TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 16/06/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Sofia Gancitano Presidente relatore dott. Marco Pesoli Giudice dott.ssa Benedetta Barbera Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al n. 55-1/2025 PU, udita la relazione del Giudice relatore e sciogliendo la riserva dallo stesso assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Megliadino San Vitale (PD) in Via dell'Industria n. 6/B, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea
Baldisserotto (c.f. e Antonio Fortuna (c.f. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso i difensori in Montagnana (PD) in Piazza Trieste n. 8
Nei confronti di:
(C.F. e P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Este (Pd), Via Guola Larga n. 26, e del socio accomandatario Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede in Este (Pd), Via Santo Stefano n. 49/E, con l'Avv. Domenico P.IVA_3
Lucarini (C.F. ) e domicilio eletto presso il difensore in Padova, via Giacomo C.F._3
Matteotti n. 27.
Motivi della decisione
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un.,
n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) – sita in Este (PD), Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
1 2. Il ricorso ed il decreto di convocazione risultano regolarmente notificati dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, in data 29.04.2025.
3. La legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l'accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013 e Cass. civ., n. 21144/2020).
Venendo al caso in esame, sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, il cui credito pari ad euro € 60.831,22 è fondato su una serie di decreti ingiuntivi indicati in ricorso, alcuni provvisoriamente esecutivi, emessi dal Tribunale di Rovigo.
La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, dato che esercita attività commerciale: costruzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali e non residenziali, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti.
4. L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso (€ 60.831,22) e dell'esposizione debitoria riferita dall'Inps (€ 13.241,23 ed € 24.384,87 inviate all'Agenzia ) e Controparte_2 dall'Agenzia delle Entrate (€ 150.863,90).
5. Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, richiamati dall'art. 121 CCII ai fini dell'assoggettabilità dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale, si rileva che il possesso congiunto di tali requisiti deve essere riferito ai “tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore”. Va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII. Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre il rispetto “congiunto” e non alternativo dei menzionati limiti, nel senso che è sufficiente il superamento di uno di essi anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione perché si perda l'effetto di esonero dalla procedura
2 concorsuale, senza che possa operarsi una media di periodo (dati che, peraltro, si ricavano dalla documentazione contabile depositata dalla resistente).
La società intimata, in ogni caso, lungi dal porre in essere puntuali contestazioni circa i requisiti di assoggettabilità a liquidazione giudiziale, si è limitata a dedurre genericamente che: “l'ammontare dei crediti, in larga parte relativi a commesse della pubblica amministrazione, è sufficiente a coprire i debiti, così che dubbi sorgono in relazione alla sussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- non risulta certa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale risultando più certa la situazione sottoponibile a liquidazione controllata”.
6. Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, va osservato che lo stato di insolvenza della società intimata risulta desumibile: a) dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'impresa ricorrente e degli enti INPS e Agenzia delle Entrate, maturata nel corso del tempo;
b) dalla mancata soddisfazione del creditore nel corso di due procedure esecutive mobiliari presso terzi attivate;
c) dalle circostanze, emerse all'udienza del 04.06.2025, che il DURC necessario a ottenere il pagamento da parte della P.A. (soggetto nei confronti del quale la resistente vanta i crediti dedotti) non è stato rilasciato per mancato pagamento dei contributi in favore dell'INPS relativi ai propri lavoratori dipendenti e che alcuni di essi hanno interrotto i rapporti di lavoro, compreso la segretaria, con compromissione della continuità aziendale. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di irreversibile incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Sussistono, dunque, i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F. e P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Este (Pd), Via Guola Larga n. 26, e del socio accomandatario Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede in Este (Pd), Via Santo Stefano n. 49/E P.IVA_3
NOMINA
Giudice delegato, la dott.ssa Sofia Gancitano
NOMINA
3 Curatore il dott. , che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 201, comma 10, CCI, il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742,
Stabilisce il giorno 06 novembre 2025, ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
4 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma
3, CCII nonché le coordinate bancarie.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115 del
2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Rovigo, in data
12.06.2025.
Il Presidente relatore
Sofia Gancitano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Rovigo
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Sofia Gancitano Presidente relatore dott. Marco Pesoli Giudice dott.ssa Benedetta Barbera Giudice letti gli atti del procedimento iscritto al n. 55-1/2025 PU, udita la relazione del Giudice relatore e sciogliendo la riserva dallo stesso assunta all'udienza che precede, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da:
(P.IVA ) in persona del legale rappresentate pro tempore, con sede legale Parte_1 P.IVA_1 in Megliadino San Vitale (PD) in Via dell'Industria n. 6/B, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea
Baldisserotto (c.f. e Antonio Fortuna (c.f. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso i difensori in Montagnana (PD) in Piazza Trieste n. 8
Nei confronti di:
(C.F. e P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Este (Pd), Via Guola Larga n. 26, e del socio accomandatario Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede in Este (Pd), Via Santo Stefano n. 49/E, con l'Avv. Domenico P.IVA_3
Lucarini (C.F. ) e domicilio eletto presso il difensore in Padova, via Giacomo C.F._3
Matteotti n. 27.
Motivi della decisione
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, essendo la sede principale dell'impresa debitrice - coincidente fino a prova contraria con la sede legale (cfr., tra le tante, Cass. civ., sez. un.,
n. 15872/2013; Cass. civ., n. 23719/2014) – sita in Este (PD), Comune che rientra nel circondario di competenza di questo Tribunale, da oltre un anno prima dell'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
1 2. Il ricorso ed il decreto di convocazione risultano regolarmente notificati dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, in data 29.04.2025.
3. La legittimazione a proporre ricorso per dichiarazione di liquidazione giudiziale non presuppone necessariamente l'accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante, stante che l'accertamento della effettiva esistenza del credito, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di verifica dello stato passivo, al quale anche chi abbia chiesto la dichiarazione di liquidazione giudiziale, allegando di essere creditore, ha l'onere di partecipare per divenire creditore concorrente (Cass. civ., sez. un., n. 1521/2013 e Cass. civ., n. 21144/2020).
Venendo al caso in esame, sussiste la legittimazione attiva di parte ricorrente, il cui credito pari ad euro € 60.831,22 è fondato su una serie di decreti ingiuntivi indicati in ricorso, alcuni provvisoriamente esecutivi, emessi dal Tribunale di Rovigo.
La società intimata è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, dato che esercita attività commerciale: costruzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali e non residenziali, come risulta dall'oggetto sociale indicato nella visura camerale versata in atti.
4. L'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla soglia di € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nel ricorso (€ 60.831,22) e dell'esposizione debitoria riferita dall'Inps (€ 13.241,23 ed € 24.384,87 inviate all'Agenzia ) e Controparte_2 dall'Agenzia delle Entrate (€ 150.863,90).
5. Con riferimento al superamento dei limiti dimensionali, delineati dall'art. 2, comma 1, lett.
d), CCII, richiamati dall'art. 121 CCII ai fini dell'assoggettabilità dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale, si rileva che il possesso congiunto di tali requisiti deve essere riferito ai “tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore”. Va ribadito, sotto il profilo probatorio, l'insegnamento giurisprudenziale - emerso sotto la vigenza della legge fallimentare (Cass. civ., n. 7372/2018) ed applicabile alla liquidazione giudiziale, stante il tenore dell'art. 121 CCII - che addossa al debitore intimato l'onere di dimostrare il mancato superamento dei limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lett. d),
CCII. Va inoltre rammentato che, ai sensi dell'art. 121 CCII, occorre il rispetto “congiunto” e non alternativo dei menzionati limiti, nel senso che è sufficiente il superamento di uno di essi anche in uno soltanto degli esercizi in considerazione perché si perda l'effetto di esonero dalla procedura
2 concorsuale, senza che possa operarsi una media di periodo (dati che, peraltro, si ricavano dalla documentazione contabile depositata dalla resistente).
La società intimata, in ogni caso, lungi dal porre in essere puntuali contestazioni circa i requisiti di assoggettabilità a liquidazione giudiziale, si è limitata a dedurre genericamente che: “l'ammontare dei crediti, in larga parte relativi a commesse della pubblica amministrazione, è sufficiente a coprire i debiti, così che dubbi sorgono in relazione alla sussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- non risulta certa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale risultando più certa la situazione sottoponibile a liquidazione controllata”.
6. Quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, va osservato che lo stato di insolvenza della società intimata risulta desumibile: a) dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'impresa ricorrente e degli enti INPS e Agenzia delle Entrate, maturata nel corso del tempo;
b) dalla mancata soddisfazione del creditore nel corso di due procedure esecutive mobiliari presso terzi attivate;
c) dalle circostanze, emerse all'udienza del 04.06.2025, che il DURC necessario a ottenere il pagamento da parte della P.A. (soggetto nei confronti del quale la resistente vanta i crediti dedotti) non è stato rilasciato per mancato pagamento dei contributi in favore dell'INPS relativi ai propri lavoratori dipendenti e che alcuni di essi hanno interrotto i rapporti di lavoro, compreso la segretaria, con compromissione della continuità aziendale. Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di irreversibile incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. Sussistono, dunque, i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
tenuto conto nella nomina del curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(C.F. e P.IVA ) con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Este (Pd), Via Guola Larga n. 26, e del socio accomandatario Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede in Este (Pd), Via Santo Stefano n. 49/E P.IVA_3
NOMINA
Giudice delegato, la dott.ssa Sofia Gancitano
NOMINA
3 Curatore il dott. , che, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c. - nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.
Rilevato che, ai sensi dell'art. 201, comma 10, CCI, il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre
1969, n. 742,
Stabilisce il giorno 06 novembre 2025, ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice delegato.
Assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata.
Avvisa
4 i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, comma
3, CCII nonché le coordinate bancarie.
Segnala al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni.
Dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115 del
2002.
Dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed a parte ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Rovigo, in data
12.06.2025.
Il Presidente relatore
Sofia Gancitano
5