Art. 1344. Militare ferito 1. Al militare caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento e al militare caduto prigioniero durante la degenza in luogo di cura per ferite o per lesioni dovute a operazioni a diretto contatto col nemico o per altra invalidita' riportata per causa di servizio di guerra in zona di operazioni a diretto contatto col nemico, al ritorno dalla prigionia se gia' compreso in aliquote di ruolo di militari da valutare e se ha ottenuto il nulla osta di cui all'articolo 1342, comma 1, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 1335. 2. Al militare che, conseguita la promozione ai sensi del comma 1, risulti nel nuovo grado gia' raggiunto dal turno di avanzamento, si applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 1342.
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9 ottobre 2010
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Dal ceppo della vergogna alle soluzioni concordate della crisi d'impresa. Nota apologetica sul nuovo 'diritto fallimentare' Pubblicato il 11/02/12 00:00 [Articolo 1344]
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