli altri, a CP_16
(conducente del ) lesioni personali consistenti in “trauma da Controparte_7 CP_15 schiacciamento gamba destra con frattura bifocale perone prossimale, lesione LCA e ferita LC gemello radiale” con prognosi iniziale di 30 giorni (poi prorogata fino al 30/06/2014). In
Notaresco il 3 marzo 2014. Col concorso del fatto colposo della persona offesa che, nel provvedere al recupero stradale del motoveicolo in avaria, creava intralcio alla circolazione parcheggiando il complesso veicolare (FIAT OR con agganciato rimorchio) parzialmente sulla corsia di marcia (invasa di 50 cm ca.) e senza segnalare in alcun modo l'ostacolo agli altri utenti della strada”, deducendo, infine, che nessun concorso di colpa era imputabile in capo al che rivestiva solo la qualifica di persona offesa dal reato. Parte_1
Riportava, da ultimo, tutto quanto dedotto in sede di atto di citazione, nella causa iscritta al n.
RG 2008/2016, fornendo, in ordine alla dinamica, la stessa versione dei fatti fornita dal CP_6
Allegava, inoltre, di aver subito danni al motociclo, che veniva rottamato, essendo antieconomica la sua riparazione, per €1.362,74 (compresa iva), e lesioni personali, quantificate dal consulente di parte in esiti di carattere permanente in misura del 65%, una riduzione della capacità lavorativa specifica in misura del 60% oltre che inabilità temporanea
(giorni 150 assoluta, giorni 90 parziale al 75% e giorni 105 parziale al 50%).
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: respingere e rigettare la domanda di responsabilità/corresponsabilità così come proposta nei suoi confronti dalla convenuta-chiamante in causa nonché ogni conseguente Controparte_1 domanda di parte attrice, anche di natura risarcitoria, contro il medesimo proposta o comunque estesa, poiché infondate in fatto come in diritto;
in ogni caso: con il favore delle spese di lite”.
H. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.4.2017, si costituiva in giudizio la a seguito della chiamata in causa formalizzata da e protesa a CP_2 Controparte_7 conseguire la pronuncia di manleva dalla domanda risarcitoria proposta dall'attore, deducendo, in sintesi che: - in costanza dell'evento percorreva la Controparte_5 pubblica via ad elevatissima velocità e comunque non commisurata alle condizioni oggettive di traffico e viabilità; - dal verbale di accertamenti urgenti, si ricava che il tratto stradale impegnato dal sig. era di conformazione lievemente curvilinea ad ampio Controparte_5 raggio e con visuale libera, a due corsie con senso unico di marcia, con pavimentazione asfaltata senza anomalie e con il fondo stradale asciutto;
le condizioni meteorologiche erano di tempo sereno, con visibilità ottima perché diurna e con condizioni di traffico intenso;
-
l' , che viaggiava a velocità considerevole, tenuto conto dei danni, non era in CP_5 grado di compiere, in sicurezza, tutte le manovre previste dalla circolazione come l'arresto tempestivo del mezzo condotto entro gli spazi liberamente osservati, non si avvedeva in tempo pag. 11/24 dei veicoli fermi, investendoli con estrema violenza;
- qualificava l'occorso come tamponamento a catena.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Alla luce delle argomentazioni rese la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ut sopra rappresentata CP_2
e difesa, allo stato rassegna le seguenti conclusioni: - rigettare la domanda proposta nei confronti di giacché infondata per le argomentazioni tutte esposte in narrativa;
- CP_2 disporre la riunione al presente giudizio, iscritto al n. 2007/16 R.G., di quello introdotto dal sig. dinanzi al Tribunale di Teramo, n. 2008/16 R.G., Giudice Dott. Di Biase, Pt_1 Parte_1 con la prima udienza il 19 gennaio 2017, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
- con vittoria di spese e competenze di lite”.
I.A seguito di istanze di parte, all'udienza del 27.9.2017, veniva disposta la riunione della causa iscritta al n. RG 2008/2016 con quella precedentemente iscritta al n. RG 2007/2016, tenuto conto della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva delle due cause.
L. Nel fascicolo riunito, il sig. , che rivestiva la qualifica di attore, in Parte_1 sede di atto di citazione depositato il 13.5.2016, deduceva, sostanzialmente, come innanzi detto, la stessa dinamica del sinistro rilevata dal e, in merito alla sua specifica posizione CP_6 processuale, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Giudice adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa:
A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. (C.F.: Controparte_5
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in località Monticchio, C.F._1
Via Civita n. 25 in ordine alla produzione del sinistro descritto al capitolo 1) del presente atto;
B) per l'effetto condannarlo, in solido con la (C.F.: , in persona del CP_4 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., con sede in L'Aquila (AQ), località Bazzano, Via dell'Industria n.
8, proprietaria dell'autocarro Renault Master Tg. CR360RY e con la
[...]
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma (RM), Viale Cesare Pavese n. 385, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore Sig. per complessivi € 1.167.271,00 Parte_1
(unmilionecentosessantasettemiladuecentosettantuno/00) a titolo di danno non patrimoniale, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal medesimo attore nella misura di €
462.364,37 (quattrocentosessantaduemilatrecentosessantaquattro/37) e, quindi, complessivamente la somma di € 1.629.635,37
(unmilioneseicentoventinovemilaseicentotrentacinque/37); ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa”.
M. L'attore citava in giudizio , il quale, con comparsa di Parte_1 Controparte_5 costituzione e risposta depositata il 19.6.2017 sostanzialmente, svolgeva le medesime deduzioni innanzi esposte, avanzando domanda riconvenzionale per i danni subiti e chiedendo pag. 12/24 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Tutto ciò considerato e premesso, nel rispetto dei termini di rito, VOGLIA IL TRIBUNALE adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) in via preliminare accertare la responsabilità concorsuale delle parti coinvolte nel sinistro stradale per cui è causa e contenere il danno all'effettivo importo eliminando voci non dovute
2) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dal Sig. Parte_1
nei confronti di , perché infondate in fatto e in diritto;
3) in via
[...] Controparte_5 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, contenere la richiesta risarcitoria su base concorsuale;
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare la responsabilità concorsuale del Sig. sulla base di Parte_1 quanto in suesposto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dei conseguenti danni, che si quantificano in € 3.419,31, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.”;
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.7.2016, chiedeva CP_17
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede che codesto ecc.mo Tribunale voglia, previo differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 cpc allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c: - in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del sig. e al fine di Controparte_7 CP_6 accertare le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti, compreso l'attore, nel causare il sinistro per cui è causa;
- sempre in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello introdotto dal Sig. pendente dinanzi il Tribunale di Teramo, RG. 2007/2016, CP_6
Giudice Dott.ssa Bellomo, con prima udienza al 21 settembre 2016, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
- nel merito, in via principale, previo accertamento delle rispettive quote di responsabilità nella determinazione del sinistro per cui
è causa, rigettare la domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto e, comunque, contenerla nei limiti della quota di responsabilità attribuibile effettivamente al proprio assicurato, nei limiti del massimale di polizza e di quanto allegato e provato;
- con vittoria di spese di lite e accessori di legge”.
O. Autorizzata la chiamata dei terzi, in data 28.12.2016, si costituiva in giudizio , CP_6 deducendo tutto quanto già esposto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“conclude voglia l'On.le Tribunale adito in via preliminare ed in rito: - autorizzare la chiamata in causa del terzo in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Via Marocchesa n. 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) e pertanto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., disporre un differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo testé specificato, nel rispetto dei termini di legge;
in via principale nel merito: respingere e rigettare la domanda di responsabilità/corresponsabilità proposta nei suoi confronti dalla convenuta-chiamante in causa nonché ogni conseguente domanda di parte attrice, anche di natura risarcitoria, contro il medesimo proposta o comunque estesa, poiché infondate in fatto come in diritto;
in via gradata: -nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di responsabilità/corresponsabilità spiegata nei suoi confronti dalla società convenuta-chiamante in causa ed, indi, della domanda attorea nei suoi medesimi confronti estesa: o accertare e dichiarare l'operatività, all'epoca del sinistro, della polizza assicurativa pag. 13/24 per la R.C.A. stipulata dal Sig. con la in ordine all'incidente per CP_6 Controparte_3 cui è causa, o determinata l'entità del risarcimento eventualmente a carico del Sig. CP_6 condannare la società assicuratrice per la R.C.A., in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., a tenere indenne il terzo chiamato Sig. da ogni e qualsiasi CP_6 conseguenza economica connessa all'accoglimento della domanda attrice o da essa in qualsiasi modo derivante. in ogni caso: con il favore delle spese di lite”.
P. In data 29.12.2016, si costituiva in giudizio anche il il quale, Controparte_7 rappresentando tutto quanto già in precedenza riportato, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per tutte le esposte considerazioni, e con riserva di ulteriori deduzioni ed eccezioni istruttorie, si conclude chiedendo che l'On.le Giudice del Tribunale di Teramo adito voglia: 1) Rigettare la domanda così come proposta dal terzo chiamante nei confronti del deducente , siccome infondata in fatto e diritto, per le causali spiegate in Controparte_7 narrativa;
2) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, con sede legale in Trieste alla Via Largo Ugo Irneri n. 1, differendo l'udienza di prima comparizione ad altra data allo scopo di consentire la citazione della suindicata società, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinché la stessa venga condannata a manlevare e tenere indenne il deducente da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dai fatti di cui al presente giudizio, o comunque a rimborsare allo stesso tutto quanto dovesse eventualmente corrispondere agli attori per le causali di cui all'atto introduttivo;
3) Disporre la riunione del presente giudizio, iscritto al n. 2008/16 R.G., a quello introdotto dal Sig. CP_6 dinanzi al Tribunale di Teramo, n. 2007/16 R.G., Giudice Dott.ssa Bellomo, con prima
[...] udienza differita al 4 maggio 2017 per la chiamata del terzo, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Q. In data 12.6.2017, si costituiva in giudizio la compagnia terza chiamata, fermo CP_2 tutto quando già esposto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- rigettare la domanda proposta nei confronti di giacché infondata per le argomentazioni tutte CP_2 esposte in narrativa;
- disporre la riunione del presente giudizio, iscritto al n. 2008/16 R.G., a quello introdotto dal sig. dinanzi al Tribunale di Teramo, n. 2007/16 R.G., Giudice CP_6
Dott.ssa Francesca Bellomo, con la prossima udienza del 20 luglio 2017, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
- con vittoria di spese e competenze di lite”.
R. In data 19.6.2017, si costituiva infine la compagnia , la quale, fermo Controparte_3 tutto quanto già illustrato, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per le ragioni esposte , come sopra rappresentata e difesa, così conclude: piaccia alla Controparte_3 giustizia dell'On. Giudice adito, IN VIA PRELIMINARE E IN PROCEDURA * DISPORRE nella maniera ritenuta più equa e opportuna in ordine alla richiesta di riunione del presente procedimento a quello pendente dinanzi al Tribunale di Teramo, recante N. 2007/16 R.G.; IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO * DICHIARARE che il Sig. non è responsabile del sinistro CP_6 descritto in citazione;
* RIGETTARE la domanda risarcitoria spiegata da nei CP_1 confronti del Sig. n ogni suo capo poiché infondata in fatto e diritto, nonché RIGETTARE CP_6 ogni conseguente domanda di parte attrice contro il medesimo proposta o comunque estesa;
pag. 14/24 e per l'effetto, * RIGETTARE le domande spiegate nei confronti di;
* Controparte_3
CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. IN VIA SUBORDINATA * DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, anche per quanto concerne il carico delle spese”.
S. La va dichiarata contumace in ambedue le cause. CP_4
T. Così compiutamente ricostruite le posizioni processuali delle parti, la causa, in cui previo provvedimento presidenziale, venivano riuniti i fascicoli RG 2007/2016 e RG 2008/2016, è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi e consulenze tecniche d'ufficio.
Nel corso della stessa, con ordinanza del 12.9.2019, veniva anche concessa una provvisionale in favore di;
quindi, veniva fissata udienza di precisazione delle Parte_1 conclusioni e, all'esito la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
U. Espletata l'istruttoria, sulla scorta della CTU la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover parzialmente accogliere la domanda proposta da nel giudizio n. 2007/2016 RG., nonché quella avanzata da CP_6 Parte_1 nel giudizio n. 2008/2016 RG. poi riunito al primo.
Per il primo reputava congrua la liquidazione di euro 9.231,98 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti da costui in conseguenza al sinistro (somma finale già decurtata del 30% per concorso di colpa);
per reputava congrua la liquidazione di euro 497.232,19 in conseguenza di tutti i Parte_1 danni da questi patiti, riconosciuto parimenti il concorso di colpa del 30% nella causazione del sinistro e scomputata da detta somma quella di euro 70.000,00, già liquidata a titolo di provvisionale dalla . Controparte_18
V. La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la parziale Parte_1 riforma) il 12.09.2024 per un unico motivo che si va ad esaminare in seguito.
CP_2 Si è costituita in giudizio la , la quale ha richiesto nel merito il rigetto del CP_19 gravame per totale infondatezza dello stesso e contestualmente ha proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe errato nel riconoscere il danno da perdita di capacità lavorativa specifica al nonostante l'insufficienza Parte_1 probatoria già eccepita nel giudizio di primo grado con memoria di replica del 18.12.2017.
Infatti, a detta di il primo giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda di CP_1 risarcimento danni avanzata in tal senso dall'odierno appellante, poiché questi si era limitato a produrre unicamente il modello unico 2013 e 2014 e, con memoria istruttoria, il modello unico
2015, senza provare il decremento patrimoniale asseritamente subito con la produzione delle dichiarazioni dei redditi anche degli anni successivi al 2015.
Dunque, il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare la diminuzione o il mancato conseguimento del reddito, come conseguenza diretta del sinistro, stante la parziale limitazione della propria attività professionale.
pag. 15/24 Sulla scorta di quanto detto, la ha chiesto, in via incidentale, la riforma della CP_1 sentenza gravata per le ragioni su esposte.
La , costituitasi anch'essa in giudizio, nel contestare quanto ex adverso eccepito, ha CP_2 chiesto il rigetto dell'impugnazione, per totale infondatezza del motivo di gravame, del tutto inconferente con la posizione assunta dalla . CP_2
Le , costituitesi in giudizio, preliminarmente hanno eccepito la definitiva Controparte_3 incidenza del giudicato interno in relazione alle parti del provvedimento gravato non impugnate dall'appellante e, nel merito, hanno chiesto il rigetto del gravame per infondatezza dello stesso.
Z. Con ordinanza del 13.03.2025 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 22.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si premette che il presente giudizio non coinvolge né , né le convenute, CP_2 CP_3 come tutte le parti già tali in primo grado, per mere ragioni di ordine processuale: nessuna domanda è stata svolta nei loro confronti, sicchè la loro costituzione nulla può comportare in termini di spese, che vanno compensate tra esse e le due parti impugnanti che non possono incorrere in soccombenza di sorta.
2.Valga, quindi, quanto segue, premettendosi che è passata in giudicato ogni decisione sulla complessa dinamica del sinistro e sulla ritenuta responsabilità concorrente nella sua causazione, degli attori, e nella misura del 30% e del convenuto CP_6 Parte_1
, in solido con e per il restante 70%, con Controparte_5 CP_4 CP_1 relativo obbligo di risarcimento dei danni in detta percentuale nei confronti di entrambi.
3.Le impugnazioni oggi proposte riguardano la misura della condanna di CP_5
, in solido con la proprietaria del mezzo da lui condotto e con la
[...] CP_4 compagnia assicuratrice al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 497.232,19, quale somma delle singole voci di danno riconosciute in
[...] motivazione, oltre interessi come ivi indicato, dalla quale detrarre le somme percepite a titolo di provvisionale: contesta la misura della liquidazione in suo favore del danno Parte_1 biologico, quella a suo carico del danno patrimoniale. CP_1
APPELLO PRINCIPALE
1.L'appellante principale, nel censurare il provvedimento gravato con un unico motivo, sostanzialmente impugna la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui avrebbe erratamente applicato le tabelle del Tribunale di Milano del 2021, anziché quelle a suo avviso vigenti nell'anno 2024 – anno di emissione della sentenza in parola – avendo ciò comportato un risarcimento del danno non patrimoniale inferiore di circa 40.000,00 euro rispetto a quello effettivamente spettante al in base alle tabelle del 2024. Parte_1
pag. 16/24 Lamenta, comunque, che il primo Giudice nello specificare espressamente che le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale sono “calcolate all'attualità, pertanto sulle stesse, già rivalutate perché rapportate ai valori attuali “, non tiene conto del fatto che le dette somme sono state rivalutate alla data del 01.01.2021 (v. Tabelle di Milano 2021) e non già al mese di giugno del 2024 , né procede ad effettuare tale aggiornamento in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT nel detto arco temporale.
Assume, quindi, che applicando le Tabelle milanesi del 2024 e comunque operata la rivalutazione dei parametri applicati in primo grado al 01.01.2024, a titolo di danno non patrimoniale il Tribunale teramano avrebbe dovuto liquidare al la somma Parte_1 complessiva di € 391.814,00 (€ 342.134,00 a titolo di danno permanente ed € 49.680,00 a titolo di invalidità temporanea) a fronte di quella, inferiore, liquidata e pari ad € 337.149,00 (€
294.369,00+42.780,00); inoltre, fermo restando la personalizzazione del 10% riconosciuta dal primo esegeta (pari ad € 34.213,00), il danno non patrimoniale complessivamente inteso da liquidare sarebbe dovuto ammontare ad € 426.027,00 che, decurtati del 30% per l'accertato concorso di colpa, avrebbe portato (e deve portare) ad una liquidazione “netta” a titolo di danno non patrimoniale di € 298.218,90, a fronte di quella operata dal Tribunale e pari ad €
256.610,13, oltre agli interessi al tasso legale vigente nell'arco del ritardo dalla data del sinistro, calcolati sulla somma via via rivalutata.
2.L'appello principale è infondato.
Giova, preliminarmente, osservare l'infondatezza della doglianza prospettata dall'appellante, secondo cui il giudice di prima istanza avrebbe dovuto applicare i valori indiati nelle tabelle del
Tribunale di Milano dell'anno 2024, se solo si considera che il 25.05.2024 veniva emessa la sentenza gravata, e solo il successivo 04.06.2024 l'Osservatorio della Giustizia di Milano relazionava il Presidente della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano sugli esiti della riunione tenutasi il 21.05.2025. relativa alla adozione delle tabelle 2024.
Va da sé che il giudice di prime cure non avrebbe potuto applicare un criterio di liquidazione sconosciuto, poiché ancora non noto e, dunque, non vigente al momento dell'emissione del provvedimento oggetto di gravame.
Il primo giudice, inoltre, ha opinato come appresso, facendo governo delle tabelle 2021.
“In particolare, dette tabelle, si caratterizzano per la liquidazione congiunta del danno biologico permanente e del danno morale (pacificamente e sempre riconosciuto), poiché forniscono per ciascun punto percentuale di menomazione della integrità psicofisica, una liquidazione congiunta che dia ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”: in relazione agli aspetti anatomo funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Pertanto, tenuto conto della riduzione del 30% per concorso colposo del danneggiato, seguenti importi:
Danno permanente 45% omnicomprensivo, € 294369,00……..
pag. 17/24 L'importo tabellare sopra determinato andrà dunque aumentato per la personalizzazione e concreta liquidazione di tutte le poste di danno non patrimoniale subite dall'attore, in misura del 10% per un importo complessivo di € 323805,00.
Invalidità temporanea, da calcolarsi nei valori medi - € 124,00 die - entro il range previsto dalle tabelle milanesi (tra € 99,00 ed € 148,00) è pari a: totale al 100% 270 giorni, € 33480,00; parziale al 75% 60 giorni € 5580,00; parziale al 50% 60 giorni € 3720,00, per un totale di €
42780,00.
Il danno complessivo, decurtato del 30% in ragione del concorso di colpa riconosciuto, sarà pertanto pari ad € 256610,13.
Tutte le somme liquidate vengono calcolate all'attualità, pertanto sulle stesse, già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi al tasso legale vigente nell'arco del ritardo, dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile attraverso operazione di mero calcolo aritmetico mediante l'applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat-vita fino alla pubblicazione della presente decisione (Cass. Civ. ss. uu.
1712/95; Cass. Civ. 20.04.2009 n. 9344). Inoltre, sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c.”.
Orbene, una attenta analisi del ragionamento logico-giuridico posto alla base del calcolo, a cui questo collegio intende senz'altro aderire, consentiva di evincere che la somma di €
256.610,13 dovesse essere devalutata alla data del sinistro, per poi essere annualmente aumentata di interessi e rivalutazione non certo fino al 1.1.2021, come sostiene l'appellante, ma fino alla data della sentenza di primo grado, dalla quale dovevano decorrere i soli interessi sino al saldo, ciò in quanto divenuta debito di valuta.
A tal riguardo, la Corte osserva che, anzitutto, in caso di risarcimento del danno per debiti di valore (quale è quello del caso di specie derivante da sinistro stradale), la somma calcolata quale risarcimento deve essere aumentata, aggiungendo rivalutazione ed interessi.
La rivalutazione ha la funzione propria di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma (che viene liquidata con riguardo al momento in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Tale operazione, di consueto, viene effettuata avvalendosi del coefficiente di rivalutazione elaborato dall'ISTAT.
Dunque, sulla somma così determinata vanno calcolati gli interessi compensativi, finalizzati a coprire il ritardo. Invero, in ordine al tasso di interesse da applicare, considerato che il danno può essere liquidato equitativamente, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso di interesse legale, ovvero determinarne una misura maggiore o minore.
pag. 18/24 Sul punto, con nota pronuncia – segnatamente la n. 1712 del 1995 – le Sezioni Unite della
Corte di cassazione, in ordine alla necessità della devalutazione delle somme – sul calcolo del risarcimento danni per obbligazioni di valore –, hanno stabilito il principio cardine per cui gli interessi legali non vanno calcolati sulla somma finale integralmente rivalutata, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno a partire dal giorno dell'illecito.
Detto principio ha la finalità di risarcire la perdita di guadagno subita dal danneggiato per il ritardato pagamento, evitando al contempo un ingiusto arricchimento, come specificatamente statuito nella predetta pronuncia: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nella specie, dunque, la sentenza del Tribunale di Teramo risulta corretta nella parte in cui sancisce che “Tutte le somme liquidate vengono calcolate all'attualità, pertanto sulle stesse, già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi al tasso legale vigente nell'arco del ritardo, dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile attraverso operazione di mero calcolo aritmetico mediante l'applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat-vita fino alla pubblicazione della presente decisione (Cass. Civ. ss. uu.
1712/95; Cass. Civ. 20.04.2009 n. 9344). Inoltre, sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c.” (Cr. Pag. 18 sentenza gravata), in quanto è evidente che applicare interessi e rivalutazione sul valore della somma capitale “al momento del fatto lesivo” è espressione che disponeva la devalutazione della somma di euro 256.610,13 al giorno del fatto e, quindi, il suo aumento annuale con detti accessori sino al giorno della sentenza di primo grado.
La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale del danneggiato con riferimento al momento dell'evento dannoso (anno 2014), laddove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice (ossia quelle vigenti al momento dell'emissione della sentenza impugnata, risalenti al 2021), esprimeva, per come pacifico, valori riferiti ad un momento successivo.
Infatti, il giudice di prime cure optando, sia pur non menzionandola espressamente, per la devalutazione monetaria, ha correttamente indicato il criterio da seguire per determinare il quantum del danno al momento del verificarsi dello stesso, per poi accrescerlo di interessi e rivalutazione monetaria sino al maggio 2024, data della sentenza.
In definitiva, non può trovare accoglimento il gravame proposto dall'appellante per tutte le ragioni spiegate e si ritiene – a conferma della sentenza di primo grado – congruo il criterio indicato per quantificare la somma riconosciuta al la quale, a titolo informativo, si Parte_1 precisa che alla data della sentenza di prime cure ammontava ad euro 281.368,82, cui aggiungere interessi sino al saldo.
pag. 19/24 APPELLO INCIDENTALE
1.Per quanto concerne l'appello incidentale avanzato dalla , si premette Controparte_18 che neppure questo è meritevole di accoglimento.
L'appellata infatti, impugna la sentenza gravata nella parte in cui Controparte_18 avrebbe erroneamente riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, cd. lucro cessante, in difetto di allegazioni probatorie da parte del danneggiato a supporto di quanto lamentato, essendosi questi limitato a produrre unicamente la dichiarazione dei redditi degli anni 2013 e 2014 e, successivamente, quella relativa all'anno 2015.
A detta dell'appellante incidentale, affinché potesse essere riconosciuto dal primo giudice il predetto danno, l'odierno appellante principale avrebbe dovuto produrre, altresì, i modelli unici degli anni successivi al sinistro, nonché quelli dei tre anni precedenti all'anno del sinistro occorso, dimostrando di aver effettivamente subito un decremento patrimoniale, considerato che – come risultante dall'intero compendio probatorio – solo una parte della sua attività professionale (quale quella di direzione dei cantieri) sarebbe stata limitata dai postumi permanenti residuati dal sinistro, non già anche quella intellettuale.
Orbene, a tal riguardo, il collegio osserva che gli ermellini recentemente, mediante ordinanza n. 16604/2025, hanno ribadito, in materia di risarcimento danni da lucro cessante, i fondamentali principi di diritto secondo cui:
il danno da lucro cessante può essere provato anche mediante presunzioni semplici, purché
l'analisi sia ancorata a parametri oggettivi;
l'esistenza di una percentuale di invalidità non comporta automaticamente la perdita di reddito, ma costituisce un indizio da valutare in rapporto alla concreta attività lavorativa svolta e alle sue prospettive future. Dunque, il giudizio prognostico deve fondarsi su elementi concreti, non su mere supposizioni o valutazioni astratte;
l'accertamento medico legale, se adeguatamente motivato, può costituire base sufficiente per riconoscere il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, senza necessità di ulteriori dimostrazioni da parte della vittima, essendo valorizzato un sistema di accertamento del danno che non si trasformi in un aggravio eccessivo per chi ha subito un infortunio.
Nel caso che ne occupa, la causa di primo grado è stata decisa come in epigrafe indicato, sulla base di CTU medico-legale, la quale, circa la perdita di capacità lavorativa del ha Parte_1 accertato che :“Data la natura e la consistenza del suddetto danno biologico, non vi è dubbio che lo stesso sia in grado di produrre una considerevole contrazione della capacità lavorativa generica del periziando, peraltro invalido civile in misura dell'80%, in particolare limitandone le capacità manuali ed il controllo posturale, stante il deficit sensitivo-motorio rilevato all'esame obiettivo neurologico”, ed ancora :“Gli esiti permanenti sopra riportati, costituiscono, senza dubbio, apprezzabile nocumento alla capacità lavorativa specifica del periziando, il quale svolge attualmente, così come all'epoca dei fatti, la professione di ingegnere edile;
tale compromissione si estrinseca, come peraltro riferito anche dal periziando in sede di OOPP, non
pag. 20/24 già nella fase progettuale- che prevede l'integrità delle facoltà intellettive e che si avvale di ausili tecnici, bensì nella fase successiva di supervisione dei cantieri, in qualità di direttore tecnico o direttore dei lavori, laddove è necessaria particolare attenzione al fine di evitare – a causa del deficit di equilibrio e della marcia - possibili cadute. A tal proposito l'incidenza degli esiti neurologici e disfunzionali sulla capacità lavorativa specifica del può essere Parte_1 percentualizzata, come richiesto, in misura pari al danno biologico sopra stimato (45%) e comunque non superiore al 50%.”, concludendo nel ritenere: “Come già indicato nella risposta al quarto quesito, i postumi residuati sul periziando inficiano senz'altro la capacità dello stesso di dedicarsi alla propria attività lavorativa di ingegnere edile, consentendone la prosecuzione, sebbene con maggiore difficoltà e a prezzo, quindi, di una maggiore usura”.
Per dette ragioni il Tribunale ha ritenuto che: “ Per ciò che attiene al richiesto danno sulla capacità lavorativa, nessun dubbio vi è, come peraltro evidenziato anche dal C.T.U., che le gravissime menomazioni riportate dall'attore abbiano grandemente ridotto la capacità lavorativa dello stesso (ingegnere edile) “consentendone la prosecuzione, sebbene con maggiore difficoltà e a prezzo, quindi, di una maggiore usura……Invero, diversamente dal danno alla capacità lavorativa generica, che rientra nella sfera concettuale “unitaria” del danno non patrimoniale, quello alla capacità lavorativa specifica, attinente cioè alla peculiare attività lavorativa svolta dal danneggiato e costituito dalla perdita, totale o parziale, del reddito generato da quest'ultima, integra invece un danno patrimoniale che, come ricorda la Suprema
Corte, deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma da calcolarsi “ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima” (Cass. Civ. n. 28988/20). Come tale, la liquidazione presuppone, quindi, non già solo la prova (sul piano medico-legale) dell'effettiva incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma altresì
l'allegazione e la prova, da parte di quest'ultimo, della perdita reddituale subita. Sul punto infatti la Cassazione ha recentemente statuito come il danno da incapacità lavorativa specifica rappresenta un pregiudizio patrimoniale e futuro;
va valutato su base prognostica e, in caso di lesioni macro-permanenti (pari o superiori al 10%), il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, tale presunzione copre l'esistenza del danno , il cosiddetto “an debeatur”, mentre, ai fini della sua liquidazione, quantum debeatur, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la riduzione dei propri redditi in seguito al sinistro(Cass. Civ., sez.III, nr.
21988 del 03.09.2019). ……D'altro canto, gli stessi testi hanno riferite delle oggettive difficoltà del nel muoversi sui cantieri, dei pericoli di caduta a causa dell'instabile equilibrio e Parte_1 dei problemi di movimento, con riferimento però ad una attività per la quale il tecnico non può sottrarsi alla presenza in loco, sia per le cognizioni specifiche possedute che per la necessaria e responsabile attività di direzione e controllo, con tutti le presumibili ripercussioni sulla stessa assunzione degli incarichi. Stabilita la persistenza di postumi che incidono sulla capacità specifica, l'art. 137 codice delle assicurazioni detta i criteri per la determinazione del reddito da porre a base del calcolo: Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal
pag. 21/24 danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge. L'attore a tal fine ha prodotto le dichiarazioni dei redditi dei due anni precedenti e di quello relativo al sinistro, da reputarsi dunque sufficienti per le finalità di cui all'art. 137 cit. risultando dimostrata la capacità reddituale del in maniera costante al Parte_1 momento del sinistro;
il reddito da considerare è quello netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione della relativa tassazione (Cass. civ. n. 11759/2018). Pertanto, il reddito di riferimento da prendere come base di calcolo è pari ad € 41725,00. In relazione alla quantificazione di tale voce di danno, il risarcimento del danno patrimoniale può essere di conseguenza liquidato con applicazione della tradizionale formula: R (reddito annuo, determinato con i criteri di cui all'art. 137 cod. ass.) x IP (percentuale di inabilità lavorativa specifica) x C (coefficiente di capitalizzazione relativo all'età, di cui alla tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate estratto dal R.D. n. 1403/1922). Sul punto però, la Suprema Corte (Cass. 20615/2015) ha recentemente chiarito che esso non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, i quali a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e non sono perciò consentiti dalla regola di integralità del risarcimento di cui all'art. 1223 cod. civ., ma possono essere usati quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del C.S.M., 1990, n.41, pp. 127 e ss.).
Dunque applicando tali criteri al caso di specie, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (52 anni), e considerando la riduzione della sua capacità lavorativa specifica e/o generica pari al “al danno biologico sopra stimato (45%)” si dovrà fare il seguente calcolo: €
41725,00 reddito annuo del danneggiato x 45 (percentuale di danno sulla capacità lavorativa accertata dal C.T.U.) x 18,1357 (coefficiente di capitalizzazione secondo i quaderni del C.S.M.) :
100 = € 340520,43, ridotta, per il concorso del 30%, ad € 238364,30.”
Detta ed ineccepibile motivazione è stata contestata col sostenere che Il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare la diminuzione o il mancato conseguimento del reddito successivamente al sinistro, in considerazione del fatto che solo una parte della sua attività professionale sarebbe limitata dai postumi permanenti residuati e ben potendo egli attendere la fase prettamente intellettuale della propria attività di ingegnere edile e che non può ritenersi che l'applicazione dell'art. 137 CdA possa prescindere, soprattutto in casi quali quello di specie in cui la qualifica professionale del danneggiato consente il proseguimento della propria attività lavorativa di carattere prettamente intellettuale, dalla prova del decremento in concreto del reddito percepito successivamente al sinistro.
Trattasi di argomentazione che non tiene conto di come sia molto difficile, se non impossibile, esercitare la professione di ingegnere edile senza andare sul cantiere, attività di fatto preclusa al in quanto invalido al 45%. Parte_1
A ciò si aggiunga che ad avvalorare la tesi suesposta circa la consistente perdita della capacità lavorativa specifica, valga la deposizione testimoniale di , il quale, in risposta ai Testimone_1
pag. 22/24 vari capitoli di prova ha dichiarato: “cap. 2: il lavorava per me in cantiere e posso dire Parte_1 che veniva quasi sempre con lo scooter;
per quanto riguarda le località di vacanza, il Parte_1 mi raccontava che andava in vacanza con lo scooter…”; “cap. 5: è vero, il sig. era il Parte_1 mio tecnico di fiducia;
ora non lo sto chiamando più perché ho paura che lui cada poiché è evidente che non cammina più bene;
preciso di essere titolare di una impresa di costruzioni”
(Cfr. verbale udienza del 06.02.2020 fascicolo di primo grado); nonché quella del teste
[...]
, il quale ha rappresentato che “confermo che il utilizzava uno Testimone_2 Parte_1 scooter, lo che ricordo perché era simile al mio ed insieme lavoravamo presso CP_21 alcuni cantieri in quanto professionisti;
avevamo anche un cantiere insieme;
lui si recava spesso sui cantieri con lo scooter che utilizzavamo per ragioni di traffico per spostarci da un cantiere all'altro ed all'interno della città e luoghi limitrofi […] confermo questa condizione attuale dell'ing. perché mi sono trovato personalmente in un cantiere insieme a lui ed ho visto Parte_1 che aveva proprio problemi ad accedere nei ponteggi ed in alcuni casi ho preferito salire io per non farlo andare visto che è pericoloso per lui che non ha un appoggio stabile negli arti inferiori, zoppica vistosamente”.
Ordunque, applicando i predetti principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame, è chiara l'infondatezza dell'appello incidentale avanzato da , considerato che il Controparte_18
a) produceva modello unico relativo all'anno 2013 attestante i redditi dal 01.01. al Parte_1
31.12. 2012 di euro 41.905,00; modello unico relativo all'anno 2014 attestante i redditi dal
01.01. al 31.12.2013 di euro 43.480,00; modello unico relativo all'anno 2015 attestante i redditi dal 01.01. al 31.12.2014 di euro 6.807,00; b) veniva sottoposto a CTU medico-legale, la quale riscontrava, peraltro, una valutazione complessiva del danno biologico pari al 45%, e a detta misura si adeguava il primo giudice nella liquidazione del danno in parola;
c) la circostanza dedotta dal secondo cui era limitato nello svolgere regolarmente la Parte_1 propria attività lavorativa, essendo impossibilitato a recarsi nei vari cantieri è confermata dalla deposizione testimoniale resa dall'imprenditore , suo collaboratore di fiducia, nonché Tes_1 dal teste;
d) il primo giudice valutava in modo del tutto corretto e Testimone_2 perfettamente condivisibile da questa Corte tutte le circostanze suelencate, al fine di operare una equa liquidazione del danno lamentato.
Di talché, considerata ampiamente provata la perdita di capacità lavorativa specifica da parte del non può trovare accoglimento il motivo di appello incidentale. Parte_1
In definitiva, entrambe le impugnazioni devono essere integralmente respinte e tale esito induce questo collegio a compensare le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e conferma la gravata sentenza.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
pag. 23/24 Dichiara che parte appellante principale e parte appellante incidentale sono tenute al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
RT AC SA
Il Presidente
FR S. LO
pag. 24/24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
dott. FR S. LO – Presidente
dott. Silvia Rita Fabrizio – Consigliere
dott. RT AC SA – Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 764/2024 RG, trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2025
e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo De Nardis, giusta procura Parte_1 allegata all'atto di citazione in appello, el. dom. in Teramo, Via Alfonso Di Vestea n. 1, presso il suo studio;
Appellante
contro
, in persona del procuratore speciale, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Ernesto Grandinetti, giusta mandato allegato all'atto di costituzione e risposta, el. dom. in Roma, Via della Croce n. 44, presso il suo studio;
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Mario CP_2
Cheng Chi Chang, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, el. dom. in Isola del
Gran AS (TE), Via S. Antonio n. 4;
, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
FR Saverio Franchi, giusta procura in calce all'atto di costituzione e risposta, el. dom. presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: . Email_1 [...]
Email_2
Appellate
nonché contro
CP_4
; Controparte_5
CP_6 ; Controparte_7
Appellati non costituiti avverso:
la sentenza n. 636/2024 emessa il 25.05.2025 e pubblicata il giorno 06.06.2024 dal Tribunale di
Teramo, emessa nell'ambito del procedimento civile n. 2007/2016 R.G. a cui è riunito il n.
2008/2016 RG, avente ad oggetto risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis,
- accogliere, per i motivi tutti dedotti nella narrativa dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza n. 636/2024
Sent. – n. 2007/2016 R.G., emessa dal Tribunale Ordinario di Teramo, Giudice Onorario
Dott.ssa Francesca Bellomo, in data 25.05.2024 e pubblicata in data 06.06.2024, condannare il
Sig. in solido con la e con la compagnia Controparte_5 CP_4 [...]
al pagamento in favore dello stesso , della Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 538.840,96, oltre interessi sulle somme via via rivalutate e detratte quelle percepite a titolo di provvisionale e quelle frattanto pagate dalla
[...] in ottemperanza alla sentenza di primo grado, ovvero a quella maggiore Controparte_1 che dovesse risultare di giustizia a seguito dell'applicazione delle Tabelle di Milano che eventualmente dovessero essere pubblicate fino alla data della decisione del presente grado di giudizio e/o a seguito della rivalutazione dal 02.01.2024 fino a quella data dei criteri e delle voci che compongono il danno non patrimoniale;
- rigettare l'appello incidentale così come proposto dalla in Controparte_1 quanto infondato in fatto come in diritto;
- con vittoria delle spese di lite e dei compensi, oltre gli accessori di legge da porre a carico, in solido tra loro, del Sig. , e Controparte_5 CP_4 Controparte_1
- dichiarare integralmente compensate le spese e competenze di giudizio nei confronti di e in quanto le rispettive posizioni sostanziali non sono investite Controparte_3 CP_2 dall'appello principale”.
Per parte appellata : CP_2
“rigettare la domanda proposta nei confronti di giacché infondata per le CP_2 argomentazioni tutte esposte in narrativa;
con vittoria di spese e competenze del grado di giudizio”.
Per parte appellata ed appellante incidentale : Controparte_1
“Salvo ampliare e illustrare, si chiede che codesta Ecc.ma Corte di Appello voglia:
pag. 2/24 - in via principale, in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, riformare la sentenza del Tribunale di Teramo n. 636/2024 del 6.6.2024, in persona del Giudice
Avv. Francesca Bellomo, e quindi dichiarare che nulla è dovuto da a titolo di CP_1 danno patrimoniale e condannare il Sig. alla restituzione di quanto già corrisposto Parte_1 dalla Società a tale titolo;
- in ogni caso, rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto;
- in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'appello principale, applicare il coefficiente di capitalizzazione previsto dalle tabelle di Milano 2024 e pertanto procedere al nuovo calcolo del danno patrimoniale, con condanna alla restituzione delle somme che risulteranno corrisposte in eccesso a tale titolo;
- con vittoria di spese di lite e accessori di legge”.
Per parte appellata : CP_3
“piaccia alla giustizia della On. Corte, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
* DICHIARARE che i capi della Sentenza N. 636/2024 emanata dall'On. Tribunale di Teramo (e relative motivazioni) inerenti alla posizione del Sig. e non CP_6 Controparte_3 sono stati investiti dall'effetto devolutivo dell'appello interposto dal Sig. Parte_1
; e per l'effetto,
[...]
* DICHIARARE che i predetti capi della ricordata Sentenza sono ormai coperti dal GIUDICATO
INTERNO;
* DICHIARARE in ogni caso che è comunque ESTRANEA rispetto Controparte_3 all'appello interposto dal Sig. in virtù delle motivazioni enunciate nel capitolo di Parte_1 riferimento;
* CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze relative al secondo grado in favore della esponente, ovvero COMPENSARE le stesse.
IN VIA SUBORDINATA e in caso di gravame incidentale sui capi della Sentenza d'interesse di e riferiti al Sig. Controparte_3 CP_6
* RIGETTARE le domande promosse nei confronti del Sig. poiché inammissibili e CP_6 infondate, in fatto e diritto;
e per l'effetto,
* RIGETTARE ogni domanda interposta nei confronti di , poiché inammissibile, Controparte_3 inconferente, infondata e improvata;
* CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
pag. 3/24
PQM
:
“Il giudice onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla causa proposta da e CP_6 Parte_1
contro e ,
[...] CP_4 Controparte_1 Controparte_5 nonché contro e disattesa e Controparte_8 CP_2 Controparte_3 assorbita ogni ulteriore istanza, così provvede:
- accoglie la domanda degli attori in parte qua e dichiara che il sinistro in oggetto è avvenuto per la responsabilità concorrente degli attori misura del 30% e per il restante 70% a carico del convenuto;
Controparte_5
- per l'effetto, condanna , in solido con la e con la Controparte_5 CP_4 compagnia al pagamento in favore di , della somma di € CP_1 CP_6
9231,98, quale somma delle singole voci di cui in motivazione, oltre interessi come ivi indicato;
- condanna altresì , in solido con la e con la compagnia Controparte_5 CP_4
, al pagamento in favore di , della somma di € CP_1 Parte_1
497232,19, quale somma delle singole voci di cui in motivazione, oltre interessi come ivi indicato, dalla quale detrarre le somme percepite a titolo di provvisionale con i criteri indicati;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da;
Controparte_5
- condanna , in solido con la e con la compagnia Controparte_5 CP_4
alla refusione delle spese processuali in favore di che liquida in € CP_1 CP_6
5584,70 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre accessori come per legge;
- condanna , in solido con la e con la compagnia Controparte_5 CP_4
alla refusione delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1 che liquida in € 24702,70 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario, Iva e cpa se dovute, ed €1.713,00 per esborsi;
- compensa le spese tra tutte le altre parti in causa pone definitivamente a carico di
, in solido con la e con la compagnia le Controparte_5 CP_4 CP_1 spese di CTU liquidate come in atti”.
Questi i fatti e lo svolgimento del processo in primo grado come dettagliatamente esposti dal
Primo Giudice.
A.” Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la società CP_6 quale proprietaria dell'autocarro Renault Master Tg. CR360RY, oltre al Sig. CP_4
, in qualità di conducente del medesimo mezzo e la Compagnia con Controparte_5 cui il veicolo era assicurato, ovvero la , per ottenere la Controparte_1 condanna degli stessi, in solido, al risarcimento dei danni patiti a seguito del complesso incidente stradale occorso in data 3.3.2014 alle ore 12:30 circa, sulla Strada Statale del Gran
AS d'AL (direzione mare-monti) nel territorio del Comune di Notaresco (TE), in località
Cordesco.
pag. 4/24 Deduceva, in sintesi e per quanto qui di interesse che: - nel sinistro per cui è causa erano coinvolti i seguenti mezzi:
1) autocarro Renault Master Tg. CR360RY di proprietà della e condotto dal Sig. CP_4
, assicurato per la con la – Controparte_5 CP_9 Controparte_1 polizza n. N00005 – 100321383;
2) autovettura Fiat OR BO Tg. EC505WC di proprietà e condotto dall'attore, assicurato per la R.C.A. con – polizza n. 00361233; Controparte_3
3) autocarro Fiat OR Tg. BF683WD di proprietà del Sig. , assicurato per la Controparte_7
R.C.A. con – polizza n. G0010000073141185000 ed annesso carrello appendice CP_10 mod. Tg. AA57160, assicurato per la R.C.A. con CP_11 Controparte_12
– polizza n. 600.33.403149;
[...]
4) motociclo (scooter) Suzuki, Tg. BY97780, di proprietà del Sig. ; Parte_1
- in ordine alla dinamica dell'evento, riferiva che l'autocarro Renault Master, viaggiando ad una velocità assai sostenuta e comunque non consona allo stato dei luoghi, urtava violentemente da tergo l'autovettura Fiat OR BO che, nell'occasione, con i dispositivi di segnalazione di pericolo azionati e con il triangolo di pericolo mobile regolarmente posizionato, era ferma sull'estremo margine destro della carreggiata per prestare assistenza e soccorso ad un motociclista, Sig. , ivi rimasto in panne. Parte_1
A causa ed in conseguenza del violento impatto, l'autovettura Fiat OR BO in questione veniva bruscamente sospinta in avanti, andando a sua volta a collidere con il carrello appendice mod. Tg. AA57160 e l'autocarro Fiat OR Tg. BF683WD cui il detto CP_11 carrello era collegato per il traino;
- rimanevano altresì coinvolti i pedoni , e Controparte_13 Parte_1 CP_7
, intenti a terminare l'operazione di carico del motociclo sul carrello/traino;
[...]
- il OR BO riportava danni ingenti che rendevano antieconomica la riparazione del mezzo, che veniva rottamato;
- anche l'attore riportava lesioni, quantificate dal consulente di parte in un danno biologico permanente del 12% ed inabilità temporanea (giorni 20 totale e giorni 30 parziale al 50%);
- precisava che gli agenti intervenuti sul luogo del sinistro, redigevano “prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti relativi agli incidenti stradali”.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Giudice adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa:
A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. (C.F.: Controparte_5
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in località Monticchio, C.F._1
Via Civita n. 25 in ordine alla produzione del sinistro descritto al capitolo 1) del presente atto;
pag. 5/24 B) per l'effetto condannarlo, in solido con la (C.F.: , in persona del CP_4 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., con sede in L'Aquila (AQ), località Bazzano, Via dell'Industria n.
8, proprietaria dell'autocarro Renault Master Tg. CR360RY e con la
[...]
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma (RM), Viale Cesare Pavese n. 385, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore Sig. per complessivi € 65.015,41 - comprensivi del danno CP_6 non patrimoniale, e delle spese mediche sostenute e documentate - oltre al risarcimento dei danni materiali subiti dal medesimo attore nella misura di € 8.700,00 e, quindi, complessivamente la somma di € 73.715,41; ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa”.
B. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.7.2016 si costituiva la
[...]
deducendo una diversa dinamica del sinistro, e, in particolare, rilevava Controparte_1 la difformità tra la versione fornita dall'attore e gli accertamenti effettuati nell'immediatezza del sinistro dalla Polizia Stradale, oltre che alle dichiarazioni rese dalle parti in sede di SIT ed alla CTU espletata nell'ambito del procedimento penale n. 342/2014 Reg. Mod 21bis a carico del sig. . Nello specifico rilevava: - il mancato utilizzo da parte del motociclista CP_5 del triangolo di pericolo, non rinvenuto dalla Polizia intervenuta;
- la sosta “ingiustificata” in assenza di corsia di emergenza;
- il mancato utilizzo da parte di tutte le parti, del giubbino catarifrangente, come ricavabile dalle foto prodotte in atti;
- la conoscenza, da parte dell'attore, dell'avaria del motociclo, comunicata via cavo, circostanza atta ad escludere l'asserita prestazione di soccorso;
- l'elevazione da parte della Polizia di Stato, a carico dei protagonisti del sinistro, delle seguenti contravvenzioni, come segnalate anche dal CTU nel procedimento penale 342/2014 NR :
1) : art. 141, comma 2 e 11 CdS;
Controparte_5
2) Valter Vari: art. 140 comma 1 e art. 176 comma 5 e 21, perché poneva in essere un comportamento omissivo dei parametri di comune prudenza e diligenza, creando una oggettiva situazione di gravissimo pericolo per la circolazione e la salvaguardia della sicurezza stradale, in più effettuava la fermata del veicolo sulla carreggiata, senza che ne ricorressero situazioni di emergenza dovute a malessere degli occupanti del mezzo condotto o a inefficienza del veicolo medesimo, creando gravissimo intralcio e pericolo alla sicurezza della circolazione stradale;
3) art. 140 comma 1 + art. 176 comma 8 e 21 + art. 162, comma 4ter e Parte_1
5 + art. 175 comma 6 e 16, in quanto poneva in essere un comportamento omissivo dei parametri di comune prudenza e diligenza, creando una oggettiva situazione di gravissimo pericolo per la circolazione e la salvaguardia della sicurezza stradale, in più conducente di veicolo in avaria, ometteva di collocare il segnale mobile di pericolo ad almeno 100 metri dal punto in cui il mezzo era rimasto in avaria;
in più si trovava fuori dall'abitacolo del proprio veicolo omettendo di indossare il prescritto giubbotto o bretella retroriflettente, in più quale pag. 6/24 pedone occupava parte della carreggiata sebbene vietato perché si trovava su una strada classificata extraurbana principale;
4) : art. 140 comma 1 + art. 162, comma 4ter e 5 + art. 175 comma 6 e 16, in Controparte_13 quanto poneva in essere un comportamento omissivo dei parametri di comune prudenza e diligenza, creando una oggettiva situazione di gravissimo pericolo per la circolazione e la salvaguardia della sicurezza stradale + si trovava fuori dall'abitacolo del proprio veicolo omettendo di indossare il prescritto giubbotto o bretella retroriflettente;
in più quale pedone occupava parte della carreggiata sebbene vietato perché si trovava su una strada classificata extraurbana principale;
5) : art. 140 comma 1 + art. 162, comma 4ter e 5 + art. 176 comma 8 e 21 + Controparte_7 art. 175 comma 6 e 16 + art. 82/8, in quanto poneva in essere un comportamento omissivo dei parametri di comune prudenza e diligenza, creando una oggettiva situazione di gravissimo pericolo per la circolazione e la salvaguardia della sicurezza stradale;
in più si trovava fuori dall'abitacolo del proprio veicolo omettendo di indossare il prescritto giubbotto o bretella retroriflettente + quale pedone occupava parte della carreggiata sebbene vietato perché si trovava su una strada classificata extraurbana principale;
in più effettuava la fermata del veicolo sulla carreggiata, senza che ne ricorressero situa-zioni di emergenza dovute a malessere degli occupanti del mezzo condotto o a inefficienza del veicolo medesimo, creando gravissimo intralcio e pericolo alla sicurezza della circolazione stradale;
in più con il complesso veicolare indicato, effettuava soccorso stradale, con recupero di un motociclista in avaria, nonostante il complesso veicolare utilizzato per il recupero non fosse classificato “per uso speciale” così come prescritto dall'art. 54/1 lett. g del CdS e dalla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 2/2012 del 29.2.2012.
Ritenuta quindi predominante, la condotta tenuta dalle altre parti dell'occorso, nella causazione dell'evento, chiedeva la chiamata in causa dei terzi responsabili Sig. Parte_1
e .
[...] Controparte_7
Instava, inoltre per la riunione della causa, con altro procedimento civile, pendente al n. RG
2008/2016 (Tribunale di Teramo), promosso dal Sig. per i Parte_1 medesimi fatti.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede che codesto ecc.mo Tribunale voglia, previo differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 cpc allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c: - in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del sig. e Controparte_7 Parte_1 al fine di accertare le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti, compreso
[...]
l'attore, nel causare il sinistro per cui è causa;
- sempre in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello introdotto dal Sig. pendente dinanzi il Parte_1
Tribunale di Teramo, RG. 2008/2016, Giudice Dott. Di Biase, con prima udienza al 20 settembre
2016, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
- nel merito, in via principale, previo accertamento delle rispettive quote di responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa, rigettare la domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, contenerla nei limiti della CP_1
pag. 7/24 quota di responsabilità attribuibile effettivamente al proprio assicurato, nei limiti del massimale di polizza e di quanto allegato e provato;
- con vittoria di spese di lite e accessori di legge”.
C. Con ordinanza del 4.8.2016, veniva autorizzata la chiamata dei terzi e differita la prima udienza di comparizione.
D. Con comparsa di costituzione risposta con domanda riconvenzionale depositata il
13.12.2016, si costituiva in giudizio , chiedendo, sostanzialmente, il Controparte_5 rigetto della domanda attorea, ritenuta eccessiva tenuto conto delle risultanze della CTU svolta nel giudizio penale, che accertava una responsabilità su base concorsuale.
Deduceva, in particolare che: - la strada su cui si è svolto il sinistro era a senso unico, a doppia corsia, una di marcia e una di sorpasso, senza corsia di emergenza;
- giunto al Km 12,900, mentre procedeva a velocità inferiore al limite consentito, e nella fase di ultimazione di una curva, si trovavano improvvisamente fermi in sosta, sulla corsia di marcia, senza alcuna segnalazione di emergenza (triangolo ecc.) i seguenti veicoli: Fiat OR BO targato
EC505WC, Fiat OR con a traino un carrello rispettivamente targati BF683WD e AA57160; - il convenuto iniziava la manovra di sorpasso dei veicoli (e dei pedoni) occupanti la corsia di marcia, allorquando si avvedeva che, da tergo, a fortissima velocità, sopraggiungeva un veicolo rimasto sconosciuto che pure intraprendeva la fase di sorpasso;
- onde evitare di essere tamponato e senza avere la possibilità di mettere in essere una qualsiasi frenata a causa della posizione già assunta rispetto i veicoli fermi, istintivamente sterzava verso destra tanto da essere costretto ad urtare con un certo angolo di inclinazione il Fiat BO;
- il mezzo di in seguito all'evento descritto, subiva danni tanto da essere demolito;
- gli agenti CP_4 rilevatori non avevano reperito sul luogo del sinistro alcuno specifico segnale di pericolo
(triangolo catarifrangente), né i pedoni utilizzavano il giubbino retroriflettente, come rilevato anche nella CTU resa nel giudizio penale a suo carico;
- il mezzo utilizzato per il soccorso non era idoneo ai sensi dell'art.54 lett.g-f del Codice della Strada.
Con apposita domanda riconvenzionale, chiedeva il ristoro delle lesioni fisiche subite in ragione dell'occorso, quantificate, su base di CTP, nel 5% di invalidità permanente, giorni 10 per invalidità assoluta al 100% giorni 35 al 50%.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Tutto ciò considerato e premesso, nel rispetto dei termini di rito, VOGLIA IL TRIBUNALE adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, 1) in via preliminare accertare la responsabilità concorsuale delle parti coinvolte nel sinistro stradale per cui è causa e contenere il danno all'effettivo importo eliminando voci non dovute 2) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dal Sig. nei confronti di , perché infondate in fatto e CP_6 Controparte_5 in diritto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, contenere la richiesta risarcitoria su base concorsuale;
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare la responsabilità concorsuale del Sig. sulla CP_6 base di quanto in suesposto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dei conseguenti danni, che si quantificano in € 3.419,31, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso pag. 8/24 di causa come dovuta a tale titolo oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi”.
[... E. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2016, si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione del sinistro operata dalla e, in CP_7 CP_1 particolare deducendo che:
- il Sig. è stato contravvenzionato per la violazione dell'art. 141 comma 2 e 11 CP_5 del CDS: dunque, per non aver conservato il controllo del veicolo e non essere stato in grado di compiere le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile
(cfr. art. 141 comma 2 CDS), tanto che gli veniva applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente ex CDS;
Nume_1
- l' non effettuava alcun tentativo di frenata, né altra manovra di emergenza, CP_5 andando a collidere con gli altri mezzi in un punto d'urto individuato dalla Polstrada al di là della linea che delimita il margine destro della carreggiata, trascinando i pedoni ed i veicoli per circa venti metri prima di arrestare la propria marcia.
Chiedeva la chiamata in causa della propria RCA, ovvero la compagnia e la CP_2 riunione della causa con quella rubricata al n. 2008/16 R.G.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per tutte le esposte considerazioni, e con riserva di ulteriori deduzioni ed eccezioni istruttorie, si conclude chiedendo che l'On.le
Giudice del Tribunale di Teramo adito voglia:
1) Rigettare la domanda così come proposta dal terzo chiamante nei confronti del deducente
, siccome infondata in fatto e diritto, per le causali spiegate in narrativa;
Controparte_7
2) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 con sede legale in Trieste alla Via Largo Ugo Irneri n. 1, differendo l'udienza di prima comparizione ad altra data allo scopo di consentire la citazione della suindicata società, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinché la stessa venga condannata a manlevare e tenere indenne il deducente da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dai fatti di cui al presente giudizio, o comunque a rimborsare allo stesso tutto quanto dovesse eventualmente corrispondere agli attori per le causali di cui all'atto introduttivo;
3) Disporre la riunione al presente giudizio, iscritto al n. 2007/16 R.G., di quello introdotto dal
Sig. dinanzi al Tribunale di Teramo, n. 2008/16 R.G., Giudice Dott. Di Parte_1
Biase, con prima udienza il 19 gennaio 2017, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
F. Con ordinanza del 29.12.2016, veniva autorizzata la chiamata della compagnia assicuratrice e rinviata la prima udienza di comparizione delle parti.
G. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 31.1.2017, si costituiva in giudizio
, non opponendosi alla riunione della causa con quella rubricata al Parte_1
pag. 9/24 n. RG 2008/2016, tenuto conto della connessione oggettiva e soggettiva delle due cause, e, contestando la dinamica del sinistro, per come narrata dalla compagnia terza chiamante, deduceva, in sintesi e per quanto qui di interesse che: - il giorno 03.03.2014 si trovava fermo all'estremo margine destro della carreggiata teatro del sinistro per causa di forza maggiore in ragione dell'avaria del proprio ciclomotore;
- al momento del sinistro, rivestiva la qualifica di pedone;
- dall'elaborato peritale del giudizio penale, era possibile ricavare che “l'anomala usura degli pneumatici posteriori del Renault Master, molto più accentuata di quella delle gomme anteriori, ha avuto una diretta influenza sulle cause del sinistro”;
- su diversa querela del sig. , si apriva, innanzi alla Procura di Teramo, un Controparte_7 secondo procedimento penale, rubricato al n. /14 RG Mod. 21 bis NR, in cui veniva svolta una più approfondita perizia, sempre a firma del tecnico , da cui si ricavava che: - “il CP_14 tratto di strada ove si è verificato l'incidente, anche all'epoca dei fatti, era in buono stato d'uso e senza anomalia di sorta”; - “le condizioni meteo, all'epoca dei fatti, erano buone e tali da non influire in alcun modo con l'evolversi degli eventi”; - “il campo visivo a disposizione del conducente del furgone Renault Master risultava essere pari a circa 130 metri”;- lo scooter “al momento del sinistro NON C'ERA”; - “l' , come da lui stesso dichiarato agli agenti CP_5 rilevatori nonché in virtù dell'accertata ampiezza del campo visivo, aveva notato sin da subito la presenza di veicoli fermi sul margine dx della carreggiata”; - non sono state rilevate tracce di frenata del Renault Master prima dell'urto con il Fiat BO;
- l' “aveva quindi CP_5 spazio sufficiente per arrestare il veicolo da lui condotto prima di raggiungere il punto d'urto;
“se il conducente del Renault Master avesse tenuto una condotta di guida consona alla evidente situazione di pericolo determinata dai veicoli fermi a cavallo del margine destro della carreggiata, l'incidente si sarebbe potuto evitare. Per contro, se il conducente dello scooter e gli occupanti del Fiat BO e del Fiat OR avessero indossato i giubbotti ad alta visibilità e/o avessero posizionato il triangolo 100 metri prima del punto di arresto della moto, l'incidente si sarebbe comunque ragionevolmente verificato, avendo il conducente del Renault Master notato la loro presenza indipendentemente dall'uso dei citati dispositivi di emergenza”.
Sulla scorta delle suddette considerazioni, rilevava come l' veniva imputato per il CP_5
“reato previsto e punito dall'art. 590 commi 2 e 3 c.p. (in relazione all'art. 141 commi 1-2-3
Cds) e 41 c.p. “lesioni personali commesse con violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale”: perché, quale conducente dell'autocarro RENAULT Master targato
CR360RY, percorrendo la semicarreggiata Ovest SS80 Rcc. (Teramo-Mare) in località Cordesco del Comune di Notaresco, per colpa consistente in negligenza, imprudenza, imperizia nonché nella violazione delle norme che regolano la circolazione stradale – in particolare per non aver moderato la velocità del veicolo (mantenuta a 105 km/h) nell'affrontare una curva destrorsa ad ampio raggio, non riuscendo a conservare il controllo del mezzo e ad arrestarlo tempestivamente pur in presenza di un ostacolo tempestivamente avvistato e prevedibile (vale a dire la presenza sul margine destro della carreggiata di un motoveicolo in avaria – Suzuki
Burgman 400 targato BY97780 condotto da – nonché di ulteriori mezzi Parte_1
– FIAT OR targato BF683WD con rimorchio agganciato e FIAT Cubo 1.4 b/met targata pag. 10/24 EC505WC – intervenuti a soccorrerlo), tamponava violentemente con lo spigolo anteriore destro del furgone la parte posteriore sinistra dell'autovettura Fiat Cubo, determinandone in rapida sequenza una semirotazione oraria contro il guard-rail e quindi un violentissimo urto contro la parte posteriore del rimorchio agganciato al e così travolgendo tutti CP_15 coloro che, per collaborare alle operazioni di recupero stradale, erano scesi dai mezzi e si trovavano, al momento dell'urto, tra il rimorchio e la – cagionava, tra gli altri, a CP_16
(conducente del ) lesioni personali consistenti in “trauma da Controparte_7 CP_15 schiacciamento gamba destra con frattura bifocale perone prossimale, lesione LCA e ferita LC gemello radiale” con prognosi iniziale di 30 giorni (poi prorogata fino al 30/06/2014). In
Notaresco il 3 marzo 2014. Col concorso del fatto colposo della persona offesa che, nel provvedere al recupero stradale del motoveicolo in avaria, creava intralcio alla circolazione parcheggiando il complesso veicolare (FIAT OR con agganciato rimorchio) parzialmente sulla corsia di marcia (invasa di 50 cm ca.) e senza segnalare in alcun modo l'ostacolo agli altri utenti della strada”, deducendo, infine, che nessun concorso di colpa era imputabile in capo al che rivestiva solo la qualifica di persona offesa dal reato. Parte_1
Riportava, da ultimo, tutto quanto dedotto in sede di atto di citazione, nella causa iscritta al n.
RG 2008/2016, fornendo, in ordine alla dinamica, la stessa versione dei fatti fornita dal CP_6
Allegava, inoltre, di aver subito danni al motociclo, che veniva rottamato, essendo antieconomica la sua riparazione, per €1.362,74 (compresa iva), e lesioni personali, quantificate dal consulente di parte in esiti di carattere permanente in misura del 65%, una riduzione della capacità lavorativa specifica in misura del 60% oltre che inabilità temporanea
(giorni 150 assoluta, giorni 90 parziale al 75% e giorni 105 parziale al 50%).
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via principale e nel merito: respingere e rigettare la domanda di responsabilità/corresponsabilità così come proposta nei suoi confronti dalla convenuta-chiamante in causa nonché ogni conseguente Controparte_1 domanda di parte attrice, anche di natura risarcitoria, contro il medesimo proposta o comunque estesa, poiché infondate in fatto come in diritto;
in ogni caso: con il favore delle spese di lite”.
H. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.4.2017, si costituiva in giudizio la a seguito della chiamata in causa formalizzata da e protesa a CP_2 Controparte_7 conseguire la pronuncia di manleva dalla domanda risarcitoria proposta dall'attore, deducendo, in sintesi che: - in costanza dell'evento percorreva la Controparte_5 pubblica via ad elevatissima velocità e comunque non commisurata alle condizioni oggettive di traffico e viabilità; - dal verbale di accertamenti urgenti, si ricava che il tratto stradale impegnato dal sig. era di conformazione lievemente curvilinea ad ampio Controparte_5 raggio e con visuale libera, a due corsie con senso unico di marcia, con pavimentazione asfaltata senza anomalie e con il fondo stradale asciutto;
le condizioni meteorologiche erano di tempo sereno, con visibilità ottima perché diurna e con condizioni di traffico intenso;
-
l' , che viaggiava a velocità considerevole, tenuto conto dei danni, non era in CP_5 grado di compiere, in sicurezza, tutte le manovre previste dalla circolazione come l'arresto tempestivo del mezzo condotto entro gli spazi liberamente osservati, non si avvedeva in tempo pag. 11/24 dei veicoli fermi, investendoli con estrema violenza;
- qualificava l'occorso come tamponamento a catena.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Alla luce delle argomentazioni rese la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ut sopra rappresentata CP_2
e difesa, allo stato rassegna le seguenti conclusioni: - rigettare la domanda proposta nei confronti di giacché infondata per le argomentazioni tutte esposte in narrativa;
- CP_2 disporre la riunione al presente giudizio, iscritto al n. 2007/16 R.G., di quello introdotto dal sig. dinanzi al Tribunale di Teramo, n. 2008/16 R.G., Giudice Dott. Di Biase, Pt_1 Parte_1 con la prima udienza il 19 gennaio 2017, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
- con vittoria di spese e competenze di lite”.
I.A seguito di istanze di parte, all'udienza del 27.9.2017, veniva disposta la riunione della causa iscritta al n. RG 2008/2016 con quella precedentemente iscritta al n. RG 2007/2016, tenuto conto della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva delle due cause.
L. Nel fascicolo riunito, il sig. , che rivestiva la qualifica di attore, in Parte_1 sede di atto di citazione depositato il 13.5.2016, deduceva, sostanzialmente, come innanzi detto, la stessa dinamica del sinistro rilevata dal e, in merito alla sua specifica posizione CP_6 processuale, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Onorevole Giudice adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, in accoglimento della domanda attorea e per le causali di cui in narrativa:
A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Sig. (C.F.: Controparte_5
), nato a [...] il [...] ed ivi residente in località Monticchio, C.F._1
Via Civita n. 25 in ordine alla produzione del sinistro descritto al capitolo 1) del presente atto;
B) per l'effetto condannarlo, in solido con la (C.F.: , in persona del CP_4 P.IVA_1 suo legale rappresentante p.t., con sede in L'Aquila (AQ), località Bazzano, Via dell'Industria n.
8, proprietaria dell'autocarro Renault Master Tg. CR360RY e con la
[...]
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Roma (RM), Viale Cesare Pavese n. 385, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore Sig. per complessivi € 1.167.271,00 Parte_1
(unmilionecentosessantasettemiladuecentosettantuno/00) a titolo di danno non patrimoniale, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal medesimo attore nella misura di €
462.364,37 (quattrocentosessantaduemilatrecentosessantaquattro/37) e, quindi, complessivamente la somma di € 1.629.635,37
(unmilioneseicentoventinovemilaseicentotrentacinque/37); ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
C) condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa”.
M. L'attore citava in giudizio , il quale, con comparsa di Parte_1 Controparte_5 costituzione e risposta depositata il 19.6.2017 sostanzialmente, svolgeva le medesime deduzioni innanzi esposte, avanzando domanda riconvenzionale per i danni subiti e chiedendo pag. 12/24 l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Tutto ciò considerato e premesso, nel rispetto dei termini di rito, VOGLIA IL TRIBUNALE adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1) in via preliminare accertare la responsabilità concorsuale delle parti coinvolte nel sinistro stradale per cui è causa e contenere il danno all'effettivo importo eliminando voci non dovute
2) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dal Sig. Parte_1
nei confronti di , perché infondate in fatto e in diritto;
3) in via
[...] Controparte_5 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, contenere la richiesta risarcitoria su base concorsuale;
4) in accoglimento della domanda riconvenzionale, ritenere e dichiarare la responsabilità concorsuale del Sig. sulla base di Parte_1 quanto in suesposto e, per l'effetto, condannarlo al pagamento dei conseguenti danni, che si quantificano in € 3.419,31, o in quell'altra somma maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.”;
con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.7.2016, chiedeva CP_17
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Si chiede che codesto ecc.mo Tribunale voglia, previo differimento della prima udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 cpc allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c: - in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del sig. e al fine di Controparte_7 CP_6 accertare le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti, compreso l'attore, nel causare il sinistro per cui è causa;
- sempre in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello introdotto dal Sig. pendente dinanzi il Tribunale di Teramo, RG. 2007/2016, CP_6
Giudice Dott.ssa Bellomo, con prima udienza al 21 settembre 2016, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
- nel merito, in via principale, previo accertamento delle rispettive quote di responsabilità nella determinazione del sinistro per cui
è causa, rigettare la domanda proposta nei confronti di in quanto infondata in CP_1 fatto e in diritto e, comunque, contenerla nei limiti della quota di responsabilità attribuibile effettivamente al proprio assicurato, nei limiti del massimale di polizza e di quanto allegato e provato;
- con vittoria di spese di lite e accessori di legge”.
O. Autorizzata la chiamata dei terzi, in data 28.12.2016, si costituiva in giudizio , CP_6 deducendo tutto quanto già esposto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“conclude voglia l'On.le Tribunale adito in via preliminare ed in rito: - autorizzare la chiamata in causa del terzo in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede in Via Marocchesa n. 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) e pertanto, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., disporre un differimento della prima udienza al fine di consentire la citazione del terzo testé specificato, nel rispetto dei termini di legge;
in via principale nel merito: respingere e rigettare la domanda di responsabilità/corresponsabilità proposta nei suoi confronti dalla convenuta-chiamante in causa nonché ogni conseguente domanda di parte attrice, anche di natura risarcitoria, contro il medesimo proposta o comunque estesa, poiché infondate in fatto come in diritto;
in via gradata: -nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda di responsabilità/corresponsabilità spiegata nei suoi confronti dalla società convenuta-chiamante in causa ed, indi, della domanda attorea nei suoi medesimi confronti estesa: o accertare e dichiarare l'operatività, all'epoca del sinistro, della polizza assicurativa pag. 13/24 per la R.C.A. stipulata dal Sig. con la in ordine all'incidente per CP_6 Controparte_3 cui è causa, o determinata l'entità del risarcimento eventualmente a carico del Sig. CP_6 condannare la società assicuratrice per la R.C.A., in persona del suo legale Controparte_3 rappresentante p.t., a tenere indenne il terzo chiamato Sig. da ogni e qualsiasi CP_6 conseguenza economica connessa all'accoglimento della domanda attrice o da essa in qualsiasi modo derivante. in ogni caso: con il favore delle spese di lite”.
P. In data 29.12.2016, si costituiva in giudizio anche il il quale, Controparte_7 rappresentando tutto quanto già in precedenza riportato, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per tutte le esposte considerazioni, e con riserva di ulteriori deduzioni ed eccezioni istruttorie, si conclude chiedendo che l'On.le Giudice del Tribunale di Teramo adito voglia: 1) Rigettare la domanda così come proposta dal terzo chiamante nei confronti del deducente , siccome infondata in fatto e diritto, per le causali spiegate in Controparte_7 narrativa;
2) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 167 e 269 c.p.c., autorizzare la chiamata in causa della compagnia di assicurazione in persona del legale rappresentante pro CP_2 tempore, con sede legale in Trieste alla Via Largo Ugo Irneri n. 1, differendo l'udienza di prima comparizione ad altra data allo scopo di consentire la citazione della suindicata società, nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinché la stessa venga condannata a manlevare e tenere indenne il deducente da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dai fatti di cui al presente giudizio, o comunque a rimborsare allo stesso tutto quanto dovesse eventualmente corrispondere agli attori per le causali di cui all'atto introduttivo;
3) Disporre la riunione del presente giudizio, iscritto al n. 2008/16 R.G., a quello introdotto dal Sig. CP_6 dinanzi al Tribunale di Teramo, n. 2007/16 R.G., Giudice Dott.ssa Bellomo, con prima
[...] udienza differita al 4 maggio 2017 per la chiamata del terzo, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Q. In data 12.6.2017, si costituiva in giudizio la compagnia terza chiamata, fermo CP_2 tutto quando già esposto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- rigettare la domanda proposta nei confronti di giacché infondata per le argomentazioni tutte CP_2 esposte in narrativa;
- disporre la riunione del presente giudizio, iscritto al n. 2008/16 R.G., a quello introdotto dal sig. dinanzi al Tribunale di Teramo, n. 2007/16 R.G., Giudice CP_6
Dott.ssa Francesca Bellomo, con la prossima udienza del 20 luglio 2017, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;
- con vittoria di spese e competenze di lite”.
R. In data 19.6.2017, si costituiva infine la compagnia , la quale, fermo Controparte_3 tutto quanto già illustrato, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Per le ragioni esposte , come sopra rappresentata e difesa, così conclude: piaccia alla Controparte_3 giustizia dell'On. Giudice adito, IN VIA PRELIMINARE E IN PROCEDURA * DISPORRE nella maniera ritenuta più equa e opportuna in ordine alla richiesta di riunione del presente procedimento a quello pendente dinanzi al Tribunale di Teramo, recante N. 2007/16 R.G.; IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO * DICHIARARE che il Sig. non è responsabile del sinistro CP_6 descritto in citazione;
* RIGETTARE la domanda risarcitoria spiegata da nei CP_1 confronti del Sig. n ogni suo capo poiché infondata in fatto e diritto, nonché RIGETTARE CP_6 ogni conseguente domanda di parte attrice contro il medesimo proposta o comunque estesa;
pag. 14/24 e per l'effetto, * RIGETTARE le domande spiegate nei confronti di;
* Controparte_3
CONDANNARE la parte ritenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio. IN VIA SUBORDINATA * DISPORRE nella maniera che riterrà più equa e opportuna, anche per quanto concerne il carico delle spese”.
S. La va dichiarata contumace in ambedue le cause. CP_4
T. Così compiutamente ricostruite le posizioni processuali delle parti, la causa, in cui previo provvedimento presidenziale, venivano riuniti i fascicoli RG 2007/2016 e RG 2008/2016, è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi e consulenze tecniche d'ufficio.
Nel corso della stessa, con ordinanza del 12.9.2019, veniva anche concessa una provvisionale in favore di;
quindi, veniva fissata udienza di precisazione delle Parte_1 conclusioni e, all'esito la causa era trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc”.
U. Espletata l'istruttoria, sulla scorta della CTU la causa veniva riservata e decisa come sopra, nel senso che il Tribunale reputava di dover parzialmente accogliere la domanda proposta da nel giudizio n. 2007/2016 RG., nonché quella avanzata da CP_6 Parte_1 nel giudizio n. 2008/2016 RG. poi riunito al primo.
Per il primo reputava congrua la liquidazione di euro 9.231,98 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti da costui in conseguenza al sinistro (somma finale già decurtata del 30% per concorso di colpa);
per reputava congrua la liquidazione di euro 497.232,19 in conseguenza di tutti i Parte_1 danni da questi patiti, riconosciuto parimenti il concorso di colpa del 30% nella causazione del sinistro e scomputata da detta somma quella di euro 70.000,00, già liquidata a titolo di provvisionale dalla . Controparte_18
V. La sentenza è stata impugnata da (che ne ha chiesto la parziale Parte_1 riforma) il 12.09.2024 per un unico motivo che si va ad esaminare in seguito.
CP_2 Si è costituita in giudizio la , la quale ha richiesto nel merito il rigetto del CP_19 gravame per totale infondatezza dello stesso e contestualmente ha proposto appello incidentale avverso la sentenza impugnata, nella parte in cui avrebbe errato nel riconoscere il danno da perdita di capacità lavorativa specifica al nonostante l'insufficienza Parte_1 probatoria già eccepita nel giudizio di primo grado con memoria di replica del 18.12.2017.
Infatti, a detta di il primo giudice avrebbe dovuto rigettare la domanda di CP_1 risarcimento danni avanzata in tal senso dall'odierno appellante, poiché questi si era limitato a produrre unicamente il modello unico 2013 e 2014 e, con memoria istruttoria, il modello unico
2015, senza provare il decremento patrimoniale asseritamente subito con la produzione delle dichiarazioni dei redditi anche degli anni successivi al 2015.
Dunque, il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare la diminuzione o il mancato conseguimento del reddito, come conseguenza diretta del sinistro, stante la parziale limitazione della propria attività professionale.
pag. 15/24 Sulla scorta di quanto detto, la ha chiesto, in via incidentale, la riforma della CP_1 sentenza gravata per le ragioni su esposte.
La , costituitasi anch'essa in giudizio, nel contestare quanto ex adverso eccepito, ha CP_2 chiesto il rigetto dell'impugnazione, per totale infondatezza del motivo di gravame, del tutto inconferente con la posizione assunta dalla . CP_2
Le , costituitesi in giudizio, preliminarmente hanno eccepito la definitiva Controparte_3 incidenza del giudicato interno in relazione alle parti del provvedimento gravato non impugnate dall'appellante e, nel merito, hanno chiesto il rigetto del gravame per infondatezza dello stesso.
Z. Con ordinanza del 13.03.2025 questa Corte fissava davanti al collegio udienza al 22.10.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc, per la rimessione della causa in decisione.
A tanto, quindi, si provvede in esito a detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si premette che il presente giudizio non coinvolge né , né le convenute, CP_2 CP_3 come tutte le parti già tali in primo grado, per mere ragioni di ordine processuale: nessuna domanda è stata svolta nei loro confronti, sicchè la loro costituzione nulla può comportare in termini di spese, che vanno compensate tra esse e le due parti impugnanti che non possono incorrere in soccombenza di sorta.
2.Valga, quindi, quanto segue, premettendosi che è passata in giudicato ogni decisione sulla complessa dinamica del sinistro e sulla ritenuta responsabilità concorrente nella sua causazione, degli attori, e nella misura del 30% e del convenuto CP_6 Parte_1
, in solido con e per il restante 70%, con Controparte_5 CP_4 CP_1 relativo obbligo di risarcimento dei danni in detta percentuale nei confronti di entrambi.
3.Le impugnazioni oggi proposte riguardano la misura della condanna di CP_5
, in solido con la proprietaria del mezzo da lui condotto e con la
[...] CP_4 compagnia assicuratrice al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 497.232,19, quale somma delle singole voci di danno riconosciute in
[...] motivazione, oltre interessi come ivi indicato, dalla quale detrarre le somme percepite a titolo di provvisionale: contesta la misura della liquidazione in suo favore del danno Parte_1 biologico, quella a suo carico del danno patrimoniale. CP_1
APPELLO PRINCIPALE
1.L'appellante principale, nel censurare il provvedimento gravato con un unico motivo, sostanzialmente impugna la motivazione adottata dal primo giudice nella parte in cui avrebbe erratamente applicato le tabelle del Tribunale di Milano del 2021, anziché quelle a suo avviso vigenti nell'anno 2024 – anno di emissione della sentenza in parola – avendo ciò comportato un risarcimento del danno non patrimoniale inferiore di circa 40.000,00 euro rispetto a quello effettivamente spettante al in base alle tabelle del 2024. Parte_1
pag. 16/24 Lamenta, comunque, che il primo Giudice nello specificare espressamente che le somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale sono “calcolate all'attualità, pertanto sulle stesse, già rivalutate perché rapportate ai valori attuali “, non tiene conto del fatto che le dette somme sono state rivalutate alla data del 01.01.2021 (v. Tabelle di Milano 2021) e non già al mese di giugno del 2024 , né procede ad effettuare tale aggiornamento in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT nel detto arco temporale.
Assume, quindi, che applicando le Tabelle milanesi del 2024 e comunque operata la rivalutazione dei parametri applicati in primo grado al 01.01.2024, a titolo di danno non patrimoniale il Tribunale teramano avrebbe dovuto liquidare al la somma Parte_1 complessiva di € 391.814,00 (€ 342.134,00 a titolo di danno permanente ed € 49.680,00 a titolo di invalidità temporanea) a fronte di quella, inferiore, liquidata e pari ad € 337.149,00 (€
294.369,00+42.780,00); inoltre, fermo restando la personalizzazione del 10% riconosciuta dal primo esegeta (pari ad € 34.213,00), il danno non patrimoniale complessivamente inteso da liquidare sarebbe dovuto ammontare ad € 426.027,00 che, decurtati del 30% per l'accertato concorso di colpa, avrebbe portato (e deve portare) ad una liquidazione “netta” a titolo di danno non patrimoniale di € 298.218,90, a fronte di quella operata dal Tribunale e pari ad €
256.610,13, oltre agli interessi al tasso legale vigente nell'arco del ritardo dalla data del sinistro, calcolati sulla somma via via rivalutata.
2.L'appello principale è infondato.
Giova, preliminarmente, osservare l'infondatezza della doglianza prospettata dall'appellante, secondo cui il giudice di prima istanza avrebbe dovuto applicare i valori indiati nelle tabelle del
Tribunale di Milano dell'anno 2024, se solo si considera che il 25.05.2024 veniva emessa la sentenza gravata, e solo il successivo 04.06.2024 l'Osservatorio della Giustizia di Milano relazionava il Presidente della Corte d'Appello e del Tribunale di Milano sugli esiti della riunione tenutasi il 21.05.2025. relativa alla adozione delle tabelle 2024.
Va da sé che il giudice di prime cure non avrebbe potuto applicare un criterio di liquidazione sconosciuto, poiché ancora non noto e, dunque, non vigente al momento dell'emissione del provvedimento oggetto di gravame.
Il primo giudice, inoltre, ha opinato come appresso, facendo governo delle tabelle 2021.
“In particolare, dette tabelle, si caratterizzano per la liquidazione congiunta del danno biologico permanente e del danno morale (pacificamente e sempre riconosciuto), poiché forniscono per ciascun punto percentuale di menomazione della integrità psicofisica, una liquidazione congiunta che dia ristoro alle conseguenze della lesione in termini “medi”: in relazione agli aspetti anatomo funzionali, agli aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Pertanto, tenuto conto della riduzione del 30% per concorso colposo del danneggiato, seguenti importi:
Danno permanente 45% omnicomprensivo, € 294369,00……..
pag. 17/24 L'importo tabellare sopra determinato andrà dunque aumentato per la personalizzazione e concreta liquidazione di tutte le poste di danno non patrimoniale subite dall'attore, in misura del 10% per un importo complessivo di € 323805,00.
Invalidità temporanea, da calcolarsi nei valori medi - € 124,00 die - entro il range previsto dalle tabelle milanesi (tra € 99,00 ed € 148,00) è pari a: totale al 100% 270 giorni, € 33480,00; parziale al 75% 60 giorni € 5580,00; parziale al 50% 60 giorni € 3720,00, per un totale di €
42780,00.
Il danno complessivo, decurtato del 30% in ragione del concorso di colpa riconosciuto, sarà pertanto pari ad € 256610,13.
Tutte le somme liquidate vengono calcolate all'attualità, pertanto sulle stesse, già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi al tasso legale vigente nell'arco del ritardo, dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile attraverso operazione di mero calcolo aritmetico mediante l'applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat-vita fino alla pubblicazione della presente decisione (Cass. Civ. ss. uu.
1712/95; Cass. Civ. 20.04.2009 n. 9344). Inoltre, sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c.”.
Orbene, una attenta analisi del ragionamento logico-giuridico posto alla base del calcolo, a cui questo collegio intende senz'altro aderire, consentiva di evincere che la somma di €
256.610,13 dovesse essere devalutata alla data del sinistro, per poi essere annualmente aumentata di interessi e rivalutazione non certo fino al 1.1.2021, come sostiene l'appellante, ma fino alla data della sentenza di primo grado, dalla quale dovevano decorrere i soli interessi sino al saldo, ciò in quanto divenuta debito di valuta.
A tal riguardo, la Corte osserva che, anzitutto, in caso di risarcimento del danno per debiti di valore (quale è quello del caso di specie derivante da sinistro stradale), la somma calcolata quale risarcimento deve essere aumentata, aggiungendo rivalutazione ed interessi.
La rivalutazione ha la funzione propria di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma (che viene liquidata con riguardo al momento in cui il danno si è verificato) in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale.
Tale operazione, di consueto, viene effettuata avvalendosi del coefficiente di rivalutazione elaborato dall'ISTAT.
Dunque, sulla somma così determinata vanno calcolati gli interessi compensativi, finalizzati a coprire il ritardo. Invero, in ordine al tasso di interesse da applicare, considerato che il danno può essere liquidato equitativamente, la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale potrà considerare congruo il tasso di interesse legale, ovvero determinarne una misura maggiore o minore.
pag. 18/24 Sul punto, con nota pronuncia – segnatamente la n. 1712 del 1995 – le Sezioni Unite della
Corte di cassazione, in ordine alla necessità della devalutazione delle somme – sul calcolo del risarcimento danni per obbligazioni di valore –, hanno stabilito il principio cardine per cui gli interessi legali non vanno calcolati sulla somma finale integralmente rivalutata, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno a partire dal giorno dell'illecito.
Detto principio ha la finalità di risarcire la perdita di guadagno subita dal danneggiato per il ritardato pagamento, evitando al contempo un ingiusto arricchimento, come specificatamente statuito nella predetta pronuncia: “gli interessi, determinati nel loro ammontare dal giudice, vanno calcolati dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”.
Nella specie, dunque, la sentenza del Tribunale di Teramo risulta corretta nella parte in cui sancisce che “Tutte le somme liquidate vengono calcolate all'attualità, pertanto sulle stesse, già rivalutate perché rapportate ai valori attuali, decorreranno gli interessi al tasso legale vigente nell'arco del ritardo, dalla data del sinistro alla pubblicazione della presente decisione, calcolati annualmente sul valore della somma capitale al momento del fatto lesivo (ottenibile attraverso operazione di mero calcolo aritmetico mediante l'applicazione degli indici Istat-vita alla somma attualizzata e liquidata) rivalutata anno per anno secondo gli indici medi annuali di svalutazione Istat-vita fino alla pubblicazione della presente decisione (Cass. Civ. ss. uu.
1712/95; Cass. Civ. 20.04.2009 n. 9344). Inoltre, sulla somma finale liquidata, che si converte in debito di valuta, sono dovuti i normali interessi legali fino al saldo ex art. 1282 c.c.” (Cr. Pag. 18 sentenza gravata), in quanto è evidente che applicare interessi e rivalutazione sul valore della somma capitale “al momento del fatto lesivo” è espressione che disponeva la devalutazione della somma di euro 256.610,13 al giorno del fatto e, quindi, il suo aumento annuale con detti accessori sino al giorno della sentenza di primo grado.
La necessità della devalutazione nasce dalla esigenza della determinazione della somma capitale destinata alla reintegra della situazione patrimoniale del danneggiato con riferimento al momento dell'evento dannoso (anno 2014), laddove la somma capitale scaturente dall'applicazione delle tabelle utilizzate dal primo giudice (ossia quelle vigenti al momento dell'emissione della sentenza impugnata, risalenti al 2021), esprimeva, per come pacifico, valori riferiti ad un momento successivo.
Infatti, il giudice di prime cure optando, sia pur non menzionandola espressamente, per la devalutazione monetaria, ha correttamente indicato il criterio da seguire per determinare il quantum del danno al momento del verificarsi dello stesso, per poi accrescerlo di interessi e rivalutazione monetaria sino al maggio 2024, data della sentenza.
In definitiva, non può trovare accoglimento il gravame proposto dall'appellante per tutte le ragioni spiegate e si ritiene – a conferma della sentenza di primo grado – congruo il criterio indicato per quantificare la somma riconosciuta al la quale, a titolo informativo, si Parte_1 precisa che alla data della sentenza di prime cure ammontava ad euro 281.368,82, cui aggiungere interessi sino al saldo.
pag. 19/24 APPELLO INCIDENTALE
1.Per quanto concerne l'appello incidentale avanzato dalla , si premette Controparte_18 che neppure questo è meritevole di accoglimento.
L'appellata infatti, impugna la sentenza gravata nella parte in cui Controparte_18 avrebbe erroneamente riconosciuto il danno da perdita della capacità lavorativa specifica, cd. lucro cessante, in difetto di allegazioni probatorie da parte del danneggiato a supporto di quanto lamentato, essendosi questi limitato a produrre unicamente la dichiarazione dei redditi degli anni 2013 e 2014 e, successivamente, quella relativa all'anno 2015.
A detta dell'appellante incidentale, affinché potesse essere riconosciuto dal primo giudice il predetto danno, l'odierno appellante principale avrebbe dovuto produrre, altresì, i modelli unici degli anni successivi al sinistro, nonché quelli dei tre anni precedenti all'anno del sinistro occorso, dimostrando di aver effettivamente subito un decremento patrimoniale, considerato che – come risultante dall'intero compendio probatorio – solo una parte della sua attività professionale (quale quella di direzione dei cantieri) sarebbe stata limitata dai postumi permanenti residuati dal sinistro, non già anche quella intellettuale.
Orbene, a tal riguardo, il collegio osserva che gli ermellini recentemente, mediante ordinanza n. 16604/2025, hanno ribadito, in materia di risarcimento danni da lucro cessante, i fondamentali principi di diritto secondo cui:
il danno da lucro cessante può essere provato anche mediante presunzioni semplici, purché
l'analisi sia ancorata a parametri oggettivi;
l'esistenza di una percentuale di invalidità non comporta automaticamente la perdita di reddito, ma costituisce un indizio da valutare in rapporto alla concreta attività lavorativa svolta e alle sue prospettive future. Dunque, il giudizio prognostico deve fondarsi su elementi concreti, non su mere supposizioni o valutazioni astratte;
l'accertamento medico legale, se adeguatamente motivato, può costituire base sufficiente per riconoscere il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, senza necessità di ulteriori dimostrazioni da parte della vittima, essendo valorizzato un sistema di accertamento del danno che non si trasformi in un aggravio eccessivo per chi ha subito un infortunio.
Nel caso che ne occupa, la causa di primo grado è stata decisa come in epigrafe indicato, sulla base di CTU medico-legale, la quale, circa la perdita di capacità lavorativa del ha Parte_1 accertato che :“Data la natura e la consistenza del suddetto danno biologico, non vi è dubbio che lo stesso sia in grado di produrre una considerevole contrazione della capacità lavorativa generica del periziando, peraltro invalido civile in misura dell'80%, in particolare limitandone le capacità manuali ed il controllo posturale, stante il deficit sensitivo-motorio rilevato all'esame obiettivo neurologico”, ed ancora :“Gli esiti permanenti sopra riportati, costituiscono, senza dubbio, apprezzabile nocumento alla capacità lavorativa specifica del periziando, il quale svolge attualmente, così come all'epoca dei fatti, la professione di ingegnere edile;
tale compromissione si estrinseca, come peraltro riferito anche dal periziando in sede di OOPP, non
pag. 20/24 già nella fase progettuale- che prevede l'integrità delle facoltà intellettive e che si avvale di ausili tecnici, bensì nella fase successiva di supervisione dei cantieri, in qualità di direttore tecnico o direttore dei lavori, laddove è necessaria particolare attenzione al fine di evitare – a causa del deficit di equilibrio e della marcia - possibili cadute. A tal proposito l'incidenza degli esiti neurologici e disfunzionali sulla capacità lavorativa specifica del può essere Parte_1 percentualizzata, come richiesto, in misura pari al danno biologico sopra stimato (45%) e comunque non superiore al 50%.”, concludendo nel ritenere: “Come già indicato nella risposta al quarto quesito, i postumi residuati sul periziando inficiano senz'altro la capacità dello stesso di dedicarsi alla propria attività lavorativa di ingegnere edile, consentendone la prosecuzione, sebbene con maggiore difficoltà e a prezzo, quindi, di una maggiore usura”.
Per dette ragioni il Tribunale ha ritenuto che: “ Per ciò che attiene al richiesto danno sulla capacità lavorativa, nessun dubbio vi è, come peraltro evidenziato anche dal C.T.U., che le gravissime menomazioni riportate dall'attore abbiano grandemente ridotto la capacità lavorativa dello stesso (ingegnere edile) “consentendone la prosecuzione, sebbene con maggiore difficoltà e a prezzo, quindi, di una maggiore usura……Invero, diversamente dal danno alla capacità lavorativa generica, che rientra nella sfera concettuale “unitaria” del danno non patrimoniale, quello alla capacità lavorativa specifica, attinente cioè alla peculiare attività lavorativa svolta dal danneggiato e costituito dalla perdita, totale o parziale, del reddito generato da quest'ultima, integra invece un danno patrimoniale che, come ricorda la Suprema
Corte, deve essere risarcito mediante la liquidazione di una somma da calcolarsi “ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima” (Cass. Civ. n. 28988/20). Come tale, la liquidazione presuppone, quindi, non già solo la prova (sul piano medico-legale) dell'effettiva incidenza della menomazione sulla capacità lavorativa del danneggiato, ma altresì
l'allegazione e la prova, da parte di quest'ultimo, della perdita reddituale subita. Sul punto infatti la Cassazione ha recentemente statuito come il danno da incapacità lavorativa specifica rappresenta un pregiudizio patrimoniale e futuro;
va valutato su base prognostica e, in caso di lesioni macro-permanenti (pari o superiori al 10%), il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, tale presunzione copre l'esistenza del danno , il cosiddetto “an debeatur”, mentre, ai fini della sua liquidazione, quantum debeatur, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare la riduzione dei propri redditi in seguito al sinistro(Cass. Civ., sez.III, nr.
21988 del 03.09.2019). ……D'altro canto, gli stessi testi hanno riferite delle oggettive difficoltà del nel muoversi sui cantieri, dei pericoli di caduta a causa dell'instabile equilibrio e Parte_1 dei problemi di movimento, con riferimento però ad una attività per la quale il tecnico non può sottrarsi alla presenza in loco, sia per le cognizioni specifiche possedute che per la necessaria e responsabile attività di direzione e controllo, con tutti le presumibili ripercussioni sulla stessa assunzione degli incarichi. Stabilita la persistenza di postumi che incidono sulla capacità specifica, l'art. 137 codice delle assicurazioni detta i criteri per la determinazione del reddito da porre a base del calcolo: Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che risulta il più elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il più elevato tra quelli dichiarati dal
pag. 21/24 danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge. L'attore a tal fine ha prodotto le dichiarazioni dei redditi dei due anni precedenti e di quello relativo al sinistro, da reputarsi dunque sufficienti per le finalità di cui all'art. 137 cit. risultando dimostrata la capacità reddituale del in maniera costante al Parte_1 momento del sinistro;
il reddito da considerare è quello netto dichiarato dal lavoratore autonomo ai fini dell'applicazione della relativa tassazione (Cass. civ. n. 11759/2018). Pertanto, il reddito di riferimento da prendere come base di calcolo è pari ad € 41725,00. In relazione alla quantificazione di tale voce di danno, il risarcimento del danno patrimoniale può essere di conseguenza liquidato con applicazione della tradizionale formula: R (reddito annuo, determinato con i criteri di cui all'art. 137 cod. ass.) x IP (percentuale di inabilità lavorativa specifica) x C (coefficiente di capitalizzazione relativo all'età, di cui alla tariffa per la costituzione delle rendite vitalizie immediate estratto dal R.D. n. 1403/1922). Sul punto però, la Suprema Corte (Cass. 20615/2015) ha recentemente chiarito che esso non può essere liquidato in base ai coefficienti di capitalizzazione approvati con R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, i quali a causa dell'innalzamento della durata media della vita e dell'abbassamento dei saggi di interesse non garantiscono l'integrale ristoro del danno, e non sono perciò consentiti dalla regola di integralità del risarcimento di cui all'art. 1223 cod. civ., ma possono essere usati quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del C.S.M., 1990, n.41, pp. 127 e ss.).
Dunque applicando tali criteri al caso di specie, tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (52 anni), e considerando la riduzione della sua capacità lavorativa specifica e/o generica pari al “al danno biologico sopra stimato (45%)” si dovrà fare il seguente calcolo: €
41725,00 reddito annuo del danneggiato x 45 (percentuale di danno sulla capacità lavorativa accertata dal C.T.U.) x 18,1357 (coefficiente di capitalizzazione secondo i quaderni del C.S.M.) :
100 = € 340520,43, ridotta, per il concorso del 30%, ad € 238364,30.”
Detta ed ineccepibile motivazione è stata contestata col sostenere che Il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare la diminuzione o il mancato conseguimento del reddito successivamente al sinistro, in considerazione del fatto che solo una parte della sua attività professionale sarebbe limitata dai postumi permanenti residuati e ben potendo egli attendere la fase prettamente intellettuale della propria attività di ingegnere edile e che non può ritenersi che l'applicazione dell'art. 137 CdA possa prescindere, soprattutto in casi quali quello di specie in cui la qualifica professionale del danneggiato consente il proseguimento della propria attività lavorativa di carattere prettamente intellettuale, dalla prova del decremento in concreto del reddito percepito successivamente al sinistro.
Trattasi di argomentazione che non tiene conto di come sia molto difficile, se non impossibile, esercitare la professione di ingegnere edile senza andare sul cantiere, attività di fatto preclusa al in quanto invalido al 45%. Parte_1
A ciò si aggiunga che ad avvalorare la tesi suesposta circa la consistente perdita della capacità lavorativa specifica, valga la deposizione testimoniale di , il quale, in risposta ai Testimone_1
pag. 22/24 vari capitoli di prova ha dichiarato: “cap. 2: il lavorava per me in cantiere e posso dire Parte_1 che veniva quasi sempre con lo scooter;
per quanto riguarda le località di vacanza, il Parte_1 mi raccontava che andava in vacanza con lo scooter…”; “cap. 5: è vero, il sig. era il Parte_1 mio tecnico di fiducia;
ora non lo sto chiamando più perché ho paura che lui cada poiché è evidente che non cammina più bene;
preciso di essere titolare di una impresa di costruzioni”
(Cfr. verbale udienza del 06.02.2020 fascicolo di primo grado); nonché quella del teste
[...]
, il quale ha rappresentato che “confermo che il utilizzava uno Testimone_2 Parte_1 scooter, lo che ricordo perché era simile al mio ed insieme lavoravamo presso CP_21 alcuni cantieri in quanto professionisti;
avevamo anche un cantiere insieme;
lui si recava spesso sui cantieri con lo scooter che utilizzavamo per ragioni di traffico per spostarci da un cantiere all'altro ed all'interno della città e luoghi limitrofi […] confermo questa condizione attuale dell'ing. perché mi sono trovato personalmente in un cantiere insieme a lui ed ho visto Parte_1 che aveva proprio problemi ad accedere nei ponteggi ed in alcuni casi ho preferito salire io per non farlo andare visto che è pericoloso per lui che non ha un appoggio stabile negli arti inferiori, zoppica vistosamente”.
Ordunque, applicando i predetti principi giurisprudenziali alla fattispecie in esame, è chiara l'infondatezza dell'appello incidentale avanzato da , considerato che il Controparte_18
a) produceva modello unico relativo all'anno 2013 attestante i redditi dal 01.01. al Parte_1
31.12. 2012 di euro 41.905,00; modello unico relativo all'anno 2014 attestante i redditi dal
01.01. al 31.12.2013 di euro 43.480,00; modello unico relativo all'anno 2015 attestante i redditi dal 01.01. al 31.12.2014 di euro 6.807,00; b) veniva sottoposto a CTU medico-legale, la quale riscontrava, peraltro, una valutazione complessiva del danno biologico pari al 45%, e a detta misura si adeguava il primo giudice nella liquidazione del danno in parola;
c) la circostanza dedotta dal secondo cui era limitato nello svolgere regolarmente la Parte_1 propria attività lavorativa, essendo impossibilitato a recarsi nei vari cantieri è confermata dalla deposizione testimoniale resa dall'imprenditore , suo collaboratore di fiducia, nonché Tes_1 dal teste;
d) il primo giudice valutava in modo del tutto corretto e Testimone_2 perfettamente condivisibile da questa Corte tutte le circostanze suelencate, al fine di operare una equa liquidazione del danno lamentato.
Di talché, considerata ampiamente provata la perdita di capacità lavorativa specifica da parte del non può trovare accoglimento il motivo di appello incidentale. Parte_1
In definitiva, entrambe le impugnazioni devono essere integralmente respinte e tale esito induce questo collegio a compensare le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
rigetta l'appello principale, rigetta l'appello incidentale e conferma la gravata sentenza.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
pag. 23/24 Dichiara che parte appellante principale e parte appellante incidentale sono tenute al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.10.2025.
Il Consigliere estensore
RT AC SA
Il Presidente
FR S. LO
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