Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/02/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7411/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7411 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Filippo Fontani in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avvocato Federico Minghelli in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
“pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
- affido condiviso di e con collocazione presso la madre;
Per_1 Per_2
- assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
- salvi migliori accordi, il padre potrà frequentare fine settimana alternati dal Per_2
venerdì ore 17,00 circa, fino alla domenica ore 21,00, oltre a due giorni infrasettimanali con pernotto, ovvero il mercoledì dalle ore 17,00 circa con accompagnamento a scuola la mattina dopo, e il venerdì dalle ore 17,00 circa, con pernotto fino al sabato mattina ore 13,00; il pomeriggio spetta al padre prelevare dalla casa materna, mentre il Per_2 sabato mattina e la domenica sera sarà la madre a riprendere il figlio dall'abitazione paterna per riportarlo a casa;
il figlio trascorrerà con ciascun genitore quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, in un periodo che le parti dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il periodo dal 23 al 30 dicembre con il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà delle vacanze pasquali, alternando di anno in anno la Pasqua tra i genitori;
e il padre si frequenteranno tramite accordi diretti;
Per_1
- porre a carico di con effetto a decorrere dal mese di marzo 2025, Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a la somma complessiva mensile di € Parte_1
300,00 (€ 120,00 per e € 180,00 per , soggetto a rivalutazione annuale Per_2 Per_1
Istat, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della prole, da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
- prevedere che l'assegno unico per venga percepito al 100% da Per_1 Parte_1
, l'assegno unico per venga percepito al 100% da e
[...] Per_3 Controparte_1
l'assegno unico per venga percepito al 50% dai genitori;
Per_2
- porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per i figli, rinviando alle Linee guida CNF dell'anno 2017 per la loro regolamentazione;
- spese di lite compensate”.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da , il quale si è costituito in giudizio Controparte_1 nulla opponendo alla domanda di separazione.
Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
gli stessi, dopo un iniziale periodo in cui hanno vissuto come separati in casa, hanno cessato di vivere insieme dal mese di novembre 2023 e, da tale momento, non si sono riconciliati;
inoltre, all'udienza del 19/02/2025 i coniugi hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione personale dei coniugi può essere pronunciata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse dei figli minori
(nata il [...]) e (nato l'[...]), ai quali è garantito un congruo Per_1 Per_2
mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
Nulla viene disposto con riferimento al figlio maggiorenne (nato il Per_3
09/09/2005), avendo quest'ultimo raggiunto l'indipendenza economica.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di separazione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 24/08/1979, e , nato a [...] il [...] (matrimonio Controparte_1
contratto a Mugnano di Napoli (NA) il 28/09/2002, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Mugnano di Napoli al n. 81, parte II, serie A, anno 2002);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
3 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dott.ssa Rebecca Giorli.
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