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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7743 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 26867 RG. 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti D. De Salvatore e F. Elia
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 1 luglio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio della pensione di inabilità di cui alla legge n. 118 del 1971, con decorrenza dal 1.9.24 e condanna l' ad erogare al ricorrente i ratei di questa CP_1 prestazione, con gli interessi legali come per legge;
Compensa le spese di lite;
Pone a carico dell' le spese di C.T.U. (RGN. 40280/23 e RGN. 26867/24) liquidate in CP_1 separati decreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il consulente di Questo Giudice ha accertato che la parte ricorrente si trova nella condizione di invalido al 100% a far data dal 1.9.24 e nella situazione di handicap lieve;
confermando sostanzialmente la valutazione del CTU del precedente giudizio di Atp e aggiornandola a seguito di successivo aggravamento.
L'istante ha provato attraverso idonea documentazione il requisito retributivo (v. doc. 4 fascicolo CP_ parte ricorrente) e nessun concreto elemento è stato portato dall' in senso contrario.
Le spese di lite, considerato che in parte la domanda è rigettata ed in parte accolta da un momento successivo al deposito del ricorso, possono essere integralmente compensate;
le spese di CTU, CP_ liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.). Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 1 luglio 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione lavoro e previdenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona di Giulio Cruciani, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dagli avv.ti D. De Salvatore e F. Elia
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv.to M. Sordillo
all'udienza del 1 luglio 2025 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio della pensione di inabilità di cui alla legge n. 118 del 1971, con decorrenza dal 1.9.24 e condanna l' ad erogare al ricorrente i ratei di questa CP_1 prestazione, con gli interessi legali come per legge;
Compensa le spese di lite;
Pone a carico dell' le spese di C.T.U. (RGN. 40280/23 e RGN. 26867/24) liquidate in CP_1 separati decreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il consulente di Questo Giudice ha accertato che la parte ricorrente si trova nella condizione di invalido al 100% a far data dal 1.9.24 e nella situazione di handicap lieve;
confermando sostanzialmente la valutazione del CTU del precedente giudizio di Atp e aggiornandola a seguito di successivo aggravamento.
L'istante ha provato attraverso idonea documentazione il requisito retributivo (v. doc. 4 fascicolo CP_ parte ricorrente) e nessun concreto elemento è stato portato dall' in senso contrario.
Le spese di lite, considerato che in parte la domanda è rigettata ed in parte accolta da un momento successivo al deposito del ricorso, possono essere integralmente compensate;
le spese di CTU, CP_ liquidate con separati decreti, sono definitivamente poste a carico dell' secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.). Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 1 luglio 2025. Il Giudice del Lavoro