Accoglimento
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/03/2026, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02189/2026REG.PROV.COLL.
N. 01779/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2024, proposto dal Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
DE NO AR SE, rappresentato e difeso dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana, Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 19465/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor DE NO AR SE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026, il Cons. AN BE ON e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 6 settembre 2022, il dottor AR SE DE NO ha presentato al Ministero della Salute un’istanza di riconoscimento del titolo professionale di “ médico cirujano ” da lui conseguito il 16 settembre 2020 presso la “ Universidad Peruana YE ER ” di Lima (Perù), al fine di poter esercitare, nel territorio italiano, la professione di medico chirurgo.
2. – La competente Direzione ministeriale del Ministero della Salute, richiamate le determinazioni assunte in sede di conferenza di servizi del 16 febbraio 2021 in ordine al riconoscimento di un titolo analogo, con decreto del 5 ottobre 2023 ha subordinato il riconoscimento del titolo in questione ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale nelle materie di clinica medica, clinica chirurgica, medicina legale, clinica ostetrica e ginecologica e clinica pediatrica, volta ad accertare le conoscenze professionali teoriche e pratiche, nonché a valutare le capacità all’esercizio della professione del sanitario.
3. – L’istante ha impugnato tale provvedimento innanzi al T.A.R. per il Lazio, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 49 d.P.R. n. 394/1999, violazione degli artt. 16, 22, 33 e 60 d.lgs. n. 206/2007 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza, illogicità e arbitrarietà dell’azione amministrativa, nonché difetto di motivazione.
Segnatamente, il ricorrente ha lamentato il fatto che il Ministero avrebbe valutato la sua istanza di riconoscimento senza avere cura di considerare il percorso concretamente svolto e le competenze effettivamente acquisite, né di confrontare il piano di studi da lui seguito con quello previsto nelle Università italiane per il conseguimento del corrispondente titolo di formazione. I due percorsi didattici non solo sarebbero del tutto assimilabili, non recando significative differenze di contenuto, ma, addirittura, quello svolto dal ricorrente sarebbe superiore, sotto il profilo delle ore e del totale dei crediti conseguiti, rispetto a quello contemplato nell’ambito dei corsi universitari italiani di medicina. Inoltre, il decreto ministeriale risulterebbe affetto da una motivazione carente, giacché non fornirebbe le ragioni dietro la previsione della misura compensativa censurata, né chiarirebbe la reale portata delle maggiori competenze richieste all’istante. Da ultimo, il ricorrente ha addotto la circostanza che, nell’adottare il provvedimento gravato, l’Amministrazione resistente avrebbe preso come riferimento le decisioni assunte in altri e diversi casi sulla base di una conferenza di servizi assai risalente, datata 24 novembre 2015, in patente violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito.
4. – Il primo giudice, pronunciando sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha accolto il gravame e rimesso il procedimento all’Autorità competente per la riedizione del potere conferitole, sul presupposto della totale carenza di “ un’istruttoria volta a verificare il percorso di studi seguito dal ricorrente e la comparazione di questo percorso con quello italiano ”. Più nel dettaglio, il primo giudice ha rilevato che il decreto gravato si baserebbe su una conferenza di servizi del 24 novembre 2015 che, non solo non avrebbe preso in considerazione la domanda del ricorrente – essendo, quest’ultima, temporalmente successiva –, ma non avrebbe neppure detto alcunché in ordine al riconoscimento di titoli appartenenti ai cittadini del Perù – avendo preso in considerazione la richiesta avanzata da un cittadino cubano. In aggiunta, il Tribunale di prime cure ha sottolineato che la conferenza di servizi del 16 febbraio 2021 – il cui verbale, recante il parere espresso dalla stessa, era stato formalmente impugnato insieme al provvedimento principale –, inerente alla questione del riconoscimento del titolo di medico chirurgo conseguito in Perù, non sarebbe stata oggetto di richiamo ad opera del decreto avversato.
5. – Il Ministero della Salute ha, quindi, gravato la decisione di primo grado con rituale ricorso in appello affidato ad un unico succinto motivo. Con quest’ultimo, la difesa erariale lamenta il “ travisamento del contenuto della motivazione del provvedimento ”, atteso che il primo giudice avrebbe erratamente pretermesso di riscontrare il richiamo – contenuto nella motivazione del decreto ministeriale – alla conferenza di servizi del 16 febbraio 2021 quale precedente analogo cui uniformarsi. La decisione del T.A.R. sarebbe inficiata dalla mancata menzione nel ricorso di prime cure della conferenza de qua e dalla mancata contestazione della sua idoneità a sorreggere la motivazione provvedimentale, contegno processuale che avrebbe impedito al giudice l’esame della questione controversa. Secondo l’appellante, l’omessa impugnazione di quella parte della motivazione avrebbe dovuto, anzi, condurre ad “ una declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, non essendo stata impugnata una ratio decidendi autonomamente idonea a sorreggere la decisione assunta dall’amministrazione ”.
6. – Il dott. AR SE si è costituito nel giudizio di appello e ha svolto difese per sostenere la reiezione del gravame. La difesa dell’appellato, da un lato, ribadisce il mancato espletamento, ad opera del Ministero, di un’adeguata attività di valutazione e comparazione del percorso formativo e del bagaglio di competenze acquisite dall’istante – profilo che, nonostante il rilievo del primo giudice, non sarebbe stato contestato nell’atto di appello – e, dall’altro, revoca in dubbio l’idoneità del richiamo alla conferenza del 2015 a giustificare il provvedimento ministeriale, vista la diversità dei casi ad essi sottesi.
7. – La causa è venuta in discussione all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 ed è stata successivamente incamerata per la decisione.
8. – L’appello è fondato per quanto si espone dappresso.
9. – Va precisato, in punto di fatto, che il decreto ministeriale impugnato riporta espressamente nel corpo motivazionale che nel caso di specie possono trovare applicazione le disposizioni di cui all’articolo 16, co. 5 d.lgs. 206/2007 in quanto la domanda de qua ha per oggetto il “ riconoscimento di un titolo analogo a quello su cui si è provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 16 febbraio 2021 ”. Cionondimeno, nel ricorso introduttivo il dott. AR non menziona mai la determinazione resa dalla conferenza di servizi del 16 febbraio 2021 – concernente il caso analogo di un laureato in medicina presso un’altra università del Perù –, indi coglie nel segno la difesa erariale laddove censura l’argomentazione del T.A.R. che, incappando in un plateale errore di fatto rilevabile ictu oculi , asserisce che il provvedimento reso in tale conferenza di servizi non sarebbe stato richiamato nel corpo motivazionale del provvedimento, circostanza all’evidenza confutata per tabulas . Trattandosi dell’unica ratio decidendi che sorregge la decisione impugnata, essa deve essere necessariamente travolta visto l’insanabile errore di fatto che esclude l’illegittimità del provvedimento sotto tale angolo visuale.
10. – D’altro canto, l’appellato, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, pur spendendosi diffusamente sull’omessa scrutinio del proprio specifico percorso formativo – rispetto al quale sarebbe del tutto inadeguato il richiamo alla delibera della conferenza del 2015, relativa ad un medico cubano e non già peruviano – omette del tutto di svolgere censure sull’altra delibera del 2021 la quale, mutatis mutandis , è del tutto pertinente alla sua posizione e vale ad integrare una forma di motivazione per relationem stante la stretta analogia tra i due profili curriculari in rilievo in virtù dell’art. 16, co. 5 d.lgs. n. 206/2007 che esime dall’indizione di una conferenza di servizi autonoma “ se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto ”.
10.1. – L’omessa impugnazione del provvedimento ministeriale sotto tale specifico angolo visuale relega nel campo dell’irricevibilità le note critiche coltivate dalla difesa dell’appellato il quale, a stretto rigore, non ha riproposto formalmente i profili censori assorbiti dalla pronuncia di prime cure come invece avrebbe dovuto diligentemente fare a norma dell’art. 101 c.p.a..
11. – Ne discende che l’impugnazione deve essere accolta senza potersi soffermare ulteriormente – per le sopraesposte ragioni processuali - sui profili di mancata differenziazione dello scrutinio amministrativo attesa la definitività del provvedimento nella parte in cui motiva l’applicazione di misure compensative per relationem con la determina del 16 febbraio 2021 ex art. 16, co. 5 d.lgs. n. 206/2007.
12. – In conclusione, l’appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata e reiezione del ricorso di primo grado.
13. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna l’appellato alla rifusione in favore del Ministero appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano nell’importo di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OV TO, Presidente FF
Nicola D'AN, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
OV Tulumello, Consigliere
AN BE ON, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BE ON | OV TO |
IL SEGRETARIO