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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 22/12/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 267/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Seconda sezione civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Cecilia Marino Presidente
dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
dott. Andrea Crema Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 267/2023 promossa da
Avv. (C.F. ), nella qualità di curatore speciale di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. ), nati a Torino Pt_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 il 20.1.2010 ed ivi entrambi residenti in [...], rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Giovanni Manganaro (C.F. e Michele Bombara (C.F. , C.F._4 C.F._5 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, Corso G. Matteotti, 31, nonché presso gli indirizzi di p.e.c. dei difensori: Email_1
Email_2
APPELLANTE CONTRO (C.F. residente in [...] CP_1 C.F._6 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Assunta Confente (C.F. , Violetta Zancan C.F._7
(C.F. e RT AL (C.F. ed elettivamente C.F._8 C.F._9 domiciliato presso il loro studio in Torino Via Susa, 42 e le caselle p.e.c. dei difensori:
Email_3 Email_4
Email_5
(C.F. , residente in Torino (TO), Corso Siracusa, 91 Parte_4 C.F._10 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Vaccino (C.F. ) ed elettivamente C.F._11 domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Fabro 8, nonché presso la sua casella pec:
Email_6
1 (C.F. , residente in [...] Parte_5 C.F._12 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Pauletti (C.F. ed elettivamente C.F._13 domiciliato presso il suo studio in Torino, Via San Francesco da Paola, 20 e la sua casella pec:
Email_7
APPELLATI
D' (C.F. , residente in [...] Controparte_2 C.F._14
APPELLATA CONTUMACE sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante Pt_1
“IN VIA PRINCIPALE
- previo accertamento e declaratoria, ove occorrer possa, della nullità, illegittimità, invalidità della
clausola di cui all'art. 4 dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale Notaio Dott. , Persona_1
Rep. 17507 – Racc. 12570 del 31.3.2015;
- accertare e sentire dichiarare la nullità ovvero l'annullamento dell'atto di compravendita del
20.4.2016 trascritto in data 22.4.2016 a rogito Notaio Dott. , in relazione agli Persona_2
immobili (alloggio e autorimessa) siti in Torino, Via Carlo Alberto, 59 censiti al Catasto Urbano del
Comune di Torino, Foglio 1306, Particella 286, sub. 157 cat. A/2 classe 3 di 8 vani per catastali mq.
217 e Foglio 1306, Particella 286, sub. 75, cat. C/6, in quanto posto in essere in violazione del
combinato disposto di cui agli artt. 169 e 171 c.c. per le ragioni ampiamente spiegate in narrativa, e
per l'effetto
- disporre la reintestazione e comunque condannare il sig. acquirente convenuto, Parte_5
alla restituzione dei suddetti immobili (alloggio e autorimessa) in capo alla signora
[...]
coerentemente e con i vincoli di cui al fondo patrimoniale dalla medesima costituito CP_3
unitamente al sig. on atto a rogito Notaio Dott. in data CP_1 Persona_1
31.03.2015, rep. 17507 racc. 12570;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre 15% di spese forfettarie, Cpa e Iva come per legge;
IN VIA SUBORDINATA
- accertata e dichiarata la violazione degli obblighi e dei diritti derivanti dalla costituzione del fondo
patrimoniale di causa, dichiarare tenuti e condannare i sigg. , CP_1 Controparte_3
, in solido tra loro, alla ripetizione del prezzo di vendita degli immobili (alloggio e Parte_4
2 autorimessa) siti in Torino, Via Carlo Alberto, 59 di cui all'atto del 20.4.2016 trascritto in data
22.4.2016 a rogito Notaio Dott. , pari ad € 1.100.000,00, al vincolo del fondo Persona_2
patrimoniale costituito in data 31.03.2015 con atto a rogito Notaio Dott. in data Persona_1
31.03.2015, rep. 17507 racc. 12570, ovvero a reinvestire il suddetto importo in beni immobili o mobili registrati, fondi, titoli e/o altre forme di investimento a garanzia degli interessi dei minori e Pt_2
secondo il vincolo e la destinazione del predetto fondo patrimoniale, altresì Parte_3
disponendo ai sensi dell'art. 171 comma 3 c.c. l'attribuzione ai minori in proprietà e/o godimento della suddetta disponibilità liquida ovvero dei beni, fondi, titoli acquistati con la predetta liquidità, con condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del predetto obbligo;
IN VIA ISTRUTTORIA
in accoglimento del presente gravame, e in riforma della sentenza di primo grado,
- ammettersi le istanze istruttorie non ammesse in primo grado ed ivi articolate con la memoria ex
art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. che qui si richiamano integralmente.
Il tutto e in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% di
spese forfettarie, Cpa e Iva come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei
sottoscritti avvocati, che si dichiarano antistatari.”
Appellato : CP_1
“Respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
Con il favore selle spese.”
Appellata : Pt_4
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348bis c.p.c. per le ragioni esposte in atto
NEL MERITO
RIGETTARE l'odierno appello e per l'effetto confermare l'appellata sentenza.
In ogni caso
con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. sull'importo delle competenze, come previsti per legge, anche per il primo grado.
In punto responsabilità aggravata.
3 Stante la pacifica infondatezza dell'avverso ricorso, contrario alla unanime giurisprudenza di merito
e di legittimità, condannare il curatore speciale ex art. 96 c.p.c. al risarcimento a favore della signora
di una somma ritenuta equa dall'Onorevole signor Giudice e posta a carico del Parte_4
Curatore Speciale stesso.”
Appellato Pt_5
“Rigettare tutte le domande avanzate da parte appellante in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza nr. 480/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino e pubblicata il 01.02.2023.
Condannare personalmente il Curatore speciale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” a favore del Sig. e da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Pt_5
IN OGNI CASO:
Con vittoria di onorari e competenze sia del presente grado di giudizio, che del giudizio di primo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese e successive occorrende.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. uale curatore speciale dei minori e (gemelli, nati Parte_1 Parte_2 Parte_3 nel 2010), figli di , nel 2021 introduceva una causa davanti al CP_1 Controparte_3
Tribunale di Torino nei confronti di , e CP_1 Controparte_3 Parte_4 [...]
premettendo che (madre del ), quale procuratrice speciale della Parte_5 Parte_4 CP_1
, nel 2016 aveva venduto al un immobile che la aveva acquistato nel 2014 CP_3 Pt_5 CP_3
e che i coniugi avevano conferito nel 2015 – quale unico bene facentene parte - in CP_4 un fondo patrimoniale.
In fatto allegava che, nonostante l'intestazione alla , l'immobile (come la precedente CP_3 abitazione familiare intestata alla ) fosse stato acquistato con la provvista fornita dal Marzo. Pt_4
Sul presupposto – precisato solo con la memoria ex art. 186 primo comma n. 1 c.p.c. - dell'invalidità della clausola dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale che consentiva ai coniugi l'alienazione dei beni conferiti nel fondo anche senza autorizzazione del giudice tutelare e, comunque, sul presupposto dell'equiparabilità della vendita dell'unico bene conferito nel fondo patrimoniale a quella di cui all'art. 171 c.c. (con conseguente necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare), aveva chiesto l'accertamento dell'invalidità della vendita, con conseguente obbligo per il di Pt_5 retrocedere l'immobile e, in via subordinata, di condannare e alla ripetizione CP_1 CP_3 Pt_4 del corrispettivo della vendita, in quanto avevano agito in violazione del vincolo di destinazione impresso al bene.
Si costituiva in quel giudizio il sostenendo la validità della clausola derogatoria (e, CP_1 conseguentemente della vendita) ed eccependo in fatto che nel fondo patrimoniale era stato conferito un immobile che doveva in realtà considerarsi di proprietà esclusiva della , che Pt_4
4 aveva fornito alla la provvista per acquistarlo, come da quest'ultima riconosciuto in una CP_3 scrittura privata del 18/12/2015.
Si costituivano altresì la , aderendo alle difese del figlio, e la , aderendo Pt_4 CP_3 sostanzialmente alle richieste del curatore speciale, salvo quella di propria condanna alla ripetizione del prezzo di vendita dell'immobile, e allegando che in realtà la provvista per l'acquisto dell'immobile proveniva dal e non dalla di lui madre. CP_1
si costituiva in giudizio sostenendo la validità dell'acquisto, anche in assenza di Pt_5 autorizzazione del giudice tutelare, stante la deroga pattizia all'art. 169 c.c.
La sentenza impugnata ha rigettato le domande proposte in via principale dall'attore ritenendo che, ai sensi dell'art. 169 c.c., potesse essere pattuita una clausola che stabilisse il venire meno di tutte le limitazioni per i coniugi agli atti dispositivi costituiti in fondo patrimoniale, anche in presenza di minori (richiamando a tale fine le pronunce Cass. 22069/2019, Cass. 21184/2021, Cass.
13622/2010), e che l'ipotesi di alienazione dei beni conferiti nel fondo non fosse equiparabile a quello di scioglimento del fondo (richiamando a tale fine un inciso contenuto nella pronuncia Cass.
17811/2014).
Ha rigettato la domanda subordinata in quanto avente anch'essa quale proprio presupposto un'invalidità della vendita immobiliare ritenuta insussistente.
L'appellante ha articolato quattro motivi di impugnazione, essendo il primo in realtà una mera riaffermazione di circostanze fattuali (peraltro pacifiche: il fatto che la cessione avesse riguardato l'unico bene conferito nel fondo patrimoniale e che la avesse incamerato il relativo Pt_4 corrispettivo) ritenute non adeguatamente considerate dal giudice di primo grado nelle sue valutazioni della complessiva vicenda.
Con il secondo motivo di impugnazione, mediante il richiamo e l'esposizione di giurisprudenza di merito e di legittimità ha, innanzitutto, argomentato circa l'impossibilità di validamente derogare alla necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare per gli atti dispositivi in presenza di figli minori e, comunque, allorché la cessione riguardi l'unico cespite conferito nel fondo patrimoniale senza reinvestimento del ricavato per i bisogni della famiglia (comportando in sostanza una cessazione de facto del fondo patrimoniale sulla base di un accordo dei genitori, non consentita in presenza di figli minori). In ogni caso, ha contestato la possibilità di derogare pattiziamente al requisito della necessità o utilità evidente previsto dall'art. 169 c.c. in caso di figli minori.
Con il secondo motivo di impugnazione ha censurato il rigetto della domanda proposta in via subordinata, asserendo che, anche in caso di ritenuta validità della clausola derogatoria e della vendita, il mancato reimpiego per i bisogni della famiglia delle somme costituiva comunque per i genitori e la nonna violazione degli artt. 169 e 171 c.c.
Con il terzo motivo di impugnazione ha censurato il regolamento delle spese di lite, sulla base del fatto che la giurisprudenza di legittimità sul tema riconoscerebbe una certa osticità interpretativa
5 della scarna disciplina dell'istituto del fondo patrimoniale e che la condanna alle spese finirebbe per gravare sui minori, già vittime di una vendita a loro danno dei genitori e della nonna.
Infine, ha censurato la mancata ammissione dei mezzi di prova, volti a dimostrare con prova logica che l'acquisto dell'immobile conferito nel fondo patrimoniale era avvenuto con fondi messi a disposizione del e non della . CP_1 Pt_4
Nel costituirsi in appello chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, ha sottolineato la correttezza in diritto della decisione di primo Pt_5 grado e la propria estraneità alle vicende del nucleo familiare, ivi compresa la supposta intestazione fiduciaria dell'immobile. Ha sottolineato altresì, a confutazione dell'asserita conoscenza da parte sua dell'intestazione solo fiduciaria dell'immobile in capo alla (e della titolarità in capo al CP_3
Marzo), che la vendita era avvenuta a mezzo dell'intermediazione di un'agenzia immobiliare.
Costituendosi in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione, dopo aver ripercorso le CP_1 vicende negoziali che avevano portato sua madre ad ottenere la provvista da dargli per l'acquisto dell'immobile (che lui aveva chiesto venisse intestato alla moglie), ha ribadito le difese in diritto svolte in primo grado, di contenuto adesivo alla sentenza impugnata.
La , nel costituirsi chiedendo il rigetto dell'appello, ha sottolineato che la domanda di Pt_4 accertamento dell'invalidità della clausola derogatoria ex art. 169 c.c. era stata tardivamente formulata da parte attrice solo nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e ha nuovamente allegato le vicende economiche che l'avevano portata ad effettuare tre investimenti immobiliari redditizi, due dei quali relativi ad immobili in Torino che aveva poi messo a disposizione del figlio e della sua famiglia per abitarvi.
Sottolineava come fosse già stata oggetto di rigetto da parte del Tribunale di Torino la richiesta della di accertamento dell'invalidità della scrittura privata del 18/12/2015, con la quale CP_3 quest'ultima la riconosceva titolare dell'immobile e si impegnava a venderlo dietro sue indicazioni.
La vendita dell'immobile attraverso cui la sarebbe tornata in possesso della somma fornita Pt_4 per acquistare l'immobile sarebbe stato, dunque , un atto compiuto nell'interesse della famiglia, che avrebbe evitato azioni giudiziarie.
In appello, la restava contumace. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che, essendo incontestate o documentalmente provate tutte le circostanze fattuali poste alla base della motivazione della presente decisione, per ragioni di economia processuale non è necessaria una nuova disamina delle istanze istruttorie proposte dall'appellante in primo grado, appellante che, peraltro, non ha proposto una specifica censura a quella parte della sentenza dove si è ribadito il rigetto delle istanze istruttorie, essendo i fatti rilevanti già provati documentalmente.
6 Quanto a tali fatti, va premesso che è documentalmente provato che il 31/3/2015 i coniugi
[...]
avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi, quale unico CP_1 Controparte_3 bene, l'immobile adibito a residenza familiare, sito in Torino in via Carlo Alberto 59, immobile che era stato acquistato il 15/12/2014 dalla per la somma di € 650.000, di cui € 320.000 tramite CP_3 mutuo ipotecario gravante su entrambi i coniugi.
L'art. 4 dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale prevedeva che la cessione delle porzioni immobiliari conferite nel fondo patrimoniale avrebbe potuto avvenire con il consenso di entrambi i coniugi, ma senza necessità dell'autorizzazione giudiziale prevista dall'art. 169 c.c.
Nei punti da 3 a 13 dell'atto di citazione di primo grado del curatore speciale si dava atto che i beni immobili succedutesi nel tempo come residenza familiare (ivi compresa, dunque, l'abitazione di via
Carlo Alberto), seppure intestati ora alla madre, ora alla moglie, erano stati acquistati con provviste economiche del Marzo, occupandosi la della famiglia, seppure formalmente dipendente di CP_3 una delle società del marito.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado la aveva confermato che “tutti gli incrementi ed CP_3 investimenti personali del Marzo…comprese le case, provenivano unicamente dalle attività imprenditoriali del Marzo”: circostanza già indicata nell'atto di citazione con cui aveva introdotto il processo r.g. 23531/2020 volto a far dichiarare l'invalidità della scrittura privata di cui infra.
Il 18/12/2015 Marzo Sabatino, e avevano stipulato una scrittura Controparte_3 Parte_4 privata con la quale la aveva riconosciuto che l'immobile di via Carlo Alberto era da CP_3 considerarsi di proprietà della , “in funzione degli apporti da quest'ultima forniti per l'acquisto Pt_4 di tali beni” e, aderendo alle indicazioni della , si era impegnata a stipulare in pari data un Pt_4 preliminare di cessione dell'immobile e a versare il ricavato della futura vendita alla . Pt_4
In esecuzione di tale scrittura privata, lo stesso giorno, con il consenso del Controparte_3 coniuge, aveva promesso in vendita a l'immobile conferito nel fondo patrimoniale Parte_5
e aveva rilasciato procura speciale alla suocera per la vendita dell'immobile.
Lo stesso giorno i coniugi sottoscrivevano un accordo - raggiunto con l'assistenza dei rispettivi legali
- disciplinante i rapporti economici in vista di una separazione consensuale, nell'ambito dei quali si dava atto che, in relazione alla proprietà della casa adibita a residenza coniugale e al ricavato della relativa vendita, ci si era regolati con separato accordo.
L'accordo veniva trasfuso nel ricorso per separazione consensuale del 22/02/2016.
Il 20/04/2016 , quale procuratrice speciale della , aveva venduto a Parte_4 CP_3 [...]
l'immobile: non è contestato che il corrispettivo della vendita sia stato incassato dalla Parte_5
e non sia stato conferito nel fondo patrimoniale, né dato alla . Pt_4 CP_3
Come si è anticipato, la scrittura privata del 18/12/2015 - ma non la procura alla vendita, né il preliminare di cui sopra - era stata impugnata dalla per vizi del consenso e il Tribunale di CP_3
Torino, con la sentenza emessa il 24/02/2023 nella causa r.g. 23531/2020, aveva rigettato l'istanza
7 della volta a far pronunziare l'invalidità dell'atto per vizio del consenso, sentenza CP_3 confermata dalla sentenza n. 696/2025 della Corte di Appello.
In un altro processo, con sentenza n. 5996/2019 il Tribunale di Torino si era pronunciato sulle autonome istanze di separazione giudiziale introdotte dalle parti, imponendo a carico del un CP_1 contributo di mantenimento di € 1.300 per i figli e prendendo atto della rinuncia della alla CP_3 domanda per il proprio mantenimento.
Con sentenza n. 3595/2020, passata in giudicato, il Tribunale di Torino aveva accertato che la CP_3 aveva incamerato indebitamente la somma di € 109.000 prestata alla propria sorella e proveniente da un conto corrente cointestato con la , ma la cui provvista derivava dalla vendita di un Pt_4 precedente immobile adibito a residenza familiare e intestato alla sola . Pt_4
Ciò premesso in fatto, venendo al secondo motivo di impugnazione (perché il primo, come si è detto, non è altro che la sottolineatura – sotto forma di impropria censura della sentenza impugnata
- di due circostanze da nessuno contestate), alla luce del disposto letterale dell'art. 169 c.p., va data adesione all'orientamento di legittimità (alle cui più puntuali motivazioni si rinvia: cfr. Cass. 22069-
19, Cass 10595-2020, Cass. 32484-23) che consente ai coniugi di pattuire, come avvenuto in questo caso, una deroga alla necessità di autorizzazione del giudice tutelare per l'alienazione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale anche in presenza di figli minori.
Non si ritiene nemmeno necessaria una tale autorizzazione ai sensi dell'invocato art. 171 c.c., poiché non è condivisibile la premessa logico-giuridica dell'equiparabilità dell'ipotesi di cessione dell'unico bene conferito nel fondo patrimoniale a quello di suo scioglimento.
E' infatti possibile in tale caso la ridotazione in qualsiasi momento da parte dei genitori o da parte di terzi del fondo, a nulla rilevando sotto il profilo giuridico che nel caso di specie i genitori, al momento in cui era stato ceduto l'immobile - poiché stavano separandosi - non avevano verosimilmente l'intenzione di ridotare nell'immediato il fondo di beni (ben potendolo, tuttavia, ancora fare qualora ne sopraggiunta l'esigenza).
Vero è che, non potendo i genitori pattiziamente derogare a tale requisito (cfr. Cass. 13622-2010 richiamata in senso adesivo da Cass. 32484-23), la cessione avrebbe dovuto comunque rispondere, ai sensi dell'art. 169 c.c., ad una necessità od utilità evidente dei minori.
Ma va sul punto osservato che, essendo avvenuta la cessione dell'immobile in esecuzione di un riconoscimento in capo a sé di una mera titolarità fiduciaria da parte della - sulla cui validità CP_3 si è già pronunciato il Tribunale di Torino con la sentenza n. 841/2023 e la Corte di Appello con sentenza 696/2025 resa nel processo 465/2023– e contestualmente alla stipulazione di un accordo regolativo dei rapporti patrimoniali in vista della separazione dei coniugi, l'atto di cessione rispondeva all'utilità anche dei minori.
Rientrava, infatti, in quell'assetto economico che i coniugi, assistiti dai propri legali - sulla base dei rispettivi redditi, delle proprie future collocazioni abitative (e prospettive di vita e lavorative) e di quella prevista per i minori, delle spese di mantenimento di un immobile di pregio e di adempimento
8 del mutuo ipotecario (che sarebbero gravati sulla se ne fosse risultata assegnataria in sede CP_3 di separazione), degli obblighi restitutori (per la parte di provvista non derivante dal mutuo ipotecario utilizzata per il suo acquisto) insiti nel riconoscimento della proprietà fiduciaria parimenti gravanti sulla degli obblighi restitutori alla della somma di € 109.000 in seguito CP_3 Pt_4 accertati dalla sentenza n. 3595/2020 del Tribunale di Torino - avevano ritenuto corrispondere ai reciproci interessi e a quelli della prole.
Le concrete esigenze di questi, peraltro, una volta naufragata la possibilità di separazione consensuale, erano state prese in considerazione dal Tribunale prima e della Corte di Appello poi, all'atto di regolazione delle condizioni economiche nell'ambito della separazione giudiziale, ove la aveva peraltro rinunciato a pretendere un contributo per il proprio mantenimento. CP_3
Obblighi di mantenimento che, va osservato incidentalmente, sono regolarmente onorati dal Marzo
(tale allegazione non è stata contestata nel presente grado di giudizio).
Per le ragioni sopra esposte, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda che era stata proposta in via subordinata nei confronti di , e per la violazione degli artt. CP_1 CP_3 Pt_4
169 e 171 c.c., riproposta nel terzo motivo di appello, sebbene sul punto debba essere corretta la motivazione del rigetto, non essendo questo giustificato dalla validità della clausola contrattuale derogativa dell'art. 169 c.c. come indicato nella sentenza impugnata, quanto dalla rispondenza all'interesse anche dei minori della cessione dell'immobile.
Nemmeno può essere accolto il quarto motivo di impugnazione relativo alla regolazione delle spese del primo grado di giudizio, non sussistendo ragioni per disporre la compensazione sollecitata dal curatore speciale.
In particolare, non si ravvisa la sussistenza di profili di novità - né si registrano contrasti o innovazioni nella giurisprudenza di legittimità – relativamente alle questioni giuridiche involte nel presente processo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, l'appello proposto dal curatore deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Consequenzialmente, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di tutte le parti appellate come da nota spese presentata dall'appellato Pt_5 tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (che rientra nello scaglione da € 1.000.001
a € 2.000.000 in base al prezzo di vendita dell'immobile al : fase di studio € 3.709,00, fase Pt_5 introduttiva € 2.157,00, fase istruttoria € 4.969,00, fase decisionale € 6.167,00.
Non possono, tuttavia, trovare accoglimento le domande ex art. 96 c.p.c. proposte da dalla Pt_5
nei confronti personalmente del curatore speciale ai sensi dell'art. 94 c.p.c., non ravvisandosi Pt_4 profili di mala fede e colpa grave nell'impugnazione proposta dal curatore (stante la non manifesta irragionevolezza della tesi, qui non condivisa, dell'equiparabilità – in presenza di figli minori - della
9 vendita dell'unico bene conferito nel fondo a quella di suo scioglimento) e non essendo stati nemmeno allegati i danni che sarebbero derivati alle parti istanti da tale azione giudiziaria.
Infine, non può essere accolta la domanda del di rifusione della tassa di registro, non Pt_5 essendone stato documentato l'effettivo pagamento da parte dell'appellato.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto dall'avv. , quale curatore speciale di e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 480/2023 emessa dal Tribunale di Parte_3
Torino;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio in favore degli appellati , e , liquidate per ciascuno nella CP_1 Parte_4 Controparte_5 somma di € 17.002, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Andrea Crema dott.ssa Cecilia Marino
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Seconda sezione civile
composta dai magistrati:
dott.ssa Cecilia Marino Presidente
dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
dott. Andrea Crema Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 267/2023 promossa da
Avv. (C.F. ), nella qualità di curatore speciale di Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. ), nati a Torino Pt_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 il 20.1.2010 ed ivi entrambi residenti in [...], rappresentato e difeso, dagli Avv.ti Giovanni Manganaro (C.F. e Michele Bombara (C.F. , C.F._4 C.F._5 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino, Corso G. Matteotti, 31, nonché presso gli indirizzi di p.e.c. dei difensori: Email_1
Email_2
APPELLANTE CONTRO (C.F. residente in [...] CP_1 C.F._6 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Assunta Confente (C.F. , Violetta Zancan C.F._7
(C.F. e RT AL (C.F. ed elettivamente C.F._8 C.F._9 domiciliato presso il loro studio in Torino Via Susa, 42 e le caselle p.e.c. dei difensori:
Email_3 Email_4
Email_5
(C.F. , residente in Torino (TO), Corso Siracusa, 91 Parte_4 C.F._10 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Vaccino (C.F. ) ed elettivamente C.F._11 domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Fabro 8, nonché presso la sua casella pec:
Email_6
1 (C.F. , residente in [...] Parte_5 C.F._12 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Pauletti (C.F. ed elettivamente C.F._13 domiciliato presso il suo studio in Torino, Via San Francesco da Paola, 20 e la sua casella pec:
Email_7
APPELLATI
D' (C.F. , residente in [...] Controparte_2 C.F._14
APPELLATA CONTUMACE sulle seguenti
CONCLUSIONI
Appellante Pt_1
“IN VIA PRINCIPALE
- previo accertamento e declaratoria, ove occorrer possa, della nullità, illegittimità, invalidità della
clausola di cui all'art. 4 dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale Notaio Dott. , Persona_1
Rep. 17507 – Racc. 12570 del 31.3.2015;
- accertare e sentire dichiarare la nullità ovvero l'annullamento dell'atto di compravendita del
20.4.2016 trascritto in data 22.4.2016 a rogito Notaio Dott. , in relazione agli Persona_2
immobili (alloggio e autorimessa) siti in Torino, Via Carlo Alberto, 59 censiti al Catasto Urbano del
Comune di Torino, Foglio 1306, Particella 286, sub. 157 cat. A/2 classe 3 di 8 vani per catastali mq.
217 e Foglio 1306, Particella 286, sub. 75, cat. C/6, in quanto posto in essere in violazione del
combinato disposto di cui agli artt. 169 e 171 c.c. per le ragioni ampiamente spiegate in narrativa, e
per l'effetto
- disporre la reintestazione e comunque condannare il sig. acquirente convenuto, Parte_5
alla restituzione dei suddetti immobili (alloggio e autorimessa) in capo alla signora
[...]
coerentemente e con i vincoli di cui al fondo patrimoniale dalla medesima costituito CP_3
unitamente al sig. on atto a rogito Notaio Dott. in data CP_1 Persona_1
31.03.2015, rep. 17507 racc. 12570;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre 15% di spese forfettarie, Cpa e Iva come per legge;
IN VIA SUBORDINATA
- accertata e dichiarata la violazione degli obblighi e dei diritti derivanti dalla costituzione del fondo
patrimoniale di causa, dichiarare tenuti e condannare i sigg. , CP_1 Controparte_3
, in solido tra loro, alla ripetizione del prezzo di vendita degli immobili (alloggio e Parte_4
2 autorimessa) siti in Torino, Via Carlo Alberto, 59 di cui all'atto del 20.4.2016 trascritto in data
22.4.2016 a rogito Notaio Dott. , pari ad € 1.100.000,00, al vincolo del fondo Persona_2
patrimoniale costituito in data 31.03.2015 con atto a rogito Notaio Dott. in data Persona_1
31.03.2015, rep. 17507 racc. 12570, ovvero a reinvestire il suddetto importo in beni immobili o mobili registrati, fondi, titoli e/o altre forme di investimento a garanzia degli interessi dei minori e Pt_2
secondo il vincolo e la destinazione del predetto fondo patrimoniale, altresì Parte_3
disponendo ai sensi dell'art. 171 comma 3 c.c. l'attribuzione ai minori in proprietà e/o godimento della suddetta disponibilità liquida ovvero dei beni, fondi, titoli acquistati con la predetta liquidità, con condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del predetto obbligo;
IN VIA ISTRUTTORIA
in accoglimento del presente gravame, e in riforma della sentenza di primo grado,
- ammettersi le istanze istruttorie non ammesse in primo grado ed ivi articolate con la memoria ex
art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. che qui si richiamano integralmente.
Il tutto e in ogni caso con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% di
spese forfettarie, Cpa e Iva come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dei
sottoscritti avvocati, che si dichiarano antistatari.”
Appellato : CP_1
“Respingere l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata in ogni sua parte.
Con il favore selle spese.”
Appellata : Pt_4
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348bis c.p.c. per le ragioni esposte in atto
NEL MERITO
RIGETTARE l'odierno appello e per l'effetto confermare l'appellata sentenza.
In ogni caso
con vittoria di spese, competenze di causa, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. sull'importo delle competenze, come previsti per legge, anche per il primo grado.
In punto responsabilità aggravata.
3 Stante la pacifica infondatezza dell'avverso ricorso, contrario alla unanime giurisprudenza di merito
e di legittimità, condannare il curatore speciale ex art. 96 c.p.c. al risarcimento a favore della signora
di una somma ritenuta equa dall'Onorevole signor Giudice e posta a carico del Parte_4
Curatore Speciale stesso.”
Appellato Pt_5
“Rigettare tutte le domande avanzate da parte appellante in quanto integralmente infondate sia in fatto che in diritto e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza nr. 480/2023 pronunciata dal Tribunale di Torino e pubblicata il 01.02.2023.
Condannare personalmente il Curatore speciale ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” a favore del Sig. e da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. Pt_5
IN OGNI CASO:
Con vittoria di onorari e competenze sia del presente grado di giudizio, che del giudizio di primo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, oltre il costo della tassa di registro ed oltre spese e successive occorrende.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'avv. uale curatore speciale dei minori e (gemelli, nati Parte_1 Parte_2 Parte_3 nel 2010), figli di , nel 2021 introduceva una causa davanti al CP_1 Controparte_3
Tribunale di Torino nei confronti di , e CP_1 Controparte_3 Parte_4 [...]
premettendo che (madre del ), quale procuratrice speciale della Parte_5 Parte_4 CP_1
, nel 2016 aveva venduto al un immobile che la aveva acquistato nel 2014 CP_3 Pt_5 CP_3
e che i coniugi avevano conferito nel 2015 – quale unico bene facentene parte - in CP_4 un fondo patrimoniale.
In fatto allegava che, nonostante l'intestazione alla , l'immobile (come la precedente CP_3 abitazione familiare intestata alla ) fosse stato acquistato con la provvista fornita dal Marzo. Pt_4
Sul presupposto – precisato solo con la memoria ex art. 186 primo comma n. 1 c.p.c. - dell'invalidità della clausola dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale che consentiva ai coniugi l'alienazione dei beni conferiti nel fondo anche senza autorizzazione del giudice tutelare e, comunque, sul presupposto dell'equiparabilità della vendita dell'unico bene conferito nel fondo patrimoniale a quella di cui all'art. 171 c.c. (con conseguente necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare), aveva chiesto l'accertamento dell'invalidità della vendita, con conseguente obbligo per il di Pt_5 retrocedere l'immobile e, in via subordinata, di condannare e alla ripetizione CP_1 CP_3 Pt_4 del corrispettivo della vendita, in quanto avevano agito in violazione del vincolo di destinazione impresso al bene.
Si costituiva in quel giudizio il sostenendo la validità della clausola derogatoria (e, CP_1 conseguentemente della vendita) ed eccependo in fatto che nel fondo patrimoniale era stato conferito un immobile che doveva in realtà considerarsi di proprietà esclusiva della , che Pt_4
4 aveva fornito alla la provvista per acquistarlo, come da quest'ultima riconosciuto in una CP_3 scrittura privata del 18/12/2015.
Si costituivano altresì la , aderendo alle difese del figlio, e la , aderendo Pt_4 CP_3 sostanzialmente alle richieste del curatore speciale, salvo quella di propria condanna alla ripetizione del prezzo di vendita dell'immobile, e allegando che in realtà la provvista per l'acquisto dell'immobile proveniva dal e non dalla di lui madre. CP_1
si costituiva in giudizio sostenendo la validità dell'acquisto, anche in assenza di Pt_5 autorizzazione del giudice tutelare, stante la deroga pattizia all'art. 169 c.c.
La sentenza impugnata ha rigettato le domande proposte in via principale dall'attore ritenendo che, ai sensi dell'art. 169 c.c., potesse essere pattuita una clausola che stabilisse il venire meno di tutte le limitazioni per i coniugi agli atti dispositivi costituiti in fondo patrimoniale, anche in presenza di minori (richiamando a tale fine le pronunce Cass. 22069/2019, Cass. 21184/2021, Cass.
13622/2010), e che l'ipotesi di alienazione dei beni conferiti nel fondo non fosse equiparabile a quello di scioglimento del fondo (richiamando a tale fine un inciso contenuto nella pronuncia Cass.
17811/2014).
Ha rigettato la domanda subordinata in quanto avente anch'essa quale proprio presupposto un'invalidità della vendita immobiliare ritenuta insussistente.
L'appellante ha articolato quattro motivi di impugnazione, essendo il primo in realtà una mera riaffermazione di circostanze fattuali (peraltro pacifiche: il fatto che la cessione avesse riguardato l'unico bene conferito nel fondo patrimoniale e che la avesse incamerato il relativo Pt_4 corrispettivo) ritenute non adeguatamente considerate dal giudice di primo grado nelle sue valutazioni della complessiva vicenda.
Con il secondo motivo di impugnazione, mediante il richiamo e l'esposizione di giurisprudenza di merito e di legittimità ha, innanzitutto, argomentato circa l'impossibilità di validamente derogare alla necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare per gli atti dispositivi in presenza di figli minori e, comunque, allorché la cessione riguardi l'unico cespite conferito nel fondo patrimoniale senza reinvestimento del ricavato per i bisogni della famiglia (comportando in sostanza una cessazione de facto del fondo patrimoniale sulla base di un accordo dei genitori, non consentita in presenza di figli minori). In ogni caso, ha contestato la possibilità di derogare pattiziamente al requisito della necessità o utilità evidente previsto dall'art. 169 c.c. in caso di figli minori.
Con il secondo motivo di impugnazione ha censurato il rigetto della domanda proposta in via subordinata, asserendo che, anche in caso di ritenuta validità della clausola derogatoria e della vendita, il mancato reimpiego per i bisogni della famiglia delle somme costituiva comunque per i genitori e la nonna violazione degli artt. 169 e 171 c.c.
Con il terzo motivo di impugnazione ha censurato il regolamento delle spese di lite, sulla base del fatto che la giurisprudenza di legittimità sul tema riconoscerebbe una certa osticità interpretativa
5 della scarna disciplina dell'istituto del fondo patrimoniale e che la condanna alle spese finirebbe per gravare sui minori, già vittime di una vendita a loro danno dei genitori e della nonna.
Infine, ha censurato la mancata ammissione dei mezzi di prova, volti a dimostrare con prova logica che l'acquisto dell'immobile conferito nel fondo patrimoniale era avvenuto con fondi messi a disposizione del e non della . CP_1 Pt_4
Nel costituirsi in appello chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante per responsabilità aggravata, ha sottolineato la correttezza in diritto della decisione di primo Pt_5 grado e la propria estraneità alle vicende del nucleo familiare, ivi compresa la supposta intestazione fiduciaria dell'immobile. Ha sottolineato altresì, a confutazione dell'asserita conoscenza da parte sua dell'intestazione solo fiduciaria dell'immobile in capo alla (e della titolarità in capo al CP_3
Marzo), che la vendita era avvenuta a mezzo dell'intermediazione di un'agenzia immobiliare.
Costituendosi in appello chiedendo il rigetto dell'impugnazione, dopo aver ripercorso le CP_1 vicende negoziali che avevano portato sua madre ad ottenere la provvista da dargli per l'acquisto dell'immobile (che lui aveva chiesto venisse intestato alla moglie), ha ribadito le difese in diritto svolte in primo grado, di contenuto adesivo alla sentenza impugnata.
La , nel costituirsi chiedendo il rigetto dell'appello, ha sottolineato che la domanda di Pt_4 accertamento dell'invalidità della clausola derogatoria ex art. 169 c.c. era stata tardivamente formulata da parte attrice solo nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. e ha nuovamente allegato le vicende economiche che l'avevano portata ad effettuare tre investimenti immobiliari redditizi, due dei quali relativi ad immobili in Torino che aveva poi messo a disposizione del figlio e della sua famiglia per abitarvi.
Sottolineava come fosse già stata oggetto di rigetto da parte del Tribunale di Torino la richiesta della di accertamento dell'invalidità della scrittura privata del 18/12/2015, con la quale CP_3 quest'ultima la riconosceva titolare dell'immobile e si impegnava a venderlo dietro sue indicazioni.
La vendita dell'immobile attraverso cui la sarebbe tornata in possesso della somma fornita Pt_4 per acquistare l'immobile sarebbe stato, dunque , un atto compiuto nell'interesse della famiglia, che avrebbe evitato azioni giudiziarie.
In appello, la restava contumace. CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non merita accoglimento.
Va preliminarmente osservato che, essendo incontestate o documentalmente provate tutte le circostanze fattuali poste alla base della motivazione della presente decisione, per ragioni di economia processuale non è necessaria una nuova disamina delle istanze istruttorie proposte dall'appellante in primo grado, appellante che, peraltro, non ha proposto una specifica censura a quella parte della sentenza dove si è ribadito il rigetto delle istanze istruttorie, essendo i fatti rilevanti già provati documentalmente.
6 Quanto a tali fatti, va premesso che è documentalmente provato che il 31/3/2015 i coniugi
[...]
avevano costituito un fondo patrimoniale conferendovi, quale unico CP_1 Controparte_3 bene, l'immobile adibito a residenza familiare, sito in Torino in via Carlo Alberto 59, immobile che era stato acquistato il 15/12/2014 dalla per la somma di € 650.000, di cui € 320.000 tramite CP_3 mutuo ipotecario gravante su entrambi i coniugi.
L'art. 4 dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale prevedeva che la cessione delle porzioni immobiliari conferite nel fondo patrimoniale avrebbe potuto avvenire con il consenso di entrambi i coniugi, ma senza necessità dell'autorizzazione giudiziale prevista dall'art. 169 c.c.
Nei punti da 3 a 13 dell'atto di citazione di primo grado del curatore speciale si dava atto che i beni immobili succedutesi nel tempo come residenza familiare (ivi compresa, dunque, l'abitazione di via
Carlo Alberto), seppure intestati ora alla madre, ora alla moglie, erano stati acquistati con provviste economiche del Marzo, occupandosi la della famiglia, seppure formalmente dipendente di CP_3 una delle società del marito.
Nel costituirsi nel giudizio di primo grado la aveva confermato che “tutti gli incrementi ed CP_3 investimenti personali del Marzo…comprese le case, provenivano unicamente dalle attività imprenditoriali del Marzo”: circostanza già indicata nell'atto di citazione con cui aveva introdotto il processo r.g. 23531/2020 volto a far dichiarare l'invalidità della scrittura privata di cui infra.
Il 18/12/2015 Marzo Sabatino, e avevano stipulato una scrittura Controparte_3 Parte_4 privata con la quale la aveva riconosciuto che l'immobile di via Carlo Alberto era da CP_3 considerarsi di proprietà della , “in funzione degli apporti da quest'ultima forniti per l'acquisto Pt_4 di tali beni” e, aderendo alle indicazioni della , si era impegnata a stipulare in pari data un Pt_4 preliminare di cessione dell'immobile e a versare il ricavato della futura vendita alla . Pt_4
In esecuzione di tale scrittura privata, lo stesso giorno, con il consenso del Controparte_3 coniuge, aveva promesso in vendita a l'immobile conferito nel fondo patrimoniale Parte_5
e aveva rilasciato procura speciale alla suocera per la vendita dell'immobile.
Lo stesso giorno i coniugi sottoscrivevano un accordo - raggiunto con l'assistenza dei rispettivi legali
- disciplinante i rapporti economici in vista di una separazione consensuale, nell'ambito dei quali si dava atto che, in relazione alla proprietà della casa adibita a residenza coniugale e al ricavato della relativa vendita, ci si era regolati con separato accordo.
L'accordo veniva trasfuso nel ricorso per separazione consensuale del 22/02/2016.
Il 20/04/2016 , quale procuratrice speciale della , aveva venduto a Parte_4 CP_3 [...]
l'immobile: non è contestato che il corrispettivo della vendita sia stato incassato dalla Parte_5
e non sia stato conferito nel fondo patrimoniale, né dato alla . Pt_4 CP_3
Come si è anticipato, la scrittura privata del 18/12/2015 - ma non la procura alla vendita, né il preliminare di cui sopra - era stata impugnata dalla per vizi del consenso e il Tribunale di CP_3
Torino, con la sentenza emessa il 24/02/2023 nella causa r.g. 23531/2020, aveva rigettato l'istanza
7 della volta a far pronunziare l'invalidità dell'atto per vizio del consenso, sentenza CP_3 confermata dalla sentenza n. 696/2025 della Corte di Appello.
In un altro processo, con sentenza n. 5996/2019 il Tribunale di Torino si era pronunciato sulle autonome istanze di separazione giudiziale introdotte dalle parti, imponendo a carico del un CP_1 contributo di mantenimento di € 1.300 per i figli e prendendo atto della rinuncia della alla CP_3 domanda per il proprio mantenimento.
Con sentenza n. 3595/2020, passata in giudicato, il Tribunale di Torino aveva accertato che la CP_3 aveva incamerato indebitamente la somma di € 109.000 prestata alla propria sorella e proveniente da un conto corrente cointestato con la , ma la cui provvista derivava dalla vendita di un Pt_4 precedente immobile adibito a residenza familiare e intestato alla sola . Pt_4
Ciò premesso in fatto, venendo al secondo motivo di impugnazione (perché il primo, come si è detto, non è altro che la sottolineatura – sotto forma di impropria censura della sentenza impugnata
- di due circostanze da nessuno contestate), alla luce del disposto letterale dell'art. 169 c.p., va data adesione all'orientamento di legittimità (alle cui più puntuali motivazioni si rinvia: cfr. Cass. 22069-
19, Cass 10595-2020, Cass. 32484-23) che consente ai coniugi di pattuire, come avvenuto in questo caso, una deroga alla necessità di autorizzazione del giudice tutelare per l'alienazione dei beni conferiti nel fondo patrimoniale anche in presenza di figli minori.
Non si ritiene nemmeno necessaria una tale autorizzazione ai sensi dell'invocato art. 171 c.c., poiché non è condivisibile la premessa logico-giuridica dell'equiparabilità dell'ipotesi di cessione dell'unico bene conferito nel fondo patrimoniale a quello di suo scioglimento.
E' infatti possibile in tale caso la ridotazione in qualsiasi momento da parte dei genitori o da parte di terzi del fondo, a nulla rilevando sotto il profilo giuridico che nel caso di specie i genitori, al momento in cui era stato ceduto l'immobile - poiché stavano separandosi - non avevano verosimilmente l'intenzione di ridotare nell'immediato il fondo di beni (ben potendolo, tuttavia, ancora fare qualora ne sopraggiunta l'esigenza).
Vero è che, non potendo i genitori pattiziamente derogare a tale requisito (cfr. Cass. 13622-2010 richiamata in senso adesivo da Cass. 32484-23), la cessione avrebbe dovuto comunque rispondere, ai sensi dell'art. 169 c.c., ad una necessità od utilità evidente dei minori.
Ma va sul punto osservato che, essendo avvenuta la cessione dell'immobile in esecuzione di un riconoscimento in capo a sé di una mera titolarità fiduciaria da parte della - sulla cui validità CP_3 si è già pronunciato il Tribunale di Torino con la sentenza n. 841/2023 e la Corte di Appello con sentenza 696/2025 resa nel processo 465/2023– e contestualmente alla stipulazione di un accordo regolativo dei rapporti patrimoniali in vista della separazione dei coniugi, l'atto di cessione rispondeva all'utilità anche dei minori.
Rientrava, infatti, in quell'assetto economico che i coniugi, assistiti dai propri legali - sulla base dei rispettivi redditi, delle proprie future collocazioni abitative (e prospettive di vita e lavorative) e di quella prevista per i minori, delle spese di mantenimento di un immobile di pregio e di adempimento
8 del mutuo ipotecario (che sarebbero gravati sulla se ne fosse risultata assegnataria in sede CP_3 di separazione), degli obblighi restitutori (per la parte di provvista non derivante dal mutuo ipotecario utilizzata per il suo acquisto) insiti nel riconoscimento della proprietà fiduciaria parimenti gravanti sulla degli obblighi restitutori alla della somma di € 109.000 in seguito CP_3 Pt_4 accertati dalla sentenza n. 3595/2020 del Tribunale di Torino - avevano ritenuto corrispondere ai reciproci interessi e a quelli della prole.
Le concrete esigenze di questi, peraltro, una volta naufragata la possibilità di separazione consensuale, erano state prese in considerazione dal Tribunale prima e della Corte di Appello poi, all'atto di regolazione delle condizioni economiche nell'ambito della separazione giudiziale, ove la aveva peraltro rinunciato a pretendere un contributo per il proprio mantenimento. CP_3
Obblighi di mantenimento che, va osservato incidentalmente, sono regolarmente onorati dal Marzo
(tale allegazione non è stata contestata nel presente grado di giudizio).
Per le ragioni sopra esposte, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda che era stata proposta in via subordinata nei confronti di , e per la violazione degli artt. CP_1 CP_3 Pt_4
169 e 171 c.c., riproposta nel terzo motivo di appello, sebbene sul punto debba essere corretta la motivazione del rigetto, non essendo questo giustificato dalla validità della clausola contrattuale derogativa dell'art. 169 c.c. come indicato nella sentenza impugnata, quanto dalla rispondenza all'interesse anche dei minori della cessione dell'immobile.
Nemmeno può essere accolto il quarto motivo di impugnazione relativo alla regolazione delle spese del primo grado di giudizio, non sussistendo ragioni per disporre la compensazione sollecitata dal curatore speciale.
In particolare, non si ravvisa la sussistenza di profili di novità - né si registrano contrasti o innovazioni nella giurisprudenza di legittimità – relativamente alle questioni giuridiche involte nel presente processo.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto ad ogni altra questione non espressamente esaminata, l'appello proposto dal curatore deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Consequenzialmente, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di tutte le parti appellate come da nota spese presentata dall'appellato Pt_5 tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'oggetto della controversia (che rientra nello scaglione da € 1.000.001
a € 2.000.000 in base al prezzo di vendita dell'immobile al : fase di studio € 3.709,00, fase Pt_5 introduttiva € 2.157,00, fase istruttoria € 4.969,00, fase decisionale € 6.167,00.
Non possono, tuttavia, trovare accoglimento le domande ex art. 96 c.p.c. proposte da dalla Pt_5
nei confronti personalmente del curatore speciale ai sensi dell'art. 94 c.p.c., non ravvisandosi Pt_4 profili di mala fede e colpa grave nell'impugnazione proposta dal curatore (stante la non manifesta irragionevolezza della tesi, qui non condivisa, dell'equiparabilità – in presenza di figli minori - della
9 vendita dell'unico bene conferito nel fondo a quella di suo scioglimento) e non essendo stati nemmeno allegati i danni che sarebbero derivati alle parti istanti da tale azione giudiziaria.
Infine, non può essere accolta la domanda del di rifusione della tassa di registro, non Pt_5 essendone stato documentato l'effettivo pagamento da parte dell'appellato.
PQM
La Corte d'Appello di Torino, sezione II civile, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto dall'avv. , quale curatore speciale di e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 480/2023 emessa dal Tribunale di Parte_3
Torino;
- condanna parte appellante al pagamento delle spese per il presente grado di giudizio in favore degli appellati , e , liquidate per ciascuno nella CP_1 Parte_4 Controparte_5 somma di € 17.002, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti per l'appello proposto.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dott. Andrea Crema dott.ssa Cecilia Marino
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