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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 8885/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 05/08/2024 da , TE Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. DANELUTTI VALERIA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 05/03/1989 in UDINE, con atto trascritto presso il Comune di UDINE al numero 21, parte 2, serie A, anno 1989;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 02/07/1992), (il Per_1 Per_2
29/12/1995), entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti, e (il Per_3
18/12/2003), maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri , TE Parte_2
il cui matrimonio è stato celebrato in data 05/03/1989, in UDINE, con atto trascritto presso il comune di UDINE al n. 21, Parte 2, Serie A, anno 1989, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Dà atto che la casa coniugale sita a Udine in via Monte Maggiore n. 6, di esclusiva proprietà della sig.ra resterà assegnata alla stessa con cui la FI TE
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a Per_3
risiedere e ad abitare.
3) Dà atto che la FI , ormai maggiorenne, potrà vedere e stare dal padre quando Per_3
lo vorrà.
4) Dispone che il sig. , a partire dalla sottoscrizione del ricorso, versi alla Parte_2
signora a titolo di mantenimento per la FI , la somma TE Per_3 mensile di € 450,00 entro il giorno 15 di ogni mese di riferimento, con la rivalutazione ad ogni scadenza annuale sulla base degli indici ISTAT;
nulla per i figli e Per_1
maggiorenni ed autosufficienti. Per_2
5) Le spese straordinarie inerenti la FI (mediche, scolastiche, sportive e di Per_3
svago), così come indicate nel Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia, sezione di Udine, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del
50% ciascuno.
6) Dà atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, a titolo di mantenimento, in quanto entrambi economicamente autosufficienti.
7) Dà atto che le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio di carta d'identità e passaporto valido per l'espatrio. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE, di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 21, parte 2, serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 1989.
Udine, li 20/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente
2 dott.ssa Elisabetta Sartor
dott.ssa Annamaria Antonini
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