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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5326/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DE CARLO MARIA e ARPONE SANTE, in Parte_1 virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIA F.LLI CERVI, 22, MOTTOLA;
INTIMANTE OPPOSTA
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. QUARANTA SILVANA, in virtù di mandato in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO 55, TARANTO.
INTIMANTO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19.09.2024 la Sig.ra notificava atto di intimazione di sfratto per morosità e Parte_1 contestuale citazione per la convalida al sig. a causa del mancato pagamento dei canoni di CP_1 locazione relativamente all'immobile di sua proprietà concesso in locazione e sito in Taranto alla via Lama n.
247/B per i mesi da maggio a settembre 2024.
Avverso detta intimazione proponeva opposizione il sig. assumendo che non sussisteva alcuna CP_1 morosità. Assumeva l'intimato che con nota datata 05.10.2023 comunicava di voler recedere dal contratto anticipatamente “per gravi motivi” e che dal 05.04.2024, allo scadere dei sei mesi di preavviso dovuti per legge, non avrebbe versato alcun canone. Tale volontà era stata poi nuovamente espressa con note del
2.2.2024 e 8.2.2024.
Il giudizio veniva incardinato innanzi al Tribunale Ordinario di Taranto ,dott.ssa Persio e all'udienza fissata, considerata la dimostrata volontà di riconsegna dell'immobile manifestata dall'intimato che rendeva superflua la pronunzia di rilascio immediato, il Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi del combinato disposto degli arti 667 - 426 c.p.c , e rinviava il giudizio per la discussione all'udienza del 5.5.2025 dinanzi al Giudice
IO , con termine di legge alle parti per integrare i rispettivi scritti difensivi e disponendo mediazione obbligatoria entro 15 gg dalla pubblicazione dell'ordinanza.
Veniva attivata dall'intimato sig. la mediazione obbligatoria alla quale non partecipava la sig.ra CP_1 Pt_1 ritualmente convocata.
Si costituiva parte convenuta contestando e chiedendo il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di comparizione veniva tentata la conciliazione e formulata una proposta da parte del
Giudicante. I difensori accettavano la proposta e chiedevano un rinvio al fine di fare ratificare la conciliazione dai propri rappresentati.
Alla successiva udienza veniva depositata “atto di rinuncia agli atti ed all'azione” da entrambi gli avvocati sottoscritta dalle parti.
Chiedevano pertanto, pronuncia di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla concorde conclusione delle difese delle parti va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese del presente procedimento.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
IO, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , così dispone: CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Nulla sulle spese.
Taranto, 19/11/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. IO
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
CAPONIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5326/2024 di R.G. avente ad oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
Tra le seguenti parti:
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti DE CARLO MARIA e ARPONE SANTE, in Parte_1 virtù di mandato in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato in VIA F.LLI CERVI, 22, MOTTOLA;
INTIMANTE OPPOSTA
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. QUARANTA SILVANA, in virtù di mandato in calce CP_1 alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato in CORSO UMBERTO 55, TARANTO.
INTIMANTO OPPONENTE
CONCLUSIONI
Le parti precisavano le loro conclusioni come da verbale.
Sentenza a verbale ex art. 127 ter ult. comma e 128 cpc è da considerarsi letta in udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19.09.2024 la Sig.ra notificava atto di intimazione di sfratto per morosità e Parte_1 contestuale citazione per la convalida al sig. a causa del mancato pagamento dei canoni di CP_1 locazione relativamente all'immobile di sua proprietà concesso in locazione e sito in Taranto alla via Lama n.
247/B per i mesi da maggio a settembre 2024.
Avverso detta intimazione proponeva opposizione il sig. assumendo che non sussisteva alcuna CP_1 morosità. Assumeva l'intimato che con nota datata 05.10.2023 comunicava di voler recedere dal contratto anticipatamente “per gravi motivi” e che dal 05.04.2024, allo scadere dei sei mesi di preavviso dovuti per legge, non avrebbe versato alcun canone. Tale volontà era stata poi nuovamente espressa con note del
2.2.2024 e 8.2.2024.
Il giudizio veniva incardinato innanzi al Tribunale Ordinario di Taranto ,dott.ssa Persio e all'udienza fissata, considerata la dimostrata volontà di riconsegna dell'immobile manifestata dall'intimato che rendeva superflua la pronunzia di rilascio immediato, il Giudice disponeva il mutamento del rito ai sensi del combinato disposto degli arti 667 - 426 c.p.c , e rinviava il giudizio per la discussione all'udienza del 5.5.2025 dinanzi al Giudice
IO , con termine di legge alle parti per integrare i rispettivi scritti difensivi e disponendo mediazione obbligatoria entro 15 gg dalla pubblicazione dell'ordinanza.
Veniva attivata dall'intimato sig. la mediazione obbligatoria alla quale non partecipava la sig.ra CP_1 Pt_1 ritualmente convocata.
Si costituiva parte convenuta contestando e chiedendo il rigetto della domanda.
Alla prima udienza di comparizione veniva tentata la conciliazione e formulata una proposta da parte del
Giudicante. I difensori accettavano la proposta e chiedevano un rinvio al fine di fare ratificare la conciliazione dai propri rappresentati.
Alla successiva udienza veniva depositata “atto di rinuncia agli atti ed all'azione” da entrambi gli avvocati sottoscritta dalle parti.
Chiedevano pertanto, pronuncia di cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla concorde conclusione delle difese delle parti va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere anche in ordine alle spese del presente procedimento.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosa I.
IO, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei Parte_1 confronti del sig. , così dispone: CP_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Nulla sulle spese.
Taranto, 19/11/2025
il G.O.P.
dott.ssa Rosa I. IO