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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 21/10/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
D.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 588/2023 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.10.2025 e vertente
TRA
n. a Atessa il 28.9.1953, CF , Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Tommaso Troilo
RICORRENTE
C/
n. a OL il 15.11.1956, CF Controparte_1
, difesa dall'Avv. Antonio Di Florio C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
L'Avv. Tommaso Troilo per il ricorrente conclude::“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia, con decreto motivato, modificare le condizioni relative all'assegno di divorzio fissato in favore della sig.ra ed a carico del ricorrente nel senso qui di seguito specificato: in CP_1 via principa rarsi non più dovuto l'assegno di divorzio de quo in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per le ragioni già ampiamente esposte in narrativa;
in subordine: ridurre il quantum dell'assegno, attualmente corrisposto dal ricorrente in favore della controparte alla misura pari ad euro 100,00 per le ragioni illustrate;
ovvero nella diversa misura che verrà ritenuta congrua e di giustizia.” L'Avv. Antonio Di Florio per la resistente conclude: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare le domande postulate dall'attore con condanna di pagamento delle spese e compensi del procedimento”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
invoca la cessazione del proprio obbligo di versare l'assegno Parte_1 divorzile a (o, in subordine, la riduzione del relativo Controparte_1 importo) sulla base del fatto che la resistente non ha contribuito alla formazione del patrimonio familiare (non avendo svolto alcuna attività lavorativa fino alla data della separazione), ha da tempo raggiunto una propria autonomia economica attraverso la gestione di una avviata profumeria in OL e comunque tra le parti il matrimonio è durato solo 9 anni, a fronte di un assegno divorzile versato ininterrottamente dal sin dal 1992 (epoca Pt_1 della emissione della sentenza di divorzio di questo Tribunale); evidenzia inoltre come i presupposti in base al quale l'assegno divorzile era stato fissato (garantire alla un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza CP_1 di matrimonio) sono ormai superati dai più recenti arresti giurisprudenziali (successivi alle pronunce a Sezioni Unite del 2017 – n. 11504 – e 2018 – n. 18287). La difesa del infine evidenzia, quale ulteriore fatto nuovo, la Pt_1 costituzione, ad opera del ricorrente, di una nuova famiglia, composta dalla nuova moglie e da due figli.
La difesa della resistente invoca il rigetto della avversa istanza evidenziando da un lato la persistenza della propria disagiata posizione economica (potendo contare su redditi pari a circa 800 euro mensili, più provvidenze economiche erogate dall'INPS in ragione della propria indigenza) e quindi la persistenza della necessità dell'erogazione dell'assegno divorzile ad opera del , in Pt_1 ragione della perdurante funzione assistenziale propria di tale forma di contributo. Nel corso del giudizio sono state assunte le prove orali richieste dalle parti, le cui risultanze peraltro non appaiono univoche per molti degli aspetti controversi (per es. in ordine al fatto che , al di là di una Controparte_1 semplice assistenza, abbia posto in essere un'attività retribuita di badante in favore di , circostanza sulla quale, all'udienza del 17.12.2024, Persona_1 non ha saputo riferire nulla di preciso neanche il figlio), risultando invece indubbiamente provato (ma in realtà neanche contestato dalla convenuta) lo svolgimento da lunga data di un'attività commerciale della all'interno CP_1 di una profumeria sita in OL.
Al di là di tali aspetti, comunque, vi sono ragioni ben precise in base alle quali rigettare integralmente le domande proposte da , in quanto: Parte_1
Non sono addotti fatti nuovi sopravvenuti alla emanazione della sentenza di divorzio del 10.4.1992 di questo Tribunale, evidenziando il ricorso esclusivamente il fatto che la persistenza dell'attività di profumeria gestita dalla convenuta, la sua titolarità di un'abitazione e la residenza della CP_1 in OL (Comune notoriamente avente un basso costo della vita) sono elementi dai quali desumere una indipendenza economica della si CP_1 tratta, a ben vedere di circostanze di fatto preesistenti alla sentenza di divorzio
Con riferimento alla titolarità di un'azienda agricola ad opera della resistente, la circostanza, per come è stata articolata, appare del tutto irrilevante, posto che non si deduce che si tratti di attività intrapresa di recente (e tale quindi da fondare una modifica del regime patrimoniale preesistente), ed anzi non vi è alcun riferimento temporale al quale ancorare l'assunzione di tale iniziativa (peraltro motivatamente contestata dalla difesa di parte resistente in ordine alla sua stessa effettiva sussistenza).
Ancor meno significativo, ai fini della presente decisione, è il presunto svolgimento dell'attività di badante della per conto di tale CP_1 Per_1
sul punto occorre rilevare da un lato che si tratterebbe eventualmente
[...] di un'unica attività, espletata per un periodo limitato di tempo ed in ordine alla quale neanche la deposizione del figlio della ha offerto una prova Per_1 certa del fatto che si sia trattata di una prestazione a pagamento;
in ogni caso, non si ritiene che una singola (ed occasionale) attività di assistenza di una persona anziana possa influire in modo significativo sulle risorse economiche della convenuta, quand'anche vi sia stata (per il limitato, e comunque non chiarito, periodo di assistenza) una qualche forma di retribuzione
In definitiva, non vi è agli atti alcun elemento dal quale desumere una significativa variazione della situazione patrimoniale della resistente.
In ogni caso, e decisivamente, pur tenendo conto del mutato orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile, occorre comunque ricordare che la funzione prioritaria di tale assegno è di natura assistenziale, e presuppone dunque uno squilibrio economico tra le posizioni patrimoniali delle parti interessate: nel caso di specie, deve rilevarsi che nessuna valutazione comparativa è possibile operare tra la posizione economica del richiedente e quella della convenuta, non avendo il primo depositato alcuno dei documenti comprovanti le proprie condizioni, né da un punto di vista di redditi annuali percepiti, né in ordine alle proprie possidenze (mobiliari ed immobiliari) né tantomeno in ordine al reddito complessivo familiare (pure rilevante posto che il stesso deduce di avere costituito una nuova Pt_1 famiglia, ma nulla dice e nulla prova in ordine al reddito del nuovo coniuge); in definitiva, parte ricorrente non solo non ha assolto al proprio primario onere probatorio di dimostrare l'esistenza di fatti nuovi e sopravvenuti (non solo alla sentenza di divorzio del 10.4.1992, ma anche ai successivi provvedimenti di rigetto di questo Tribunale del 25.2.1999 e del 17.12.2002 su analoghe istanze di , ma non ha neanche offerto elementi per poter operare Parte_1 una sostanziale revisione dell'assegno divorzile (peraltro di importo estremamente modesto) basata su una comparazione ponderata delle risorse patrimoniali delle parti, per cui non può che confermarsi (in assenza di fatti nuovi adeguatamente dimostrati) la valutazione già operata in occasione della sentenza di divorzio, ribadendo la veste di coniuge economicamente debole della odierna resistente, come tale avente diritto alla percezione dell'assegno previsto dall'art. 5 L. 898/1970.
Le considerazioni che precedono rendono inevitabile il rigetto delle domande formulate nell'interesse di , con la conseguente sua condanna Parte_1 al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato (essendo la convenuta ammessa al gratuito patrocinio) come dettagliate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 588/2023, così decide:
Rigetta tutte le domande proposte da Parte_1
Condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 dello Stato, liquidate in euro 3.200 più accessori di legge
Così deciso in Lanciano il 20.10.2025
Il Presidente Massimo Canosa