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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/08/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8595/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8595/2021 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avvocato Roberto Trussardi, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte attrice
Contro
Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli Avvocati SC Ferroni, Marta Lignini e Sara P.IVA_1
Cazzanti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Voglia il Tribunale, respinta ogni diversa istanza, accertata e dichiarata la condotta negligente e imperita dei sanitari dell' che ebbero in Controparte_1 cura il sig. , condannare il predetto Persona_1 Controparte_2 riconosciuto - in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali, anche da perdita di chance e morale, come indicati in atti, subiti e subendi da , e in proprio e nella Parte_3 Parte_1 Parte_2 loro qualità di eredi di (rispettivamente loro marito e padre), da liquidarsi tenuto Persona_1 conto delle risultanze di causa e delle tabelle in uso per la liquidazione dei danni o, in subordine, di quanto il Giudice riterrà equo ex art. 1226 c.c.. Interessi compensativi, o in subordine al tasso legale, dal 20.03.2020. IN OGNI CASO E COMUNQUE:
- Con rigetto di ogni avversa domanda.
- Con vittoria di spese e compensi di avvocato, ivi incluse le spese e competenze di C.T.U. e di C.T.P. nonché quelle relative al ricorso ex 696 bis c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che:
- i testi indicati vengano escussi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 18.05.2022 ma non ammesse;
- il Giudice, ad integrazione della consulenza tecnica svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., disponga CTU volta ad accertare che la situazione psico-fisica del sig. al Persona_1 febbraio 2020 non presentava criticità tale da ragionevolmente comprometterne la vita in assenza di infezione da OV.”
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all' , respingere le richieste risarcitorie di parte CP_1 Controparte_1 attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- In via subordinata istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove testimonaili sui capitoli non ammessi con l'ordinanza del 20.7.2022 (capp. nn. 1,2,3,15,16,17, 20, 26, 27 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte convenuta), oltrechè per l'ammissione della CTU medico-legale, così come richiesta alle pagg. 13 e 14 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte convenuta. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del 15%, Iva e C.p.a.”. PREMESSA SULLA CD. RAGIONE PIÙ LIQUIDA, QUALE PRINCIPIO DECISORIO CHE
INFORMA ANCHE LO STILE REDAZIONALE DELLA MOTIVAZIONE. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida, vale a dire sulla base di un principio che impone un approccio interpretativo di verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e non già su quello della coerenza logico sistematica. Si tratta di un principio che, come chiarito dalla Corte di cassazione, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (termini mutuati da Cass. n.
12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo - in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132,
II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.1
1. L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO TRIBUNALE DI BERGAMO N. 5120/2020. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. la moglie e i due figli del signor (odierni Persona_1 attori) hanno chiesto di accertare che la morte del loro congiunto, occorsa il 20 marzo 2020 allorquando questi era ricoverato, è da ricondursi causalmente ad un ritardo diagnostico e alla inadeguatezza delle cure prestate dal personale sanitario dell' Controparte_1
(altrimenti noto come Casa di cura AN SC).
[...] 1.1. In sede di a.t.p. i ricorrenti hanno dedotto che il 20 febbraio 2020 fu rinvenuto Persona_1 in casa per terra, incapace di alzarsi autonomamente. Al Pronto Soccorso dell'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo dove fu immediatamente trasportato, vennero diagnosticate “febbre, sospetta bronchite acuta, rabdomiolisi”.
Il giorno successivo il paziente venne trasferito presso la di Bergamo Controparte_3 dove fu ricoverato nel reparto di Medicina Generale. L'esame obiettivo - precisano i ricorrenti - segnalava crepitii diffusi su tutto l'ambito polmonare (già rilevati presso l'Ospedale Papa
Giovanni), associati a febbre e gli esami ematici mostravano un severo incremento di CPK LDH transaminasi creatina e PCR.
1.2. Nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. si evidenzia che la vicenda ospedaliera del signor ER
(ricoverato il 21 febbraio 2020 e deceduto il 20 marzo 2020) iniziava allorquando cliniche e ospedali della provincia di Bergamo non erano ancora stati travolti dall'emergenza da OV;
i sanitari potevano, dunque, provvedere alle cure in situazioni di sostenibile normalità.
I ricorrenti hanno precisato inoltre che l'epidemia Covid -19 nel febbraio del 2020 era già ben nota e non poteva essere ignorata dai sanitari: un paziente nelle condizioni del signor doveva ER dunque esser immediatamente sottoposto a tampone con prescrizione delle cure opportune e ciò anche se, precisano i ricorrenti, i protocolli medici non erano stati ben determinati.
Se i sanitari si fossero attivati in conformità alla pratica e alla scienza medica – concludono i ricorrenti – le chance di sopravvivenza per il signor sarebbero enormemente accresciute;
ER pertanto, hanno chiesto di accertare la chance di sopravvivenza del signor qualora la ER malattia fosse stata diagnosticata tempestivamente e qualora il paziente fosse stato sottoposto a cure corrette.
1.3. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato ammissibile il procedimento di accertamento tecnico preventivo e ha formulato ai c.t.u. (un medico legale e uno specialista in anestesia e rianimazione) i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti ed i documenti clinici allegati, esperite le necessarie indagini specialistiche, sentiti i consulenti tecnici di parte,
- descrivano i C.T.U. la vicenda clinica di ed in particolare Persona_1 indichino
- gli accertamenti e gli esami svolti all‟atto del suo ingresso al Pronto Soccorso dell‟Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo,
- gli accertamenti e gli esami svolti all‟atto del suo ricovero presso la Casa di
Cura AN SC indicando in particolare i singoli esami effettuati, le singole cure apprestate volta per volta ed i singoli farmaci somministrati, nonché la relativa tempistica,
- dicano se tali accertamenti siano stati adeguati alle condizioni del paziente ovvero se emergessero elementi tali da far ritenere necessario un immediato ulteriore approfondimento con riferimento ai sintomi lamentati, agli esami svolti ed al particolare periodo in cui si sono manifestati;
-accertino se alla data del ricovero esistessero linee guida, buone pratiche, protocolli o raccomandazioni a livello nazionale e se ve ne fossero a livello locale relativi alle modalità di diagnosi, di ricovero e di cura dei pazienti che presentassero i medesimi sintomi del o se la stessa struttura convenuta ER ne avesse di propri,
- dicano quali fossero alla data del ricovero le conoscenze mediche a livello nazionale e locale (comunale/regionale) in relazione alla malattia COVID 19 e se esso fossero state diffuse alle strutture sanitarie;
accertino se le prestazioni fornite dai sanitari dell convenuto siano state CP_1 adeguate alle condizioni del paziente con riferimento - ai tempi dei ricoveri nelle diverse unità della struttura,- agli esami effettuati,-alle cure somministrate,- ai mezzi disponibili presso quella struttura alla luce altresì del numero dei pazienti ricoverati nel medesimo periodo per patologie analoghe (o per altre necessitanti di analoghe cure e/o mezzi) di cui darà indicazione, distinguendo tale adeguatezza con riferimento alle singole tappe temporali di cura,
- accertino altresì, laddove fosse stato necessario l'utilizzo di farmaci e/o mezzi
e/o dispositivi di cui la convenuta non aveva disponibilità o aveva disponibilità non sufficiente, se le condizioni del paziente consentissero un ricovero in altra struttura, ed entro quale area geografica, avente i farmaci, mezzi ed i dispositivi necessari e se tale trasferimento avrebbe offerto possibilità di diversa e migliorativa evoluzione della malattia,
- accertino l‟adeguatezza del trattamento terapeutico complessivo reso o che poteva essere reso alla luce della concreta possibilità di successo dello stesso in relazione all‟età ed alle patologie del paziente precedenti il ricovero e concorrenti eventualmente durante la degenza, - dicano quindi se le prestazioni fornite dai sanitari dell convenuto siano CP_1 state adeguate alle condizioni del paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell‟arte, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale ovvero con riferimento ad eventuali protocolli, raccomandazioni o prassi esistenti
o diffuse nel periodo del ricovero sul territorio nazionale o a livello locale, ed eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto,
- in caso affermativo, dicano quale sarebbe stato il corretto trattamento terapeutico, quando avrebbe potuto essere posto in atto e se le eventuali tempestive cure del caso avrebbero modificato, in termini di decorso clinico e di eventuale pregiudizio permanente, il successivo decorso della malattia;
- dicano pertanto se il sopravvenuto decesso sia da porsi in collegamento causale con il trattamento sanitario complessivamente ricevuto ovvero con le patologie proprie del paziente, chiarendo se lo stesso debba essere considerato come evento imprevisto ed imprevedibile ovvero se lo stesso potesse essere impedito all‟esito di un diverso comportamento e quindi in collegamento causale o concausale con il comportamento dei sanitari intervenuti nella vicenda ovvero se il trattamento sanitario complessivamente ricevuto abbia diminuito le possibilità di sopravvivenza del paziente in accordo con i principi espressi da Cass.
28993/2019.”
1.5. In sede di a.t.p. i consulenti tecnici d'ufficio hanno ritenuto che la terapia medica farmacologica prestata al paziente sia stata adeguata. ER
Hanno ritenuto che il percorso diagnostico-terapeutico deve essere ritenuto esente da critica dalla data dell'ingresso in clinica (21 febbraio 2020) e fino al 16 marzo 2020 allorquando occorreva prestare altra e più adeguata terapia respiratoria (vale rammentare che il signor sarebbe ER deceduto il 20 marzo 2020). Più in particolare, i consulenti tecnici hanno ritenuto inadeguata la terapia relativa al supporto respiratorio a far data dal 16 marzo:
a) per non aver fatto ricorso neanche a forme elementari di tecniche quali la CPAP con casco;
b) per non aver trasportato il paziente in altra sede ospedaliera.
In sintesi, i consulenti tecnici d'ufficio sono addivenuti alle seguenti conclusioni:
“In sintesi conclusiva, la causa del decesso del si identifica in ER un'insufficienza respiratoria acuta determinata dalla polmonite Covid 19- correlata, infezione verosimilmente contratta durante il ricovero presso la
[...]
a partire dal 21.2.2020, per sospetta bronchite e rabdomiolisi, Controparte_3 in paziente oncologico (neoplasia prostatica con metastasi ossee). Il percorso diagnostico-terapeutico è esente da critica dal 21.2.2020 fino al
16.3.2020, data in cui la condizione clinica richiedeva una escalation di terapia di supporto respiratorio, mediante, quanto meno, applicazione di C-PAP.
Tenendo conto delle condizioni generali pre-esistenti compromesse del Sig.
e della elevata mortalità intrinseca della patologia OV, alla luce ER dei dati di letteratura sulla significativa efficacia dei dispositivi C-PAP nonché dell'appena citato 4C mortality score, alla mancata, necessaria erogazione di supporto ventilatorio a partire dal 16 marzo 2020, è derivata, una perdita di chance di sopravvivenza, intorno al 20-25%.”
2. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DEGLI ATTORI. Con atto di citazione Parte_1 [...]
e , sulla scorta delle risultanze di quanto accertato in sede di a.t.p. (di cui si Parte_2 Parte_3
è detto nel § 1), hanno chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare la negligenza e l'imperizia dei sanitari della struttura convenuta, causa del decesso del loro congiunto e, per Persona_1
l'effetto, di condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in proprio, oltre al danno iure hereditatis subito dal signor per la perdita di chance ER di una maggiore quantità e qualità di vita.
2.1. Gli attori, in particolare, hanno ribadito nell'atto di citazione quanto già dedotto in sede di a.t.p. sia in ordine alla buone condizioni fisiche e psichiche generali di cui godeva il loro congiunto fino al febbraio 2020 (pur essendo affetto da tumore alla prostata) sia in ordine al fatto che l'epidemia
OV era già ben nota il 21 febbraio 2020, allorquando il signor è stato ricoverato ER presso la Casa di cura AN SC.
A supporto gli attori alle pagine 8 e 9 dell'atto di citazione hanno posto in evidenza la seguente cronologia di eventi:
• 22 gennaio 2020 - istituzione di una task force presso il Ministero della Salute;
• 29 gennaio 2020 - ricovero a Roma per OV di due turisti cinesi, di cui parlarono per giorni i media;
• 30 gennaio 2020 - interruzione del traffico aereo Italia/Cina;
• 31 gennaio 2020 – dichiarazione con decreto dello stato di emergenza in Italia
(pubblicazione sulla G.U. 01.02.2020);
• 31 gennaio 2020 - l'O.M.S. dichiara la pandemia e l'emergenza sanitaria;
• 21 febbraio 2020 - referto sul cosiddetto “paziente 1” di Codogno;
• 22 febbraio 2020 - istituzione di una “Zona Rossa” a Codogno e in altri 11
Comuni Lombardo-Emiliani, oltre a Vò Euganeo;
• 23 febbraio 2020 - decreto di chiusura di tutte le scuole nelle Regioni del nord;
• 23 febbraio 2020 - chiusura solo momentanea dell'Ospedale di Alzano Lombardo;
• 2 marzo 2020 - l' invita ad istituire una “Zona Rossa” Controparte_4 in bassa Valle Seriana;
• 3 marzo 2020 - istituzione del Comitato Tecnico Scientifico;
• 8 marzo 2020 – la Lombardia e 14 province del nord Italia vengono dichiate
“zona arancione”;
• 11 marzo 2020 – Istituzione della “Zona Rossa” in tutto il Paese.2
Da tanto emerge, concludono gli attori, che la diagnosi del signor come paziente Covid- ER
19, giunto alla Casa di cura AN SC il 21 febbraio 2020, doveva essere immediatamente ipotizzata e a maggior ragione nei giorni successivisi, mentre il tampone nasale fu effettuato solo il
9 marzo 2020 ossia dopo 18 giorni dalla presa in carico del paziente.
2.2. Gli attori hanno dedotto inoltre che il personale sanitario ha gestito l'infezione pandemica da
OV in modo insufficiente e scorretto. In particolare, hanno osservato che allorquando il signor si è ammalato non veniva usato nessun dispositivo di sicurezza (mascherine, ER igienizzante, guanti) né era adottato il distanziamento;
gli stessi medici indossavano per più giorni di seguito mascherine monouso;
mancavano i camici, le visiere e gli scafandri.
Da tale negligente gestione, concludono gli attori, è causalmente conseguito il contagio del signor che ha contratto il virus OV mentre era ricoverato. Per_2
2.3. Alla condotta negligente nella gestione della pandemia di cui si è detto nel § che precede, si è poi aggiunta - deducono gli attori - una colposa mancanza di terapia di supporto respiratorio, con conseguente progressivo aggravamento delle condizioni del paziente, condizioni che il 4 marzo
2020 erano risultate buone, in via di miglioramento e il colposo mancato trasferimento del paziente presso altra struttura ospedaliera.
Da tanto discende, deducono gli attori, che se il signor non avesse contratto il OV ER presso la di Cura convenuta, sarebbe sopravvissuto con una possibilità di sopravvivenza CP_3 altissima e che si può calcolare nella misura del 100% o comunque non inferiore al 60%.
3. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DI PARTE CONVENUTA. Si è costituito in giudizio l'
[...]
che in via preliminare ha eccepito la nullità della c.t.u. depositata Controparte_1 nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in quanto estesa a questioni che per la loro intrinseca natura non potevano essere oggetto di un procedimento per ATP;
in particolare,
l'accertamento dell'ipotizzato contagio in struttura del signor da parte dei consulenti ER tecnici, risultando accertamento di un fatto principale nemmeno allegato dai ricorrenti, è lesivo del principio della domanda e del principio dispositivo. 3.1. Nel merito, parte convenuta, ai sensi dell'art. 2236 cod.civ. ha chiesto il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
3.1.a. Parte convenuta ha osservato innanzitutto che il signor nel febbraio del 2020, ER contrariamente a quanto riferito dagli attori, non godeva di buone condizioni fisiche e psichiche generali, essendo un paziente in follow up oncologico a causa di una neoplasia prostatica diagnosticatagli nel 2012 e sottoposta a trattamento chirurgico e radioterapia, dalla quale conseguivano metastasi polmonari ed ossee.
3.1.b. Parte convenuta ha quindi evidenziato che la vicenda sanitaria che ha riguardato il signor deve essere contestualizzata sia storicamente che geograficamente nel contesto ER emergenziale che ha visto il diffondersi a livello mondiale di una patologia nuova, causata da un virus del tutto sconosciuto fino ad allora. L'impatto della pandemia da OV, osserva parte convenuta, è risultato aggravato da oggettive ed insormontabili difficoltà organizzative e gestionali delle strutture sanitarie per irreperibilità di principi attivi, di dispositivi di protezione individuale, di dispositivi sanitari per ventilazione meccanica non invasiva e di posti letto in ambiente intensivo e tanto ancor di più in Lombardia e a Bergamo in particolare.
3.2. In ragione del suddetto contesto emergenziale pandemico, parte convenuta, che pure ha dedotto di essersi conformata ai protocolli di prevenzione prescritti dai DPCM succedutisi nei mesi della cd. prima ondata, così come alle misure indicate dall'Istituto Superiore della ANità e dalla legislazione della Regione Lombardia, ha eccepito l'insussistenza di una sua responsabilità per contagio da
OV del signor così come di una sua responsabilità per non aver sottoposto il signor ER
a supporto respiratorio mediante CPAP a partire dal 16 marzo 2020 e, da ultimo, ER
l'insussistenza di una sua responsabilità per mancato trasferimento del paziente presso un'altra struttura ospedaliera.
3.3. Da ultimo, parte convenuta ha eccepito “l'insussistenza e/o difetto di prova del nesso causale” tra la condotta colposa e l'evento di danno.
4. PRIMA PREMESSA SUL GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ COLPOSA. Gli attori signori e ER
rimproverano alla Casa di cura AN SC di non aver agito in modo tale da scongiurare Pt_3
l'evento morte del loro congiunto;
dalle difese svolte discende che gli attori rimproverano, dunque, alla struttura convenuta il fatto di non aver attivato quei poteri di controllo che dovevano e potevano essere attivati per impedire l'aggravamento delle condizioni di salute del signor che ER hanno portato al suo decesso.
In sintesi, gli attori formulano nei confronti della struttura convenuta un rimprovero per inosservanza degli standard di diligenza, prudenza e perizia richiesti nella situazione concreta in cui si è trovato il paziente signor e che dovevano e potevano essere osservati in quella data ER situazione concreta.
Per una compiuta comprensione delle ragioni poste a fondamento della presente decisione di rigetto del rimprovero colposo mosso dagli attori nei confronti della convenuta, risulta indispensabile, sia pure in via di estrema sintesi e prendendo in considerazione quei soli profili della categoria dogmatica della colpa rilevanti ai fini del presente giudizio, soffermarsi su taluni aspetti di natura logico-giuridica che caratterizzano il giudizio di responsabilità colposa.
4.1. Il giudizio di responsabilità colposa comporta innanzitutto l'accertamento dell'intervenuta inosservanza di regole di condotta (su cui amplius v. § 4.2.), volte a prevenire la lesione di beni giuridici (cd. dimensione oggettiva dell'imputazione colposa) e comporta, poi, l'accertamento dell'attribuibilità di tale inosservanza all'agente, attribuibilità che sussiste allorquando l'osservanza a quelle regole era esigibile (cd. dimensione soggettiva dell'imputazione colposa).
Da tanto discende che una volta accertata la violazione di una regola cautelare di condotta, occorre valutare se il soggetto che si è reso responsabile di tale violazione avrebbe dovuto e potuto agire diversamente;
per addivenire ad un giudizio di responsabilità colposa è dunque necessario superare il vaglio della cd. esigibilità, pena trasformare la responsabilità colposa in una sorta di responsabilità oggettiva mascherata. In altri termini, una volta accolta una concezione normativa quindi oggettiva, la colpa consiste nell'inosservanza di un'obiettiva regola di condotta, vale a dire nella non conformità di una condotta (attiva od omissiva) ad uno standard obiettivo di adeguatezza, ricavato da e misurato alla luce di criteri sociali e tecnici, volti ad essere applicati e rispettati per poter garantire la salvaguardia di interessi altrui o propri. Ma - e il punto è essenziale per delineare correttamente i confini della responsabilità colposa - la prescrittività di tale canone di adeguatezza non è illimitata: il comportamento diligente atteso da un soggetto deve essere un comportamento esigibile nel senso di comportamento che, alla luce di un giudizio ex ante ed in concreto, è ragionevole e normale - e pertanto legittimo – attendersi.
4.2. Risulta altresì necessario in via di premessa, e sia pure nel rispetto del canone della sintesi, chiarire che allorquando nell'ambito del giudizio di responsabilità colposa si discorre di regole di condotta si fa riferimento sia alle regole generiche proprie dei canoni di diligenza, prudenza e perizia (dalla cui violazione genera una colpa generica), sia a regole specifiche poste da leggi, regolamenti, ordini o discipline (dalla cui violazione genera una colpa specifica).
Come rilevato in dottrina, agli inizi dell'emergenza da OV il contesto pandemico si è presentato quale regno della colpa generica, non sussistendo regole cautelari predeterminate, collaudate e consolidate.3 Il vaglio della sussistenza di una responsabilità colposa, soprattutto nella prima fase emergenziale della pandemia, deve dunque essere condotto facendo ricorso ai parametri della miglior scienza ed esperienza, dell'agente modello e della prassi pro tempore vigenti (fonti queste idonee a riempire di contenuto i canoni della diligenza, della prudenza e della perizia). Il regno della colpa generica – come altrettanto efficacemente rilevato in dottrina – sarebbe poi stato soppiantato da quello della colpa specifica ad opera della messa per iscritto tramite leggi, regolamenti, ordini e discipline e tramite la procedimentalizzazione e l'adozione di protocolli dei meccanismi di prevenzione e dunque di cautela volti ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.4
5. SECONDA PREMESSA SUL RAPPORTO TRA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO E GIUDIZIO
GIURIDICO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ. L'analisi svolta dai c.t.u. in sede di a.t.p. si caratterizza per l'indubbia competenza tecnica mostrata da entrambi gli ausiliari del giudice, l'una specialista in medicina legale, l'altro in anestesia e rianimazione.
Come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo della motivazione, l'apporto dell'attività ausiliaria nel processo decisionale di questo giudice si è rivelata essenziale nella comprensione di quelle circostanze di fatto che solo una specifica competenza tecnica (non giuridica) poteva far emergere.
Per tali ragioni, il giudizio cui è addivenuto questo giudice fruisce senza dubbio del contributo tecnico dei consulenti.
Questo giudice non farà coincidere invece la presente decisione con le valutazioni di natura esclusivamente medica in cui consistono le conclusioni cui sono pervenuti i due consulenti. Quelle valutazioni non esauriscono infatti l'assai più complesso giudizio di responsabilità che deve essere reso nel decidere una controversia civile nell'ambito di un processo in cui si svolge la giurisdizione.
Un giudice che acriticamente aderisse alle conclusioni formulate dai consulenti tecnici, senza inserire tali valutazioni nel ben più ampio e complesso ragionamento che supporta un giudizio di responsabilità finirebbe con l'abdicare al proprio ruolo, finendo col trasformarsi da peritus peritorum a servus peritorum. Una concezione di tal sorta dei rapporti tra il ruolo dei c.t.u. e il ruolo del giudice condurrebbe peraltro a ritenere esaurita la discrezionalità del giudice alla fase di ammissione della consulenza, così avallando l'errato convincimento che il giudice non abbia il dovere di valutare i risultati peritali: se si addivenisse a tanto si concretizzerebbe il paventato rischio di consentire alla cd. soggezione specialistica del giudice di fronte all'esperto di trasformare l'organo giudicante in mero recettore passivo e acritico di valutazioni altrui.
6. RIGETTO DELLE DOMANDE ATTOREE. Le domande attoree sono infondate per insussistenza di una responsabilità colposa della struttura convenuta e pertanto devono essere rigettate.
6.1. In via preliminare, è doveroso soffermarsi su due precisazioni.
6.1.a. La prima attiene al contesto storico e geografico in cui si inserisce la vicenda sanitaria del signor accaduta in costanza di un'epidemia globale da SARS-COV-2. Questa ER conoscenza è sussumibile nella categoria del fatto notorio di cui all'art. 115 c.p.c. là dove si discorre di “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”. E' un accadimento da cui – lo si dice con le parole dei c.t.u. – è conseguita “la crisi sanitaria più difficile della storia moderna”.5
6.1.b. La seconda precisazione attiene allo stato di salute del signor che, contrariamente ER
a quanto dedotto dagli attori, fino al febbraio 2020 non godeva di “buone condizioni fisiche generali”. I consulenti tecnici d'ufficio, nel riferire delle patologie rilevanti pregresse, hanno riferito che dalla documentazione sanitaria prodotta emerge che “recentemente” nel follow up oncologico
(il signor a causa di un carcinoma della prostata, era stato trattato con prostatectomia Per_2 radicale nel 2012 e con radioterapia nel 2013) era stata riscontrata una ripresa della malattia neoplastica, con metastasi ossee al bacino e sospetta metastasi polmonare;
nel gennaio 2020 il signor era stato sottoposto ad ago-biopsia polmonare della lesione sospetta al lobo ER superiore destro sotto controllo TC, con esito istologico negativo per neoplasia. Gli stessi c.t.u. precisano però che dalle immagini della RX colonna toracica prodotta nel procedimento per A.T.P. emerge un addensamento del lobo polmonare inferiore destro, non refertato in quanto non oggetto del quesito diagnostico e non in rapporto, data la posizione dell'addensamento, con la procedura agobioptica effettuata nel territorio posteriore del lobo posteriore destro, né con i noduli riscontrati al lobo superiore destro nella pET-TC del 21 ottobre 2019 e nella TC del 22 novembre 2019.
6.2. Come anticipato (§ 2.1), gli attori contestano alla Casa di cura AN SC una condotta imperita anche nella fase iniziale del ricovero del signor da cui sarebbe causalmente ER conseguito il contagio da OV (come chiarito, i consulenti tecnici in sede di a.t.p. hanno invece escluso profili di negligenza, imprudenza o imperizia nella fase iniziale della degenza, i consulenti avendo ravvisato imperizia solo a far data dal 16 marzo, sul punto si tornerà nel § 9). Più in particolare, gli attori hanno dedotto quanto segue:
“[…] i fatti sopra descritti sono iniziati quando ancora cliniche e ospedali della provincia non erano stati travolti dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e dunque i sanitari potevano provvedere alle cure in situazioni di sostenibile normalità. Peraltro, l'epidemia OV era già ben nota e non poteva essere ignorata dai sanitari: un paziente in quelle condizioni doveva essere immediatamente sottoposto a tampone e dovevano predisporsi le cure opportune, pur se ancora non erano ben determinati i protocolli medici.”6
Gli attori sostengono, dunque, che allorquando il signor è stato ricoverato l'epidemia d ER
OV era già nota e si potevano e dovevano predisporre le precauzioni per evitare il contagio e gli accertamenti per verificare l'intervenuto eventuale contagio.
Tali deduzioni, per i motivi di cui si va a dire nel paragrafo che segue, risultano prive di supporto probatorio.
6.3. All'esito dell'istruttoria, condotta sulla base di prove documentali e della prova orale, deve ritenersi raggiunta la prova, supportata da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, in ordine al fatto che le conoscenze mediche ed epidemiologiche, nella prima fase della pandemia allorquando il signor è stato ricoverato, non avevano ancora assunto una consistenza tale da imporre ER alle strutture sanitarie di predisporre tutte le cautele necessarie per ridurre quanto più possibile la diffusione del contagio da SARS-COV-2.
In particolare, occorre porre in evidenza le seguenti circostanze:
➢ il signor è stato ricoverato il 21 febbraio 2020. ER
➢ Il 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 5443 nel cui Allegato
1, per individuare i possibili pazienti affetti da OV, veniva prescritto quanto segue:
Il giorno dopo il ricovero del signor dunque, la comunità scientifica ER
Contro internazionale, l' e dunque il Ministero della Salute italiano ritenevano ancora che, per poter quanto meno contemplare il sospetto di infezione da OV, una persona, oltre a soffrire una infezione respiratoria acuta, dovesse esser stata in Cina nelle due settimane precedenti o dovesse esser stata a contatto con una persona infetta o con probabilità di infettarsi o, in alternativa, avesse lavorato o avesse comunque frequentato una struttura sanitaria con pazienti già infetti: il signor non rientrava, dunque, in quello che il ER
Ministero della ANità qualificava quale “caso sospetto”.
➢ Anche per meglio contestualizzare il momento storico e le relative conoscenze in ordine al virus a livello globale, è doveroso rilevare che nella stessa Circolare del Ministero della
ANità n. 5443/2020 (pubblicata – vale ribadirlo – il giorno dopo il ricovero del signor
, nelle premesse si legge quanto segue: ER
Il 21 febbraio, dunque, il Ministero della Salute italiano come l'Organizzazione Mondiale della ANità (che aveva dichiarato l'esistenza di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale) “non potevano escludere” un rapido aumento dei casi di contagio, per quanto il contagio “continuasse a interessare principalmente la Cina”.
➢ Due giorni dopo il ricovero del signor dunque il 23 febbraio 2020, il Ministero ER della Salute con Ordinanza contingibile e urgente n.1/2020 dà atto di 25 casi acclarati di contagio da OV nella Regione Veneto e dichiara, nelle premesse, che “l'estensione del contagio ad oggi è imprevedibile”.
In tale ordinanza, tra l'altro, vengono indicate le seguenti prescrizioni igieniche: La mascherina, dunque, all'epoca, veniva prescritta in caso di sospetto di contagio o di assistenza a persone malate (v. sopra punto n. 8 dello screenshot).
In questa stessa Ordinanza non viene posto il divieto di visitare le persone ricoverate in ospedale;
viste le conoscenze di cui si disponeva all'epoca, nella medesima Ordinanza si prescrive infatti la seguente cautela:
Allorquando il signor è stato ricoverato le regole cautelari generiche di perizia, ER diligenza e prudenza non prescrivevano di interdire l'accesso nei reparti in cui si trovavano i pazienti, né prescrivevano di consentire l'accesso ad una sola persona al giorno;
in via prudenziale, visto lo stato di conoscenza dell'epoca in ordine alla diffusione del virus, si dava una indicazione che bilanciava le contrapposte esigenze di protezione dalla diffusione del virus (dalla connotazione ancora ignota) e la presenza in ospedale di visitatori, dunque di persone care ai pazienti, pur essa evidentemente ritenuta meritevole di tutela per il benessere stesso dei degenti, in tal modo destinatari non solo di cure mediche, ma anche affettive.
➢ Nei giorni seguenti di febbraio e marzo il signor continuava ad essere ricoverato ER presso la struttura convenuta. Il 7 marzo 2020, per la comparsa di tosse secca, viene sottoposto ad una TC torace il cui esito – esaminato anche dai c.t.u. in sede di a.t.p. – non offriva un imaging da cui inferire la possibile sussistenza dell'infezione da OV.
➢ Il giorno successivo, l'8 marzo dunque, il paziente risulta affetto da tosse produttiva. ➢ Il 9 marzo viene effettuato un tampone (si ribadisce che la TC del 7 marzo non aveva evidenziato “nessun segno suggestivo per un Covid”, come chiarito dai c.t.u.).
➢ Il 10 marzo viene ricevuto il risultato del tampone effettuato il giorno precedente, positivo per SARS-COV-2 e viene attivato l'isolamento del paziente.
Tale diagnosi è stata valutata tempestiva dai c.t.u. che hanno valutato altresì positivamente il trattamento farmacologico cui è stato sottoposto il paziente.
➢ Quanto alle cautele assunte all'epoca dalla struttura convenuta, come correttamente osservato da parte convenuta, deve osservarsi che le prescrizioni di cui all'Ordinanza contingibile e urgente n.1/2020 già sopra richiamata sarebbero state confermate anche con la
Circolare ministeriale n. 9220/2020 del 17 marzo 2020 che in ordine all'uso della mascherina disponeva quanto segue:
La mascherina non doveva dunque essere indossata sempre, ma solo in presenza di sintomi respiratori.
➢ Ciò che merita di essere qui posto in speciale evidenza in ordine alle modalità di trasmissione del virus è che ancora il 28 marzo 2020 (si rammenta che la morte del signor
è avvenuta il 20 marzo) alla comunità scientifica internazionale non risultavano ER dati da cui poter ragionevolmente inferire l'intervenuta trasmissione per via aerogena dei coronavirus, incluso SARS-COV-2, ad eccezione di specifiche procedure che possono generale aerosol in ambiente sanitario, quali intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata.
Di tale stato di conoscenze dà atto il Ministero della Salute – ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni che nel Rapporto ISS OV n. 2/2020 (aggiornato al 28 marzo 2020) evidenzia quanto segue: 6.4. Sulla base delle circostanze evidenziate nei paragrafi che precedono emerge l'infondatezza in fatto di quanto dedotto dagli attori in ordine al fatto che al momento del ricovero del loro congiunto
(21 febbraio) “l'epidemia OV era già ben nota e non poteva essere ignorata dai sanitari” e che il paziente “doveva essere immediatamente sottoposto a tampone” e “dovevano predisporsi le cure opportune”.
Ad ulteriore supporto e in conclusione su questa prima questione vale rilevare che lo stesso testimone attoreo dott. , nel riferire del decesso di un suora il 28 o il 29 febbraio Testimone_1
2020, discorre di una morte per polmonite: “intendo dire che aveva una polmonite ma a quella data non sapevamo che polmonite fosse.”
7. (…Segue). Gli ulteriori rimproveri a titolo di colpa che gli attori muovono nei confronti della convenuta attengono alla negligente, insufficiente e scorretta gestione dell'infezione pandemica da
OV (v. §2.2. e su cui si tornerà nel § 8) e all'inadeguato trattamento di supporto respiratorio
(v. § 2.3 e § 9) e al mancato trasferimento del signor presso altra struttura ospedaliera (v. ER
§ 2.3 e § 10).
Prima di considerare nello specifico tali rimproveri a titolo di colpa, per illustrare compiutamente le ragioni dell'infondatezza della prospettazione difensiva attorea si impongono due ulteriori chiarimenti in ordine al giudizio di responsabilità colposa e di cui si va a dire nei §§ 7.a. e 7.b.
7.a. (Sulla condotta alternativa doverosa). Come anticipato (v. § 4), il giudizio di responsabilità colposa impone che, una volta accertata la violazione di una regola cautelare di condotta, si proceda a verificare l'esigibilità della condotta alternativa doverosa, vale a dire occorre indagare in ordine all'esigibilità del comportamento dovuto. Detto in altri termini, occorre verificare la concreta possibilità di osservare la regola cautelare nella situazione contingente nella quale il soggetto ha agito. Indagare in ordine alla sussistenza di una responsabilità colposa non significa dunque limitarsi a verificare se il fatto dannoso poteva essere evitato osservando una data regola;
significa, piuttosto, verificare se quella osservanza, nella situazione specifica, nel caso concreto in cui il soggetto agente si è trovato ad agire, era esigibile.
Da quanto emerso in sede istruttoria e di cui si va a dire nei §§ 8, 9 e 10 emerge con tutta evidenza che, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori e contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti tecnici d'ufficio in sede di a.t.p., la condotta alternativa doverosa non era esigibile sia in relazione all'approvvigionamento di dispositivi di protezione, sia in relazione alla somministrazione di una terapia respiratoria, sia in relazione al trasferimento in altra struttura ospedaliera.
7.b. (Sul cd. conflitto di doveri). La situazione che si è venuta a creare (anche) nelle strutture ospedaliere nel contesto dell'epidemia da OV e le scelte di fronte alle quali ha posto i medici, il personale sanitario e amministrativo delle stesse, sul piano giuridico, configura quello che gli studi in materia di colpa definiscono “conflitto di doveri” e che si verifica allorquando, in situazioni di emergenza, su uno stesso soggetto gravano, in contemporanea, più obblighi giuridici di pari rango con la conseguenza che l'adempimento di uno specifico dovere di condotta impedisce l'adempimento dell'altro.7
Come autorevolmente evidenziato, nella scelta tra due opzioni cautelari contrastanti il soggetto attivo che si trovi a dover agire in una situazione di pericolo da lui non cagionata, né comunque a lui addebitabile, orienterà la sua azione sia sulla base delle condizioni oggettive nelle quali si trova ad operare, sia sulla base delle sue proprie competenza ed esperienza e questa scelta, di fronte ad opzioni astrattamente corrette, non potrà essere ritenuta colposa, a meno che non presenti caratteri di irrazionalità perché priva di qualsivoglia giustificazione.
Tali riflessioni in materia di colpa, come è evidente, si attagliano perfettamente alla vicenda in cui si
è inserita la vicenda sanitaria del signor in quanto i medici della struttura sanitaria ER convenuta, il personale sanitario e il personale amministrativo si sono trovati costretti a decidere a quale paziente applicare le limitate apparecchiature disponibili e quale paziente trasferire in altra struttura.
8. (…Segue). Ribadito quanto già evidenziato in ordine alle prescrizioni ministeriali in fatto di uso di dispositivi di sicurezza – prescrizioni basate sulle evidenze scientifiche di cui la comunità scientifica internazionale al tempo e col trascorrere dei giorni andava disponendo – deve essere dichiarata l'infondatezza anche di tale contestazione attorea.
8.1. Dall'istruttoria orale e dall'esame dei documenti prodotti è emersa la prova che la Casa di cura
AN SC ha con diligenza adottato le misure utili e necessarie per evitare la contaminazione, attenendosi ai protocolli adottati in conformità alle prescrizioni ministeriali. In sede di istruttoria orale hanno trovato conferma le circostanze che emergono dai documenti dal n. 31 al n. 42 prodotti da parte convenuta e che descrivono le misure adottate col trascorrere delle settimane e dei mesi e la riorganizzazione della struttura sanitaria, sia per quanto riguarda la nuova destinazione dei reparti che per quanto riguarda i turni di lavoro che per quanto concerne la formazione dei personale che per quanto concerne la riorganizzazione degli spazi stessi della struttura.
Le evidenze documentali hanno trovato conferma nell'esame testimoniale dell'infermiera Tes_2
(v. risposta al capitolo n. 7), del dott. (che nel rispondere al capitolo n. 6 ha
[...] Tes_3 peraltro precisato che la Casa di cura AN SC è stata la prima struttura a Bergamo ad istituire un triage una volta attivata l'unità di crisi), della dott.ssa del dott. Persona_3 Tes_1
e della dott.ssa .
[...] Testimone_4
8.2. L'istruttoria orale ha confermato l'indisponibilità nei mesi di febbraio e marzo 2020 di dispositivi individuali di protezione a livello nazionale e internazionale;
vale peraltro precisare che il Ministero della salute nella Circolare n. 10736 del 29 marzo 2020 dava atto del permanere di uno stato di “grave carenza di approvvigionamento” dei DPI.
I testimoni, nel confermare la circostanza dell'indisponibilità dei dispositivi, hanno precisato:
“Inizialmente abbiamo utilizzato quello che avevamo, abbiamo saccheggiato i dispositivi messi a disposizione delle sale operatorie.
Abbiamo anche tentato di reperirli all'estero ma è stato difficile;
ricordo, ad esempio, che avevamo ordinato delle mascherine da un'impresa di Dubai, mi sembra, poi bloccate in Slovacchia.”
[…]
“[D]alla Protezione civile cui ci eravamo rivolti non abbiamo mai avuto niente;
anche l'ATS era in difficoltà a distribuire i dispositivi che riceveva dalla Protezione civile perché erano privilegiati gli ospedali pubblici.”
[…]
“Abbiamo chiesto prestiti ad ATS, al Papa Giovanni, alcuni nostri dipendenti si sono attivati per reperire guanti e mascherine tramite conoscenze;
ad esempio, il primario della radiologia era riuscito a farci avere qualche scatola di mascherine FFP2 tramite un suo conoscente, al tempo erano introvabili.”8 rispondendo al capitolo n. 7, ha precisato altresì che la turnistica di 12 ore del Persona_4 personale “permetteva di risparmiare sui dpi e anche sul personale perché molti erano malati.”
Anche la testimone dott.ssa ha confermato l'impossibilità di reperire mascherine Testimone_5 sia sul mercato nazionale che sul mercato internazionale così come ha riferito di un ordine di dispositivi all'esterno la cui consegna è stata bloccata in dogana. La testimone ha precisato:
“L'ufficio acquisto, la direzione amministrativa si erano attivate in ogni modo possibile, anche i medici si erano attivati anche tramite contatti personali, ad esempio sono stati contattati negozi di vernici che avevano in dotazione mascherine che ci sono state donate.”
La dott.ssa ha anche riferito di un accordo raggiunto con l'ospedale pubblico Papa Tes_5
Giovanni XXIII di Bergamo in ordine ai dispositivi:
“Con l'ospedale Papa Giovanni, siccome noi davamo una mano agli ospedali pubblici ricoverando dei pazienti che potevano seguire senza aver bisogno di una terapia intensiva, avevano raggiunto un accordo per cui quando arrivava un loro paziente ci trasferivano anche dei dispositivi, soprattutto le maschere FFP2 che era la cosa più difficile da provare: non sono ordinaria dotazione di un ospedale che non un reparto di malattie infettive. La Casa di cura AN SC non aveva e non ha un reparto di malattie infettive.”9
Il testimone dott. ha dichiarato che l'indisponibilità delle mascherine emergeva Testimone_1 anche dal confronto con i colleghi di altri ospedali.10
La dott.ssa , nel riferire della difficoltà nel reperire i dispositivi, ha dichiarato: Testimone_4
“Non era volontà di nessuno, non si trovavano.”11
9. (…Segue). Dall'istruttoria orale è emersa la prova che la mancata disponibilità di caschi CPAP per somministrare al signor il supporto respiratorio di cui necessitava non è imputabile a ER una condotta omissiva colposa della struttura convenuta.
9.1. Nella relazione depositata all'esito del procedimento di A.T.P. i consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale di Bergamo hanno osservato che dal 16 marzo 2020 per il signor ER era insufficiente la praticata compensazione con il solo ossigeno ad alta concentrazione somministrato mediante maschera a reservoir. In una nota infermieristica della notte tra il 18 e il 19 marzo si legge – rilevano i consulenti – “+ex CPAC dr cui però la non ha dato Per_5 CP_1 seguito.
monitoravo le mancanze dei dispositivi e rappresentavo la cosa alla dott.ssa che si occupava CP_6 CP_7 degli ordini.” 9 La testimone dott.ssa è stata sentita nell'udienza del 18 gennaio 2023. Testimone_5 10 Il testimone dott. è stato sentito nell'udienza del 19 aprile 2023. Testimone_1 11 La dott.ssa è stata sentita nell'udienza del 25 ottobre 2023. Testimone_4 La Casa di cura AN SC, rilevano i consulenti tecnici d'ufficio, non ha percorso neppure le opzioni più semplici per garantire l'adeguato supporto respiratorio al signor Posto che ER non sarebbe stata sufficiente – precisano i consulenti – l'ossigeno terapia nasale ad alto flusso, i medici avrebbero dovuto far ricorso alla CPAP con casco, vale a dire la più elementare delle forme di ventilazione non invasiva, patrimonio delle conoscenze della medicina e in particolare della terapia intensiva preesistente alla comparsa del OV.12
I consulenti concludono affermando:
“Non si trovano spiegazioni sul fatto che il signor almeno a partire ER dal 16/03/2020, non sia stato sottoposto a supporto respiratorio almeno con
CPAP a casco”.
“Poiché il signor era già sotto ossigeno-terapia con maschera a ER reservoir, un flussimetro era già presente al suo posto letto e pertanto per alimentare un casco CPAP sarebbe bastato aggiungere una seconda fonte di ossigeno usando un dispositivo di base che non poteva non essere presente in ospedale.”
E nel rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte convenuta i c.t.u. stigmatizzano “l'infelice
e criticabile organizzazione” della e rilevano quanto segue: Controparte_8
“Tornando alla scarsità dei mezzi della è Parte_4 sorprendente, da tutti i punti di vista – ex ante ed ex post – che la struttura, pur assumendosi nei confronti di Regione Lombardia e quindi nei confronti della popolazione un compito di servizio pubblico con un reparto Covid-dedicato, fosse dotato soltanto di due apparecchi CPAP e alla data dell'11 marzo 2020 – in piena emergenza sanitaria specialmente nel territorio bergamasco – a fronte del carico di pazienti ricoverati necessitanti di ventilazione assistita, abbia proceduto all'ordine di solo 5 caschi CPAP che arrivati il 13 marzo 2020 si rivelano pure inutilizzabili per mancanza di rotametri.” 9.2. L'indisponibilità da parte della convenuta dei caschi CPAP è circostanza che deve CP_1 essere contestualizzata sia in relazione alle caratteristiche della clinica medesima che in relazione allo scenario epidemiologico nazionale ed internazionale sorto in seguito al contagio globale da
OV.
Dall'istruttoria orale è emersa la conferma dell'organizzazione della Casa di cura AN SC, clinica priva del reparto di terapia intensiva, e che con l'emergere dell'epidemia da OV aveva raggiunto un accordo con l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in virtù del quale venivano trasferiti all'odierna convenuta i pazienti che l'ospedale Papa Giovanni non poteva ricoverare
(occorre rammentare che il signor era stato prima ricoverato al Pronto soccorso del Papa ER
Giovanni per poi essere trasferito alla ). Controparte_8
Per meglio comprendere la struttura della clinica convenuta, oltre a rinviare alla documentazione prodotta in giudizio da parte convenuta, vale riportare le dichiarazioni della testimone dott.ssa
Per_3
“In condizioni normali, ad esempio oggi, non mettiamo CPAP;
oggi, se un paziente necessita di un CPAP il paziente viene trasferito in quanto la Casa di cura, in condizioni normali, non è adatta a curare trattamenti che hanno bisogno di questo tipo di cura.
Quando dico “condizioni normali” intendo dire conformandosi al nostro ruolo nell'ambito del sistema sanitaria;
il nostro ruolo è quello di una casa di cura con alcuni reparti, quali radiologia, medica, neurologia, riabilitazione, ortopedia, chirurgia e subacuti. In questi reparti le persone che vengono normalmente ricoverate non necessitano di terapia respiratoria, di ventilazione;
chi necessita di questo tipo di cure, oggi, in condizioni normali, viene ricoverato in una struttura in cui c'è la pneumologia.
Per “condizioni normali” intendo condizioni in cui non c'è un'emergenza, in cui non c'è una pandemia che io paragono ad un terremoto, una pandemia che
a Bergamo, in quei giorni, ha rappresentato uno stato di emergenza che è stato qualcosa di enorme, circoscritto, davvero come un terremoto, che manda in crisi un territorio;
io sono di Monza, anche lì c'era la pandemia, anche a
Milano c'è stata ma lì è stato diverso da Bergamo, intendo che l'impatto sul sistema è stato diverso, proprio sul mio ospedale per il fatto che l'enorme numero di persone malate ha fatto sì che gli ospedali venissero presi d'assalto perché la gente non sapeva più dove andare.” Tanto premesso, occorre rilevare innanzitutto che la clinica, in ragione della sua propria organizzazione nel senso appena chiarito riportando le parole della dott.ssa disponeva di Per_3 due caschi CPAP dei quali forse uno solo era stato utilizzato negli anni precedenti (v. dichiarazioni del teste dott. e della teste dott.ssa ). Tes_3 Tes_4
I caschi CPAP erano indisponibili sia a livello nazionale che a livello internazionale (v. dichiarazioni della teste dott.ssa : Per_3
“[R]icordo che abbiamo chiesto un prestito a direttore sanitario dell'ospedale di Seriate;
mi dissero – parlai io personalmente col direttore – che avevano dei caschi ma erano inutilizzabili perché mancavano dei pezzi quali i flussimetri adeguati, ricordo che inviammo il nostro ingegnere clinico a verificare e confermò che mancavano i flussimetri. Noi avevamo due caschi CPAP, forse tre.
I CPAP senza flussimetri non ci avrebbero consentito di erogare la quantità di ossigeno che richiede una terapia ventilatoria.”
“A un certo punto ricordo che avevano comunicato a costruire i caschi con le maschere che si prendono alla Decathlon per i sub;
il problema non era costruire la maschera ma aveva il flussimetro e poter disporre di un sistema di erogazione dell'ossigeno superiore al nostro.”
A marzo la clinica è riuscita a reperire sul mercato altri 5 caschi, inutilizzabili perché arrivati senza flussimetro.
Come evidenziato nel § che precede i consulenti tecnici d'ufficio hanno mostrato stupore e sorpresa
(“è sorprendente”) nell'accertare che il signor non sia stato destinatario di una terapia ER respiratoria tramite casco CPAP.
Per le ragioni appena chiarite, la clinica non era provvista né era riuscita a rifornirsi di ulteriori caschi.
Ma v'è un'altra fondamentale circostanza che i consulenti tecnici d'ufficio hanno del tutto omesso nello svolgere le loro valutazioni: la quantità di ossigeno che poteva essere quotidianamente erogata nella struttura convenuta.
Vale prendere le mosse da un dato che ha trovato conferma in sede di istruttoria orale: nell'arco temporale dal 16 al 20 marzo 2020 tutti i pazienti ricoverati presso la Controparte_8 necessitavano di ossigenoterapia;
la circostanza è confermata dalla teste attorea dott.ssa : Tes_4 “[A]vevamo praticamente tutti i pazienti con l'ossigeno, sì. Tanto che c'erano stati problemi in tutti gli ospedali, c'era bisogno di una quantità di ossigeno enormi, a Seriate ricordo si congelarono i tubi per il flusso di ossigeno.”
In particolare le dichiarazioni dei testimoni dott. e dott.ssa hanno consentito di Tes_3 Per_3 comprendere il sistema di funzionamento dell'impianto di ossigeno e dell'erogazione di ossigeno ai pazienti che, occorre ribadirlo per comprendere la situazione che si va a descrivere, dal 16 marzo al
20 marzo necessitavano tutti di ossigenoterapia.
L'impianto dell'ossigeno della era in grado di sopportare dai 250 ai 300 litri Controparte_8 al minuto di ossigeno.
Con due caschi CPAP in funzione si raggiungono dai 30 ai 50 litri al minuto (il dott. ha Tes_3 parlato di 30/40 litri al minuto, la dott.ssa dai 40/50 litri al minuto). Per_3
Tutti i degenti della clinica in quell'arco temporale ricevevano ossigeno tramite altri strumenti quali le maschere per l'ossigeno anche con flussi di 5-8 litri al minuto.
Nel mese di marzo i valori massimi sono stati raggiunti spesso, per quanto la clinica non sia mai rimasta senza scorte di ossigeno di cui disponeva.
Da tali dati emerge che – come dichiarato dal dott. – tenendo presente tutte le persone che Tes_3 avevano bisogno di ossigeno, mettere in funzione anche un solo casco in più avrebbe messo in difficoltà l'intera clinica. In altri termini, se la clinica avesse deciso di usare 3 caschi CPAP
(quand'anche in teoria li avesse avuti a disposizione), questo avrebbe comportato la decisione di rifornire di ossigeno 3 pazienti tramite casco, 24 tramite mascherine lasciando senza alcun tipo di supporto respiratorio almeno 6 pazienti che necessitavano di ossigenoterapia, lasciandoli dunque senza alcuna forma di rifornimento di ossigeno.
Da tali circostanze di fatto emerge la prova delle ragioni per cui la clinica convenuta, nella gestione del conflitto di doveri di cui si è detto nel § 7.b, non ha potuto conformarsi alle regole di perizia e diligenza della migliore scienza e arte medica del tempo con riguardo a ciascuno dei pazienti degenti: la condotta la cui omissione è stata censurata dagli attori era, come emerge con nettezza dall'istruttoria orale, inesigibile.
10. (…Segue). Dall'istruttoria orale è emersa la prova che il mancato trasferimento del signor in altra struttura non è imputabile ad una condotta omissiva colposa della struttura ER convenuta.
10.1. Nella relazione depositata all'esito del procedimento di A.T.P. i consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale di Bergamo hanno dichiarato che dal 16 marzo 2020 il signor ER ipotizzando che la Casa di cura AN SC non avesse in loco la possibilità tecnica di neppure della minima escalation terapeutica rappresentata da una CPAP a casco […], il paziente avrebbe potuto essere trasportato in un'altra sede ospedaliera.
In ordine al trasporto del paziente in altra struttura, i consulenti hanno evidenziato quanto segue:
Con risorse umane e strumentali adeguate – che nel contingente momento storico e nell'area geografica come quella in esame probabilmente presentavano concrete limitazioni – un trasporto si può fare praticamente sempre, senza particolari limiti geografici. Ad esempiomolteplici pazienti con
OV grave sono stati inviati perfino in Germania.
Merita di essere riportata per esteso la descrizione che i consulenti offrono di quanto necessario per poter organizzare il trasporto di un paziente in sicurezza presso altra struttura:
Un trasporto in sicurezza in una sede remota avrebbe necessitato un'equipe composta da almeno un rianimatore e un infermiere, e un'attrezzatura composta da un monitor di segni vitali e un ventilatore polmonare.
Il trasporto in sicurezza avrebbe dovuto essere effettuato previa sedazione, paralisi farmacologica, intubazione tracheale e ventilazione meccanica. Un trasporto con tragitto breve, in una sede vicina, avrebbe potuto essere effettuato anche senza ricorrere ad una intubazione preventiva, purché assistito da un'equipe con la preparazione e le dotazioni sopra indicate.
In ordine alle possibilità per la Casa di cura AN SC di organizzare un trasporto per il signor i consulenti concludono nei termini che seguono: ER
In quanto la Casa di Cura AN SC è una struttura presso la quale viene effettuata dell'attività chirurgica ed è provvista di una struttura di anestesia e rianimazione, la presenza in sede delle risorse necessarie per un trasporto dovrebbe essere scontata.
I consulenti osservano inoltre che dalla documentazione clinica prodotta non risulta che il personale della clinica convenuta si sia attivato:
Dalla documentazione clinica tuttavia non risulta che ci siano stati contatti intesi a realizzare un trasferimento in altra sede, né che siano mai stati coinvolti nelle cure gli anestesisti rianimatori della Casa di Cura AN
SC.
E' pacifico che il signor non sia stato trasportato in altra struttura ospedaliera;
richiamato ER quanto chiarito nel § 4 in ordine al giudizio di responsabilità colposa, deve ritenersi pacifica la sussistenza della dimensione oggettiva dell'imputazione colposa, vale a dire il mancato adempimento alla regola di perizia medica che richiede di trasferire in altra struttura sanitaria un paziente allorquando la struttura dove il paziente è degente non è in grado di offrire le cure più adeguate.
Come chiarito nel suddetto § 4, da intendersi qui integralmente richiamato, il giudizio di responsabilità colposa è assai più complesso della mera constatazione di un mancato adeguamento ad una regola cautelare, il giudizio imponendo di verificare, come già chiarito, la sussistenza della dimensione dell'imputazione colposa, dunque la sussistenza dell'esigibilità della condotta alternativa doverosa (v. § 7.a) che deve essere seguita nei limiti di quanto già chiarito nel § 7.b là dove si è discorso del cd. conflitto di doveri.
Prima di esaminare le risultanze dell'istruttoria orale deve essere evidenziato che gli attori non hanno allegato che i pazienti trasferiti in altre strutture non fossero pazienti in gravi condizioni, non hanno, in altri termini, allegato che in presenza di più pazienti la struttura convenuta ha trasferito pazienti che non necessitavano di tal sorta di intervento. Deve pertanto essere evidenziato che gli attori non hanno contestato la violazione delle regole di cautela che presidiano le situazioni cd. di conflitto di doveri;
tanto significa che gli attori contestano che di fronte a più pazienti in gravi condizioni i medici avrebbero dovuto decidere di trasferire il loro congiunto, senza però allegare al contempo che la decisione di trasferire altri pazienti sia stata irragionevole perché ingiustificata.
Basti osservare che dei pazienti trasferiti dalla taluni – secondo quanto Controparte_8 dichiarato dai testimoni, inclusa la testimone attorea dott.ssa - non ce l'hanno poi fatta a Tes_4 sopravvivere, questo a riprova della gravità delle condizioni di salute in cui versavano quei pazienti trasferiti e che avevano quindi giustificato il trasferimento, conforme dunque a regole di diligenza e perizia medica.
Dall'istruttoria orale è emersa un'elevata diligenza del personale della struttura convenuta che – tanto è emerso dalle dichiarazioni convergenti di tutti i testimoni – hanno profuso uno straordinario impegno nell'adempiere ai propri doveri di cura dei pazienti e, più in particolare per quanto qui ora interessa, nel cercare di trasferire i casi più gravi presso altre strutture, situazione questa in cui emerge con certo non comune drammaticità la sussistenza di un conflitto di doveri di cui si è detto sopra sub § 7.b da intendersi qui integralmente richiamato.13
Per la speciale intensità e portata delle sue dichiarazioni, idonee a rendere evidente il conflitto in cui il personale sanitario della struttura convenuta si è trovato a lavorare dovendo quotidianamente compiere scelte di cura tra un paziente e l'altro, meritano di essere riportate innanzitutto le dichiarazioni della testimone attorea dott.ssa : Tes_4
“[L]a situazione si è fatta sempre più grave quando gli ospedali ci hanno detto di non trasferire i pazienti gravi oltre una certa età, non erano cose scritte.
Non avevano più ventilatori, dovevano scegliere;
direi che questa cosa ci è stata detta a metà marzo, forse più avanti: non c'erano ambulanze, c'era un casino.
Ricordo con precisione una mattina, rimasi tre ore al telefono per poter trasferire un paziente di 31 anni, ne ricordo il cognome, ma ricordo che per inviare richieste di aiuto ho impiegato tre ore.
Ho saputo che poi non ce l'ha fatta.”
La difficoltà di reperire strutture che accettassero richieste di trasferimento è emersa anche dall'esame del testimone dott. che, dopo aver chiarito di essere in contatto quotidiano con il Tes_3
Bed manager dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha dichiarato:
“Quando ci rivolgevamo al centro di coordinamento accettavano la richiesta di trasferimento solo per i pazienti intubati;
se il paziente aveva bisogno solo dell'ossigeno e del CPAP ci dicevano di tenerlo da noi.”
E in ordine ai requisiti per poter trasferire un paziente e alle condizioni necessarie per procedervi lo stesso teste dott. ha dichiarato: Tes_3
“I trasferimenti in terapie intensive erano molto difficili;
quando un paziente aveva una gravissima insufficienza respiratoria doveva essere intubato, gli anestesisti lo portavano in sala operatoria dove, dopo averlo intubato, dovevamo lasciare un anestesista e un infermiere.
A quel punto chiamavamo non solo il centro di coordinamento ma anche direttamente gli altri ospedali.
Ad esempio, il dottore che lavorava in laboratorio lo abbiamo trasferito a Milano ed è morto;
un'infermiera è stata trasferita a Monza, un'altra al Papa Giovanni, mi riferisco sempre a persone intubate che partivano con infermiere e anestesista.
Anche avere un'ambulanza subito non era così facile.”
Merita di essere evidenziato che, come sopra riportato, i consulenti tecnici, che hanno prospettato come facile e sempre possibile il trasporto di un paziente in un'altra struttura (“un trasporto si può fare praticamente sempre, senza particolari limiti geografici”, si legge nella c.t.u.), hanno osservato che il trasporto di un paziente richiede un'equipe composta da almeno un rianimatore e un infermiere, risorse queste, affermano i c.t.u., la cui presenza dovrebbe essere scontata in una clinica. Ebbene, come precisato dal teste dott. la nel periodo Covid Tes_3 Controparte_8 disponeva di 5 anestesisti:
“uno è rimasto a casa per timore;
uno è andato al Papa Giovanni a dare un aiuto;
tre sono rimasti in clinica e stavano nel reparto di subintensiva. Nessuno di loro tre ha preso il Covid, sono sempre rimasti lì.”
Risulta in tal modo che quanto rilevato dai c.t.u. in ordine alla facilità nell'organizzare il trasporto di un paziente, in relazione a quel particolare momento storico e nella particolare zona geografica di
Bergamo (in cui, nelle parole sopra riportate dalla testimone dott.ssa si è verificato “un Tes_5 terremoto”) è affermazione del tutto infondata in fatto: le circostanze in cui versava l'organizzazione sanitaria erano tali da aver reso il trasporto di un paziente un'operazione tanto complessa quanto difficile da porre in essere (vale rammentare quanto sopra riportato: nelle parole degli stessi c.t.u. dall'epidemia da OV è generata “la crisi sanitaria più difficile della storia moderna”).
La testimone dott.ssa ha dichiarato che un anestesista in servizio presso la Casa di cura Per_3
AN SC era stato distaccato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per aiutare il reparto di terapia intensiva:
“eravamo in contatto diretto con lui che ci confermava che lì non avevano assolutamente posto.
Su altre province, posso dire che c'era un centro di coordinamento che decideva come smistare le richieste e quindi dovevamo fornire le informazioni di ogni paziente e loro, sulla base di criteri da loro individuati, decidevano se, quando e dove trasferirli. Alcuni nostri pazienti sono stati infatti trasferiti al
di Milano, a Lecco, a Monza.” Per_6
Dall'istruttoria orale è pertanto emersa la conferma (di un fatto peraltro che allo stato delle attuali conoscenze può essere considerato notorio) della saturazione delle terapie intensive e dell'indisponibilità di posti con conseguenti estreme difficoltà (che ha sovente rasentato l'impossibilità) di trasferire pazienti in altre strutture;
il rispetto delle regole cautelari imposte dalla scienza medica è pertanto risultato inesigibile nella specifica vicenda oggetto del presente giudizio.
In conclusione, è doveroso riportare le seguenti, indubbiamente drammatiche, dichiarazioni della testimone attorea dott.ssa : Tes_4
“Obiettivamente era un disastro, ma non per cattiva volontà di qualcuno.
Si è parlato di medicina di guerra.
O in terapia intensiva uno andava al Creatore o il posto non si liberava: questo era.” 11. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico degli attori e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della sua alta complessità, assunto quale scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a 260.000,00, applicati i valori medi per ciascuna fase processuale per compenso professionale è liquidato l'importo di € 14.103,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 24 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che nel corso della motivazione verranno riportati in virgolettato e in corsivo frammenti tratti dagli atti del procedimento per atp, dalla relazione depositata dai consulenti tecnici così come dai verbali di udienza del presente giudizio senza emendarli di eventuali refusi, frutto di meri errori materiali. 2 Atto di citazione, pagg. 8-9. 3 Il terzo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. pone il divieto di citare autori giuridici nella stesura della motivazione della sentenza. Questo giudice ritiene doveroso precisare che è in virtù di tale divieto che nella presente motivazione non si troveranno espresse citazioni di autori giuridici e delle loro opere (pur riportate nel testo della motivazione) che, nella circolazione del pensiero tra il formante giurisprudenziale e quello dottrinale, per il vero, come avviene in altri sistemi giuridici, parrebbe doveroso esplicitare. 4 V. nota n. 2. 5 Relazione dei c.t.u., pag. 24. 6 Atto di citazione, pag. 8. 7 Gli autori giuridici al cui pensiero si sta qui attingendo non possono essere citati per la ragione esplicitata nella nota n. 2 cui si fa integrale rinvio. 8 Il teste dott. è stato sentito nell'udienza del 26 ottobre 2022. Vale evidenziare che il dott. ha Tes_3 Tes_3 personalmente gestito l'approvvigionamento di dispositivi;
il teste ha infatti dichiarato: “Io sono vice direttore sanitario;
in quel periodo il direttore sanitario si è ammalata di COvid ed è rimasta a casa. Quindi in quel periodo ho gestito la situazione, collegandomi via computer col direttore sanitario. In quel periodo eravamo anche senza il
[... direttore generale che, poco prima, aveva avuto un ictus. Ho quindi gestito con il direttore amministrativo dott.ssa 12 In ordine alla CPAP con casco nella consulenza si legge quanto segue: La CPAP con casco si avvale di una cupola di plastica trasparente provvista di un anello di tenuta morbido che si adatta al collo. La testa del paziente viene introdotta completamente nel casco, il quale viene ventilato da un flusso continuo di aria e ossigeno in entrata, mentre una valvola sulla via di uscita regola la pressione positiva continua (CPAP) che vige all'interno del casco, e che da lì viene trasmessa ai polmoni malati. Con questa tecnica il paziente usa le forze dei propri muscoli respiratori, ma respira in un ambiente lievemente più pressurizzato rispetto all'atmosfera, per l'appunto la CPAP. La pressione positiva della CPAP consente di “reclutare” alveoli, cioè di riaprire e di riportare in condizione di buon funzionamento gli alveoli collassati presenti in modo sparso nelle zone indicate radiologicamente alla TC come “vetro smerigliato” o “ground glass” nel CoViD-19. 13 Tra gli altri, vale riportare quanto dichiarato dal testimone dott. “Non ho conosciuto il paziente Tes_3 perché in quel periodo mi occupavo dell'organizzazione dell'ospedale, non stavo in reparto dove però mi ER recavo ogni giorno, tutti i giorni visitavo tutti i reparti. Il mese di marzo sono stato presente tutti i giorni, compresi i sabato e le domeniche, c'è il mio cartellino a testimoniarlo.”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8595/2021 promossa da:
, Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , , rappresentati e difesi C.F._2 Parte_3 C.F._3 dall'Avvocato Roberto Trussardi, elettivamente domiciliati come da procura in atti
Parte attrice
Contro
Controparte_1
, rappresentato e difeso dagli Avvocati SC Ferroni, Marta Lignini e Sara P.IVA_1
Cazzanti, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte convenuta
Conclusioni
Conclusioni per parte attrice
“Voglia il Tribunale, respinta ogni diversa istanza, accertata e dichiarata la condotta negligente e imperita dei sanitari dell' che ebbero in Controparte_1 cura il sig. , condannare il predetto Persona_1 Controparte_2 riconosciuto - in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed extrapatrimoniali, anche da perdita di chance e morale, come indicati in atti, subiti e subendi da , e in proprio e nella Parte_3 Parte_1 Parte_2 loro qualità di eredi di (rispettivamente loro marito e padre), da liquidarsi tenuto Persona_1 conto delle risultanze di causa e delle tabelle in uso per la liquidazione dei danni o, in subordine, di quanto il Giudice riterrà equo ex art. 1226 c.c.. Interessi compensativi, o in subordine al tasso legale, dal 20.03.2020. IN OGNI CASO E COMUNQUE:
- Con rigetto di ogni avversa domanda.
- Con vittoria di spese e compensi di avvocato, ivi incluse le spese e competenze di C.T.U. e di C.T.P. nonché quelle relative al ricorso ex 696 bis c.p.c. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede che:
- i testi indicati vengano escussi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. datata 18.05.2022 ma non ammesse;
- il Giudice, ad integrazione della consulenza tecnica svolta in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c., disponga CTU volta ad accertare che la situazione psico-fisica del sig. al Persona_1 febbraio 2020 non presentava criticità tale da ragionevolmente comprometterne la vita in assenza di infezione da OV.”
Conclusioni per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
- In via principale e nel merito: accertata e dichiarata l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all' , respingere le richieste risarcitorie di parte CP_1 Controparte_1 attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- In via subordinata istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove testimonaili sui capitoli non ammessi con l'ordinanza del 20.7.2022 (capp. nn. 1,2,3,15,16,17, 20, 26, 27 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte convenuta), oltrechè per l'ammissione della CTU medico-legale, così come richiesta alle pagg. 13 e 14 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2) c.p.c. di parte convenuta. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del 15%, Iva e C.p.a.”. PREMESSA SULLA CD. RAGIONE PIÙ LIQUIDA, QUALE PRINCIPIO DECISORIO CHE
INFORMA ANCHE LO STILE REDAZIONALE DELLA MOTIVAZIONE. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida, vale a dire sulla base di un principio che impone un approccio interpretativo di verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e non già su quello della coerenza logico sistematica. Si tratta di un principio che, come chiarito dalla Corte di cassazione, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (termini mutuati da Cass. n.
12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n. 9309/2020).
Tale approccio interpretativo - in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132,
II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.1
1. L'ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO TRIBUNALE DI BERGAMO N. 5120/2020. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. la moglie e i due figli del signor (odierni Persona_1 attori) hanno chiesto di accertare che la morte del loro congiunto, occorsa il 20 marzo 2020 allorquando questi era ricoverato, è da ricondursi causalmente ad un ritardo diagnostico e alla inadeguatezza delle cure prestate dal personale sanitario dell' Controparte_1
(altrimenti noto come Casa di cura AN SC).
[...] 1.1. In sede di a.t.p. i ricorrenti hanno dedotto che il 20 febbraio 2020 fu rinvenuto Persona_1 in casa per terra, incapace di alzarsi autonomamente. Al Pronto Soccorso dell'Ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo dove fu immediatamente trasportato, vennero diagnosticate “febbre, sospetta bronchite acuta, rabdomiolisi”.
Il giorno successivo il paziente venne trasferito presso la di Bergamo Controparte_3 dove fu ricoverato nel reparto di Medicina Generale. L'esame obiettivo - precisano i ricorrenti - segnalava crepitii diffusi su tutto l'ambito polmonare (già rilevati presso l'Ospedale Papa
Giovanni), associati a febbre e gli esami ematici mostravano un severo incremento di CPK LDH transaminasi creatina e PCR.
1.2. Nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c. si evidenzia che la vicenda ospedaliera del signor ER
(ricoverato il 21 febbraio 2020 e deceduto il 20 marzo 2020) iniziava allorquando cliniche e ospedali della provincia di Bergamo non erano ancora stati travolti dall'emergenza da OV;
i sanitari potevano, dunque, provvedere alle cure in situazioni di sostenibile normalità.
I ricorrenti hanno precisato inoltre che l'epidemia Covid -19 nel febbraio del 2020 era già ben nota e non poteva essere ignorata dai sanitari: un paziente nelle condizioni del signor doveva ER dunque esser immediatamente sottoposto a tampone con prescrizione delle cure opportune e ciò anche se, precisano i ricorrenti, i protocolli medici non erano stati ben determinati.
Se i sanitari si fossero attivati in conformità alla pratica e alla scienza medica – concludono i ricorrenti – le chance di sopravvivenza per il signor sarebbero enormemente accresciute;
ER pertanto, hanno chiesto di accertare la chance di sopravvivenza del signor qualora la ER malattia fosse stata diagnosticata tempestivamente e qualora il paziente fosse stato sottoposto a cure corrette.
1.3. Il Tribunale di Bergamo ha dichiarato ammissibile il procedimento di accertamento tecnico preventivo e ha formulato ai c.t.u. (un medico legale e uno specialista in anestesia e rianimazione) i seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti ed i documenti clinici allegati, esperite le necessarie indagini specialistiche, sentiti i consulenti tecnici di parte,
- descrivano i C.T.U. la vicenda clinica di ed in particolare Persona_1 indichino
- gli accertamenti e gli esami svolti all‟atto del suo ingresso al Pronto Soccorso dell‟Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo,
- gli accertamenti e gli esami svolti all‟atto del suo ricovero presso la Casa di
Cura AN SC indicando in particolare i singoli esami effettuati, le singole cure apprestate volta per volta ed i singoli farmaci somministrati, nonché la relativa tempistica,
- dicano se tali accertamenti siano stati adeguati alle condizioni del paziente ovvero se emergessero elementi tali da far ritenere necessario un immediato ulteriore approfondimento con riferimento ai sintomi lamentati, agli esami svolti ed al particolare periodo in cui si sono manifestati;
-accertino se alla data del ricovero esistessero linee guida, buone pratiche, protocolli o raccomandazioni a livello nazionale e se ve ne fossero a livello locale relativi alle modalità di diagnosi, di ricovero e di cura dei pazienti che presentassero i medesimi sintomi del o se la stessa struttura convenuta ER ne avesse di propri,
- dicano quali fossero alla data del ricovero le conoscenze mediche a livello nazionale e locale (comunale/regionale) in relazione alla malattia COVID 19 e se esso fossero state diffuse alle strutture sanitarie;
accertino se le prestazioni fornite dai sanitari dell convenuto siano state CP_1 adeguate alle condizioni del paziente con riferimento - ai tempi dei ricoveri nelle diverse unità della struttura,- agli esami effettuati,-alle cure somministrate,- ai mezzi disponibili presso quella struttura alla luce altresì del numero dei pazienti ricoverati nel medesimo periodo per patologie analoghe (o per altre necessitanti di analoghe cure e/o mezzi) di cui darà indicazione, distinguendo tale adeguatezza con riferimento alle singole tappe temporali di cura,
- accertino altresì, laddove fosse stato necessario l'utilizzo di farmaci e/o mezzi
e/o dispositivi di cui la convenuta non aveva disponibilità o aveva disponibilità non sufficiente, se le condizioni del paziente consentissero un ricovero in altra struttura, ed entro quale area geografica, avente i farmaci, mezzi ed i dispositivi necessari e se tale trasferimento avrebbe offerto possibilità di diversa e migliorativa evoluzione della malattia,
- accertino l‟adeguatezza del trattamento terapeutico complessivo reso o che poteva essere reso alla luce della concreta possibilità di successo dello stesso in relazione all‟età ed alle patologie del paziente precedenti il ricovero e concorrenti eventualmente durante la degenza, - dicano quindi se le prestazioni fornite dai sanitari dell convenuto siano CP_1 state adeguate alle condizioni del paziente, alla luce della corretta applicazione della scienza medica, conformi alle regole dell‟arte, alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale ovvero con riferimento ad eventuali protocolli, raccomandazioni o prassi esistenti
o diffuse nel periodo del ricovero sul territorio nazionale o a livello locale, ed eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia, in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto,
- in caso affermativo, dicano quale sarebbe stato il corretto trattamento terapeutico, quando avrebbe potuto essere posto in atto e se le eventuali tempestive cure del caso avrebbero modificato, in termini di decorso clinico e di eventuale pregiudizio permanente, il successivo decorso della malattia;
- dicano pertanto se il sopravvenuto decesso sia da porsi in collegamento causale con il trattamento sanitario complessivamente ricevuto ovvero con le patologie proprie del paziente, chiarendo se lo stesso debba essere considerato come evento imprevisto ed imprevedibile ovvero se lo stesso potesse essere impedito all‟esito di un diverso comportamento e quindi in collegamento causale o concausale con il comportamento dei sanitari intervenuti nella vicenda ovvero se il trattamento sanitario complessivamente ricevuto abbia diminuito le possibilità di sopravvivenza del paziente in accordo con i principi espressi da Cass.
28993/2019.”
1.5. In sede di a.t.p. i consulenti tecnici d'ufficio hanno ritenuto che la terapia medica farmacologica prestata al paziente sia stata adeguata. ER
Hanno ritenuto che il percorso diagnostico-terapeutico deve essere ritenuto esente da critica dalla data dell'ingresso in clinica (21 febbraio 2020) e fino al 16 marzo 2020 allorquando occorreva prestare altra e più adeguata terapia respiratoria (vale rammentare che il signor sarebbe ER deceduto il 20 marzo 2020). Più in particolare, i consulenti tecnici hanno ritenuto inadeguata la terapia relativa al supporto respiratorio a far data dal 16 marzo:
a) per non aver fatto ricorso neanche a forme elementari di tecniche quali la CPAP con casco;
b) per non aver trasportato il paziente in altra sede ospedaliera.
In sintesi, i consulenti tecnici d'ufficio sono addivenuti alle seguenti conclusioni:
“In sintesi conclusiva, la causa del decesso del si identifica in ER un'insufficienza respiratoria acuta determinata dalla polmonite Covid 19- correlata, infezione verosimilmente contratta durante il ricovero presso la
[...]
a partire dal 21.2.2020, per sospetta bronchite e rabdomiolisi, Controparte_3 in paziente oncologico (neoplasia prostatica con metastasi ossee). Il percorso diagnostico-terapeutico è esente da critica dal 21.2.2020 fino al
16.3.2020, data in cui la condizione clinica richiedeva una escalation di terapia di supporto respiratorio, mediante, quanto meno, applicazione di C-PAP.
Tenendo conto delle condizioni generali pre-esistenti compromesse del Sig.
e della elevata mortalità intrinseca della patologia OV, alla luce ER dei dati di letteratura sulla significativa efficacia dei dispositivi C-PAP nonché dell'appena citato 4C mortality score, alla mancata, necessaria erogazione di supporto ventilatorio a partire dal 16 marzo 2020, è derivata, una perdita di chance di sopravvivenza, intorno al 20-25%.”
2. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DEGLI ATTORI. Con atto di citazione Parte_1 [...]
e , sulla scorta delle risultanze di quanto accertato in sede di a.t.p. (di cui si Parte_2 Parte_3
è detto nel § 1), hanno chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare la negligenza e l'imperizia dei sanitari della struttura convenuta, causa del decesso del loro congiunto e, per Persona_1
l'effetto, di condannare parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in proprio, oltre al danno iure hereditatis subito dal signor per la perdita di chance ER di una maggiore quantità e qualità di vita.
2.1. Gli attori, in particolare, hanno ribadito nell'atto di citazione quanto già dedotto in sede di a.t.p. sia in ordine alla buone condizioni fisiche e psichiche generali di cui godeva il loro congiunto fino al febbraio 2020 (pur essendo affetto da tumore alla prostata) sia in ordine al fatto che l'epidemia
OV era già ben nota il 21 febbraio 2020, allorquando il signor è stato ricoverato ER presso la Casa di cura AN SC.
A supporto gli attori alle pagine 8 e 9 dell'atto di citazione hanno posto in evidenza la seguente cronologia di eventi:
• 22 gennaio 2020 - istituzione di una task force presso il Ministero della Salute;
• 29 gennaio 2020 - ricovero a Roma per OV di due turisti cinesi, di cui parlarono per giorni i media;
• 30 gennaio 2020 - interruzione del traffico aereo Italia/Cina;
• 31 gennaio 2020 – dichiarazione con decreto dello stato di emergenza in Italia
(pubblicazione sulla G.U. 01.02.2020);
• 31 gennaio 2020 - l'O.M.S. dichiara la pandemia e l'emergenza sanitaria;
• 21 febbraio 2020 - referto sul cosiddetto “paziente 1” di Codogno;
• 22 febbraio 2020 - istituzione di una “Zona Rossa” a Codogno e in altri 11
Comuni Lombardo-Emiliani, oltre a Vò Euganeo;
• 23 febbraio 2020 - decreto di chiusura di tutte le scuole nelle Regioni del nord;
• 23 febbraio 2020 - chiusura solo momentanea dell'Ospedale di Alzano Lombardo;
• 2 marzo 2020 - l' invita ad istituire una “Zona Rossa” Controparte_4 in bassa Valle Seriana;
• 3 marzo 2020 - istituzione del Comitato Tecnico Scientifico;
• 8 marzo 2020 – la Lombardia e 14 province del nord Italia vengono dichiate
“zona arancione”;
• 11 marzo 2020 – Istituzione della “Zona Rossa” in tutto il Paese.2
Da tanto emerge, concludono gli attori, che la diagnosi del signor come paziente Covid- ER
19, giunto alla Casa di cura AN SC il 21 febbraio 2020, doveva essere immediatamente ipotizzata e a maggior ragione nei giorni successivisi, mentre il tampone nasale fu effettuato solo il
9 marzo 2020 ossia dopo 18 giorni dalla presa in carico del paziente.
2.2. Gli attori hanno dedotto inoltre che il personale sanitario ha gestito l'infezione pandemica da
OV in modo insufficiente e scorretto. In particolare, hanno osservato che allorquando il signor si è ammalato non veniva usato nessun dispositivo di sicurezza (mascherine, ER igienizzante, guanti) né era adottato il distanziamento;
gli stessi medici indossavano per più giorni di seguito mascherine monouso;
mancavano i camici, le visiere e gli scafandri.
Da tale negligente gestione, concludono gli attori, è causalmente conseguito il contagio del signor che ha contratto il virus OV mentre era ricoverato. Per_2
2.3. Alla condotta negligente nella gestione della pandemia di cui si è detto nel § che precede, si è poi aggiunta - deducono gli attori - una colposa mancanza di terapia di supporto respiratorio, con conseguente progressivo aggravamento delle condizioni del paziente, condizioni che il 4 marzo
2020 erano risultate buone, in via di miglioramento e il colposo mancato trasferimento del paziente presso altra struttura ospedaliera.
Da tanto discende, deducono gli attori, che se il signor non avesse contratto il OV ER presso la di Cura convenuta, sarebbe sopravvissuto con una possibilità di sopravvivenza CP_3 altissima e che si può calcolare nella misura del 100% o comunque non inferiore al 60%.
3. PROSPETTAZIONE DIFENSIVA DI PARTE CONVENUTA. Si è costituito in giudizio l'
[...]
che in via preliminare ha eccepito la nullità della c.t.u. depositata Controparte_1 nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. in quanto estesa a questioni che per la loro intrinseca natura non potevano essere oggetto di un procedimento per ATP;
in particolare,
l'accertamento dell'ipotizzato contagio in struttura del signor da parte dei consulenti ER tecnici, risultando accertamento di un fatto principale nemmeno allegato dai ricorrenti, è lesivo del principio della domanda e del principio dispositivo. 3.1. Nel merito, parte convenuta, ai sensi dell'art. 2236 cod.civ. ha chiesto il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
3.1.a. Parte convenuta ha osservato innanzitutto che il signor nel febbraio del 2020, ER contrariamente a quanto riferito dagli attori, non godeva di buone condizioni fisiche e psichiche generali, essendo un paziente in follow up oncologico a causa di una neoplasia prostatica diagnosticatagli nel 2012 e sottoposta a trattamento chirurgico e radioterapia, dalla quale conseguivano metastasi polmonari ed ossee.
3.1.b. Parte convenuta ha quindi evidenziato che la vicenda sanitaria che ha riguardato il signor deve essere contestualizzata sia storicamente che geograficamente nel contesto ER emergenziale che ha visto il diffondersi a livello mondiale di una patologia nuova, causata da un virus del tutto sconosciuto fino ad allora. L'impatto della pandemia da OV, osserva parte convenuta, è risultato aggravato da oggettive ed insormontabili difficoltà organizzative e gestionali delle strutture sanitarie per irreperibilità di principi attivi, di dispositivi di protezione individuale, di dispositivi sanitari per ventilazione meccanica non invasiva e di posti letto in ambiente intensivo e tanto ancor di più in Lombardia e a Bergamo in particolare.
3.2. In ragione del suddetto contesto emergenziale pandemico, parte convenuta, che pure ha dedotto di essersi conformata ai protocolli di prevenzione prescritti dai DPCM succedutisi nei mesi della cd. prima ondata, così come alle misure indicate dall'Istituto Superiore della ANità e dalla legislazione della Regione Lombardia, ha eccepito l'insussistenza di una sua responsabilità per contagio da
OV del signor così come di una sua responsabilità per non aver sottoposto il signor ER
a supporto respiratorio mediante CPAP a partire dal 16 marzo 2020 e, da ultimo, ER
l'insussistenza di una sua responsabilità per mancato trasferimento del paziente presso un'altra struttura ospedaliera.
3.3. Da ultimo, parte convenuta ha eccepito “l'insussistenza e/o difetto di prova del nesso causale” tra la condotta colposa e l'evento di danno.
4. PRIMA PREMESSA SUL GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ COLPOSA. Gli attori signori e ER
rimproverano alla Casa di cura AN SC di non aver agito in modo tale da scongiurare Pt_3
l'evento morte del loro congiunto;
dalle difese svolte discende che gli attori rimproverano, dunque, alla struttura convenuta il fatto di non aver attivato quei poteri di controllo che dovevano e potevano essere attivati per impedire l'aggravamento delle condizioni di salute del signor che ER hanno portato al suo decesso.
In sintesi, gli attori formulano nei confronti della struttura convenuta un rimprovero per inosservanza degli standard di diligenza, prudenza e perizia richiesti nella situazione concreta in cui si è trovato il paziente signor e che dovevano e potevano essere osservati in quella data ER situazione concreta.
Per una compiuta comprensione delle ragioni poste a fondamento della presente decisione di rigetto del rimprovero colposo mosso dagli attori nei confronti della convenuta, risulta indispensabile, sia pure in via di estrema sintesi e prendendo in considerazione quei soli profili della categoria dogmatica della colpa rilevanti ai fini del presente giudizio, soffermarsi su taluni aspetti di natura logico-giuridica che caratterizzano il giudizio di responsabilità colposa.
4.1. Il giudizio di responsabilità colposa comporta innanzitutto l'accertamento dell'intervenuta inosservanza di regole di condotta (su cui amplius v. § 4.2.), volte a prevenire la lesione di beni giuridici (cd. dimensione oggettiva dell'imputazione colposa) e comporta, poi, l'accertamento dell'attribuibilità di tale inosservanza all'agente, attribuibilità che sussiste allorquando l'osservanza a quelle regole era esigibile (cd. dimensione soggettiva dell'imputazione colposa).
Da tanto discende che una volta accertata la violazione di una regola cautelare di condotta, occorre valutare se il soggetto che si è reso responsabile di tale violazione avrebbe dovuto e potuto agire diversamente;
per addivenire ad un giudizio di responsabilità colposa è dunque necessario superare il vaglio della cd. esigibilità, pena trasformare la responsabilità colposa in una sorta di responsabilità oggettiva mascherata. In altri termini, una volta accolta una concezione normativa quindi oggettiva, la colpa consiste nell'inosservanza di un'obiettiva regola di condotta, vale a dire nella non conformità di una condotta (attiva od omissiva) ad uno standard obiettivo di adeguatezza, ricavato da e misurato alla luce di criteri sociali e tecnici, volti ad essere applicati e rispettati per poter garantire la salvaguardia di interessi altrui o propri. Ma - e il punto è essenziale per delineare correttamente i confini della responsabilità colposa - la prescrittività di tale canone di adeguatezza non è illimitata: il comportamento diligente atteso da un soggetto deve essere un comportamento esigibile nel senso di comportamento che, alla luce di un giudizio ex ante ed in concreto, è ragionevole e normale - e pertanto legittimo – attendersi.
4.2. Risulta altresì necessario in via di premessa, e sia pure nel rispetto del canone della sintesi, chiarire che allorquando nell'ambito del giudizio di responsabilità colposa si discorre di regole di condotta si fa riferimento sia alle regole generiche proprie dei canoni di diligenza, prudenza e perizia (dalla cui violazione genera una colpa generica), sia a regole specifiche poste da leggi, regolamenti, ordini o discipline (dalla cui violazione genera una colpa specifica).
Come rilevato in dottrina, agli inizi dell'emergenza da OV il contesto pandemico si è presentato quale regno della colpa generica, non sussistendo regole cautelari predeterminate, collaudate e consolidate.3 Il vaglio della sussistenza di una responsabilità colposa, soprattutto nella prima fase emergenziale della pandemia, deve dunque essere condotto facendo ricorso ai parametri della miglior scienza ed esperienza, dell'agente modello e della prassi pro tempore vigenti (fonti queste idonee a riempire di contenuto i canoni della diligenza, della prudenza e della perizia). Il regno della colpa generica – come altrettanto efficacemente rilevato in dottrina – sarebbe poi stato soppiantato da quello della colpa specifica ad opera della messa per iscritto tramite leggi, regolamenti, ordini e discipline e tramite la procedimentalizzazione e l'adozione di protocolli dei meccanismi di prevenzione e dunque di cautela volti ad evitare il verificarsi di eventi dannosi.4
5. SECONDA PREMESSA SUL RAPPORTO TRA CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO E GIUDIZIO
GIURIDICO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ. L'analisi svolta dai c.t.u. in sede di a.t.p. si caratterizza per l'indubbia competenza tecnica mostrata da entrambi gli ausiliari del giudice, l'una specialista in medicina legale, l'altro in anestesia e rianimazione.
Come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo della motivazione, l'apporto dell'attività ausiliaria nel processo decisionale di questo giudice si è rivelata essenziale nella comprensione di quelle circostanze di fatto che solo una specifica competenza tecnica (non giuridica) poteva far emergere.
Per tali ragioni, il giudizio cui è addivenuto questo giudice fruisce senza dubbio del contributo tecnico dei consulenti.
Questo giudice non farà coincidere invece la presente decisione con le valutazioni di natura esclusivamente medica in cui consistono le conclusioni cui sono pervenuti i due consulenti. Quelle valutazioni non esauriscono infatti l'assai più complesso giudizio di responsabilità che deve essere reso nel decidere una controversia civile nell'ambito di un processo in cui si svolge la giurisdizione.
Un giudice che acriticamente aderisse alle conclusioni formulate dai consulenti tecnici, senza inserire tali valutazioni nel ben più ampio e complesso ragionamento che supporta un giudizio di responsabilità finirebbe con l'abdicare al proprio ruolo, finendo col trasformarsi da peritus peritorum a servus peritorum. Una concezione di tal sorta dei rapporti tra il ruolo dei c.t.u. e il ruolo del giudice condurrebbe peraltro a ritenere esaurita la discrezionalità del giudice alla fase di ammissione della consulenza, così avallando l'errato convincimento che il giudice non abbia il dovere di valutare i risultati peritali: se si addivenisse a tanto si concretizzerebbe il paventato rischio di consentire alla cd. soggezione specialistica del giudice di fronte all'esperto di trasformare l'organo giudicante in mero recettore passivo e acritico di valutazioni altrui.
6. RIGETTO DELLE DOMANDE ATTOREE. Le domande attoree sono infondate per insussistenza di una responsabilità colposa della struttura convenuta e pertanto devono essere rigettate.
6.1. In via preliminare, è doveroso soffermarsi su due precisazioni.
6.1.a. La prima attiene al contesto storico e geografico in cui si inserisce la vicenda sanitaria del signor accaduta in costanza di un'epidemia globale da SARS-COV-2. Questa ER conoscenza è sussumibile nella categoria del fatto notorio di cui all'art. 115 c.p.c. là dove si discorre di “nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”. E' un accadimento da cui – lo si dice con le parole dei c.t.u. – è conseguita “la crisi sanitaria più difficile della storia moderna”.5
6.1.b. La seconda precisazione attiene allo stato di salute del signor che, contrariamente ER
a quanto dedotto dagli attori, fino al febbraio 2020 non godeva di “buone condizioni fisiche generali”. I consulenti tecnici d'ufficio, nel riferire delle patologie rilevanti pregresse, hanno riferito che dalla documentazione sanitaria prodotta emerge che “recentemente” nel follow up oncologico
(il signor a causa di un carcinoma della prostata, era stato trattato con prostatectomia Per_2 radicale nel 2012 e con radioterapia nel 2013) era stata riscontrata una ripresa della malattia neoplastica, con metastasi ossee al bacino e sospetta metastasi polmonare;
nel gennaio 2020 il signor era stato sottoposto ad ago-biopsia polmonare della lesione sospetta al lobo ER superiore destro sotto controllo TC, con esito istologico negativo per neoplasia. Gli stessi c.t.u. precisano però che dalle immagini della RX colonna toracica prodotta nel procedimento per A.T.P. emerge un addensamento del lobo polmonare inferiore destro, non refertato in quanto non oggetto del quesito diagnostico e non in rapporto, data la posizione dell'addensamento, con la procedura agobioptica effettuata nel territorio posteriore del lobo posteriore destro, né con i noduli riscontrati al lobo superiore destro nella pET-TC del 21 ottobre 2019 e nella TC del 22 novembre 2019.
6.2. Come anticipato (§ 2.1), gli attori contestano alla Casa di cura AN SC una condotta imperita anche nella fase iniziale del ricovero del signor da cui sarebbe causalmente ER conseguito il contagio da OV (come chiarito, i consulenti tecnici in sede di a.t.p. hanno invece escluso profili di negligenza, imprudenza o imperizia nella fase iniziale della degenza, i consulenti avendo ravvisato imperizia solo a far data dal 16 marzo, sul punto si tornerà nel § 9). Più in particolare, gli attori hanno dedotto quanto segue:
“[…] i fatti sopra descritti sono iniziati quando ancora cliniche e ospedali della provincia non erano stati travolti dall'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e dunque i sanitari potevano provvedere alle cure in situazioni di sostenibile normalità. Peraltro, l'epidemia OV era già ben nota e non poteva essere ignorata dai sanitari: un paziente in quelle condizioni doveva essere immediatamente sottoposto a tampone e dovevano predisporsi le cure opportune, pur se ancora non erano ben determinati i protocolli medici.”6
Gli attori sostengono, dunque, che allorquando il signor è stato ricoverato l'epidemia d ER
OV era già nota e si potevano e dovevano predisporre le precauzioni per evitare il contagio e gli accertamenti per verificare l'intervenuto eventuale contagio.
Tali deduzioni, per i motivi di cui si va a dire nel paragrafo che segue, risultano prive di supporto probatorio.
6.3. All'esito dell'istruttoria, condotta sulla base di prove documentali e della prova orale, deve ritenersi raggiunta la prova, supportata da plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, in ordine al fatto che le conoscenze mediche ed epidemiologiche, nella prima fase della pandemia allorquando il signor è stato ricoverato, non avevano ancora assunto una consistenza tale da imporre ER alle strutture sanitarie di predisporre tutte le cautele necessarie per ridurre quanto più possibile la diffusione del contagio da SARS-COV-2.
In particolare, occorre porre in evidenza le seguenti circostanze:
➢ il signor è stato ricoverato il 21 febbraio 2020. ER
➢ Il 22 febbraio 2020 il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 5443 nel cui Allegato
1, per individuare i possibili pazienti affetti da OV, veniva prescritto quanto segue:
Il giorno dopo il ricovero del signor dunque, la comunità scientifica ER
Contro internazionale, l' e dunque il Ministero della Salute italiano ritenevano ancora che, per poter quanto meno contemplare il sospetto di infezione da OV, una persona, oltre a soffrire una infezione respiratoria acuta, dovesse esser stata in Cina nelle due settimane precedenti o dovesse esser stata a contatto con una persona infetta o con probabilità di infettarsi o, in alternativa, avesse lavorato o avesse comunque frequentato una struttura sanitaria con pazienti già infetti: il signor non rientrava, dunque, in quello che il ER
Ministero della ANità qualificava quale “caso sospetto”.
➢ Anche per meglio contestualizzare il momento storico e le relative conoscenze in ordine al virus a livello globale, è doveroso rilevare che nella stessa Circolare del Ministero della
ANità n. 5443/2020 (pubblicata – vale ribadirlo – il giorno dopo il ricovero del signor
, nelle premesse si legge quanto segue: ER
Il 21 febbraio, dunque, il Ministero della Salute italiano come l'Organizzazione Mondiale della ANità (che aveva dichiarato l'esistenza di un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale) “non potevano escludere” un rapido aumento dei casi di contagio, per quanto il contagio “continuasse a interessare principalmente la Cina”.
➢ Due giorni dopo il ricovero del signor dunque il 23 febbraio 2020, il Ministero ER della Salute con Ordinanza contingibile e urgente n.1/2020 dà atto di 25 casi acclarati di contagio da OV nella Regione Veneto e dichiara, nelle premesse, che “l'estensione del contagio ad oggi è imprevedibile”.
In tale ordinanza, tra l'altro, vengono indicate le seguenti prescrizioni igieniche: La mascherina, dunque, all'epoca, veniva prescritta in caso di sospetto di contagio o di assistenza a persone malate (v. sopra punto n. 8 dello screenshot).
In questa stessa Ordinanza non viene posto il divieto di visitare le persone ricoverate in ospedale;
viste le conoscenze di cui si disponeva all'epoca, nella medesima Ordinanza si prescrive infatti la seguente cautela:
Allorquando il signor è stato ricoverato le regole cautelari generiche di perizia, ER diligenza e prudenza non prescrivevano di interdire l'accesso nei reparti in cui si trovavano i pazienti, né prescrivevano di consentire l'accesso ad una sola persona al giorno;
in via prudenziale, visto lo stato di conoscenza dell'epoca in ordine alla diffusione del virus, si dava una indicazione che bilanciava le contrapposte esigenze di protezione dalla diffusione del virus (dalla connotazione ancora ignota) e la presenza in ospedale di visitatori, dunque di persone care ai pazienti, pur essa evidentemente ritenuta meritevole di tutela per il benessere stesso dei degenti, in tal modo destinatari non solo di cure mediche, ma anche affettive.
➢ Nei giorni seguenti di febbraio e marzo il signor continuava ad essere ricoverato ER presso la struttura convenuta. Il 7 marzo 2020, per la comparsa di tosse secca, viene sottoposto ad una TC torace il cui esito – esaminato anche dai c.t.u. in sede di a.t.p. – non offriva un imaging da cui inferire la possibile sussistenza dell'infezione da OV.
➢ Il giorno successivo, l'8 marzo dunque, il paziente risulta affetto da tosse produttiva. ➢ Il 9 marzo viene effettuato un tampone (si ribadisce che la TC del 7 marzo non aveva evidenziato “nessun segno suggestivo per un Covid”, come chiarito dai c.t.u.).
➢ Il 10 marzo viene ricevuto il risultato del tampone effettuato il giorno precedente, positivo per SARS-COV-2 e viene attivato l'isolamento del paziente.
Tale diagnosi è stata valutata tempestiva dai c.t.u. che hanno valutato altresì positivamente il trattamento farmacologico cui è stato sottoposto il paziente.
➢ Quanto alle cautele assunte all'epoca dalla struttura convenuta, come correttamente osservato da parte convenuta, deve osservarsi che le prescrizioni di cui all'Ordinanza contingibile e urgente n.1/2020 già sopra richiamata sarebbero state confermate anche con la
Circolare ministeriale n. 9220/2020 del 17 marzo 2020 che in ordine all'uso della mascherina disponeva quanto segue:
La mascherina non doveva dunque essere indossata sempre, ma solo in presenza di sintomi respiratori.
➢ Ciò che merita di essere qui posto in speciale evidenza in ordine alle modalità di trasmissione del virus è che ancora il 28 marzo 2020 (si rammenta che la morte del signor
è avvenuta il 20 marzo) alla comunità scientifica internazionale non risultavano ER dati da cui poter ragionevolmente inferire l'intervenuta trasmissione per via aerogena dei coronavirus, incluso SARS-COV-2, ad eccezione di specifiche procedure che possono generale aerosol in ambiente sanitario, quali intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata.
Di tale stato di conoscenze dà atto il Ministero della Salute – ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni che nel Rapporto ISS OV n. 2/2020 (aggiornato al 28 marzo 2020) evidenzia quanto segue: 6.4. Sulla base delle circostanze evidenziate nei paragrafi che precedono emerge l'infondatezza in fatto di quanto dedotto dagli attori in ordine al fatto che al momento del ricovero del loro congiunto
(21 febbraio) “l'epidemia OV era già ben nota e non poteva essere ignorata dai sanitari” e che il paziente “doveva essere immediatamente sottoposto a tampone” e “dovevano predisporsi le cure opportune”.
Ad ulteriore supporto e in conclusione su questa prima questione vale rilevare che lo stesso testimone attoreo dott. , nel riferire del decesso di un suora il 28 o il 29 febbraio Testimone_1
2020, discorre di una morte per polmonite: “intendo dire che aveva una polmonite ma a quella data non sapevamo che polmonite fosse.”
7. (…Segue). Gli ulteriori rimproveri a titolo di colpa che gli attori muovono nei confronti della convenuta attengono alla negligente, insufficiente e scorretta gestione dell'infezione pandemica da
OV (v. §2.2. e su cui si tornerà nel § 8) e all'inadeguato trattamento di supporto respiratorio
(v. § 2.3 e § 9) e al mancato trasferimento del signor presso altra struttura ospedaliera (v. ER
§ 2.3 e § 10).
Prima di considerare nello specifico tali rimproveri a titolo di colpa, per illustrare compiutamente le ragioni dell'infondatezza della prospettazione difensiva attorea si impongono due ulteriori chiarimenti in ordine al giudizio di responsabilità colposa e di cui si va a dire nei §§ 7.a. e 7.b.
7.a. (Sulla condotta alternativa doverosa). Come anticipato (v. § 4), il giudizio di responsabilità colposa impone che, una volta accertata la violazione di una regola cautelare di condotta, si proceda a verificare l'esigibilità della condotta alternativa doverosa, vale a dire occorre indagare in ordine all'esigibilità del comportamento dovuto. Detto in altri termini, occorre verificare la concreta possibilità di osservare la regola cautelare nella situazione contingente nella quale il soggetto ha agito. Indagare in ordine alla sussistenza di una responsabilità colposa non significa dunque limitarsi a verificare se il fatto dannoso poteva essere evitato osservando una data regola;
significa, piuttosto, verificare se quella osservanza, nella situazione specifica, nel caso concreto in cui il soggetto agente si è trovato ad agire, era esigibile.
Da quanto emerso in sede istruttoria e di cui si va a dire nei §§ 8, 9 e 10 emerge con tutta evidenza che, contrariamente a quanto ritenuto dagli attori e contrariamente a quanto sostenuto dai consulenti tecnici d'ufficio in sede di a.t.p., la condotta alternativa doverosa non era esigibile sia in relazione all'approvvigionamento di dispositivi di protezione, sia in relazione alla somministrazione di una terapia respiratoria, sia in relazione al trasferimento in altra struttura ospedaliera.
7.b. (Sul cd. conflitto di doveri). La situazione che si è venuta a creare (anche) nelle strutture ospedaliere nel contesto dell'epidemia da OV e le scelte di fronte alle quali ha posto i medici, il personale sanitario e amministrativo delle stesse, sul piano giuridico, configura quello che gli studi in materia di colpa definiscono “conflitto di doveri” e che si verifica allorquando, in situazioni di emergenza, su uno stesso soggetto gravano, in contemporanea, più obblighi giuridici di pari rango con la conseguenza che l'adempimento di uno specifico dovere di condotta impedisce l'adempimento dell'altro.7
Come autorevolmente evidenziato, nella scelta tra due opzioni cautelari contrastanti il soggetto attivo che si trovi a dover agire in una situazione di pericolo da lui non cagionata, né comunque a lui addebitabile, orienterà la sua azione sia sulla base delle condizioni oggettive nelle quali si trova ad operare, sia sulla base delle sue proprie competenza ed esperienza e questa scelta, di fronte ad opzioni astrattamente corrette, non potrà essere ritenuta colposa, a meno che non presenti caratteri di irrazionalità perché priva di qualsivoglia giustificazione.
Tali riflessioni in materia di colpa, come è evidente, si attagliano perfettamente alla vicenda in cui si
è inserita la vicenda sanitaria del signor in quanto i medici della struttura sanitaria ER convenuta, il personale sanitario e il personale amministrativo si sono trovati costretti a decidere a quale paziente applicare le limitate apparecchiature disponibili e quale paziente trasferire in altra struttura.
8. (…Segue). Ribadito quanto già evidenziato in ordine alle prescrizioni ministeriali in fatto di uso di dispositivi di sicurezza – prescrizioni basate sulle evidenze scientifiche di cui la comunità scientifica internazionale al tempo e col trascorrere dei giorni andava disponendo – deve essere dichiarata l'infondatezza anche di tale contestazione attorea.
8.1. Dall'istruttoria orale e dall'esame dei documenti prodotti è emersa la prova che la Casa di cura
AN SC ha con diligenza adottato le misure utili e necessarie per evitare la contaminazione, attenendosi ai protocolli adottati in conformità alle prescrizioni ministeriali. In sede di istruttoria orale hanno trovato conferma le circostanze che emergono dai documenti dal n. 31 al n. 42 prodotti da parte convenuta e che descrivono le misure adottate col trascorrere delle settimane e dei mesi e la riorganizzazione della struttura sanitaria, sia per quanto riguarda la nuova destinazione dei reparti che per quanto riguarda i turni di lavoro che per quanto concerne la formazione dei personale che per quanto concerne la riorganizzazione degli spazi stessi della struttura.
Le evidenze documentali hanno trovato conferma nell'esame testimoniale dell'infermiera Tes_2
(v. risposta al capitolo n. 7), del dott. (che nel rispondere al capitolo n. 6 ha
[...] Tes_3 peraltro precisato che la Casa di cura AN SC è stata la prima struttura a Bergamo ad istituire un triage una volta attivata l'unità di crisi), della dott.ssa del dott. Persona_3 Tes_1
e della dott.ssa .
[...] Testimone_4
8.2. L'istruttoria orale ha confermato l'indisponibilità nei mesi di febbraio e marzo 2020 di dispositivi individuali di protezione a livello nazionale e internazionale;
vale peraltro precisare che il Ministero della salute nella Circolare n. 10736 del 29 marzo 2020 dava atto del permanere di uno stato di “grave carenza di approvvigionamento” dei DPI.
I testimoni, nel confermare la circostanza dell'indisponibilità dei dispositivi, hanno precisato:
“Inizialmente abbiamo utilizzato quello che avevamo, abbiamo saccheggiato i dispositivi messi a disposizione delle sale operatorie.
Abbiamo anche tentato di reperirli all'estero ma è stato difficile;
ricordo, ad esempio, che avevamo ordinato delle mascherine da un'impresa di Dubai, mi sembra, poi bloccate in Slovacchia.”
[…]
“[D]alla Protezione civile cui ci eravamo rivolti non abbiamo mai avuto niente;
anche l'ATS era in difficoltà a distribuire i dispositivi che riceveva dalla Protezione civile perché erano privilegiati gli ospedali pubblici.”
[…]
“Abbiamo chiesto prestiti ad ATS, al Papa Giovanni, alcuni nostri dipendenti si sono attivati per reperire guanti e mascherine tramite conoscenze;
ad esempio, il primario della radiologia era riuscito a farci avere qualche scatola di mascherine FFP2 tramite un suo conoscente, al tempo erano introvabili.”8 rispondendo al capitolo n. 7, ha precisato altresì che la turnistica di 12 ore del Persona_4 personale “permetteva di risparmiare sui dpi e anche sul personale perché molti erano malati.”
Anche la testimone dott.ssa ha confermato l'impossibilità di reperire mascherine Testimone_5 sia sul mercato nazionale che sul mercato internazionale così come ha riferito di un ordine di dispositivi all'esterno la cui consegna è stata bloccata in dogana. La testimone ha precisato:
“L'ufficio acquisto, la direzione amministrativa si erano attivate in ogni modo possibile, anche i medici si erano attivati anche tramite contatti personali, ad esempio sono stati contattati negozi di vernici che avevano in dotazione mascherine che ci sono state donate.”
La dott.ssa ha anche riferito di un accordo raggiunto con l'ospedale pubblico Papa Tes_5
Giovanni XXIII di Bergamo in ordine ai dispositivi:
“Con l'ospedale Papa Giovanni, siccome noi davamo una mano agli ospedali pubblici ricoverando dei pazienti che potevano seguire senza aver bisogno di una terapia intensiva, avevano raggiunto un accordo per cui quando arrivava un loro paziente ci trasferivano anche dei dispositivi, soprattutto le maschere FFP2 che era la cosa più difficile da provare: non sono ordinaria dotazione di un ospedale che non un reparto di malattie infettive. La Casa di cura AN SC non aveva e non ha un reparto di malattie infettive.”9
Il testimone dott. ha dichiarato che l'indisponibilità delle mascherine emergeva Testimone_1 anche dal confronto con i colleghi di altri ospedali.10
La dott.ssa , nel riferire della difficoltà nel reperire i dispositivi, ha dichiarato: Testimone_4
“Non era volontà di nessuno, non si trovavano.”11
9. (…Segue). Dall'istruttoria orale è emersa la prova che la mancata disponibilità di caschi CPAP per somministrare al signor il supporto respiratorio di cui necessitava non è imputabile a ER una condotta omissiva colposa della struttura convenuta.
9.1. Nella relazione depositata all'esito del procedimento di A.T.P. i consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale di Bergamo hanno osservato che dal 16 marzo 2020 per il signor ER era insufficiente la praticata compensazione con il solo ossigeno ad alta concentrazione somministrato mediante maschera a reservoir. In una nota infermieristica della notte tra il 18 e il 19 marzo si legge – rilevano i consulenti – “+ex CPAC dr cui però la non ha dato Per_5 CP_1 seguito.
monitoravo le mancanze dei dispositivi e rappresentavo la cosa alla dott.ssa che si occupava CP_6 CP_7 degli ordini.” 9 La testimone dott.ssa è stata sentita nell'udienza del 18 gennaio 2023. Testimone_5 10 Il testimone dott. è stato sentito nell'udienza del 19 aprile 2023. Testimone_1 11 La dott.ssa è stata sentita nell'udienza del 25 ottobre 2023. Testimone_4 La Casa di cura AN SC, rilevano i consulenti tecnici d'ufficio, non ha percorso neppure le opzioni più semplici per garantire l'adeguato supporto respiratorio al signor Posto che ER non sarebbe stata sufficiente – precisano i consulenti – l'ossigeno terapia nasale ad alto flusso, i medici avrebbero dovuto far ricorso alla CPAP con casco, vale a dire la più elementare delle forme di ventilazione non invasiva, patrimonio delle conoscenze della medicina e in particolare della terapia intensiva preesistente alla comparsa del OV.12
I consulenti concludono affermando:
“Non si trovano spiegazioni sul fatto che il signor almeno a partire ER dal 16/03/2020, non sia stato sottoposto a supporto respiratorio almeno con
CPAP a casco”.
“Poiché il signor era già sotto ossigeno-terapia con maschera a ER reservoir, un flussimetro era già presente al suo posto letto e pertanto per alimentare un casco CPAP sarebbe bastato aggiungere una seconda fonte di ossigeno usando un dispositivo di base che non poteva non essere presente in ospedale.”
E nel rispondere alle osservazioni dei consulenti di parte convenuta i c.t.u. stigmatizzano “l'infelice
e criticabile organizzazione” della e rilevano quanto segue: Controparte_8
“Tornando alla scarsità dei mezzi della è Parte_4 sorprendente, da tutti i punti di vista – ex ante ed ex post – che la struttura, pur assumendosi nei confronti di Regione Lombardia e quindi nei confronti della popolazione un compito di servizio pubblico con un reparto Covid-dedicato, fosse dotato soltanto di due apparecchi CPAP e alla data dell'11 marzo 2020 – in piena emergenza sanitaria specialmente nel territorio bergamasco – a fronte del carico di pazienti ricoverati necessitanti di ventilazione assistita, abbia proceduto all'ordine di solo 5 caschi CPAP che arrivati il 13 marzo 2020 si rivelano pure inutilizzabili per mancanza di rotametri.” 9.2. L'indisponibilità da parte della convenuta dei caschi CPAP è circostanza che deve CP_1 essere contestualizzata sia in relazione alle caratteristiche della clinica medesima che in relazione allo scenario epidemiologico nazionale ed internazionale sorto in seguito al contagio globale da
OV.
Dall'istruttoria orale è emersa la conferma dell'organizzazione della Casa di cura AN SC, clinica priva del reparto di terapia intensiva, e che con l'emergere dell'epidemia da OV aveva raggiunto un accordo con l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in virtù del quale venivano trasferiti all'odierna convenuta i pazienti che l'ospedale Papa Giovanni non poteva ricoverare
(occorre rammentare che il signor era stato prima ricoverato al Pronto soccorso del Papa ER
Giovanni per poi essere trasferito alla ). Controparte_8
Per meglio comprendere la struttura della clinica convenuta, oltre a rinviare alla documentazione prodotta in giudizio da parte convenuta, vale riportare le dichiarazioni della testimone dott.ssa
Per_3
“In condizioni normali, ad esempio oggi, non mettiamo CPAP;
oggi, se un paziente necessita di un CPAP il paziente viene trasferito in quanto la Casa di cura, in condizioni normali, non è adatta a curare trattamenti che hanno bisogno di questo tipo di cura.
Quando dico “condizioni normali” intendo dire conformandosi al nostro ruolo nell'ambito del sistema sanitaria;
il nostro ruolo è quello di una casa di cura con alcuni reparti, quali radiologia, medica, neurologia, riabilitazione, ortopedia, chirurgia e subacuti. In questi reparti le persone che vengono normalmente ricoverate non necessitano di terapia respiratoria, di ventilazione;
chi necessita di questo tipo di cure, oggi, in condizioni normali, viene ricoverato in una struttura in cui c'è la pneumologia.
Per “condizioni normali” intendo condizioni in cui non c'è un'emergenza, in cui non c'è una pandemia che io paragono ad un terremoto, una pandemia che
a Bergamo, in quei giorni, ha rappresentato uno stato di emergenza che è stato qualcosa di enorme, circoscritto, davvero come un terremoto, che manda in crisi un territorio;
io sono di Monza, anche lì c'era la pandemia, anche a
Milano c'è stata ma lì è stato diverso da Bergamo, intendo che l'impatto sul sistema è stato diverso, proprio sul mio ospedale per il fatto che l'enorme numero di persone malate ha fatto sì che gli ospedali venissero presi d'assalto perché la gente non sapeva più dove andare.” Tanto premesso, occorre rilevare innanzitutto che la clinica, in ragione della sua propria organizzazione nel senso appena chiarito riportando le parole della dott.ssa disponeva di Per_3 due caschi CPAP dei quali forse uno solo era stato utilizzato negli anni precedenti (v. dichiarazioni del teste dott. e della teste dott.ssa ). Tes_3 Tes_4
I caschi CPAP erano indisponibili sia a livello nazionale che a livello internazionale (v. dichiarazioni della teste dott.ssa : Per_3
“[R]icordo che abbiamo chiesto un prestito a direttore sanitario dell'ospedale di Seriate;
mi dissero – parlai io personalmente col direttore – che avevano dei caschi ma erano inutilizzabili perché mancavano dei pezzi quali i flussimetri adeguati, ricordo che inviammo il nostro ingegnere clinico a verificare e confermò che mancavano i flussimetri. Noi avevamo due caschi CPAP, forse tre.
I CPAP senza flussimetri non ci avrebbero consentito di erogare la quantità di ossigeno che richiede una terapia ventilatoria.”
“A un certo punto ricordo che avevano comunicato a costruire i caschi con le maschere che si prendono alla Decathlon per i sub;
il problema non era costruire la maschera ma aveva il flussimetro e poter disporre di un sistema di erogazione dell'ossigeno superiore al nostro.”
A marzo la clinica è riuscita a reperire sul mercato altri 5 caschi, inutilizzabili perché arrivati senza flussimetro.
Come evidenziato nel § che precede i consulenti tecnici d'ufficio hanno mostrato stupore e sorpresa
(“è sorprendente”) nell'accertare che il signor non sia stato destinatario di una terapia ER respiratoria tramite casco CPAP.
Per le ragioni appena chiarite, la clinica non era provvista né era riuscita a rifornirsi di ulteriori caschi.
Ma v'è un'altra fondamentale circostanza che i consulenti tecnici d'ufficio hanno del tutto omesso nello svolgere le loro valutazioni: la quantità di ossigeno che poteva essere quotidianamente erogata nella struttura convenuta.
Vale prendere le mosse da un dato che ha trovato conferma in sede di istruttoria orale: nell'arco temporale dal 16 al 20 marzo 2020 tutti i pazienti ricoverati presso la Controparte_8 necessitavano di ossigenoterapia;
la circostanza è confermata dalla teste attorea dott.ssa : Tes_4 “[A]vevamo praticamente tutti i pazienti con l'ossigeno, sì. Tanto che c'erano stati problemi in tutti gli ospedali, c'era bisogno di una quantità di ossigeno enormi, a Seriate ricordo si congelarono i tubi per il flusso di ossigeno.”
In particolare le dichiarazioni dei testimoni dott. e dott.ssa hanno consentito di Tes_3 Per_3 comprendere il sistema di funzionamento dell'impianto di ossigeno e dell'erogazione di ossigeno ai pazienti che, occorre ribadirlo per comprendere la situazione che si va a descrivere, dal 16 marzo al
20 marzo necessitavano tutti di ossigenoterapia.
L'impianto dell'ossigeno della era in grado di sopportare dai 250 ai 300 litri Controparte_8 al minuto di ossigeno.
Con due caschi CPAP in funzione si raggiungono dai 30 ai 50 litri al minuto (il dott. ha Tes_3 parlato di 30/40 litri al minuto, la dott.ssa dai 40/50 litri al minuto). Per_3
Tutti i degenti della clinica in quell'arco temporale ricevevano ossigeno tramite altri strumenti quali le maschere per l'ossigeno anche con flussi di 5-8 litri al minuto.
Nel mese di marzo i valori massimi sono stati raggiunti spesso, per quanto la clinica non sia mai rimasta senza scorte di ossigeno di cui disponeva.
Da tali dati emerge che – come dichiarato dal dott. – tenendo presente tutte le persone che Tes_3 avevano bisogno di ossigeno, mettere in funzione anche un solo casco in più avrebbe messo in difficoltà l'intera clinica. In altri termini, se la clinica avesse deciso di usare 3 caschi CPAP
(quand'anche in teoria li avesse avuti a disposizione), questo avrebbe comportato la decisione di rifornire di ossigeno 3 pazienti tramite casco, 24 tramite mascherine lasciando senza alcun tipo di supporto respiratorio almeno 6 pazienti che necessitavano di ossigenoterapia, lasciandoli dunque senza alcuna forma di rifornimento di ossigeno.
Da tali circostanze di fatto emerge la prova delle ragioni per cui la clinica convenuta, nella gestione del conflitto di doveri di cui si è detto nel § 7.b, non ha potuto conformarsi alle regole di perizia e diligenza della migliore scienza e arte medica del tempo con riguardo a ciascuno dei pazienti degenti: la condotta la cui omissione è stata censurata dagli attori era, come emerge con nettezza dall'istruttoria orale, inesigibile.
10. (…Segue). Dall'istruttoria orale è emersa la prova che il mancato trasferimento del signor in altra struttura non è imputabile ad una condotta omissiva colposa della struttura ER convenuta.
10.1. Nella relazione depositata all'esito del procedimento di A.T.P. i consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale di Bergamo hanno dichiarato che dal 16 marzo 2020 il signor ER ipotizzando che la Casa di cura AN SC non avesse in loco la possibilità tecnica di neppure della minima escalation terapeutica rappresentata da una CPAP a casco […], il paziente avrebbe potuto essere trasportato in un'altra sede ospedaliera.
In ordine al trasporto del paziente in altra struttura, i consulenti hanno evidenziato quanto segue:
Con risorse umane e strumentali adeguate – che nel contingente momento storico e nell'area geografica come quella in esame probabilmente presentavano concrete limitazioni – un trasporto si può fare praticamente sempre, senza particolari limiti geografici. Ad esempiomolteplici pazienti con
OV grave sono stati inviati perfino in Germania.
Merita di essere riportata per esteso la descrizione che i consulenti offrono di quanto necessario per poter organizzare il trasporto di un paziente in sicurezza presso altra struttura:
Un trasporto in sicurezza in una sede remota avrebbe necessitato un'equipe composta da almeno un rianimatore e un infermiere, e un'attrezzatura composta da un monitor di segni vitali e un ventilatore polmonare.
Il trasporto in sicurezza avrebbe dovuto essere effettuato previa sedazione, paralisi farmacologica, intubazione tracheale e ventilazione meccanica. Un trasporto con tragitto breve, in una sede vicina, avrebbe potuto essere effettuato anche senza ricorrere ad una intubazione preventiva, purché assistito da un'equipe con la preparazione e le dotazioni sopra indicate.
In ordine alle possibilità per la Casa di cura AN SC di organizzare un trasporto per il signor i consulenti concludono nei termini che seguono: ER
In quanto la Casa di Cura AN SC è una struttura presso la quale viene effettuata dell'attività chirurgica ed è provvista di una struttura di anestesia e rianimazione, la presenza in sede delle risorse necessarie per un trasporto dovrebbe essere scontata.
I consulenti osservano inoltre che dalla documentazione clinica prodotta non risulta che il personale della clinica convenuta si sia attivato:
Dalla documentazione clinica tuttavia non risulta che ci siano stati contatti intesi a realizzare un trasferimento in altra sede, né che siano mai stati coinvolti nelle cure gli anestesisti rianimatori della Casa di Cura AN
SC.
E' pacifico che il signor non sia stato trasportato in altra struttura ospedaliera;
richiamato ER quanto chiarito nel § 4 in ordine al giudizio di responsabilità colposa, deve ritenersi pacifica la sussistenza della dimensione oggettiva dell'imputazione colposa, vale a dire il mancato adempimento alla regola di perizia medica che richiede di trasferire in altra struttura sanitaria un paziente allorquando la struttura dove il paziente è degente non è in grado di offrire le cure più adeguate.
Come chiarito nel suddetto § 4, da intendersi qui integralmente richiamato, il giudizio di responsabilità colposa è assai più complesso della mera constatazione di un mancato adeguamento ad una regola cautelare, il giudizio imponendo di verificare, come già chiarito, la sussistenza della dimensione dell'imputazione colposa, dunque la sussistenza dell'esigibilità della condotta alternativa doverosa (v. § 7.a) che deve essere seguita nei limiti di quanto già chiarito nel § 7.b là dove si è discorso del cd. conflitto di doveri.
Prima di esaminare le risultanze dell'istruttoria orale deve essere evidenziato che gli attori non hanno allegato che i pazienti trasferiti in altre strutture non fossero pazienti in gravi condizioni, non hanno, in altri termini, allegato che in presenza di più pazienti la struttura convenuta ha trasferito pazienti che non necessitavano di tal sorta di intervento. Deve pertanto essere evidenziato che gli attori non hanno contestato la violazione delle regole di cautela che presidiano le situazioni cd. di conflitto di doveri;
tanto significa che gli attori contestano che di fronte a più pazienti in gravi condizioni i medici avrebbero dovuto decidere di trasferire il loro congiunto, senza però allegare al contempo che la decisione di trasferire altri pazienti sia stata irragionevole perché ingiustificata.
Basti osservare che dei pazienti trasferiti dalla taluni – secondo quanto Controparte_8 dichiarato dai testimoni, inclusa la testimone attorea dott.ssa - non ce l'hanno poi fatta a Tes_4 sopravvivere, questo a riprova della gravità delle condizioni di salute in cui versavano quei pazienti trasferiti e che avevano quindi giustificato il trasferimento, conforme dunque a regole di diligenza e perizia medica.
Dall'istruttoria orale è emersa un'elevata diligenza del personale della struttura convenuta che – tanto è emerso dalle dichiarazioni convergenti di tutti i testimoni – hanno profuso uno straordinario impegno nell'adempiere ai propri doveri di cura dei pazienti e, più in particolare per quanto qui ora interessa, nel cercare di trasferire i casi più gravi presso altre strutture, situazione questa in cui emerge con certo non comune drammaticità la sussistenza di un conflitto di doveri di cui si è detto sopra sub § 7.b da intendersi qui integralmente richiamato.13
Per la speciale intensità e portata delle sue dichiarazioni, idonee a rendere evidente il conflitto in cui il personale sanitario della struttura convenuta si è trovato a lavorare dovendo quotidianamente compiere scelte di cura tra un paziente e l'altro, meritano di essere riportate innanzitutto le dichiarazioni della testimone attorea dott.ssa : Tes_4
“[L]a situazione si è fatta sempre più grave quando gli ospedali ci hanno detto di non trasferire i pazienti gravi oltre una certa età, non erano cose scritte.
Non avevano più ventilatori, dovevano scegliere;
direi che questa cosa ci è stata detta a metà marzo, forse più avanti: non c'erano ambulanze, c'era un casino.
Ricordo con precisione una mattina, rimasi tre ore al telefono per poter trasferire un paziente di 31 anni, ne ricordo il cognome, ma ricordo che per inviare richieste di aiuto ho impiegato tre ore.
Ho saputo che poi non ce l'ha fatta.”
La difficoltà di reperire strutture che accettassero richieste di trasferimento è emersa anche dall'esame del testimone dott. che, dopo aver chiarito di essere in contatto quotidiano con il Tes_3
Bed manager dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ha dichiarato:
“Quando ci rivolgevamo al centro di coordinamento accettavano la richiesta di trasferimento solo per i pazienti intubati;
se il paziente aveva bisogno solo dell'ossigeno e del CPAP ci dicevano di tenerlo da noi.”
E in ordine ai requisiti per poter trasferire un paziente e alle condizioni necessarie per procedervi lo stesso teste dott. ha dichiarato: Tes_3
“I trasferimenti in terapie intensive erano molto difficili;
quando un paziente aveva una gravissima insufficienza respiratoria doveva essere intubato, gli anestesisti lo portavano in sala operatoria dove, dopo averlo intubato, dovevamo lasciare un anestesista e un infermiere.
A quel punto chiamavamo non solo il centro di coordinamento ma anche direttamente gli altri ospedali.
Ad esempio, il dottore che lavorava in laboratorio lo abbiamo trasferito a Milano ed è morto;
un'infermiera è stata trasferita a Monza, un'altra al Papa Giovanni, mi riferisco sempre a persone intubate che partivano con infermiere e anestesista.
Anche avere un'ambulanza subito non era così facile.”
Merita di essere evidenziato che, come sopra riportato, i consulenti tecnici, che hanno prospettato come facile e sempre possibile il trasporto di un paziente in un'altra struttura (“un trasporto si può fare praticamente sempre, senza particolari limiti geografici”, si legge nella c.t.u.), hanno osservato che il trasporto di un paziente richiede un'equipe composta da almeno un rianimatore e un infermiere, risorse queste, affermano i c.t.u., la cui presenza dovrebbe essere scontata in una clinica. Ebbene, come precisato dal teste dott. la nel periodo Covid Tes_3 Controparte_8 disponeva di 5 anestesisti:
“uno è rimasto a casa per timore;
uno è andato al Papa Giovanni a dare un aiuto;
tre sono rimasti in clinica e stavano nel reparto di subintensiva. Nessuno di loro tre ha preso il Covid, sono sempre rimasti lì.”
Risulta in tal modo che quanto rilevato dai c.t.u. in ordine alla facilità nell'organizzare il trasporto di un paziente, in relazione a quel particolare momento storico e nella particolare zona geografica di
Bergamo (in cui, nelle parole sopra riportate dalla testimone dott.ssa si è verificato “un Tes_5 terremoto”) è affermazione del tutto infondata in fatto: le circostanze in cui versava l'organizzazione sanitaria erano tali da aver reso il trasporto di un paziente un'operazione tanto complessa quanto difficile da porre in essere (vale rammentare quanto sopra riportato: nelle parole degli stessi c.t.u. dall'epidemia da OV è generata “la crisi sanitaria più difficile della storia moderna”).
La testimone dott.ssa ha dichiarato che un anestesista in servizio presso la Casa di cura Per_3
AN SC era stato distaccato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per aiutare il reparto di terapia intensiva:
“eravamo in contatto diretto con lui che ci confermava che lì non avevano assolutamente posto.
Su altre province, posso dire che c'era un centro di coordinamento che decideva come smistare le richieste e quindi dovevamo fornire le informazioni di ogni paziente e loro, sulla base di criteri da loro individuati, decidevano se, quando e dove trasferirli. Alcuni nostri pazienti sono stati infatti trasferiti al
di Milano, a Lecco, a Monza.” Per_6
Dall'istruttoria orale è pertanto emersa la conferma (di un fatto peraltro che allo stato delle attuali conoscenze può essere considerato notorio) della saturazione delle terapie intensive e dell'indisponibilità di posti con conseguenti estreme difficoltà (che ha sovente rasentato l'impossibilità) di trasferire pazienti in altre strutture;
il rispetto delle regole cautelari imposte dalla scienza medica è pertanto risultato inesigibile nella specifica vicenda oggetto del presente giudizio.
In conclusione, è doveroso riportare le seguenti, indubbiamente drammatiche, dichiarazioni della testimone attorea dott.ssa : Tes_4
“Obiettivamente era un disastro, ma non per cattiva volontà di qualcuno.
Si è parlato di medicina di guerra.
O in terapia intensiva uno andava al Creatore o il posto non si liberava: questo era.” 11. Spese di lite. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., pertanto le spese di lite vanno poste a carico degli attori e sono liquidate come da D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 147/2022.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della sua alta complessità, assunto quale scaglione di riferimento quello da € 52.001,00 a 260.000,00, applicati i valori medi per ciascuna fase processuale per compenso professionale è liquidato l'importo di € 14.103,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 24 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si precisa che nel corso della motivazione verranno riportati in virgolettato e in corsivo frammenti tratti dagli atti del procedimento per atp, dalla relazione depositata dai consulenti tecnici così come dai verbali di udienza del presente giudizio senza emendarli di eventuali refusi, frutto di meri errori materiali. 2 Atto di citazione, pagg. 8-9. 3 Il terzo comma dell'art. 118 disp. att. c.p.c. pone il divieto di citare autori giuridici nella stesura della motivazione della sentenza. Questo giudice ritiene doveroso precisare che è in virtù di tale divieto che nella presente motivazione non si troveranno espresse citazioni di autori giuridici e delle loro opere (pur riportate nel testo della motivazione) che, nella circolazione del pensiero tra il formante giurisprudenziale e quello dottrinale, per il vero, come avviene in altri sistemi giuridici, parrebbe doveroso esplicitare. 4 V. nota n. 2. 5 Relazione dei c.t.u., pag. 24. 6 Atto di citazione, pag. 8. 7 Gli autori giuridici al cui pensiero si sta qui attingendo non possono essere citati per la ragione esplicitata nella nota n. 2 cui si fa integrale rinvio. 8 Il teste dott. è stato sentito nell'udienza del 26 ottobre 2022. Vale evidenziare che il dott. ha Tes_3 Tes_3 personalmente gestito l'approvvigionamento di dispositivi;
il teste ha infatti dichiarato: “Io sono vice direttore sanitario;
in quel periodo il direttore sanitario si è ammalata di COvid ed è rimasta a casa. Quindi in quel periodo ho gestito la situazione, collegandomi via computer col direttore sanitario. In quel periodo eravamo anche senza il
[... direttore generale che, poco prima, aveva avuto un ictus. Ho quindi gestito con il direttore amministrativo dott.ssa 12 In ordine alla CPAP con casco nella consulenza si legge quanto segue: La CPAP con casco si avvale di una cupola di plastica trasparente provvista di un anello di tenuta morbido che si adatta al collo. La testa del paziente viene introdotta completamente nel casco, il quale viene ventilato da un flusso continuo di aria e ossigeno in entrata, mentre una valvola sulla via di uscita regola la pressione positiva continua (CPAP) che vige all'interno del casco, e che da lì viene trasmessa ai polmoni malati. Con questa tecnica il paziente usa le forze dei propri muscoli respiratori, ma respira in un ambiente lievemente più pressurizzato rispetto all'atmosfera, per l'appunto la CPAP. La pressione positiva della CPAP consente di “reclutare” alveoli, cioè di riaprire e di riportare in condizione di buon funzionamento gli alveoli collassati presenti in modo sparso nelle zone indicate radiologicamente alla TC come “vetro smerigliato” o “ground glass” nel CoViD-19. 13 Tra gli altri, vale riportare quanto dichiarato dal testimone dott. “Non ho conosciuto il paziente Tes_3 perché in quel periodo mi occupavo dell'organizzazione dell'ospedale, non stavo in reparto dove però mi ER recavo ogni giorno, tutti i giorni visitavo tutti i reparti. Il mese di marzo sono stato presente tutti i giorni, compresi i sabato e le domeniche, c'è il mio cartellino a testimoniarlo.”