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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/07/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1990/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato ex art. 281 sexies 3 comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 1990/2024 promossa da:
(P.IVA ) quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1
P. IVA ) Parte_2 P.IVA_2 con l'avv. M. Botter ATTORE - opponente contro
(CF. RO C.F._1
(CF. Parte_3 C.F._2
CONVENUTI - contumaci
conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 05/06/2025 mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc.
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare.
pagina 1 di 6 Premesso che:
• Parte attrice opponente instaurava il presente giudizio opponendosi al provvedimento del GE datato 06.02.2024 con cui dichiarava l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare RE 193/2023.
• L'ordinanza oggi impugnata riteneva infatti improcedibile l'esecuzione immobiliare nr. 193/2023 RE, ai sensi per gli effetti dell'art. 270 CCII, stante la produzione da parte del debitore esecutato della sentenza del Tribunale di Padova nr. 127/2023 che dichiarava aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti . RO
• Riteneva parte attrice opponente la illegittimità del provvedimento impugnato richiamandosi alla combinata lettura degli artt. 150 e 270, 5 comma, CCII, da cui deve trarsi la regola di diritto secondo cui l'apertura del procedimento non determina l'improseguibilità delle procedure esecutive individuali intraprese dal creditore fondiario per effetto di una applicazione diretta dell'art. 41 2 comma TUB”.
• Chiedeva – quindi – l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza emessa in data 06/02/2024 nella parte in cui è stata dichiarata l'improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare nei confronti del Sig. _1
, con adozione di ogni provvedimento opportuno e
[...] con vittoria di spese e competenze di causa.
• Nessuno si costituiva per i convenuti e RO
, sicché il giudice con decreto ex art. Parte_3
171 bis cpc del 28/08/2024 ne dichiarava la contumacia.
pagina 2 di 6 • Alla prima udienza del 21/11/2024 – considerata la contumacia dei convenuti – l'attrice opponente chiedeva fissarsi udienza di discussione che si teneva il successivo 05/06/2025 con modalità da remoto ex art. 127 e 127 bis cpc – in cui - richiamando Parte_1 all'uopo la decisione di Cass. nr. 22914/2024 - insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni con vittoria sulle spese.-
***.****.***
Considerato che:
▪ Le domande della parte attrice sono fondate ed andranno accolte per le motivazioni che seguono.
▪ La questione va infatti analizzata e risolta alla luce del recente intervento giurisprudenziale del Supremo Collegio.
▪ Precisamente la Suprema Corte con sentenza nr. 22914/2024 adottata in data 19/08/2024 ha elaborato il principio di diritto secondo cui: “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 14/2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo decreto legislativo”.
▪ Si legge nella citata decisione come pur rappresentando l'art. 41 TUB una norma eccezionale, insuscettibile pagina 3 di 6 quindi di applicazione analogica, la sua applicazione alla liquidazione controllata non consegue da un procedimento di integrazione analogica, ma è frutto della composita operazione di rinvio normativo contenuta nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
▪ Precisa, infatti, il Supremo Collegio come non solo l'art. 41 Tub non è stato abrogato e/o modificato dall'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa;
ma altresì che
“in merito alle procedure di liquidazione controllata, il legislatore del Codice della Crisi d''Impresa ha inserito una norma di rinvio altrettanto chiara, non contenuta nell'analoga procedura disciplinata dalla l. n. 3/2012”; evidenzia - infine - la Corte come: “L'art. 270, comma 5, CCII, infatti, richiama espressamente il predetto art. 150 CCII”; ed il rimando testé richiamato è ritenuto sufficiente per affermare che anche nella liquidazione controllata il divieto di azioni esecutive individuali cede il passo alla deroga della legge speciale contenuta nell'art. 41, comma 2, TUB.
▪ Alla luce dei riferiti principi giurisprudenziali è evidente che nel caso di specie essendo stata aperta dal Tribunale di Padova nei confronti del debitore _1
la procedura di liquidazione controllata, come si
[...] evince dalla pronuncia dell'ordinanza oggi contestata (doc.5 di parte attrice opponente), per effetto del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5 CCII all'art. 150 CCII - che espressamente recita: “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura” -
pagina 4 di 6 ne consegue che la diversa disposizione di legge che legittima la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale in pendenza di procedura è proprio quella del privilegio fondiario di cui all'art. 41 Tub, privilegio di cui dispone l'odierna attrice opponente.
▪ Pertanto, nessuna dichiarazione di improcedibilità della esecuzione immobiliare RE 193/2023 poteva pronunciarsi nei confronti del Sig. con la _1 conseguenza che l'ordinanza oggi opposta dove essere revocata, con conseguente ripresa della procedura esecutiva RE 193/2023 anche nei confronti dell'odierno convenuto opposto.
▪ Concludendo, le domande svolte da quale Parte_1 mandataria di devono essere accolte in Parte_2 quanto fondate per i motivi in diritto sopra evidenziati e il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 06/02/2024 che ha dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva nr. 193/2023 RE deve essere revocato.
▪ Da ultimo, relativamente alle spese di lite si ritiene che vadano compensate fra le parti ex art. 92, 2 comma cpc, stante il recente mutamento giurisprudenziale su cui si fonda l'odierna decisione.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ ACCOGLIE le domande di parte attrice-opponente e per l'effetto revoca l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 06/02/2024;
pagina 5 di 6 ➢ COMPENSA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 2 comma cpc, le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies 3 comma c.p.c.
Vicenza, 03/07/2025 Il Giudice Dott. Marialuisa Nitti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato ex art. 281 sexies 3 comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 1990/2024 promossa da:
(P.IVA ) quale mandataria di Parte_1 P.IVA_1
P. IVA ) Parte_2 P.IVA_2 con l'avv. M. Botter ATTORE - opponente contro
(CF. RO C.F._1
(CF. Parte_3 C.F._2
CONVENUTI - contumaci
conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza in data 05/06/2025 mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc.
Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare.
pagina 1 di 6 Premesso che:
• Parte attrice opponente instaurava il presente giudizio opponendosi al provvedimento del GE datato 06.02.2024 con cui dichiarava l'improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare RE 193/2023.
• L'ordinanza oggi impugnata riteneva infatti improcedibile l'esecuzione immobiliare nr. 193/2023 RE, ai sensi per gli effetti dell'art. 270 CCII, stante la produzione da parte del debitore esecutato della sentenza del Tribunale di Padova nr. 127/2023 che dichiarava aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti . RO
• Riteneva parte attrice opponente la illegittimità del provvedimento impugnato richiamandosi alla combinata lettura degli artt. 150 e 270, 5 comma, CCII, da cui deve trarsi la regola di diritto secondo cui l'apertura del procedimento non determina l'improseguibilità delle procedure esecutive individuali intraprese dal creditore fondiario per effetto di una applicazione diretta dell'art. 41 2 comma TUB”.
• Chiedeva – quindi – l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza emessa in data 06/02/2024 nella parte in cui è stata dichiarata l'improseguibilità della procedura esecutiva immobiliare nei confronti del Sig. _1
, con adozione di ogni provvedimento opportuno e
[...] con vittoria di spese e competenze di causa.
• Nessuno si costituiva per i convenuti e RO
, sicché il giudice con decreto ex art. Parte_3
171 bis cpc del 28/08/2024 ne dichiarava la contumacia.
pagina 2 di 6 • Alla prima udienza del 21/11/2024 – considerata la contumacia dei convenuti – l'attrice opponente chiedeva fissarsi udienza di discussione che si teneva il successivo 05/06/2025 con modalità da remoto ex art. 127 e 127 bis cpc – in cui - richiamando Parte_1 all'uopo la decisione di Cass. nr. 22914/2024 - insisteva per l'accoglimento delle proprie conclusioni con vittoria sulle spese.-
***.****.***
Considerato che:
▪ Le domande della parte attrice sono fondate ed andranno accolte per le motivazioni che seguono.
▪ La questione va infatti analizzata e risolta alla luce del recente intervento giurisprudenziale del Supremo Collegio.
▪ Precisamente la Suprema Corte con sentenza nr. 22914/2024 adottata in data 19/08/2024 ha elaborato il principio di diritto secondo cui: “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del D.Lgs. n. 14/2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo decreto legislativo”.
▪ Si legge nella citata decisione come pur rappresentando l'art. 41 TUB una norma eccezionale, insuscettibile pagina 3 di 6 quindi di applicazione analogica, la sua applicazione alla liquidazione controllata non consegue da un procedimento di integrazione analogica, ma è frutto della composita operazione di rinvio normativo contenuta nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.
▪ Precisa, infatti, il Supremo Collegio come non solo l'art. 41 Tub non è stato abrogato e/o modificato dall'entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa;
ma altresì che
“in merito alle procedure di liquidazione controllata, il legislatore del Codice della Crisi d''Impresa ha inserito una norma di rinvio altrettanto chiara, non contenuta nell'analoga procedura disciplinata dalla l. n. 3/2012”; evidenzia - infine - la Corte come: “L'art. 270, comma 5, CCII, infatti, richiama espressamente il predetto art. 150 CCII”; ed il rimando testé richiamato è ritenuto sufficiente per affermare che anche nella liquidazione controllata il divieto di azioni esecutive individuali cede il passo alla deroga della legge speciale contenuta nell'art. 41, comma 2, TUB.
▪ Alla luce dei riferiti principi giurisprudenziali è evidente che nel caso di specie essendo stata aperta dal Tribunale di Padova nei confronti del debitore _1
la procedura di liquidazione controllata, come si
[...] evince dalla pronuncia dell'ordinanza oggi contestata (doc.5 di parte attrice opponente), per effetto del richiamo contenuto nell'art. 270 comma 5 CCII all'art. 150 CCII - che espressamente recita: “Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura” -
pagina 4 di 6 ne consegue che la diversa disposizione di legge che legittima la prosecuzione dell'azione esecutiva individuale in pendenza di procedura è proprio quella del privilegio fondiario di cui all'art. 41 Tub, privilegio di cui dispone l'odierna attrice opponente.
▪ Pertanto, nessuna dichiarazione di improcedibilità della esecuzione immobiliare RE 193/2023 poteva pronunciarsi nei confronti del Sig. con la _1 conseguenza che l'ordinanza oggi opposta dove essere revocata, con conseguente ripresa della procedura esecutiva RE 193/2023 anche nei confronti dell'odierno convenuto opposto.
▪ Concludendo, le domande svolte da quale Parte_1 mandataria di devono essere accolte in Parte_2 quanto fondate per i motivi in diritto sopra evidenziati e il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 06/02/2024 che ha dichiarato l'improcedibilità della procedura esecutiva nr. 193/2023 RE deve essere revocato.
▪ Da ultimo, relativamente alle spese di lite si ritiene che vadano compensate fra le parti ex art. 92, 2 comma cpc, stante il recente mutamento giurisprudenziale su cui si fonda l'odierna decisione.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
➢ ACCOGLIE le domande di parte attrice-opponente e per l'effetto revoca l'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione in data 06/02/2024;
pagina 5 di 6 ➢ COMPENSA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 2 comma cpc, le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies 3 comma c.p.c.
Vicenza, 03/07/2025 Il Giudice Dott. Marialuisa Nitti
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