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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 12/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
ZZ PP, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4717/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutini 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 CONTRIBUTI INPS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7129/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 14.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, relativo a tributi erariali per l'anno 2018, per un valore di causa di €. 33.801,00.
Il ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, denunciando vari vizi con articolate argomentazioni, in fatto e in diritto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva quanto segue:” Il ricorso è stato proposto lamentando l'omessa notifica dello schema d'atto e illegittimità e nullità dell'atto per violazione dell'onere della prova gravante in capo all'Ufficio e/o per difetto di motivazione. Ciò premesso, si ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto, in esito alla revisione degli atti d'Ufficio, e senza alcun pregiudizio per l'ulteriore attività accertativa esperibile per il medesimo anno d'imposta, nell'esercizio del potere di autotutela l'atto in epigrafe è stato annullato con provv. n. 4758 del 20.10.2025. Dell'intervenuto annullamento in autotutela è stata data comunicazione alla contribuente con provv. n. TD7X10200058/2025. In ragione dell'autonoma determinazione assunta dall'Ufficio si chiede la compensazione delle spese.” Allegava il suddetto provvedimento, con la prova della avvenuta comunicazione alla parte ricorrente.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, non v'è più materia del contendere, e devesi pertanto dichiarare l'estinzione del giudizio per tale ragione.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPONE SILVIA, Presidente
ZZ PP, Relatore
DRAGO TIZIANA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4717/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Dei Plutini 89127 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 CONTRIBUTI INPS 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010200957 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7129/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato il 14.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, relativo a tributi erariali per l'anno 2018, per un valore di causa di €. 33.801,00.
Il ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, denunciando vari vizi con articolate argomentazioni, in fatto e in diritto.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che deduceva quanto segue:” Il ricorso è stato proposto lamentando l'omessa notifica dello schema d'atto e illegittimità e nullità dell'atto per violazione dell'onere della prova gravante in capo all'Ufficio e/o per difetto di motivazione. Ciò premesso, si ritiene che debba dichiararsi l'estinzione del giudizio in quanto, in esito alla revisione degli atti d'Ufficio, e senza alcun pregiudizio per l'ulteriore attività accertativa esperibile per il medesimo anno d'imposta, nell'esercizio del potere di autotutela l'atto in epigrafe è stato annullato con provv. n. 4758 del 20.10.2025. Dell'intervenuto annullamento in autotutela è stata data comunicazione alla contribuente con provv. n. TD7X10200058/2025. In ragione dell'autonoma determinazione assunta dall'Ufficio si chiede la compensazione delle spese.” Allegava il suddetto provvedimento, con la prova della avvenuta comunicazione alla parte ricorrente.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che, preso atto dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, non v'è più materia del contendere, e devesi pertanto dichiarare l'estinzione del giudizio per tale ragione.
Le spese devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento descritto in epigrafe emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.