Art. 10.
L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall' articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' elevato a lire 50 milioni.
L'importo massimo dei mutui stabilito in lire 10 milioni dall' articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457 , e' elevato a lire 50 milioni.