Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 17/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.685/2022 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria Zammito, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 16.04.2025 dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Impaglione ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta nel Viale Sicilia n.106
- ricorrente
Contro
in persona del Controparte_1
per la Sicilia, rappresentato e difeso dall' Avv. Sergio Alessi e dall' Avv. Controparte_2
Giovanni Consolo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' , in CP_1
Caltanissetta nella via Rosso di San Secondo n. 47
- resistente
CONCLUSIONI: come in atti
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 10.05.2022, il ricorrente indicato in epigrafe aveva esposto di aver subito, in data 22/06/2018, un infortunio sul lavoro da cui sono derivati postumi invalidanti riconosciuti dall' pari al 12%, senza tuttavia corresponsione dell'indennizzo corrispondente. CP_1
Ritenuta non corretta la decisione dell' , il , in data 07/07/2020, proponeva CP_1 Pt_1
opposizione ai fini del riconoscimento di un danno biologico quantificato nella misura del 55% con conseguente indennizzo.
%, o in quell'altra misura percentuale maggiore o inferiore che dovesse essere accertata in corso di causa e comunque superiore al limite minimo stabilito dalla legge per beneficiare della chiesta prestazione della rendita, con decorrenza di legge o da quell'altra data che sarà accertata in corso di giudizio.
Per l'effetto condannare l' in persona del suo Direttore pro-tempore al pagamento in favore CP_1 del ricorrente di una rendita per inabilità permanente nella misura del 55 %, o in quell'altra misura che sarà stabilita in corso di giudizio in ogni caso superiore al limite stabilito dalla legge per beneficiare della chiesta prestazione, con decorrenza di legge o da quell'altra data che sarà stabilita in corso di causa oltre rivalutazione ed interessi sui ratei arretrati come per legge. o in quell'altra misura percentuale maggiore o inferiore che dovesse essere accertata in corso di causa e comunque superiore al limite minimo stabilito dalla legge per beneficiare della chiesta prestazione della rendita, con decorrenza di legge o da quell'altra data che sarà accertata in corso di giudizio.
In subordine senza recesso ritenere e dichiarare che i postumi di cui il ricorrente è portatore determinano una menomazione della capacità psico-fisica dell'istante in misura superiore a quella mai accertata dall' di C/ssetta CP_1
Per l'effetto ritenere e dichiarare che i postumi di cui il ricorrente è portatore determinano comunque una menomazione della capacità psico- fisica in misura pari al 12 % o a quell'altra misura percentuale che sarà riconosciuta in corso di causa comunque Per l'effetto condannare l' , in persona del suo Direttore pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 dell'indennizzo di cui all'art. 13 D.L. 38/2000 calcolato in proporzione alla misura percentuale dei
"postumi" reliquati all'istante nella misura del 12% o a di quell'altra misura che sarà accertata in corso di giudizio comunque superiore a quanto riconosciutogli dal resistente oltre rivalutazione ed interessi sulle somme dovute come per legge”.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è costituito L' spiegando difese CP_1
volte al rigetto della domanda avanzata.
Istruita la causa mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio medico-legale è stata rinviata per la decisione e, all'odierna udienza, le parti, collegate da remoto, hanno discusso la causa riportandosi alle difese in atti.
***
Il ricorso è parzialmente fondato per quanto di ragione. Nel presente giudizio è stato conferito incarico peritale al dr. il quale è Persona_1 pervenuto alle seguenti conclusioni diagnostiche: “Dallo studio degli atti processuali, dalla anamnesi, dall'esame obbiettivo si conclude che il sig. di anni 55 è affetto da: Parte_1
“Esiti algico-disfunzionali da lesione completa dell'inserzione distale del tendine del bicipite omerale destro”.
Il nominato CTU ha accertato che (si riporta stralcio della relazione peritale): “L'infortunio in oggetto ha determinato la lesione totale dell'inserzione distale del tendine del muscolo bicipite omerale, tale condizione sospettata in fase di accesso al PS dell'ospedale S.Elia venne poi confermata da ecografia eseguita nei giorni successivi con evidenza di versamento ematico peritendineo ben compatibile con una recente lesione, e poi fu ulteriormente evidenziata da un esame RMN a distanza di cica 2 mesi che confermando la lesione tendinea ha escluso versamento peritendineo segno di avvenuta stabilizzazione.
Va rilevato inoltre che nel settembre 2019 una consulenza ortopedica ha rilevato una flessione ed estensione del braccio quasi completa anche contro resistenza.
Diversi esami elettromiografici arto superiore destro hanno evidenziato sofferenza muscolare da patologia muscolare traumatica ma senza evidenza di lesione del nervo radiale dovendosi quindi escludere una monoplegia da lesione del nervo radiale.
Entrando nel merito della valutazione va ribadito che l'esame clinico è stato reso arduo da una riferita sintomatologia dolorosa con rifiuto ad eseguire qualsivoglia movimento del braccio sia alla spalla che al gomito.
Tale dato, che non appare per molto attendibile in quanto la lesione di un tendine ovviamente in fase acuta è causa di dolore anche intenso ma che si attenua fino alla quasi scomparsa in tempi più
o meno brevi e in fase di stabilizzazione non vi può essere una condizione di dolore tale da limitare sia la mobilizzazione attiva ma ancor più la mobilizzazione passiva, peraltro il periziato non ha riferito assunzione di alcuna terapia analgesica a giustificazione del riferito dolore, e ha riferito di guidare regolarmente l'auto (è venuto alla visita in macchina da solo) e non si potrebbe guidare senza una quantomeno discreta motilità dell'arto superiore dx.
Detto ciò, la lesione dell'inserzione distale del tendine del bicipite femorale di fatto fa quasi perdere la funzione del bicipite che come è noto interviene nella flessione dell'avambraccio sul braccio, nella elevazione della spalla nell'adduzione e nell'abduzione e nella pronazione della mano.
Studi scientifici sulle lesioni del tendine distale del bicipite hanno comparato i risultati di soggetti sottoposti a trattamento cruento (intervento di reiserzione) e a trattamento conservativo. Da coloro trattati in modo conservativo (quindi senza intervento) ci si aspetta una diminuzione della forza, della capacità di flessione e supinazione del braccio. Inoltre il contorno del braccio non sarà uguale al controlaterale perché il M. Bicipite distale si adagerà sul brachiale.
Nel caso in oggetto stante la completa lesione dell'inserzione distale del tendine bicipite omerale è assolutamente compatibile una riduzione della forza dell'arto superiore destro con conseguente deficit funzione della flessione del gomito, dell'elevazione della spalla e della supinazione dell'avambraccio. Non appaiono attendibili ulteriori deficit stante che il periziato mantiene un buono trofismo ai mm dell'avambraccio senza differenza perimetrica con il sinistro dato questo che vuol dire che tutt'ora mantiene una discreta motilità dell'avambraccio e del braccio pur con le limitazioni derivanti dalla lesione tendinea.
Tali deficit facendo riferimento alle tabelle di cui al Decreto L.vo 38/2000 possono essere CP_1
valutate facendo riferimento ai cod. 227 e 228 nella misura massima del 12%(Docidipercento), ritenendosi quindi congrua la valutazione assegnala dall' . CP_1
Relativamente al periodo di temporanea solitamente tali lesioni si stabilizzazione in un periodo di
2/3 mesi e pertanto appare congrua la temporanea riconosciuta dalla sede ”. CP_1
Il consulente medico infine è pervenuto alle seguenti CONCLUSIONI: “Il sig. Pt_1
a seguito del denunziato infortunio sul lavoro del 22/06/2018 ha riportato lesioni che oggi
[...] configurano “Esiti algico-disfunzionali da lesione completa dell'inserzione distale del tendine del bicipite omerale destro”
Il complesso morboso accertato sulla parte sottoposta a perizia configura un danno biologico complessivo, valutato si sensi del Decreto L.vo 38/2000, quantificabile nella misura del
12%(Dodicipercento).
La decorrenza del diritto alla prestazione è dalla data di stabilizzazione dei postumi”.
Il consulente ha dunque concluso che Il quadro clinico accertato determina un danno biologico pari al 12% e pertanto appare congrua la valutazione assegnata dall' . CP_1
Le valutazioni medico legali vanno integralmente recepite in quanto immuni da evidenti errori, vizi logici e tecnici e coerenti con gli accertamenti effettuati di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata, trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Sulla base delle superiori considerazioni, l' va condannato a corrispondere al CP_1
ricorrente, quale conseguenza dell'infortunio subito, l'indennizzo corrispondente alla percentuale di danno biologico già assegnata, pari al 12%.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti. A carico dell' vanno poste le spese della CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il GOP, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso, così provvede:
- accerta e dichiara che i postumi di cui il ricorrente è portatore, quale conseguenza dell'infortunio subito, determinano una menomazione della capacità psico- fisica in misura pari al 12 % e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere il relativo indennizzo dalla data di stabilizzazione dei CP_1
postumi;
- rigetta per il resto il ricorso proposto;
- compensa le spese del giudizio;
- le spese della consulenza tecnica sono poste a carico dell' . CP_1
Caltanissetta, 16 aprile 2025
Il G.O.P
Maria Zammito