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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 31/07/2024, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 31 luglio 2024, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 963/2023 R.G. e vertente fra
, nata a [...] il [...] (cod. fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall' avv. Liliana Russillo ed C.F._1
elettivamente domicilia98, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio
[...]
in Fiumicino, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: invalidità del 67% per esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 06.04.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe ha adito l'autorità giudiziaria al fine di ottenere, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'invalidità pari al 67% ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket sanitario.
Con memoria, depositata il 09.02.2024, si è costituito l' , in persona del CP_1
legale rappresentante p.t., ed ha domandato, nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non si è costituita l' , in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t.
Dichiarata la contumacia della parte non costituita, la causa è stata istruita mediante C.T.U. e, in data 31 luglio 2024, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' in CP_1
ordine all'accertamento dello stato di invalidità, presupposto per la concessione dei benefici richiesti, attese le competenze in materia attribuite all'Istituto ai sensi del decreto legge 30 marzo 2007 "Attuazione dell'articolo 10 del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 concernente il trasferimento di competenze residue dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze all' ". CP_1
La giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito al riguardo che "Nelle controversie proposte dopo il 3 settembre 1998 aventi ad oggetto il diritto a prestazioni assistenziali secondo la disciplina di cui all'art. 130 del D.Lgs. n.
CP_ 112 del 1998, il soggetto legittimato passivamente è l' nei cui confronti lo stato di invalidità va accertato in via incidentale senza necessità di promuovere un doppio giudizio (per l'accertamento delle condizioni sanitarie e per il
2 conseguimento delle prestazioni); va invece esclusa, in base alla predetta disciplina, l'ammissibilità di un'azione di mero accertamento dello stato di invalidità civile, mentre nelle controversie in cui tale stato si configura come un presupposto logico, rispetto ai benefici (diversi dalle prestazioni economiche) richiesti dall'invalido, è legittimato passivamente il soggetto obbligato per legge
a soddisfare la specifica richiesta dell'interessato” (Cass. Civ., sez. lav., sentenza n. 6565 del 2 aprile 2004).
La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che, attesi i limiti soggettivi dei giudicati,
l'accertamento del requisito sanitario non potrebbe fare stato nei confronti di terzi estranei alla lite e titolari di rapporti autonomi e distinti da quelli per i quali il giudicato medesimo è intervenuto e l'unica strada percorribile dall'interessato, per richiedere in giudizio i benefici ricollegati all'invalidità diversi dalle prestazioni economiche, è la proposizione della domanda nel confronti del titolare dal lato passivo della pretesa fatta valere
Deve pertanto ritenersi sussistente la legittimazione passiva al giudizio dell' CP_1
e dell' per la domanda relativa alla esenzione Controparte_2
alla partecipazione alla spesa sanitaria.
Passando al merito, a fronte degli argomenti specificati dalla parte ricorrente, è stata disposta consulenza medico – legale, conferendo il relativo incarico al dott.
Persona_2
Il CTU ha ritenuto che le patologie di cui parte ricorrente soffre non siano tali da legittimare il riconoscimento della prestazione richiesta, riscontrando una invalidità quantificabile nella misura del 46%, con decorrenza dal 12.11.2021.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente nominato meritano di essere condivise in quanto costituenti l'esito di una valutazione completa delle condizioni psico-fisiche del periziando e della documentazione prodotta e, peraltro, immuni da rilievi critici.
3. Le spese di lite sono irripetibili, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
3 Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 06.04.2023, ogni altra domanda, Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico della parte resistente in via definitiva.
Potenza, 31 luglio 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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