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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2024, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 5.02.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 7922/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], ed ivi residente a[...]
Cesare Battisti, n. 158, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio RUSSANO e Michele GRELLA, presso cui elettivamente domicilia in Santa Maria La Fossa, alla Via Giardino, n. 16, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide CATALANO, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATPO ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. (RG. N. 10277/2019) - Indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
IN FATTO L'odierno ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che – a seguito di domanda amministrativa (24.10.2018) e sottoposizione a visita medica (30.05.2019), la
[...] lo aveva riconosciuto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Organizzazione_1 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%”, ma non gli aveva riconosciuto l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita - sulla scorta delle seguenti patologie diagnosticate: “Cardiomiopatia dilatativa. Fibrillazione atriale persistente. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito tipo 2. BPCO. Insufficienza renale cronica. Obesità”.
Fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico, veniva nominato quale CTU per la fase di ATPO il dott. , il quale sottoponeva a visita l'istante presso la Persona_1 sede di Caserta il 20.05.2022 e concludeva ritenendo che l'autonomia fossa CP_2 utilmente conservata.
Tempestivamente rassegnata la comunicazione di dissenso, la difesa contestava le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato in data 7.12.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione. La domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e contestava CP_1
l'avversa domanda, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, non si è ritenuto opportuno in questa sede qualsiasi altro approfondimento istruttorio. Concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 10277/2019, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
IN DIRITTO
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Motivi di contestazione in estrema sintesi:
- sottovalutazione delle patologie da cui è affetto il ricorrente: “In particolare, il sig. risulta affetto da cardiomiopatia dilatativa, fibrillazione atriale persistente, ipertensione, Pt_1 arteriosa, diabete mellito tipo 2, bpco, insufficienza renale cronica, obesità, fibrosi mitralica, ventricolo sinistro di dimensioni aumentate con ridotta cinesi globale ed ipertrofia parietale, calibro aortico di dimensioni aumentate con sclerosi parietale e delle cuspidi, ispessimento del pericardio posteriore con lieve scollamento sistolico, incontinenza cardiaca con esofagite A sec LA, IPB, e così come da ogni altra patologia indicata nella documentazione medica riportata e da considerarsi parte integrante del presente ricorso. Tale patologia determina un grave deficit motorio associato a pluripatologie concomitanti gravi che limitano anche i più piccoli movimenti come BPCO e scompenso cardiaco con fe di 35% -40% che sono classificabili come una classe NYHA di III livello quindi con difficoltà anche ai più piccoli spostamenti con grave dispnea che associata alla BPCO grave limitano ancora di più i piccoli spostamenti con già pregressa artrosi polidistrettuale grave limitante gli spostamenti e obesità grave”.
- Mancata considerazione dell'incapacità del ricorrente di uscire per strada da solo:
“il ricorrente non è in grado di uscire e camminare da solo per strada e già per ciò solo ha diritto al riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100% con diritto alla richiesta indennità di accompagnamento (cfr., tra le altre, Cass. N. 8060/2004) ma non è nemmeno in grado di attendere da solo agli atti quotidiani della vita”.
- Omessa risposta alle osservazioni alla bozza da parte del perito. Quindi, pare che le censure mosse riguardino da un lato una generale sottostima del quadro patologico del ricorrente, che non sarebbe invece in grado di provvedere alle sue necessità di vita, non riuscendo nemmeno ad uscire da solo dal domicilio;
dall'altro, il vizio procedurale di omessa risposta alle osservazioni.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
La DI ha approfittato della parentesi infraprocedimentale di contraddittorio, presentando delle osservazioni critiche alla bozza peritale ex art. 195 c.p.c., a cui il CTU – contrariamente a quanto lamentato - ha controdedotto (cfr. perizia del 22.8.2022) in maniera puntuale, basandosi sull'evidenza clinica, e ha confermato il proprio giudizio.
Dopo aver raccolto l'anamnesi, aver esaminato tutta la documentazione clinica prodotta (v. sezione anamnesi patologica, pagg. 2-4), ha effettuato un approfondito esame obiettivo, che per quel che qui interessa, ha evidenziato:
“[…] APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: scheletro normalmente sviluppato rispetto alla costituzione, sesso ed età. Rachide in asse, riferita spinalgia a riposo con esacerbazione alla digitopressione con accentuazione al tratto lombosacrale, medio/grave limitazione funzionale del rachide in toto. Manovra di EG e MA non valutabili per scarsa disponibilità del periziato. Alle spalle bilateralmente tonotrofismo muscolare del cingolo scapolare e del deltoide nella norma. Assenza di decalage delle spalle, riferita algia a riposo e alla digitopressione delle articolazioni scapolo-omerale, i test di stabilità articolare sono negativi, funzionalmente si osserva escursione nei limiti. Riferita dolenzia alle articolazioni coxo-femorale bilaterale a riposo e alla digitopressione, modesti scrosci articolari, limitazione di grado medio/grave alla movimentazione attiva e passiva bilateralmente. Ginocchia non ispessite, assenza di ballottamento rotuleo, riferita dolenzia a riposo e alla palpazione delle emirime articolari, negativi i test di sollecitazione capsulare e meniscale, assenza di segni clinici di conflitto rotuleo bilaterale, moderata limitazione funzionale antalgica alla mobilizzazione passiva e attiva. La manovra di accosciamento non effettuabile autonomamente, i cambi posturali sono praticabili autonomamente ma moderata difficoltà; deambulazione autonoma con appoggio (bastone), con andatura rallentata e leggera zoppia a causa della riferita forza muscolare e della esauribilità muscolare agli arti inferiori. SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO: nervi cranici apparentemente indenni, pupille ipo-reagenti alla luce ed all'accomodazione, assenza di nistagmo. Assenza di evidenti turbe dell'equilibrio, nei limiti la postura ortostatica prolungata. Prove di coordinazione motoria eseguite, Romberg negativo. Marcia ad occhi aperti e chiusi effettuata. Prove cerebellari negative. Normoriflessia agli stimoli cutanei e mucosi. Riflessi osteotendinei (rotuleo ed achilleo) normoreflessivi. agli arti superiori negativo. Per_2
ORGANI DI SENSO: reagisce in maniera orientata e sufficientemente coordinata alla voce di conversazione e alle domande, visus corretto nei limiti, apparentemente nella norma il gusto e l'olfatto. Apparente normoacusia bilaterale. PSICHE: facies mimica, soggetto sufficientemente orientato nel tempo e spazio, comportamento collaborativo. Eloquio normale, coordinato e sufficientemente comprensibile e coerente al contesto. Si evidenziano durante il colloquio modesti e sfumati deficit mnesici in particolare per la memoria a breve termine”.
Del seguente tenore le considerazioni medico-legali (che si riportano integralmente per dar conto in maniera completa del ragionamento scientifico seguito) e la diagnosi: “[…]
“Cardiopatia ischemica-ipertensiva in fase dilatativa, fibrillazione atriale permanente. Aterosclerosi carotidea. Artrosi polidistrettuale. Vasculopatia cerebrale cronica. Insufficienza renale cronica. Meningioma della falce interemisferica. Diabete mellito tipo 2. BPCO. Ipertrofia prostatica benigna. Psoriasi cutanea. Obesità”. In ordine alla soprascritta diagnosi possono formularsi le seguenti considerazioni: La cardiopatia ischemica-ipertensiva in fase dilatativa presenta una ridotta funzione sistolica globale (EF 35-40%), attualmente in trattamento farmacologico è in uno stato clinico instabile. L'aterosclerosi carotidea bilaterale determina moderata stenosi non emodinamicamente significativa. L'artrosi polidistrettuale con interessamento principalmente del rachide lomboasacrale, delle anche bilaterale e delle ginocchia bilaterale è da considerarsi infermità diffusa a vari distretti articolari che incide sulla funzionalità globale dell'apparato locomotore;
l'interessamento articolare complessivo può essere utilmente valutato a partire dalle ripercussioni su tre funzioni fondamentali (prensile, deambulatoria, rachidea) ed attribuendo uno score funzionale complessivo di medio/grave deficit. Il CTU tenendo nella prevista considerazione tutta la documentazione sanitaria presente agli atti;
nonché gli elementi risultati sia dall'anamnesi del periziato con domande rivolte direttamente all'interessato (la storia clinica, le notizie sullo svolgimento dei vari avveni-menti fisiologici, le abitudini di vita e la storia delle varie malattie sofferte dal periziato) che dalla visita medico-legale (esame obiettivo di tutti gli apparati e sistemi con ricerca di segni e sintomi ecc.) ritiene che il periziato sia affetto da una vasculopatia cerebrale cronica con sfumato deficit cognitivo e mnesico di grado lieve. Il meningioma cerebrale è una patologia neoplastica benigna che non ha richiesto terapia medica e/o chirurgica e non determina sintomatologia clinica descritta. La BPCO è classificabile, sulla base della storia clinica, i segni e i sintomi clinici, come una infermità di tipo moderata/grave secondo le linee guida della classificazione Gold. Il diabete mellito tipo 2 in trattamento con insulina/ipoglicemizzanti orali è in discreto compenso glicemico, non presenta complicanze micro/macroangiopatiche con manifesta-zioni cliniche. Il CTU non ha ritenuto necessario avvalersi di scale di valutazione (effettuate ADL activi-ties of daily living e IADL instrumental activities of daily living); ritenendo sufficienti le informazioni ottenute durante l'anamnesi e la visita medico legale. Dallo studio della documentazione sanitaria, la raccolta dell'anamnesi e l'esame obiettivo, il CTU ritiene che le capacità del periziato di compiere materialmente gli atti quotidiani della vita siano sufficienti a garantire l'autonomia del periziato a provvedere ai propri bi-sogni in ambito domestico ed extradomestico, avendo come riferimento un soggetto “normale” di pari età. Pertanto, si ritiene che il periziato non necessiti di accompagnatore. Successivamente alla domanda presso la Commissione in data 24/10/2018 non si ravvisa un peggioramento clinico delle infermità né l'insorgenza di ulteriori infermità. Per quanto riguarda la retrodatazione dello stato invalidante, dallo studio della documentazione sanitaria esistente agli atti, dalla storia clinica del periziato, se ne deduce che le infermità riscontrate erano già presenti all'atto della domanda e della visita presso la in data 30/05/2019. Org_1
Pertanto, si ritiene che lo stato d'invalidità attuale debba decorrere da ottobre 2018”.
Le osservazioni del CTP, dott. , - che sono state poi supinamente riproposte Persona_3 in sede di opposizione, con ciò mettendo nuovamente in discussione e per le medesime ragioni quanto già vagliato dal CTU - sono le seguenti: “Cardiopatia ischemica-ipertensiva in fase dilatativa, fibrillazione atriale permanente. Aterosclerosi carotidea. Artrosi polidistrettuale. Vasculopatia cerebrale cronica. Insufficienza renale cronica. Meningioma della falce interemisferica. Diabete mellito tipo 2. BPCO. Ipertrofia prostatica benigna. Psoriasi cutanea. Obesità”. SI FA NOTARE CHE: come riportato dal dott. CTU: “l'interessamento Persona_1 articolare complessivo può essere utilmente valutato a partire delle ripercussioni su tre funzioni fondamentali ed attribuendo uno score funzionale complessivo medio\grave deficit. C'è un grave deficit motorio associato a pluripatologie concomitanti gravi che limitano an-che i più piccoli movimenti come BPCO e scompenso cardiaco con fe di 35% -40% che sono classificabile come una classe NYHA di III livello quindi con difficoltà anche ai più piccoli spostamenti con grave dispnea che associata alla BPCO grave limitano ancora di più i piccoli spostamenti con già pregressa artrosi polidistrettuale grave limitante gli spostamenti e obesità grave.
[…] Per tale motivo il sig. a causa delle pluripatologie concomitanti che limitano gravemente Parte_1 la sua vita partendo dalla scarsissima deambulazione alla impossibilità di brevi distanze come andare in bagno da solo o il semplice stare in piedi per lavarsi e accudirsi, come la vera difficoltà nel solo prendersi cura di sé stesso come assunzione di numerose medicine quotidiane”.
Il CTU ha risposto quanto segue: “Il CTU ribadisce di avere tenuto nella prevista considerazione tutta la documentazione sanitaria presente agli atti;
nonché gli elementi risultati sia dall'anamnesi del periziato con domande rivolte direttamente all'interessato (la storia clinica, le notizie sullo svolgimento dei vari avvenimenti fisiologici, le abitudini di vita, la storia delle infermità sofferte dal periziato, le terapie, le capacità di relazione sociale ecc.) che dalla visita medica medico-legale (esame obiettivo di tutti gli apparati e sistemi con ricerca di segni, sintomi ecc.) valutando esaustive le informazioni ottenute durante l'anamnesi e la visita medico legale. Tutti gli elementi citati sono stati adeguatamente valutati dallo scrivente per la formulazione della diagnosi e del relativo giudizio medico-legale; valutando le capacità del periziato, tenendo conto dell'intero complesso delle infermità riscontrate e delle informazioni ottenute. […]”. Dopo aver richiamato i dati normativi che prescrivono le condizioni di legge per beneficiare della prestazione richiesta, ha concluso: “Il periziato non presenta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, presenta infermità di gravita tale da non impedirgli di accudire a sé stesso, cioè, è in grado alimentarsi da solo, vestirsi, spogliarsi, provvedere all'igiene personale ecc. Pertanto, il CTU ritiene, da quanto obiettivato nel corso degli accertamenti medico le-gali, che non risultano soddisfatti i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
È di patente evidenza che le diagnosi effettuate siano sovrapponibili, riconoscendo le medesime patologie sofferte: ciò che diverge è la valutazione della gravità delle stesse, con riguardo alle ricadute di esse sulle funzionalità di vita de periziato;
ma la differente
“intensità” della malattia, senza alcun ulteriore supporto di carattere medico-scientifico, senza evidenze cliniche e strumentali, è postulata quasi come fosse una petizione di principio, non è stata dimostrata a livello processuale e, pertanto, va ascritta al mero dissenso diagnostico, come verrà dappresso chiarito. È evidente, allora, che l'ausiliario del Giudice, contrariamente a quanto sostenuto dalla DI, ha esaminato tutta la documentazione allegata, ne ha dato la corretta interpretazione in relazione alla gravità degli stati patologici certificati, ha ricostruito la storia clinica del ricorrente nella sua globalità e dato preminenza a quanto riscontrato all'esame obiettivo, ritenendo, quindi, di dover opportunamente ridimensionare le lamentele mosse alla perizia e di dover sottolineare che si tratta indubbiamente di malattie croniche, ma che al momento determinano sì invalidità anche totale, ma non danno accesso alle provvigioni richieste, non essendo stati integrati i presupposti di legge. Al riguardo, ed in via generale, si ritiene condivisibile che un Consulente tecnico, in caso di dubbi e/o di discrepanze significative nonché sulla scorta delle proprie conoscenze e competenze professionali, possa (anzi debba, non rivestendo un ruolo meramente notarile nella registrazione/assunzione di atti!) in scienza e coscienza approfondire l'analisi – come correttamente ha fatto nel caso di specie – e persino optare per un difforme orientamento valutativo, anche in misura sostanziale, rispetto a quello prospettato eventualmente dagli Specialisti nei certificati acquisiti agli atti.
Quindi, la consulenza è puntuale nella diagnosi e nella descrizione di cosa comporti “la malattia” in astratto e di come, invece, incida – in maniera comunque ridotta - sulla salute
“del malato”, inteso quale periziato, nel caso specifico. Il CTU non ha ritenuto sussistenti nel caso di specie i presupposti di legge, ritenendo in sostanza che l'autonomia individuale sia conservata dal ricorrente. Evidenziando in particolare il metodo d'indagine “comparativo” sulla scorta della valutazione che tiene conto delle residue capacità ed autonomia del paziente in raffronto ad un soggetto
“normale” di pari età, ha ritenuto la valutazione espressa congrua, contestando sia la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti sia in base alle emergenze obiettive che ai dati normativi disciplinanti la prestazione voluta.
A questo punto, è utile, per quanto concerne gli atti quotidiani della vita, fare una distinzione tra quelli elementari e quelli strumentali: i primi sono rappresentati dalla capacità di vestirsi, nutrirsi, provvedere all'igiene personale e all'espletamento dei bisogni fisiologici in maniera autonoma;
mentre gli atti strumentali sono rappresentati dalla capacità di utilizzare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto e di essere responsabili nell'uso dei farmaci. Dunque, per quel che concerne in generale gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra- domiciliare;
il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe infatti ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale – piani che invece la DI pare sovrapporre (cfr. ricorso in opposizione) -.
Il quadro delineatosi all'esito della perizia è congruente rispetto alla normativa. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” La circolare n. 500/6 Ag 927/58 del Min. della Sanità, inoltre, chiariva tali concetti precisando che “si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi civili che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici e che per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto di età corrispondente e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, abbisognevole di assistenza continua”. La citata circolare ministeriale, informa altresì che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente”. L'espletamento di tali atti implica la padronanza e l'interazione di funzioni vegetative e funzioni di relazione. Il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente queste minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi..., e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato, come già ampiamente esplicato.
Va, del resto, rilevato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998 e, ancora, 6882/2002) le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, l'assumere farmaci, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa senza margine di dubbio alcuno (deambulazione con appoggio, capacità di provvedere alla quotidianità conservata utilmente). L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi.
La necessità di assistenza continua si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Il quesito se il diritto all'indennità di accompagnamento si realizzi anche in mancanza di uno solo dei requisiti di autonomia della vita vegetativa e di relazione non sembra porsi, sostiene il Ministero della Sanità (circolare prot. 500.6 del 17 marzo 1986), in quanto più funzioni sono generalmente cointeressate in una menomazione psichica o fisica grave a tal punto da ledere l'autonomia dell'individuo. D'altra parte, perché sorga il diritto all'indennità la mancanza deve esercitarsi su un insieme di funzioni e di attività tali che ne risulti alterato il rapporto concreto con la realtà quotidiana. Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521). L' con una Comunicazione del 20 settembre 2010 del Direttore Generale a tutti i CP_1
Dirigenti regionali fornisce le “Linee Guida operative in invalidità civile”, attraverso le CP_1 quali recita:
“È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio”. Come già sottolineato in proposito, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare lentissimamente è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. Interpretazione, questa, che arriva ad escludere dal beneficio anche coloro che, pur usando una sedia a ruote, si spostano senza l'aiuto di terzi.
Ancora, “Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra-domiciliare. Il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale”. Gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi. Pertanto, non rileva nemmeno la capacità del soggetto di portarsi al di fuori dell'abitazione e orientarsi per strada, come pretende la DI.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie, può affermarsi che la parte non ha adempiuto – diversamente da quanto postulato dalla S.C. (da ultimo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, sent. n. 7886/2019) - all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza dei requisiti legittimanti la prestazione, contrapponendo, piuttosto, alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative. Non si è ritenuto opportuno, quindi, procedere ad una integrazione della CTU in quanto la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie reclamata è inidonea a giustificare un supplemento istruttorio, mediante chiarimenti oppure mediante nuovo conferimento. Si tratterebbe, invero, di una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame. In tali fattispecie, infatti, la divergenza di giudizio espressa rientra nell'alveo del mero dissenso diagnostico. Nemmeno la documentazione sanitaria successiva, prodotta con le note d'udienza del 12.6.2023, giustifica nel caso di specie un supplemento o un rinnovo della perizia. Le certificazioni prodotte partono dal 24.6.2022 in poi, a fronte della visita peritale avvenuta il 20 maggio precedente, quindi non è stata sottoposta al CTU, ma sarebbe stato corretto, nell'ottica della salvaguardia dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo, chiedere autorizzazione al GOP procedente nella fase sommaria per ATPO, dott.ssa , - dato che la perizia non era stata ancora depositata - di acquisire tale Persona_4 documentazione all'epoca già esistente, piuttosto che “conservarla” per poi farne la relativa discovery nel giudizio di cognizione. Cionondimeno, essa non attesta alcunché in relazione alla capacità di deambulazione e di provvedere agli atti quotidiani della vita: trattasi difatti di prescrizioni mediche di insulina per il diabete, di esami strumentali cardiaci e neurologici che non evidenziano alcunché di nuovo o di più “grave”. Tale documentazione, tra l'altro, non è in grado di spiegare alcuna concreta rilevanza ai fini per cui è causa, in quanto viene depositata agli atti a supporto di un paventato e non meglio specificato aggravamento delle condizioni, ma la DI si è limitata ad allegarla senza nemmeno spendere una parola sulla rilevanza della stessa e sulla incidenza di quanto in essa contenuto: in particolare, non si precisa se trattasi di patologie nuove, ovvero di aggravamento di malattia già riscontrata, non si allega come e “quanto” esse potrebbero incidere sul quadro clinico già accertato, sui presupposti dell'accompagnamento; né si può pretendere che sia il Giudice ad esaminare tale non meglio precisata documentazione, alla
“ricerca” di dati potenzialmente rilevanti, essendo il processo del lavoro governato inderogabilmente dal principio dispositivo e dalla circolarità degli oneri di allegazione e probatori. E allora, in assenza totale di allegazioni in ordine alla portata concreta delle nuove certificazioni, ritiene il Tribunale che sottoporle al Consulente, ovvero disporre un nuovo accertamento peritale, sarebbe del tutto esplorativo.
Si aggiunge anche che, trattandosi di paziente di età anagrafica non così giovane e trattandosi di patologie ingravescenti è scontato che il decorso del tempo provochi un inesorabile peggioramento e scadimento delle condizioni di salute;
ma ciò non legittima la reiterazione ad libitum e ad infinitum delle operazioni peritali, fino a quando non si sarà soddisfatti della risposta dell'ausiliario del giudice. Occorre, invece, opportunamente circoscrivere l'oggetto dell'accertamento, perché diversamente si arriverebbe a contraddire lo spirito della normativa in tema di accertamento tecnico preventivo.
La dichiarata finalità della modifica legislativa che ha introdotto l'ATPO è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). In altre parole, la legge consente alla parte di depositare il dissenso alla consulenza solo nel caso in cui sia possibile far valere dei vizi verificatisi già al momento della conclusione dell'incarico peritale. In caso contrario, più logicamente, l'interessato lascerà che l'accertamento sanitario sia omologato, proponendo, immediatamente dopo, una domanda di aggravamento in sede amministrativa.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, conclusivamente il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
In definitiva, non emerge dalle motivazioni dell'opposizione e dalle conclusioni rassegnate altro che un mero dissenso diagnostico, che non induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico –legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva. Siffatte contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali, perché si limitano a dedurre una generica sottostima da parte del CTU delle patologie. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
La domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza
Spese di CTU liquidate in separato decreto a carico dell' e della ricorrente in solido CP_1
(v. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna ricorrente soccombente al pagamento delle spese di Parte_1 lite, che si liquidano in € 800,00, oltre a IVA, Cpa – se dovute - e spese generali.
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico delle parti in solido.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi. Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, del 5.02.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al N. 7922/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], ed ivi residente a[...]
Cesare Battisti, n. 158, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio RUSSANO e Michele GRELLA, presso cui elettivamente domicilia in Santa Maria La Fossa, alla Via Giardino, n. 16, come da procura in atti,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide CATALANO, come da procura in atti,
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ATPO ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. (RG. N. 10277/2019) - Indennità di accompagnamento.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
IN FATTO L'odierno ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che – a seguito di domanda amministrativa (24.10.2018) e sottoposizione a visita medica (30.05.2019), la
[...] lo aveva riconosciuto “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Organizzazione_1 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100%”, ma non gli aveva riconosciuto l'incapacità di attendere agli atti quotidiani della vita - sulla scorta delle seguenti patologie diagnosticate: “Cardiomiopatia dilatativa. Fibrillazione atriale persistente. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito tipo 2. BPCO. Insufficienza renale cronica. Obesità”.
Fissata l'udienza per il conferimento dell'incarico, veniva nominato quale CTU per la fase di ATPO il dott. , il quale sottoponeva a visita l'istante presso la Persona_1 sede di Caserta il 20.05.2022 e concludeva ritenendo che l'autonomia fossa CP_2 utilmente conservata.
Tempestivamente rassegnata la comunicazione di dissenso, la difesa contestava le conclusioni del CTU nominato nel corso del procedimento per ATPO. Entro 30 giorni dal dissenso, parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al IV comma del citato art. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato in data 7.12.2022, proponeva rituale opposizione, chiedendo il riconoscimento del requisito suddetto. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione. La domanda, espletato l'accertamento tecnico preventivo, è dunque procedibile.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l si costituiva in giudizio e contestava CP_1
l'avversa domanda, concludendo per l'inammissibilità dell'avverso ricorso, basato su motivazioni non integranti il requisito della “specifica” contestazione rispetto alle valutazioni espresse dal CTU nell'ambito della fase sommaria;
il rigetto del ricorso nel merito, anche per carenza assertiva in ordine alla sussistenza dei requisiti costitutivi extra biologici, con vittoria delle spese.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, non si è ritenuto opportuno in questa sede qualsiasi altro approfondimento istruttorio. Concesso il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., previa riunione al presente procedimento di quello ex art. 445 bis c.p.c., recante n. R.G. 10277/2019, la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e, pertanto, non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
IN DIRITTO
Al riguardo, va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATPO. Ebbene, ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che
“nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio, che si incentra evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla CTU.
Motivi di contestazione in estrema sintesi:
- sottovalutazione delle patologie da cui è affetto il ricorrente: “In particolare, il sig. risulta affetto da cardiomiopatia dilatativa, fibrillazione atriale persistente, ipertensione, Pt_1 arteriosa, diabete mellito tipo 2, bpco, insufficienza renale cronica, obesità, fibrosi mitralica, ventricolo sinistro di dimensioni aumentate con ridotta cinesi globale ed ipertrofia parietale, calibro aortico di dimensioni aumentate con sclerosi parietale e delle cuspidi, ispessimento del pericardio posteriore con lieve scollamento sistolico, incontinenza cardiaca con esofagite A sec LA, IPB, e così come da ogni altra patologia indicata nella documentazione medica riportata e da considerarsi parte integrante del presente ricorso. Tale patologia determina un grave deficit motorio associato a pluripatologie concomitanti gravi che limitano anche i più piccoli movimenti come BPCO e scompenso cardiaco con fe di 35% -40% che sono classificabili come una classe NYHA di III livello quindi con difficoltà anche ai più piccoli spostamenti con grave dispnea che associata alla BPCO grave limitano ancora di più i piccoli spostamenti con già pregressa artrosi polidistrettuale grave limitante gli spostamenti e obesità grave”.
- Mancata considerazione dell'incapacità del ricorrente di uscire per strada da solo:
“il ricorrente non è in grado di uscire e camminare da solo per strada e già per ciò solo ha diritto al riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 100% con diritto alla richiesta indennità di accompagnamento (cfr., tra le altre, Cass. N. 8060/2004) ma non è nemmeno in grado di attendere da solo agli atti quotidiani della vita”.
- Omessa risposta alle osservazioni alla bozza da parte del perito. Quindi, pare che le censure mosse riguardino da un lato una generale sottostima del quadro patologico del ricorrente, che non sarebbe invece in grado di provvedere alle sue necessità di vita, non riuscendo nemmeno ad uscire da solo dal domicilio;
dall'altro, il vizio procedurale di omessa risposta alle osservazioni.
Sul punto, per quanto concerne i rapporti tra la fase di ATP e quella successiva di opposizione e i poteri delle parti, giova ricordare come dal tenore letterale dell'art. 445bis c.p.c. emerga con chiarezza che il legislatore ha inteso prevedere il giudizio di verifica (preventiva) delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che si intende far valere suddiviso in due fasi innanzi al medesimo Tribunale (prima fase preventiva e fase, eventuale, di opposizione). Il giudizio instaurato a seguito del deposito dell'atto di dissenso, dunque, è stato concepito al solo ed esplicito fine di «contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio»; pertanto, il ricorso introduttivo deve contenere «a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione». Dunque, a differenza del giudizio per il riconoscimento del diritto alla prestazione, questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U., ciò che non può che significare che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U. A ciò si aggiunga, inoltre, che la fase a cognizione piena successiva ed eventuale non può essere considerata quale strumento di “rimessione in termini”, in grado di ripristinare poteri che la parte ha rinunciato ad esercitare in sede di ATPO e che, pertanto, le sono definitivamente preclusi. Come secondo la giurisprudenza più accorsata, la fase dell'ATPO non costituisce mero
“onere processuale” al fine di potere addivenire ad un giudizio a cognizione piena, ma, anche alla luce della finalità deflattiva ed acceleratoria del contenzioso, si pone, invece, come un filtro processuale, che consente di introdurre il giudizio cognizione piena, tuttavia soltanto a fronte di censure “specifiche”, da muoversi avverso le conclusioni rese dal CTU nell'ambito della fase a cognizione sommaria.
La DI ha approfittato della parentesi infraprocedimentale di contraddittorio, presentando delle osservazioni critiche alla bozza peritale ex art. 195 c.p.c., a cui il CTU – contrariamente a quanto lamentato - ha controdedotto (cfr. perizia del 22.8.2022) in maniera puntuale, basandosi sull'evidenza clinica, e ha confermato il proprio giudizio.
Dopo aver raccolto l'anamnesi, aver esaminato tutta la documentazione clinica prodotta (v. sezione anamnesi patologica, pagg. 2-4), ha effettuato un approfondito esame obiettivo, che per quel che qui interessa, ha evidenziato:
“[…] APPARATO OSTEO-ARTICOLARE: scheletro normalmente sviluppato rispetto alla costituzione, sesso ed età. Rachide in asse, riferita spinalgia a riposo con esacerbazione alla digitopressione con accentuazione al tratto lombosacrale, medio/grave limitazione funzionale del rachide in toto. Manovra di EG e MA non valutabili per scarsa disponibilità del periziato. Alle spalle bilateralmente tonotrofismo muscolare del cingolo scapolare e del deltoide nella norma. Assenza di decalage delle spalle, riferita algia a riposo e alla digitopressione delle articolazioni scapolo-omerale, i test di stabilità articolare sono negativi, funzionalmente si osserva escursione nei limiti. Riferita dolenzia alle articolazioni coxo-femorale bilaterale a riposo e alla digitopressione, modesti scrosci articolari, limitazione di grado medio/grave alla movimentazione attiva e passiva bilateralmente. Ginocchia non ispessite, assenza di ballottamento rotuleo, riferita dolenzia a riposo e alla palpazione delle emirime articolari, negativi i test di sollecitazione capsulare e meniscale, assenza di segni clinici di conflitto rotuleo bilaterale, moderata limitazione funzionale antalgica alla mobilizzazione passiva e attiva. La manovra di accosciamento non effettuabile autonomamente, i cambi posturali sono praticabili autonomamente ma moderata difficoltà; deambulazione autonoma con appoggio (bastone), con andatura rallentata e leggera zoppia a causa della riferita forza muscolare e della esauribilità muscolare agli arti inferiori. SISTEMA NERVOSO CENTRALE E PERIFERICO: nervi cranici apparentemente indenni, pupille ipo-reagenti alla luce ed all'accomodazione, assenza di nistagmo. Assenza di evidenti turbe dell'equilibrio, nei limiti la postura ortostatica prolungata. Prove di coordinazione motoria eseguite, Romberg negativo. Marcia ad occhi aperti e chiusi effettuata. Prove cerebellari negative. Normoriflessia agli stimoli cutanei e mucosi. Riflessi osteotendinei (rotuleo ed achilleo) normoreflessivi. agli arti superiori negativo. Per_2
ORGANI DI SENSO: reagisce in maniera orientata e sufficientemente coordinata alla voce di conversazione e alle domande, visus corretto nei limiti, apparentemente nella norma il gusto e l'olfatto. Apparente normoacusia bilaterale. PSICHE: facies mimica, soggetto sufficientemente orientato nel tempo e spazio, comportamento collaborativo. Eloquio normale, coordinato e sufficientemente comprensibile e coerente al contesto. Si evidenziano durante il colloquio modesti e sfumati deficit mnesici in particolare per la memoria a breve termine”.
Del seguente tenore le considerazioni medico-legali (che si riportano integralmente per dar conto in maniera completa del ragionamento scientifico seguito) e la diagnosi: “[…]
“Cardiopatia ischemica-ipertensiva in fase dilatativa, fibrillazione atriale permanente. Aterosclerosi carotidea. Artrosi polidistrettuale. Vasculopatia cerebrale cronica. Insufficienza renale cronica. Meningioma della falce interemisferica. Diabete mellito tipo 2. BPCO. Ipertrofia prostatica benigna. Psoriasi cutanea. Obesità”. In ordine alla soprascritta diagnosi possono formularsi le seguenti considerazioni: La cardiopatia ischemica-ipertensiva in fase dilatativa presenta una ridotta funzione sistolica globale (EF 35-40%), attualmente in trattamento farmacologico è in uno stato clinico instabile. L'aterosclerosi carotidea bilaterale determina moderata stenosi non emodinamicamente significativa. L'artrosi polidistrettuale con interessamento principalmente del rachide lomboasacrale, delle anche bilaterale e delle ginocchia bilaterale è da considerarsi infermità diffusa a vari distretti articolari che incide sulla funzionalità globale dell'apparato locomotore;
l'interessamento articolare complessivo può essere utilmente valutato a partire dalle ripercussioni su tre funzioni fondamentali (prensile, deambulatoria, rachidea) ed attribuendo uno score funzionale complessivo di medio/grave deficit. Il CTU tenendo nella prevista considerazione tutta la documentazione sanitaria presente agli atti;
nonché gli elementi risultati sia dall'anamnesi del periziato con domande rivolte direttamente all'interessato (la storia clinica, le notizie sullo svolgimento dei vari avveni-menti fisiologici, le abitudini di vita e la storia delle varie malattie sofferte dal periziato) che dalla visita medico-legale (esame obiettivo di tutti gli apparati e sistemi con ricerca di segni e sintomi ecc.) ritiene che il periziato sia affetto da una vasculopatia cerebrale cronica con sfumato deficit cognitivo e mnesico di grado lieve. Il meningioma cerebrale è una patologia neoplastica benigna che non ha richiesto terapia medica e/o chirurgica e non determina sintomatologia clinica descritta. La BPCO è classificabile, sulla base della storia clinica, i segni e i sintomi clinici, come una infermità di tipo moderata/grave secondo le linee guida della classificazione Gold. Il diabete mellito tipo 2 in trattamento con insulina/ipoglicemizzanti orali è in discreto compenso glicemico, non presenta complicanze micro/macroangiopatiche con manifesta-zioni cliniche. Il CTU non ha ritenuto necessario avvalersi di scale di valutazione (effettuate ADL activi-ties of daily living e IADL instrumental activities of daily living); ritenendo sufficienti le informazioni ottenute durante l'anamnesi e la visita medico legale. Dallo studio della documentazione sanitaria, la raccolta dell'anamnesi e l'esame obiettivo, il CTU ritiene che le capacità del periziato di compiere materialmente gli atti quotidiani della vita siano sufficienti a garantire l'autonomia del periziato a provvedere ai propri bi-sogni in ambito domestico ed extradomestico, avendo come riferimento un soggetto “normale” di pari età. Pertanto, si ritiene che il periziato non necessiti di accompagnatore. Successivamente alla domanda presso la Commissione in data 24/10/2018 non si ravvisa un peggioramento clinico delle infermità né l'insorgenza di ulteriori infermità. Per quanto riguarda la retrodatazione dello stato invalidante, dallo studio della documentazione sanitaria esistente agli atti, dalla storia clinica del periziato, se ne deduce che le infermità riscontrate erano già presenti all'atto della domanda e della visita presso la in data 30/05/2019. Org_1
Pertanto, si ritiene che lo stato d'invalidità attuale debba decorrere da ottobre 2018”.
Le osservazioni del CTP, dott. , - che sono state poi supinamente riproposte Persona_3 in sede di opposizione, con ciò mettendo nuovamente in discussione e per le medesime ragioni quanto già vagliato dal CTU - sono le seguenti: “Cardiopatia ischemica-ipertensiva in fase dilatativa, fibrillazione atriale permanente. Aterosclerosi carotidea. Artrosi polidistrettuale. Vasculopatia cerebrale cronica. Insufficienza renale cronica. Meningioma della falce interemisferica. Diabete mellito tipo 2. BPCO. Ipertrofia prostatica benigna. Psoriasi cutanea. Obesità”. SI FA NOTARE CHE: come riportato dal dott. CTU: “l'interessamento Persona_1 articolare complessivo può essere utilmente valutato a partire delle ripercussioni su tre funzioni fondamentali ed attribuendo uno score funzionale complessivo medio\grave deficit. C'è un grave deficit motorio associato a pluripatologie concomitanti gravi che limitano an-che i più piccoli movimenti come BPCO e scompenso cardiaco con fe di 35% -40% che sono classificabile come una classe NYHA di III livello quindi con difficoltà anche ai più piccoli spostamenti con grave dispnea che associata alla BPCO grave limitano ancora di più i piccoli spostamenti con già pregressa artrosi polidistrettuale grave limitante gli spostamenti e obesità grave.
[…] Per tale motivo il sig. a causa delle pluripatologie concomitanti che limitano gravemente Parte_1 la sua vita partendo dalla scarsissima deambulazione alla impossibilità di brevi distanze come andare in bagno da solo o il semplice stare in piedi per lavarsi e accudirsi, come la vera difficoltà nel solo prendersi cura di sé stesso come assunzione di numerose medicine quotidiane”.
Il CTU ha risposto quanto segue: “Il CTU ribadisce di avere tenuto nella prevista considerazione tutta la documentazione sanitaria presente agli atti;
nonché gli elementi risultati sia dall'anamnesi del periziato con domande rivolte direttamente all'interessato (la storia clinica, le notizie sullo svolgimento dei vari avvenimenti fisiologici, le abitudini di vita, la storia delle infermità sofferte dal periziato, le terapie, le capacità di relazione sociale ecc.) che dalla visita medica medico-legale (esame obiettivo di tutti gli apparati e sistemi con ricerca di segni, sintomi ecc.) valutando esaustive le informazioni ottenute durante l'anamnesi e la visita medico legale. Tutti gli elementi citati sono stati adeguatamente valutati dallo scrivente per la formulazione della diagnosi e del relativo giudizio medico-legale; valutando le capacità del periziato, tenendo conto dell'intero complesso delle infermità riscontrate e delle informazioni ottenute. […]”. Dopo aver richiamato i dati normativi che prescrivono le condizioni di legge per beneficiare della prestazione richiesta, ha concluso: “Il periziato non presenta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, presenta infermità di gravita tale da non impedirgli di accudire a sé stesso, cioè, è in grado alimentarsi da solo, vestirsi, spogliarsi, provvedere all'igiene personale ecc. Pertanto, il CTU ritiene, da quanto obiettivato nel corso degli accertamenti medico le-gali, che non risultano soddisfatti i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento”.
È di patente evidenza che le diagnosi effettuate siano sovrapponibili, riconoscendo le medesime patologie sofferte: ciò che diverge è la valutazione della gravità delle stesse, con riguardo alle ricadute di esse sulle funzionalità di vita de periziato;
ma la differente
“intensità” della malattia, senza alcun ulteriore supporto di carattere medico-scientifico, senza evidenze cliniche e strumentali, è postulata quasi come fosse una petizione di principio, non è stata dimostrata a livello processuale e, pertanto, va ascritta al mero dissenso diagnostico, come verrà dappresso chiarito. È evidente, allora, che l'ausiliario del Giudice, contrariamente a quanto sostenuto dalla DI, ha esaminato tutta la documentazione allegata, ne ha dato la corretta interpretazione in relazione alla gravità degli stati patologici certificati, ha ricostruito la storia clinica del ricorrente nella sua globalità e dato preminenza a quanto riscontrato all'esame obiettivo, ritenendo, quindi, di dover opportunamente ridimensionare le lamentele mosse alla perizia e di dover sottolineare che si tratta indubbiamente di malattie croniche, ma che al momento determinano sì invalidità anche totale, ma non danno accesso alle provvigioni richieste, non essendo stati integrati i presupposti di legge. Al riguardo, ed in via generale, si ritiene condivisibile che un Consulente tecnico, in caso di dubbi e/o di discrepanze significative nonché sulla scorta delle proprie conoscenze e competenze professionali, possa (anzi debba, non rivestendo un ruolo meramente notarile nella registrazione/assunzione di atti!) in scienza e coscienza approfondire l'analisi – come correttamente ha fatto nel caso di specie – e persino optare per un difforme orientamento valutativo, anche in misura sostanziale, rispetto a quello prospettato eventualmente dagli Specialisti nei certificati acquisiti agli atti.
Quindi, la consulenza è puntuale nella diagnosi e nella descrizione di cosa comporti “la malattia” in astratto e di come, invece, incida – in maniera comunque ridotta - sulla salute
“del malato”, inteso quale periziato, nel caso specifico. Il CTU non ha ritenuto sussistenti nel caso di specie i presupposti di legge, ritenendo in sostanza che l'autonomia individuale sia conservata dal ricorrente. Evidenziando in particolare il metodo d'indagine “comparativo” sulla scorta della valutazione che tiene conto delle residue capacità ed autonomia del paziente in raffronto ad un soggetto
“normale” di pari età, ha ritenuto la valutazione espressa congrua, contestando sia la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti sia in base alle emergenze obiettive che ai dati normativi disciplinanti la prestazione voluta.
A questo punto, è utile, per quanto concerne gli atti quotidiani della vita, fare una distinzione tra quelli elementari e quelli strumentali: i primi sono rappresentati dalla capacità di vestirsi, nutrirsi, provvedere all'igiene personale e all'espletamento dei bisogni fisiologici in maniera autonoma;
mentre gli atti strumentali sono rappresentati dalla capacità di utilizzare il telefono, di fare acquisti e gestire il denaro, di preparare il cibo, di governare la casa, di cambiare la biancheria, di usare i mezzi di trasporto e di essere responsabili nell'uso dei farmaci. Dunque, per quel che concerne in generale gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra- domiciliare;
il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe infatti ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale – piani che invece la DI pare sovrapporre (cfr. ricorso in opposizione) -.
Il quadro delineatosi all'esito della perizia è congruente rispetto alla normativa. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18/80, ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie (di cui alla legge 30.3.1971 n. 118) abbiano accertato “...che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento ... [omissis]” La circolare n. 500/6 Ag 927/58 del Min. della Sanità, inoltre, chiariva tali concetti precisando che “si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi civili che non deambulano neppure con l'aiuto di presidi ortopedici e che per atti quotidiani della vita, si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto di età corrispondente e che rendono il minorato che non è in grado di compierle, abbisognevole di assistenza continua”. La citata circolare ministeriale, informa altresì che “per atti quotidiani della vita si intendono le azioni elementari espletate da un soggetto normale di età corrispondente”. L'espletamento di tali atti implica la padronanza e l'interazione di funzioni vegetative e funzioni di relazione. Il giudizio medico legale, in casi siffatti, scaturisce da un'attenta disamina delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi autonomamente queste minime funzioni vegetative e di relazione: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento di bisogni fisiologici, possibilità di svolgere piccoli passatempi..., e ciò deve scaturire solo da una valutazione critica e caso per caso, alla luce del complesso morboso accertato, come già ampiamente esplicato.
Va, del resto, rilevato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione (Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998 e, ancora, 6882/2002) le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del 1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, l'assumere farmaci, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (Cass., Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del
28/05/2009; Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011), postulando il quadro normativo una vera e propria impossibilità, che nel caso di specie è esclusa senza margine di dubbio alcuno (deambulazione con appoggio, capacità di provvedere alla quotidianità conservata utilmente). L'incapacità di deambulazione è da intendersi, dunque, come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. In particolare, è da intendersi non deambulante la persona invalida che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelia, dismelia, paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche. Si prevede che il deficit della deambulazione debba essere permanente ed assoluto, tale da rendere siffatta funzione del tutto impossibile senza l'aiuto di un accompagnatore. Ai fini della costituzione dei requisiti medico-legali per il beneficio in parola non rilevano, perciò, deficit della deambulazione compensabili, anche parzialmente, con ausili quali mezzi di appoggio, protesi o ortesi.
La necessità di assistenza continua si verifica quando l'autonomia nel compiere un complesso significativo ed esistenziale dei suddetti atti quotidiani viene a mancare e sorge, rispetto ad una persona normale di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare un minimo di condizioni vitali per l'autosufficienza quotidiana, si concretizza l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti di ogni giorno della vita, essendo alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana (Circolare Ministero del Tesoro 14/1992). Il quesito se il diritto all'indennità di accompagnamento si realizzi anche in mancanza di uno solo dei requisiti di autonomia della vita vegetativa e di relazione non sembra porsi, sostiene il Ministero della Sanità (circolare prot. 500.6 del 17 marzo 1986), in quanto più funzioni sono generalmente cointeressate in una menomazione psichica o fisica grave a tal punto da ledere l'autonomia dell'individuo. D'altra parte, perché sorga il diritto all'indennità la mancanza deve esercitarsi su un insieme di funzioni e di attività tali che ne risulti alterato il rapporto concreto con la realtà quotidiana. Secondo la giurisprudenza, la capacità non deve parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute (tra cui l'incidenza sulla salute del malato e la salvaguardia della sua dignità come persona) e sul rapporto con le singole attività, perché la qualità di queste può incidere significativamente sia sulla necessità di un'assistenza sia sul diritto alla salute. Inoltre, si precisa che ai fini del riconoscimento si valuta la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri, considerati l'individuo nella sua interezza e le patologie sofferte nella loro incidenza funzionale e non rilevano episodici contesti, essendo richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano (quale per esempio il portarsi fuori dalla propria abitazione), ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Tribunale Caltanissetta sez. lav., 28/02/2019, n.88, Tribunale Pescara sez. lav., 27/01/2016, n.71, Tribunale Trieste sez. lav., 12/06/2012, n.172, conformi a Cassazione civile sez. lav., 28/05/2009, n.12521). L' con una Comunicazione del 20 settembre 2010 del Direttore Generale a tutti i CP_1
Dirigenti regionali fornisce le “Linee Guida operative in invalidità civile”, attraverso le CP_1 quali recita:
“È opportuno sottolineare alcuni requisiti di legge quali l'impossibilità a deambulare, non la semplice difficoltà, il carattere di permanenza dell'aiuto dell'accompagnatore, non di saltuarietà. Va da sé che presidi ortopedici e protesici che rendano il soggetto autonomo nella deambulazione escludono il diritto all'indennità. Il requisito della permanenza implica la sussistenza di menomazioni anatomo-funzionali irreversibili e immodificabili da qualsiasi presidio”. Come già sottolineato in proposito, se una persona riesce a muovere pochi passi, oppure utilizza tutori o appoggi che consentano di deambulare lentissimamente è escluso dalla concessione di indennità di accompagnamento. Interpretazione, questa, che arriva ad escludere dal beneficio anche coloro che, pur usando una sedia a ruote, si spostano senza l'aiuto di terzi.
Ancora, “Per quel che concerne gli atti quotidiani della vita, constatando la genericità dell'espressione e in accordo con la prevalente dottrina medico legale, essi vanno intesi come quel complesso di attività che assicurano un livello basale di autonomia personale in un ambito per lo più intra-domiciliare. Il prendere in considerazione le attività extra-domiciliari, in ambienti complessi come le moderne metropoli, porterebbe, infatti, ad una valutazione talmente estensiva da superare l'ambito medico legale”. Gli atti quotidiani – da valutare ai fini dell'indennità di accompagnamento – sono quelli elementari e, per di più, limitati alla propria abitazione. Le attività extra-domiciliari (ad esempio: saper orientarsi, saper prendere un mezzo pubblico, saper chiedere aiuto o un'informazione) non hanno rilevanza ai fini valutativi. Pertanto, non rileva nemmeno la capacità del soggetto di portarsi al di fuori dell'abitazione e orientarsi per strada, come pretende la DI.
Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie, può affermarsi che la parte non ha adempiuto – diversamente da quanto postulato dalla S.C. (da ultimo, ex multis, Cass. civ., sez. VI, sent. n. 7886/2019) - all'onere di provare la specifica sussistenza dei presupposti di legge per la sussistenza dei requisiti legittimanti la prestazione, contrapponendo, piuttosto, alle valutazioni del CTU un diverso apprezzamento delle medesime patologie, corrispondente alle proprie aspettative. Non si è ritenuto opportuno, quindi, procedere ad una integrazione della CTU in quanto la diversa valutazione della intensità/gravità delle patologie reclamata è inidonea a giustificare un supplemento istruttorio, mediante chiarimenti oppure mediante nuovo conferimento. Si tratterebbe, invero, di una consulenza meramente esplorativa, vertente su fatti già oggetto di ampio esame. In tali fattispecie, infatti, la divergenza di giudizio espressa rientra nell'alveo del mero dissenso diagnostico. Nemmeno la documentazione sanitaria successiva, prodotta con le note d'udienza del 12.6.2023, giustifica nel caso di specie un supplemento o un rinnovo della perizia. Le certificazioni prodotte partono dal 24.6.2022 in poi, a fronte della visita peritale avvenuta il 20 maggio precedente, quindi non è stata sottoposta al CTU, ma sarebbe stato corretto, nell'ottica della salvaguardia dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo, chiedere autorizzazione al GOP procedente nella fase sommaria per ATPO, dott.ssa , - dato che la perizia non era stata ancora depositata - di acquisire tale Persona_4 documentazione all'epoca già esistente, piuttosto che “conservarla” per poi farne la relativa discovery nel giudizio di cognizione. Cionondimeno, essa non attesta alcunché in relazione alla capacità di deambulazione e di provvedere agli atti quotidiani della vita: trattasi difatti di prescrizioni mediche di insulina per il diabete, di esami strumentali cardiaci e neurologici che non evidenziano alcunché di nuovo o di più “grave”. Tale documentazione, tra l'altro, non è in grado di spiegare alcuna concreta rilevanza ai fini per cui è causa, in quanto viene depositata agli atti a supporto di un paventato e non meglio specificato aggravamento delle condizioni, ma la DI si è limitata ad allegarla senza nemmeno spendere una parola sulla rilevanza della stessa e sulla incidenza di quanto in essa contenuto: in particolare, non si precisa se trattasi di patologie nuove, ovvero di aggravamento di malattia già riscontrata, non si allega come e “quanto” esse potrebbero incidere sul quadro clinico già accertato, sui presupposti dell'accompagnamento; né si può pretendere che sia il Giudice ad esaminare tale non meglio precisata documentazione, alla
“ricerca” di dati potenzialmente rilevanti, essendo il processo del lavoro governato inderogabilmente dal principio dispositivo e dalla circolarità degli oneri di allegazione e probatori. E allora, in assenza totale di allegazioni in ordine alla portata concreta delle nuove certificazioni, ritiene il Tribunale che sottoporle al Consulente, ovvero disporre un nuovo accertamento peritale, sarebbe del tutto esplorativo.
Si aggiunge anche che, trattandosi di paziente di età anagrafica non così giovane e trattandosi di patologie ingravescenti è scontato che il decorso del tempo provochi un inesorabile peggioramento e scadimento delle condizioni di salute;
ma ciò non legittima la reiterazione ad libitum e ad infinitum delle operazioni peritali, fino a quando non si sarà soddisfatti della risposta dell'ausiliario del giudice. Occorre, invece, opportunamente circoscrivere l'oggetto dell'accertamento, perché diversamente si arriverebbe a contraddire lo spirito della normativa in tema di accertamento tecnico preventivo.
La dichiarata finalità della modifica legislativa che ha introdotto l'ATPO è stata quella di «realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa e favorire la piena operatività e trasparenza dei pagamenti, nonché deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848» (art. 38 comma 1 d.l. 98/2011 cit.). In altre parole, la legge consente alla parte di depositare il dissenso alla consulenza solo nel caso in cui sia possibile far valere dei vizi verificatisi già al momento della conclusione dell'incarico peritale. In caso contrario, più logicamente, l'interessato lascerà che l'accertamento sanitario sia omologato, proponendo, immediatamente dopo, una domanda di aggravamento in sede amministrativa.
Per completezza, conclusivamente, è d'uopo rammentare che quanto alle ragioni di censura nel merito della consulenza, il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può sicuramente il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal C.T.U.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo, com'è nel caso di specie (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Pertanto, conclusivamente il CTU, puntualmente motivando le proprie ragioni - ha escluso che sussistano i presupposti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta.
In definitiva, non emerge dalle motivazioni dell'opposizione e dalle conclusioni rassegnate altro che un mero dissenso diagnostico, che non induce a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente, che risultano ad avviso di questo Giudice dettagliatamente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite. Le risultanze della C.T.U. espletata nel presente giudizio sono risultate coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato. In altri termini la valutazione espressa dal CTU in base alla scienza medico –legale non viene confutata con argomenti scientifici né di natura obiettiva. Siffatte contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali, perché si limitano a dedurre una generica sottostima da parte del CTU delle patologie. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti, né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
La domanda va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza
Spese di CTU liquidate in separato decreto a carico dell' e della ricorrente in solido CP_1
(v. Cass. 28094/2009).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna ricorrente soccombente al pagamento delle spese di Parte_1 lite, che si liquidano in € 800,00, oltre a IVA, Cpa – se dovute - e spese generali.
c) spese di CTU come già liquidate con separato decreto a carico delle parti in solido.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi. Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini