Articolo 65 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5
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Versione
14 marzo 1948
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Versione
20 gennaio 1972
Art. 65.
La Regione ha facolta' di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati.
((Le province hanno facolta' di sovrimporre ai tributi stabiliti dalla regione, nei limiti consentiti dalla legge regionale di cui al comma precedente.))
Entrata in vigore il 20 gennaio 1972