TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 19097/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19097/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti ROMANELLI MARCO e RINALDI
LAURA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RACCONIGI Parte_1 Parte_2
(CN) il 20/07/2024.
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 3/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
DÀ ATTO che la SI.ra rilascerà l'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del SI. Parte_1
, sita in Torino, Via Belfiore n.1 bis, entro il 15.10.2025 portando con sé i propri effetti Parte_2 personali;
DÀ ATTO che al rilascio dell'abitazione coniugale la SI.ra preleverà e porterà con sé anche le Pt_1 opere dell'autore , nonché il cane di razza Australian ER di cui avrà cura in via esclusiva;
Tes_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che parte dei costi di manutenzione straordinaria dell'abitazione coniugale sono stati sostenuti dalla SI.ra , così come danno atto che parte della spesa per Pt_1
l'acquisto del garage, pur esclusivamente intestato al SI. , è stata sostenuta dalla SI.ra Pt_2
. Per tale ragione il SI. riconosce alla SI.ra a titolo forfettario la somma di Pt_1 Pt_2 Pt_1
€. 15.000,00 che verrà corrisposta con le seguenti modalità: €.7.500,00 entro 5 giorni dal rilascio dell'abitazione coniugale;
€.7.500,00 entro 10 giorni dal deposito della sentenza di separazione;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano la propria autosufficienza economica dandosi reciprocamente atto di nulla avere a pretendere a titolo di contributo al mantenimento o assegni alimentari;
pagina 2 di 3 NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Lucia Minutella Giudice dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 19097/2025 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv.ti ROMANELLI MARCO e RINALDI
LAURA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in RACCONIGI Parte_1 Parte_2
(CN) il 20/07/2024.
Dal matrimonio non sono nati figli.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 3/10/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
DÀ ATTO che la SI.ra rilascerà l'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva del SI. Parte_1
, sita in Torino, Via Belfiore n.1 bis, entro il 15.10.2025 portando con sé i propri effetti Parte_2 personali;
DÀ ATTO che al rilascio dell'abitazione coniugale la SI.ra preleverà e porterà con sé anche le Pt_1 opere dell'autore , nonché il cane di razza Australian ER di cui avrà cura in via esclusiva;
Tes_1
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che parte dei costi di manutenzione straordinaria dell'abitazione coniugale sono stati sostenuti dalla SI.ra , così come danno atto che parte della spesa per Pt_1
l'acquisto del garage, pur esclusivamente intestato al SI. , è stata sostenuta dalla SI.ra Pt_2
. Per tale ragione il SI. riconosce alla SI.ra a titolo forfettario la somma di Pt_1 Pt_2 Pt_1
€. 15.000,00 che verrà corrisposta con le seguenti modalità: €.7.500,00 entro 5 giorni dal rilascio dell'abitazione coniugale;
€.7.500,00 entro 10 giorni dal deposito della sentenza di separazione;
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano la propria autosufficienza economica dandosi reciprocamente atto di nulla avere a pretendere a titolo di contributo al mantenimento o assegni alimentari;
pagina 2 di 3 NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3