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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Parma, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Parma |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
MA RENATO, RE
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 306/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Consorzio Interregionale Ortofrutticolo Consorzio_1 Soc Coop A R.l. - 02133430344
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820250007625109000 IRES-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820250007625109000 IVA-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820250007625109000 IRAP 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consorzio_2 ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento meglio indicata in atti emessa dalla Agenzia delle Entrate RIsossione per l'anno di imposta 2004 con la quale viene richiesto il pagamento della somma euro 87.259,64 chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 12.11.2025 è stata disposta la sospensione dell'atto impugnato e fissata per la discussione del merito la odierna udienza nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso proposto è fondato e va quindi accolto.
Osserva infatti la Corte, con carattere assorbente su ogni ulteriore questione dedotta e trattata, richiamati gli scritti difensivi delle parti in atti da ritenersi qui integralmente riportati- che nel caso l'atto impugnato trae origine dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 33025/5/2024 pubblicata il 18.12.2024 che ha accolto il ricorso della Agenzia delle Entrate nell'ambito peraltro di un procedimento al quale il ricorrente non ha potuto partecipare per la mancata notifica del ricorso per cassazione al nuovo difensore nominato in sostituzione del precedente: ciò che risulta pacificamente provato in atti sulla base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente;
che per come correttamente rilevato da parte ricorrente, in adesione peraltro a condivisibile orientamento giurisprudenziale della S.C. l'omessa notifica dell'atto introduttivo di qualsiasi giudizio determina la nullità insanabile di tutti gli atti successivi del procedimento e della sentenza che lo ha definito in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio;
ne consegue che la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata siccome, per quanto sopra, derivante dalla citata sentenza della S.C. nell'ambito di un procedimento viziato da una nullità assoluta per la violazione del principio di difesa e del contraddittorio, pure evidenziandosi che, per come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, la sentenza di Cassazione in questione non può essere impugnata per ricorso per revocazione ex art.391 bis e 394 cpc, ciò in adesione al consolidato orientamento giurisprudenza della S.C. secondo cui “ non integra un errore di fatto ex art. 395 n. 4 cpc l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il profilo del luogo in cui
è stata eseguita” (cfr Cass 2016/26278 citata da parte ricorrente), per cui l'unico rimedio esperibile nel caso
è quello della impugnazione della cartella in esame. Il ricorso proposto va quindi accolto. La particolarità ed opinabilità delle questioni trattate giustifica peraltro la integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PARMA Sezione 1, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SINISI NICOLA, Presidente
MA RENATO, RE
VOLPI MARCO ALBINO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 306/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Consorzio Interregionale Ortofrutticolo Consorzio_1 Soc Coop A R.l. - 02133430344
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Parma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820250007625109000 IRES-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820250007625109000 IVA-ALIQUOTE 2004
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07820250007625109000 IRAP 2004 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Consorzio_2 ha proposto impugnazione avverso la cartella di pagamento meglio indicata in atti emessa dalla Agenzia delle Entrate RIsossione per l'anno di imposta 2004 con la quale viene richiesto il pagamento della somma euro 87.259,64 chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si è costituita in giudizio la Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza in data 12.11.2025 è stata disposta la sospensione dell'atto impugnato e fissata per la discussione del merito la odierna udienza nella quale la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso proposto è fondato e va quindi accolto.
Osserva infatti la Corte, con carattere assorbente su ogni ulteriore questione dedotta e trattata, richiamati gli scritti difensivi delle parti in atti da ritenersi qui integralmente riportati- che nel caso l'atto impugnato trae origine dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 33025/5/2024 pubblicata il 18.12.2024 che ha accolto il ricorso della Agenzia delle Entrate nell'ambito peraltro di un procedimento al quale il ricorrente non ha potuto partecipare per la mancata notifica del ricorso per cassazione al nuovo difensore nominato in sostituzione del precedente: ciò che risulta pacificamente provato in atti sulla base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente;
che per come correttamente rilevato da parte ricorrente, in adesione peraltro a condivisibile orientamento giurisprudenziale della S.C. l'omessa notifica dell'atto introduttivo di qualsiasi giudizio determina la nullità insanabile di tutti gli atti successivi del procedimento e della sentenza che lo ha definito in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio;
ne consegue che la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata siccome, per quanto sopra, derivante dalla citata sentenza della S.C. nell'ambito di un procedimento viziato da una nullità assoluta per la violazione del principio di difesa e del contraddittorio, pure evidenziandosi che, per come correttamente rilevato dalla difesa di parte ricorrente, la sentenza di Cassazione in questione non può essere impugnata per ricorso per revocazione ex art.391 bis e 394 cpc, ciò in adesione al consolidato orientamento giurisprudenza della S.C. secondo cui “ non integra un errore di fatto ex art. 395 n. 4 cpc l'omesso rilievo di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione sotto il profilo del luogo in cui
è stata eseguita” (cfr Cass 2016/26278 citata da parte ricorrente), per cui l'unico rimedio esperibile nel caso
è quello della impugnazione della cartella in esame. Il ricorso proposto va quindi accolto. La particolarità ed opinabilità delle questioni trattate giustifica peraltro la integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del giudizio.