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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. 12571/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
17/4/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12571/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, in data 4/10/2024 ha respinto la sua istanza di liquidazione dell'onorario, quale difensore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato Controparte_2
nell'ambito del procedimento penale n. 6204/2020 R.G.N.R.;
1 rilevato che il giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione per la seguente motivazione: “l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio veniva depositata in data 5 settembre 2023 e che già alla data del 5 ottobre 2022 era stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio”; considerato che il ricorrente deduce la errata determinazione del dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione, non avendo il giudice tenuto conto della originaria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato depositata in data 1/12/2020 a mezzo mail, all'indirizzo di posta elettronica (nel rispetto delle Email_1
disposizioni dettate dal Presidente del Tribunale il 13.11.20, depositate il
16.11.20 e comunicate al Consiglio dell'Ordine di Palermo, con nota protocollo n° 6641 del 26.11.20 sottoscritta dal Dirigente Amministrativo); considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
ritenuto che
il ricorso sia fondato;
premesso che l'art. 109 del DM 115/2002 nel regolare la decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale (applicabile, in via analogica anche ai procedimenti civili), stabilisce che “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”; considerato che, alla stregua del dettato normativo, gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente il diritto al compenso del difensore decorrono a partire: 1) dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o pervenuta all'ufficio del magistrato); 2) o dal primo atto in cui interviene il difensore (se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa
è presentata entro i venti giorni successivi); considerato che nel caso in specie il difensore ha dato prova di aver presentato l'istanza di ammissione a mezzo mail in data 1/12/2020 e che tale circostanza è sufficiente a determinare il dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione;
2 considerato pertanto che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in favore del con decreto di ammissione CP_2
dell'11/4/2023 devono decorrere a partire dal 1/12/2020 (e non dalla successiva istanza di ammissione depositata in data 5/4/2023); rilevato che l'attività difensiva espletata dall'Avv. seppure limitata Pt_1
alla sola fase di studio (non essendo stata documentata ulteriore attività) deve essere, comunque, compensata;
invero, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, la mancata produzione di documentazione processuale relativa alla fase delle indagini preliminari, non è determinante ai fini del riconoscimento del compenso, atteso che nella fase di studio il difensore si limita a esaminare gli atti, ricercare documentazione e consultare il cliente per l'adozione della strategia difensiva: attività che non può essere documentata ma che deve ritenersi implicita all'atto di nomina del difensore;
rilevato che l'opponente ha chiesto la liquidazione del compenso sulla base dei parametri previsti dal punto 21 del Protocollo vigente presso il
Tribunale di Palermo, in materia penale, approvato il 16/06/2016, per le “Sole indagini preliminari senza udienza”; rilevato che il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore del ricorrente la somma di € 400,00, applicando, come richiesto, il punto
21 del Protocollo d'intesa, già operata la diminuzione ex art 106 bis del D.P.R.
115/2002; considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 232,00, competenza
Tribunale, scaglione sino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre € 70,00 per esborsi, spese generali
(pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Giudice per le Indagini
Preliminari, in data 4/10/2024, liquida a beneficio dell'Avv. a Parte_1
titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di
3 - ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito Controparte_2
del procedimento penale n. 6204/2020 R.G.N.R. - la somma di € 400,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre € 70,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 14/07/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
17/4/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 12571/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso da se stesso;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi al difensore di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Giudice per le Indagini Preliminari, in data 4/10/2024 ha respinto la sua istanza di liquidazione dell'onorario, quale difensore di , ammesso al patrocinio a spese dello Stato Controparte_2
nell'ambito del procedimento penale n. 6204/2020 R.G.N.R.;
1 rilevato che il giudice ha rigettato l'istanza di liquidazione per la seguente motivazione: “l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio veniva depositata in data 5 settembre 2023 e che già alla data del 5 ottobre 2022 era stato emesso decreto di citazione diretta a giudizio”; considerato che il ricorrente deduce la errata determinazione del dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione, non avendo il giudice tenuto conto della originaria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato depositata in data 1/12/2020 a mezzo mail, all'indirizzo di posta elettronica (nel rispetto delle Email_1
disposizioni dettate dal Presidente del Tribunale il 13.11.20, depositate il
16.11.20 e comunicate al Consiglio dell'Ordine di Palermo, con nota protocollo n° 6641 del 26.11.20 sottoscritta dal Dirigente Amministrativo); considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
ritenuto che
il ricorso sia fondato;
premesso che l'art. 109 del DM 115/2002 nel regolare la decorrenza degli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale (applicabile, in via analogica anche ai procedimenti civili), stabilisce che “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”; considerato che, alla stregua del dettato normativo, gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio e conseguentemente il diritto al compenso del difensore decorrono a partire: 1) dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o pervenuta all'ufficio del magistrato); 2) o dal primo atto in cui interviene il difensore (se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa
è presentata entro i venti giorni successivi); considerato che nel caso in specie il difensore ha dato prova di aver presentato l'istanza di ammissione a mezzo mail in data 1/12/2020 e che tale circostanza è sufficiente a determinare il dies a quo da cui far decorrere gli effetti dell'ammissione;
2 considerato pertanto che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in favore del con decreto di ammissione CP_2
dell'11/4/2023 devono decorrere a partire dal 1/12/2020 (e non dalla successiva istanza di ammissione depositata in data 5/4/2023); rilevato che l'attività difensiva espletata dall'Avv. seppure limitata Pt_1
alla sola fase di studio (non essendo stata documentata ulteriore attività) deve essere, comunque, compensata;
invero, contrariamente a quanto argomentato dal primo giudice, la mancata produzione di documentazione processuale relativa alla fase delle indagini preliminari, non è determinante ai fini del riconoscimento del compenso, atteso che nella fase di studio il difensore si limita a esaminare gli atti, ricercare documentazione e consultare il cliente per l'adozione della strategia difensiva: attività che non può essere documentata ma che deve ritenersi implicita all'atto di nomina del difensore;
rilevato che l'opponente ha chiesto la liquidazione del compenso sulla base dei parametri previsti dal punto 21 del Protocollo vigente presso il
Tribunale di Palermo, in materia penale, approvato il 16/06/2016, per le “Sole indagini preliminari senza udienza”; rilevato che il decreto impugnato deve essere annullato e va liquidata in favore del ricorrente la somma di € 400,00, applicando, come richiesto, il punto
21 del Protocollo d'intesa, già operata la diminuzione ex art 106 bis del D.P.R.
115/2002; considerato, infine, che le spese del presente giudizio vanno poste a carico del soccombente e vanno liquidate, secondo i criteri fissati dal DM n. CP_1
55/2014, come aggiornati dal DM n. 147/2022, in € 232,00, competenza
Tribunale, scaglione sino a € 1.100 (nei limiti, cioè, della domanda accolta) senza fase di istruzione (non svolta), valori minimi (tenuto conto della assai ridotta complessità delle questioni), oltre € 70,00 per esborsi, spese generali
(pari al 15%), IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Giudice per le Indagini
Preliminari, in data 4/10/2024, liquida a beneficio dell'Avv. a Parte_1
titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta in favore di
3 - ammesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito Controparte_2
del procedimento penale n. 6204/2020 R.G.N.R. - la somma di € 400,00, oltre rimborso spese forfettario, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in € 232,00 per compensi professionali, oltre € 70,00 per esborsi, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Palermo, 14/07/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
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