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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 707/2025
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott. AT SA Presidente dott. Martina Gasparini Consigliere dott. AT AN Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dagli avv.ti BACIGA STEFANO e BACIGA LUIGI
NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio per procura a margine dell'atto di opposizione a precetto;
appellante e
(C.F. ), CP_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv. SPIAZZI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 574/2025 pubblicata il 6 febbraio 2025
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Nel merito: dichiararsi, per le ragioni illustrate, la nullità e/o inefficacia e/o disporsi l'annullamento della sentenza n. 574/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 13/03/2025, n. cronol. 1325/2025 del 13/03/2025, notificata in data 17/03/2025, pronunciata nel giudizio n. 1084/2025 R.G. e per l'effetto:
1) dichiararsi nullo il precetto notificato al Parte_1
in data 30/01/2024 e per l'effetto accertarsi che la convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione sulla base del precetto;
2) disporsi la restituzione delle spese di precetto illegittimamente incassate da
; CP_1
In ogni caso: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio refuse” per parte appellata:
“In via preliminare, ex art. 348 bis cpc dichiararsi inammissibile l'appello in quanto manifestamente infondato
Nel merito, respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui è causa confermandosi in toto l'impugnata sentenza”.
Ragioni della Decisione
1. Giudizio di primo grado Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio , promuovendo opposizione
[...] CP_1
pag. 2/13 all'esecuzione ex art.615 c.p.c. ai fini di fare dichiarare la nullità dell'atto di precetto e di ottenere la condanna alla restituzione di quanto pagato sulla base di tale precetto, oltre alle spese del procedimento.
Il rappresentava la nullità del precetto in quanto notificato dalla Pt_1
creditrice prima del decorso del termine di 120 giorni previsto CP_1
all'art.14, primo comma, D.L n.699/96 secondo cui “Le amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Controparte_2
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti
[...]
giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti
l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.” Il precetto era stato infatti pacificamente notificato contestualmente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia
n.2264/2023, quindi senza termine alcuno, in violazione di tale disposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta ed eccepiva la carenza di interesse all'opposizione, a fronte del pagamento dell'importo precettato.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'azione evidenziando, tra l'altro, che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in forza del quale l'amministrazione si era impegnata al pagamento, tanto l' aveva adottato Pt_2
la relativa delibera di impegno alla spesa. Eccepiva infine in via subordinata la compensazione tra l'eventuale credito restitutorio dell'opponente e il proprio credito risultante dal titolo giudiziale posto in esecuzione, nel frattempo divenuto esigibile.
pag. 3/13 2. Sentenza di primo grado Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Verona ha ritenuto l'opposizione all'esecuzione inammissibile rilevando la carenza di interesse ad agire del a fronte del pagamento di Parte_1
quest'ultimo dell'importo precettato nonché la domanda di ripetizione infondata, per aver pagato il debito prima della scadenza del termine previsto in suo favore, trovando applicazione l'art.1185, secondo comma, c.c. con conseguente applicabilità della sola azione di arricchimento senza causa, non esercitata.
In particolare, il primo giudice:
– rilevava che il termine dilatorio dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è funzionale a consentire alle pubbliche amministrazioni di definire i procedimenti necessari alla previsione e all'esecuzione dell'impegno di spesa, evitando che le risorse pubbliche siano esposte allo sviamento derivante da iniziative esecutive immediate;
– osservava che, nella specie, il aveva deliberato l'impegno di spesa Pt_1
ed eseguito il pagamento prima del decorso del termine di centoventi giorni, sicché, una volta venuta meno la ragione di tutela sottesa al termine, difettava l'interesse a far valere la violazione del medesimo;
– riteneva applicabile l'art. 1185, secondo comma, c.c., in quanto il Pt_1
aveva pagato un debito prima della scadenza del termine previsto in suo favore, con conseguente insussistenza del diritto di ripetizione, salva l'azione di arricchimento senza causa non proposta;
aggiungeva che, al momento della proposizione dell'azione di ripetizione, il termine di centoventi giorni era comunque decorso, sicché l'eventuale credito restitutorio doveva ritenersi estinto per compensazione con il credito fatto valere con il precetto.
pag. 4/13 3. Giudizio di appello 3.1 Avverso l'indicata pronuncia il Parte_1
ha interposto tempestivo appello, affidato a due motivi di gravame.
[...]
Col primo motivo si contesta la decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda di ripetizione delle spese di precetto, ritenendola infondata, sul presupposto che l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento di un debito anteriormente alla scadenza del termine previsto a suo favore, con conseguente applicazione dell'art. 1185, comma 2, c.c. Evidenzia l'appellante che le spese di precetto, corrisposte, costituiscono un indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c. e rileva l'applicabilità dell'art.1185 c.c. solo con riferimento alle somme effettivamente dovute costituite nel caso di specie dal solo capitale e non alle spese di precetto non dovute in conseguenza della nullità della notifica del precetto per violazione dell'art.14 d.l. n.669/1996.
Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto l'opposizione inammissibile per carenza di interesse ad agire, rappresentando che il tribunale non ha considerato che il pagamento è stato eseguito dal
– con riserva di ripetizione – ai fini di evitare i costi e il discredito Pt_1
connessi ad una procedura esecutiva. Evidenzia inoltre di essere stato gravato da ben cinque distinti atti di precetto con conseguente aumento delle spese a proprio carico in contrasto con la disposizione di cui all'art.14 D.L.
n.669/1996 che mira ad evitare l'imposizione di vincoli pignoratizi ed il pagamento di spese esecutive superflue. Afferma che l'art.1185 secondo comma non potrebbe applicarsi nei casi in cui il pagamento sia stato determinato da iniziative esecutive o da atti coattivi.
3.2. Si è costituita l'appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendo nel merito il rigetto pag. 5/13 dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata. In particolare,
l'appellata deduce che:
– la delibera comunale del 28 febbraio 2024, adottata a seguito degli atti di precetto notificati al e , dà conto della scelta dell'ente di Pt_1 CP_3
impegnare e pagare l'intero importo complessivo, in tal modo rinunciando al termine dilatorio e rivelando la volontà di adempiere comunque il debito;
– lo scambio di e-mail tra i difensori (docc. 3-4-5-6 attore primo grado) documenta un accordo transattivo ai sensi degli artt. 1965 ss. c.c., con il quale la creditrice ha accettato il pagamento del solo capitale e degli interessi, rinunciando alle spese di precetto nei confronti della coobbligata Polisportiva, sicché il successivo pagamento anche delle spese da parte del integra Pt_1
un atto unilaterale non sorretto da un interesse apprezzabile all'opposizione;
- il aveva l'obbligo di dare esecuzione alla delibera Parte_1
diventata esecutiva in forza dell'art.134 comma 3 del TUEL decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione sull'albo pretorio;
– l'applicazione dell'art. 1185, secondo comma, c.c. ai pagamenti eseguiti anteriormente alla scadenza del termine in favore del debitore pubblico è stata affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 32838/2021, prodotta in atti), sì che la domanda di ripetizione deve ritenersi radicalmente infondata.
3.3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 6/13 4. Esame dei motivi di impugnazione I due motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti che seguono.
L'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio
1997 n. 30 e modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000) stabilisce, per quanto qui rileva, che: "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le Controparte_2
procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalle parti (Cass.
25 marzo 2009 n. 7360; Cass. 28 ottobre 2005 n. 23084) e recepita anche nella sentenza impugnata, la violazione di tale disciplina determina l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa in danno del debitore pubblico e legittima quest'ultimo a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., atteso che la questione concerne la stessa possibilità di iniziare o proseguire l'esecuzione in assenza di un titolo azionabile.
Come evidenziato dalla Suprema Corte secondo cui “L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del pag. 7/13 quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata” (cfr. Cass. Civ. n. 7360/2009).
L'art. 14 del d.l. n. 669/1996 riconosce alla pubblica amministrazione un tempo per adempiere di quattro mesi a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, da impiegare per lo svolgimento del procedimento contabile di spesa. La protezione è tanto estesa “da non consentire al creditore di procedere all'azione esecutiva neppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento a suo favore da parte dell'ente pubblico” (cfr. Cassazione civile n. 23084/2005).
Nel caso di specie è pacifico che il titolo esecutivo (sentenza n. 2264/2023 della Corte d'appello di Venezia) e l'atto di precetto siano stati notificati contestualmente, sicché il precetto è stato intimato senza riconoscimento di alcun termine all'Ente per adempiervi spontaneamente, in violazione del termine dilatorio di centoventi giorni. L'opposizione va quindi accolta, stante la nullità del precetto.
La circostanza, valorizzata dal primo giudice e dall'appellata, che il Pt_1
abbia successivamente deliberato l'impegno di spesa e provveduto al pagamento prima del decorso del termine, non elide la nullità del precetto né fa venir meno, di per sé, l'interesse all'opposizione. pag. 8/13 L'interesse ad agire, infatti, va apprezzato in relazione alla concreta utilità che l'attore può trarre dalla pronuncia richiesta. Nella specie l'opposizione è stata proposta, da un lato, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del precetto intimato in violazione dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 e, dall'altro, per conseguire la restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione di un atto nullo, in particolare la restituzione delle spese di precetto. Tale utilità permane anche a seguito del pagamento, posto che la minaccia di esecuzione ex se comporta il sorgere di ulteriori oneri (spese e compensi di precetto) che il debitore pubblico ha interesse a evitare o recuperare, in quanto privi di causa giustificativa.
Per contro, il pagamento anticipato dell'importo intimato con il precetto può, semmai, incidere sull'interesse del creditore ad ottenere una pronuncia sull'efficacia del precetto, ma non priva il debitore della possibilità di far valere la nullità dell'atto e di chiedere la restituzione delle spese indebitamente sopportate.
Né può condividersi la tesi secondo cui la delibera comunale del 28 febbraio
2024 avrebbe determinato una rinuncia al termine dilatorio e, quindi, all'interesse a dolersene. L'atto amministrativo di impegno di spesa attiene alla sfera organizzativa interna dell'ente e alla gestione delle risorse, ma non sana retroattivamente l'illegittimità del precetto già notificato in violazione dell'art.14, né priva di interesse il a evitare che la minaccia di Pt_1
esecuzione si traduca in un aggravio di spese non dovute.
Va pertanto riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'opposizione per carenza di interesse, dovendosi ritenere sussistente l'interesse del a far accertare la nullità del precetto Pt_1
pag. 9/13 intimato ante tempus e a ottenere la tutela restitutoria nei limiti di cui al paragrafo seguente.
In ordine alla domanda di ripetizione di quanto pagato, valgono diverse considerazioni.
È incontestato che la somma capitale oggetto del titolo giudiziale, come determinata dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2264/2023 in
€3.000,00 oltre ad interessi fino alla decisione, fosse effettivamente dovuta dal alla creditrice;
parimenti pacifico è che l'importo di €3.299,17 Pt_1
indicato nel precetto includesse, oltre al capitale, spese e compensi per la minacciata esecuzione, pari a €207,19 (cfr “conteggi atti di precetto” doc.5 parte ). CP_1
Alla luce del disposto dell'art. 1185, secondo comma, c.c., non è consentita la ripetizione di quanto pagato prima della scadenza del termine, quando il pagamento abbia ad oggetto un debito effettivamente esistente. La norma, come ricordato dal primo giudice e dall'appellata, trova applicazione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e preclude la ripetizione delle somme corrisposte in adempimento di un'obbligazione certa, salvo il diverso rimedio dell'azione di arricchimento senza causa, non esercitato nel caso concreto.
La peculiarità della fattispecie in esame risiede, tuttavia, nel fatto che l'importo pagato dal comprende non solo quanto dovuto in forza del Pt_1
titolo, ma anche le spese di precetto maturate in conseguenza di un atto nullo per violazione dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
Sotto questo profilo, l'argomentazione dell'appellante è condivisibile là dove distingue tra:
pag. 10/13 – la somma capitale (e gli interessi sul capitale) accertata con sentenza passata in giudicato, la quale, in quanto dovuta, non può essere oggetto di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., trovando applicazione l'art. 1185, secondo comma,
c.c.;
– le spese e i compensi di precetto, i quali, essendo correlati a un atto nullo per violazione del termine dilatorio, sono privi di causa giustificativa e costituiscono indebito oggettivo, ripetibile ex art. 2033 c.c.
Il richiamo di parte appellata a Cass.32838/2021 non induce a conclusioni diverse, riferendosi quella pronuncia a ipotesi in cui il pagamento ante tempus aveva ad oggetto esclusivamente somme effettivamente dovute, senza coinvolgere oneri ulteriori derivanti da un'iniziativa esecutiva intrapresa in violazione di legge. Nel presente giudizio, invece, la pretesa restitutoria è limitata alle spese di precetto scaturite da un precetto nullo.
Ne consegue che:
– non è ripetibile la somma capitale di €3.000,00, dovuta dal in forza Pt_1
del titolo giudiziale, né gli accessori ad essa inerenti;
– deve, invece, essere disposta la restituzione di quanto pagato a titolo di spese e compensi di precetto, per complessivi euro €207,19 (importo come risultante dal conteggio, incontestato, di cui al doc.5 di primo grado, parte
) oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo CP_1
effettivo.
In conclusione, in accoglimento dei motivi di gravame, sia pure nei limiti precisati, l'opposizione all'esecuzione proposta dal deve essere Pt_1
accolta, con declaratoria di nullità del precetto de quo e condanna dell'opposta alla restituzione delle sole spese di precetto nella misura indicata.
pag. 11/13 5. Sulle spese legali. L'accoglimento dell'appello comporta la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
Le stesse vengono liquidate secondo il dm n.55/2014 secondo lo
[...]
scaglione da €1.100,00 a €5.200,00 nei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e in rapporto all'attività processuale effettivamente svolta (per il primo grado: fase di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
per il secondo grado: fase di studio, introduttiva, decisoria), nei limiti della nota spese allegata dal alla Parte_1
comparsa conclusionale nel presente grado di appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 574/2025 del Tribunale di Verona, così provvede:
I. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dal
[...]
avverso il precetto notificatogli da Parte_1 CP_1
unitamente al titolo costituito dalla Sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n.2264/2023 e per l'effetto dichiara la nullità del precetto medesimo per violazione dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996;
II. condanna a restituire al la CP_4 Parte_1
somma di €207,19, quale importo pagato a titolo di spese e compensi di precetto, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
III. condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, le spese di lite:
[...]
pag. 12/13 - del primo grado di giudizio liquidate in €1.278,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- del presente grado liquidate in €673,00 per compensi, oltre ad anticipazioni, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
AT AN dott.AT SA
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 707/2025
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott. AT SA Presidente dott. Martina Gasparini Consigliere dott. AT AN Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
assistito e difeso dagli avv.ti BACIGA STEFANO e BACIGA LUIGI
NI ed elettivamente domiciliato presso il loro studio per procura a margine dell'atto di opposizione a precetto;
appellante e
(C.F. ), CP_1 C.F._1
assistita e difesa dall'Avv. SPIAZZI GIANFRANCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellata Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 574/2025 pubblicata il 6 febbraio 2025
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Nel merito: dichiararsi, per le ragioni illustrate, la nullità e/o inefficacia e/o disporsi l'annullamento della sentenza n. 574/2025 del Tribunale di Verona, pubblicata in data 13/03/2025, n. cronol. 1325/2025 del 13/03/2025, notificata in data 17/03/2025, pronunciata nel giudizio n. 1084/2025 R.G. e per l'effetto:
1) dichiararsi nullo il precetto notificato al Parte_1
in data 30/01/2024 e per l'effetto accertarsi che la convenuta non ha diritto a procedere ad esecuzione sulla base del precetto;
2) disporsi la restituzione delle spese di precetto illegittimamente incassate da
; CP_1
In ogni caso: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio refuse” per parte appellata:
“In via preliminare, ex art. 348 bis cpc dichiararsi inammissibile l'appello in quanto manifestamente infondato
Nel merito, respingersi l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui è causa confermandosi in toto l'impugnata sentenza”.
Ragioni della Decisione
1. Giudizio di primo grado Con atto di citazione regolarmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio , promuovendo opposizione
[...] CP_1
pag. 2/13 all'esecuzione ex art.615 c.p.c. ai fini di fare dichiarare la nullità dell'atto di precetto e di ottenere la condanna alla restituzione di quanto pagato sulla base di tale precetto, oltre alle spese del procedimento.
Il rappresentava la nullità del precetto in quanto notificato dalla Pt_1
creditrice prima del decorso del termine di 120 giorni previsto CP_1
all'art.14, primo comma, D.L n.699/96 secondo cui “Le amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Controparte_2
completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti
[...]
giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti
l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.” Il precetto era stato infatti pacificamente notificato contestualmente al titolo esecutivo, costituito dalla sentenza della Corte d'Appello di Venezia
n.2264/2023, quindi senza termine alcuno, in violazione di tale disposizione.
Si costituiva in giudizio l'opposta ed eccepiva la carenza di interesse all'opposizione, a fronte del pagamento dell'importo precettato.
Nel merito, contestava la fondatezza dell'azione evidenziando, tra l'altro, che le parti avevano raggiunto un accordo transattivo in forza del quale l'amministrazione si era impegnata al pagamento, tanto l' aveva adottato Pt_2
la relativa delibera di impegno alla spesa. Eccepiva infine in via subordinata la compensazione tra l'eventuale credito restitutorio dell'opponente e il proprio credito risultante dal titolo giudiziale posto in esecuzione, nel frattempo divenuto esigibile.
pag. 3/13 2. Sentenza di primo grado Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Verona ha ritenuto l'opposizione all'esecuzione inammissibile rilevando la carenza di interesse ad agire del a fronte del pagamento di Parte_1
quest'ultimo dell'importo precettato nonché la domanda di ripetizione infondata, per aver pagato il debito prima della scadenza del termine previsto in suo favore, trovando applicazione l'art.1185, secondo comma, c.c. con conseguente applicabilità della sola azione di arricchimento senza causa, non esercitata.
In particolare, il primo giudice:
– rilevava che il termine dilatorio dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è funzionale a consentire alle pubbliche amministrazioni di definire i procedimenti necessari alla previsione e all'esecuzione dell'impegno di spesa, evitando che le risorse pubbliche siano esposte allo sviamento derivante da iniziative esecutive immediate;
– osservava che, nella specie, il aveva deliberato l'impegno di spesa Pt_1
ed eseguito il pagamento prima del decorso del termine di centoventi giorni, sicché, una volta venuta meno la ragione di tutela sottesa al termine, difettava l'interesse a far valere la violazione del medesimo;
– riteneva applicabile l'art. 1185, secondo comma, c.c., in quanto il Pt_1
aveva pagato un debito prima della scadenza del termine previsto in suo favore, con conseguente insussistenza del diritto di ripetizione, salva l'azione di arricchimento senza causa non proposta;
aggiungeva che, al momento della proposizione dell'azione di ripetizione, il termine di centoventi giorni era comunque decorso, sicché l'eventuale credito restitutorio doveva ritenersi estinto per compensazione con il credito fatto valere con il precetto.
pag. 4/13 3. Giudizio di appello 3.1 Avverso l'indicata pronuncia il Parte_1
ha interposto tempestivo appello, affidato a due motivi di gravame.
[...]
Col primo motivo si contesta la decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda di ripetizione delle spese di precetto, ritenendola infondata, sul presupposto che l'Amministrazione abbia provveduto al pagamento di un debito anteriormente alla scadenza del termine previsto a suo favore, con conseguente applicazione dell'art. 1185, comma 2, c.c. Evidenzia l'appellante che le spese di precetto, corrisposte, costituiscono un indebito oggettivo ai sensi dell'art.2033 c.c. e rileva l'applicabilità dell'art.1185 c.c. solo con riferimento alle somme effettivamente dovute costituite nel caso di specie dal solo capitale e non alle spese di precetto non dovute in conseguenza della nullità della notifica del precetto per violazione dell'art.14 d.l. n.669/1996.
Col secondo motivo si lamenta che il giudice di prime cure abbia ritenuto l'opposizione inammissibile per carenza di interesse ad agire, rappresentando che il tribunale non ha considerato che il pagamento è stato eseguito dal
– con riserva di ripetizione – ai fini di evitare i costi e il discredito Pt_1
connessi ad una procedura esecutiva. Evidenzia inoltre di essere stato gravato da ben cinque distinti atti di precetto con conseguente aumento delle spese a proprio carico in contrasto con la disposizione di cui all'art.14 D.L.
n.669/1996 che mira ad evitare l'imposizione di vincoli pignoratizi ed il pagamento di spese esecutive superflue. Afferma che l'art.1185 secondo comma non potrebbe applicarsi nei casi in cui il pagamento sia stato determinato da iniziative esecutive o da atti coattivi.
3.2. Si è costituita l'appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendo nel merito il rigetto pag. 5/13 dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata. In particolare,
l'appellata deduce che:
– la delibera comunale del 28 febbraio 2024, adottata a seguito degli atti di precetto notificati al e , dà conto della scelta dell'ente di Pt_1 CP_3
impegnare e pagare l'intero importo complessivo, in tal modo rinunciando al termine dilatorio e rivelando la volontà di adempiere comunque il debito;
– lo scambio di e-mail tra i difensori (docc. 3-4-5-6 attore primo grado) documenta un accordo transattivo ai sensi degli artt. 1965 ss. c.c., con il quale la creditrice ha accettato il pagamento del solo capitale e degli interessi, rinunciando alle spese di precetto nei confronti della coobbligata Polisportiva, sicché il successivo pagamento anche delle spese da parte del integra Pt_1
un atto unilaterale non sorretto da un interesse apprezzabile all'opposizione;
- il aveva l'obbligo di dare esecuzione alla delibera Parte_1
diventata esecutiva in forza dell'art.134 comma 3 del TUEL decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione sull'albo pretorio;
– l'applicazione dell'art. 1185, secondo comma, c.c. ai pagamenti eseguiti anteriormente alla scadenza del termine in favore del debitore pubblico è stata affermata anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 32838/2021, prodotta in atti), sì che la domanda di ripetizione deve ritenersi radicalmente infondata.
3.3. Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 6/13 4. Esame dei motivi di impugnazione I due motivi di appello, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nei limiti che seguono.
L'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio
1997 n. 30 e modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000) stabilisce, per quanto qui rileva, che: "Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le Controparte_2
procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità richiamata dalle parti (Cass.
25 marzo 2009 n. 7360; Cass. 28 ottobre 2005 n. 23084) e recepita anche nella sentenza impugnata, la violazione di tale disciplina determina l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa in danno del debitore pubblico e legittima quest'ultimo a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., atteso che la questione concerne la stessa possibilità di iniziare o proseguire l'esecuzione in assenza di un titolo azionabile.
Come evidenziato dalla Suprema Corte secondo cui “L'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 (convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30), così come modificato dall'art. 147 della legge n. 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del pag. 7/13 quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa: pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l'inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata” (cfr. Cass. Civ. n. 7360/2009).
L'art. 14 del d.l. n. 669/1996 riconosce alla pubblica amministrazione un tempo per adempiere di quattro mesi a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, da impiegare per lo svolgimento del procedimento contabile di spesa. La protezione è tanto estesa “da non consentire al creditore di procedere all'azione esecutiva neppure dopo aver ricevuto la comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento a suo favore da parte dell'ente pubblico” (cfr. Cassazione civile n. 23084/2005).
Nel caso di specie è pacifico che il titolo esecutivo (sentenza n. 2264/2023 della Corte d'appello di Venezia) e l'atto di precetto siano stati notificati contestualmente, sicché il precetto è stato intimato senza riconoscimento di alcun termine all'Ente per adempiervi spontaneamente, in violazione del termine dilatorio di centoventi giorni. L'opposizione va quindi accolta, stante la nullità del precetto.
La circostanza, valorizzata dal primo giudice e dall'appellata, che il Pt_1
abbia successivamente deliberato l'impegno di spesa e provveduto al pagamento prima del decorso del termine, non elide la nullità del precetto né fa venir meno, di per sé, l'interesse all'opposizione. pag. 8/13 L'interesse ad agire, infatti, va apprezzato in relazione alla concreta utilità che l'attore può trarre dalla pronuncia richiesta. Nella specie l'opposizione è stata proposta, da un lato, per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del precetto intimato in violazione dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 e, dall'altro, per conseguire la restituzione delle somme eventualmente versate in esecuzione di un atto nullo, in particolare la restituzione delle spese di precetto. Tale utilità permane anche a seguito del pagamento, posto che la minaccia di esecuzione ex se comporta il sorgere di ulteriori oneri (spese e compensi di precetto) che il debitore pubblico ha interesse a evitare o recuperare, in quanto privi di causa giustificativa.
Per contro, il pagamento anticipato dell'importo intimato con il precetto può, semmai, incidere sull'interesse del creditore ad ottenere una pronuncia sull'efficacia del precetto, ma non priva il debitore della possibilità di far valere la nullità dell'atto e di chiedere la restituzione delle spese indebitamente sopportate.
Né può condividersi la tesi secondo cui la delibera comunale del 28 febbraio
2024 avrebbe determinato una rinuncia al termine dilatorio e, quindi, all'interesse a dolersene. L'atto amministrativo di impegno di spesa attiene alla sfera organizzativa interna dell'ente e alla gestione delle risorse, ma non sana retroattivamente l'illegittimità del precetto già notificato in violazione dell'art.14, né priva di interesse il a evitare che la minaccia di Pt_1
esecuzione si traduca in un aggravio di spese non dovute.
Va pertanto riformata la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'opposizione per carenza di interesse, dovendosi ritenere sussistente l'interesse del a far accertare la nullità del precetto Pt_1
pag. 9/13 intimato ante tempus e a ottenere la tutela restitutoria nei limiti di cui al paragrafo seguente.
In ordine alla domanda di ripetizione di quanto pagato, valgono diverse considerazioni.
È incontestato che la somma capitale oggetto del titolo giudiziale, come determinata dalla sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2264/2023 in
€3.000,00 oltre ad interessi fino alla decisione, fosse effettivamente dovuta dal alla creditrice;
parimenti pacifico è che l'importo di €3.299,17 Pt_1
indicato nel precetto includesse, oltre al capitale, spese e compensi per la minacciata esecuzione, pari a €207,19 (cfr “conteggi atti di precetto” doc.5 parte ). CP_1
Alla luce del disposto dell'art. 1185, secondo comma, c.c., non è consentita la ripetizione di quanto pagato prima della scadenza del termine, quando il pagamento abbia ad oggetto un debito effettivamente esistente. La norma, come ricordato dal primo giudice e dall'appellata, trova applicazione anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e preclude la ripetizione delle somme corrisposte in adempimento di un'obbligazione certa, salvo il diverso rimedio dell'azione di arricchimento senza causa, non esercitato nel caso concreto.
La peculiarità della fattispecie in esame risiede, tuttavia, nel fatto che l'importo pagato dal comprende non solo quanto dovuto in forza del Pt_1
titolo, ma anche le spese di precetto maturate in conseguenza di un atto nullo per violazione dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
Sotto questo profilo, l'argomentazione dell'appellante è condivisibile là dove distingue tra:
pag. 10/13 – la somma capitale (e gli interessi sul capitale) accertata con sentenza passata in giudicato, la quale, in quanto dovuta, non può essere oggetto di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., trovando applicazione l'art. 1185, secondo comma,
c.c.;
– le spese e i compensi di precetto, i quali, essendo correlati a un atto nullo per violazione del termine dilatorio, sono privi di causa giustificativa e costituiscono indebito oggettivo, ripetibile ex art. 2033 c.c.
Il richiamo di parte appellata a Cass.32838/2021 non induce a conclusioni diverse, riferendosi quella pronuncia a ipotesi in cui il pagamento ante tempus aveva ad oggetto esclusivamente somme effettivamente dovute, senza coinvolgere oneri ulteriori derivanti da un'iniziativa esecutiva intrapresa in violazione di legge. Nel presente giudizio, invece, la pretesa restitutoria è limitata alle spese di precetto scaturite da un precetto nullo.
Ne consegue che:
– non è ripetibile la somma capitale di €3.000,00, dovuta dal in forza Pt_1
del titolo giudiziale, né gli accessori ad essa inerenti;
– deve, invece, essere disposta la restituzione di quanto pagato a titolo di spese e compensi di precetto, per complessivi euro €207,19 (importo come risultante dal conteggio, incontestato, di cui al doc.5 di primo grado, parte
) oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo CP_1
effettivo.
In conclusione, in accoglimento dei motivi di gravame, sia pure nei limiti precisati, l'opposizione all'esecuzione proposta dal deve essere Pt_1
accolta, con declaratoria di nullità del precetto de quo e condanna dell'opposta alla restituzione delle sole spese di precetto nella misura indicata.
pag. 11/13 5. Sulle spese legali. L'accoglimento dell'appello comporta la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
Le stesse vengono liquidate secondo il dm n.55/2014 secondo lo
[...]
scaglione da €1.100,00 a €5.200,00 nei valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e in rapporto all'attività processuale effettivamente svolta (per il primo grado: fase di studio, introduttiva, trattazione e decisoria;
per il secondo grado: fase di studio, introduttiva, decisoria), nei limiti della nota spese allegata dal alla Parte_1
comparsa conclusionale nel presente grado di appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 574/2025 del Tribunale di Verona, così provvede:
I. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta dal
[...]
avverso il precetto notificatogli da Parte_1 CP_1
unitamente al titolo costituito dalla Sentenza della Corte d'Appello di
Venezia n.2264/2023 e per l'effetto dichiara la nullità del precetto medesimo per violazione dell'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996;
II. condanna a restituire al la CP_4 Parte_1
somma di €207,19, quale importo pagato a titolo di spese e compensi di precetto, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
III. condanna a rifondere a CP_1 Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, le spese di lite:
[...]
pag. 12/13 - del primo grado di giudizio liquidate in €1.278,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- del presente grado liquidate in €673,00 per compensi, oltre ad anticipazioni, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
AT AN dott.AT SA
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