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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/07/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott. Paolo Marescalco, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della scadenza dei termini di cui all'art.127 ter c.p.c. esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ,ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1337/2023 R.G. promossa da: nato a [...] il [...] ( c.f. ) , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Fabio FORTUNA e Corrado CORINDIA ricorrente contro rappresentata e difesa dall'avv. Ivano MARCEDONE, resistente CP_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate in atti e la causa è stata posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.04.2023 l'avv.ti Fortuna e Corindia hanno proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento nr. 29820229001642469 contenente cinque avvisi di addebito con cui l ha intimato il pagamento di somme per il recupero di contributi dovuti alla gestione artigiani dal CP_1 2011 al 2013.
Deduce l'opponente la carenza dei presupposti da cui scaturisce il credito azionato ed in subordine l'intervenuta prescrizione , conseguentemente è nulla la richiesta di pagamento ora contestata.
Instauratosi il presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta del 06.02.2024 si costituiva l' deducendo la correttezza del proprio operato nel rispetto delle norme di legge e chiedendo il CP_1 rigetto del ricorso. Successivamente in corso di giudizio il 25.11.2024 l dichiarava che la somma CP_1 azionata non era dovuta avendo provveduto al relativo sgravio e quindi chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Controparte depositava delle articolate note difensive concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Allo scadere dei termini di deposito la causa è stata posta in decisione .
Il ricorso va accolto.
pagina 1 di 2 Invero preliminarmente all'esame dei motivi prospettati dal ricorrente bisogna prendere atto dell'intervenuto provvedimento di annullamento emesso dall' , rispetto al quale non restano CP_1 margini per eventuali azioni prospettate dal ricorrente e di cui non si comprendono gli eventuali presupposti. Quindi se il giudizio va definito per cessazione della materia del contendere resta il problema della condanna al pagamento delle spese legali sulle quali le posizioni sono divergenti.
Ma è indubbio che la parte è stata costretta a proporre il giudizio, e questo certo non può giustificare la richiesta di compensazione delle spese legali.
Quindi all'accoglimento della domanda segue la condanna al pagamento delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza , eccezione e/o deduzione
Accoglie il ricorso promosso da e per l'effetto annulla l'intimazione di Parte_1 pagamento di cui in premessa.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 900,00 oltre 15% per CP_1 spese generali, IVA e CPA di cui dispone il pagamento in favore degli avv.ti Fabio FORTUNA e Corrado CORINDIA procuratori antistatari che ne hanno fatto richiesta..
Siracusa 18.07.2025
Il Giudice dott. Paolo Marescalco
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