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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/06/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 2025/74
Tribunale Ordinario di Velletri
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di divorzio congiunto - cessazione effetti civili iscritta al RG 74/2025 proposta da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIANNOCCARI PAOLO
e da (c.f. ) con l'avv. GIANNOCCARI PAOLO Parte_2 C.F._2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
rilevato che le parti si sono avvalse della facoltà di rinunziare alla comparizione personale in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“A) I coniugi danno atto della loro reciproca e adeguata indipendenza economica per cui ognuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
B) La casa coniugale sita in Marino, Via Antonio Mosto
n. 18, di proprietà esclusiva di , resterà assegnata alla moglie per viverci con i due figli Parte_1 maggiorenni, e e dalla quale il marito se ne è già allontanato dal tempo della Per_1 Per_2 separazione;
C) Stante la mancanza di autonomia economica della figlia , il sig. Per_1 Parte_1 si obbliga a corrispondere nelle mani della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00
(cinquecento/00) a titolo di assegno di mantenimento della stessa, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
le spese extra, previamente concordate tra i coniugi, saranno a carico esclusivo del nella Parte_1 misura del 100%. D) L'altro figlio, studente universitario, che svolge attività di lavoro in Per_2 proprio ed occasionali, riceve dal padre direttamente la somma di € 250,00 mensili;
E) La moglie prenderà per intero l'assegno unico erogato per i figli dall'INPS. F) Vista la maggiore età dei figli, costoro si relazioneranno con padre come e quando vorranno;
G) Le parti danno atto di avere già iniziato a rispettare ed osservare le condizioni che precedono. H) Il Sig. , con la Parte_1 sottoscrizione del presente accordo, una volta che i due figli e saranno divenuti Per_2 Per_1 autonomi ed indipendenti economicamente e avranno interrotto la convivenza con la madre, con il venir meno del diritto d'uso dell'immobile di Via Antonio Mosto 18, località Cava de' Selci, Marino
Roma, per l'assegnazione alla sig.ra , si obbliga ad acquistare un immobile per uso Parte_2 residenziale bi-locale adatto alla sola moglie con l'intestazione della proprietà piena alla stessa e sempre nella medesima località”. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data 25/04/2000 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Roma dell'anno 2000 , al N. 00127 Parte 2 , Serie A06 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 11/06/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Tribunale Ordinario di Velletri
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. Angelo Baffa Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di divorzio congiunto - cessazione effetti civili iscritta al RG 74/2025 proposta da (C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. GIANNOCCARI PAOLO
e da (c.f. ) con l'avv. GIANNOCCARI PAOLO Parte_2 C.F._2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
rilevato che le parti si sono avvalse della facoltà di rinunziare alla comparizione personale in udienza, dichiarando di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“A) I coniugi danno atto della loro reciproca e adeguata indipendenza economica per cui ognuno di essi provvederà al proprio mantenimento;
B) La casa coniugale sita in Marino, Via Antonio Mosto
n. 18, di proprietà esclusiva di , resterà assegnata alla moglie per viverci con i due figli Parte_1 maggiorenni, e e dalla quale il marito se ne è già allontanato dal tempo della Per_1 Per_2 separazione;
C) Stante la mancanza di autonomia economica della figlia , il sig. Per_1 Parte_1 si obbliga a corrispondere nelle mani della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 500,00
(cinquecento/00) a titolo di assegno di mantenimento della stessa, oltre rivalutazione ISTAT annuale;
le spese extra, previamente concordate tra i coniugi, saranno a carico esclusivo del nella Parte_1 misura del 100%. D) L'altro figlio, studente universitario, che svolge attività di lavoro in Per_2 proprio ed occasionali, riceve dal padre direttamente la somma di € 250,00 mensili;
E) La moglie prenderà per intero l'assegno unico erogato per i figli dall'INPS. F) Vista la maggiore età dei figli, costoro si relazioneranno con padre come e quando vorranno;
G) Le parti danno atto di avere già iniziato a rispettare ed osservare le condizioni che precedono. H) Il Sig. , con la Parte_1 sottoscrizione del presente accordo, una volta che i due figli e saranno divenuti Per_2 Per_1 autonomi ed indipendenti economicamente e avranno interrotto la convivenza con la madre, con il venir meno del diritto d'uso dell'immobile di Via Antonio Mosto 18, località Cava de' Selci, Marino
Roma, per l'assegnazione alla sig.ra , si obbliga ad acquistare un immobile per uso Parte_2 residenziale bi-locale adatto alla sola moglie con l'intestazione della proprietà piena alla stessa e sempre nella medesima località”. ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data 25/04/2000 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Roma dell'anno 2000 , al N. 00127 Parte 2 , Serie A06 , alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Velletri il 11/06/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE