CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6755 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7179/2006 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra (Cod. Fisc. ) rappresentata e difesa in Parte_1 CodiceFiscale_1 giudizio, giusto mandato in atti dall'Avv. Antonio Mancini (Cod. Fisc. C.F._2
) elettivamente domiciliato in Roma, Via della Consulta n. 50 presso il suo studio;
[...]
- APPELLANTE– E (C.F ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Roma, in Viale Pola 29, presso lo studio dell'Avv. Martino Pietro (C.F
), che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4
- APPELLANTE INCIDENTALE-
E
, (C.F. ) e , (C.F. Controparte_2 C.F._5 Controparte_3
), personalmente e quali coeredi per successione legittima del C.F._6 padre, , (C.F.: ), e quali coeredi per Persona_1 C.F._7 successione per rappresentazione della madre IG.ra , premorta, figlia Persona_2 della de cuius, , (C.F. ), deceduta, elettivamente Persona_3 C.F._8 domiciliate in Roma, Via della Conciliazione n. 10 - 00193 RM presso lo Studio Legale dell'Avv. Petruccioli Alessandro, (C.F. ), che le rappresenta e C.F._9 difende in virtù della procura alle liti in atti;
-APPELLATE-
r.g.7179/06 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza n. 21475/2005, pubblicata in data 10/10/2005, il Tribunale di
Roma, ha statuito in merito alla divisione dell'intero asse ereditario del de cuius
, con attribuzione dei beni e dei diversi conguagli tra gli eredi, Persona_4
e , e Persona_3 Parte_1 Controparte_1 Per_1 CP_2
, sulla base delle quote ereditarie determinate in ragione del testamento Controparte_3 pubblico datato 23.03.1988.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ha Parte_1 impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. 214175/2005, instaurando il presente giudizio e rassegnando le seguenti conclusioni: - [“In via principale di merito 1- accertare e dichiarare che l'eredità si compone di , la cui quota è Persona_3 pari a ½, di la cui quota è pari a 1/6, di la cui Parte_1 Controparte_1 quota è pari a 1/6, e di la cui quota, pari a 1/6, va distribuita pro Persona_2 indiviso ai suoi eredi signori , e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 per i motivi meglio dedotti e approfonditi in fatto e diritto nel presente atto di appello;
2- di conseguenza, riformare i capi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 indicando la sola quota pro indiviso di 1/6 a favore degli eredi di in luogo del Persona_2 frazionamento della quota stessa secondo le pari percentuali (1/18) indicate a favore di ciascuno di detti eredi cioè , e Persona_2 Persona_1 Controparte_2
;
3- accertare e dichiarare che la consistenza della massa attiva Controparte_3 dell'eredità è superiore a quella accertata e dichiarata dalla sentenza Persona_4
n.21475/05 in conseguenza delle seguenti collazioni a favore della massa attiva dell'eredità - in riforma del capo 17 della sentenza, in correlazione con Persona_4 il capo 8 della motivazione della sentenza accertare e dichiarare: » la natura di donazione indiretta del de cuius a favore del coerede Persona_4 Controparte_1 dell'immobile sito in Ostia Lungomare Toscanelli nn.26-28 avvenuta mediante intestazione dell'immobile a e pagamento del prezzo;
» la natura di Controparte_1 donazione diretta effettuata dal de cuius a favore del coerede Persona_4 CP_1 dell'assegno datato giugno 1988 di 100 milioni di vecchie lire italiane emesso
[...] in favore di se stesso dal de cuius ma girato a favore di Persona_4 CP_1 che lo ha effettivamente incassato nel proprio conto corrente bancario;
- in
[...] riforma del capo 17 della sentenza per omessa pronuncia del Tribunale di Roma, accertare e dichiarare: » la illecita vendita dell'automobile AUDI 100 tg22848F intestata al de cuius da parte della sig.ra al figlio Persona_4 Persona_3 con atto pubblico rogitato in data successiva al decesso del de cuius Controparte_1 ad un prezzo inferiore alla metà del prezzo di mercato;
» la esistenza di somme percepite dalla sig.ra nel periodo di tempo compreso tra il decesso Persona_3 del de cuius (marzo 1989) e il dicembre 1990 per fitti e pigioni dei beni Persona_4 in eredità, nel marzo 1991 posti sotto sequestro, per gli importi come indicati nelle lettere datate 14.02.1990 e 16.05.1991 redatte dall'Avv. Ricci per conto e nell'interesse della stessa sig.ra ; il tutto debitamente rivalutato e maggiorato Persona_3
r.g.7179/06 2 degli interessi legali;
con conseguente condanna della sig.ra alla Per_3 restituzione a favore della massa;
» la esistenza di canoni di locazione esatti in ragione della locazione del locale di Via RO n.9, adibito a bar e denominato “Petit Bar”, nel periodo di tempo che va dalla data di donazione diretta da parte del de cuius Per_4
a favore del coerede (27 giugno 1987) a quella di sequestro
[...] Controparte_1 del bene (marzo 1991), il tutto debitamente rivalutato e maggiorato degli interessi legali, quale conseguenza della collazione mediante conferimento di bene in natura ex art.746 co.1 c.c., effettuato dal in data 09 giugno 2004; con
Controparte_1 condanna del alla restituzione a favore della massa;
» la esistenza di
Controparte_1 un danno alla eredità, previa riconvocazione del CTU arch. e integrazione Per_5 della CTU, da parte di in ragione dell'illecito godimento esclusivo
Controparte_1 dell'ufficio di Via Trionfale n.103, primo piano in luogo della locazione del locale stesso con canone a favore della massa, con conseguente condanna del coerede al pagamento a favore degli altri eredi, pro quota, di quanto
Controparte_1 accertato in CTU;
» una maggiore donazione indiretta del de cuius a favore di CP_1
relativa alla conduzione in locazione dell'azienda agricola della tenuta di
[...]
LE VI, in ragione delle locupletazioni avvenute nel periodo di tempo che va dal Per_ 01.04.2004 al dicembre 2005, previa riconvocazione del CTU prof. e integrazione della CTU stessa;
» una maggiore donazione indiretta del de cuius a favore di CP_1 relativa alla conduzione in locazione dell'azienda autorimessa di via Trionfale
[...]
n.103 angolo via Platone n.2, in ragione delle locupletazioni avvenute nel periodo di tempo che va dal 01.04.2004 al dicembre 2005, previa riconvocazione del CTU prof. Per_
e integrazione della CTU stessa;
» l'esistenza del valore dell'azienda di autorimessa sita in via Trionfale n.103 angolo via Platone n.2 siccome indicato nella Per_ CTU dal prof. ovvero come modificato (nella maggiore misura), previa Per_ riconvocazione del CTU prof. e integrazione della stessa;
e in riforma dei capi 3, 4, 5 e 6 della sentenza accertare e dichiarare l'esistenza della quota denominata “eredi compattare il bene immobile di via Trionfale 103 angolo via Persona_2
Platone n.2 con l'azienda di autorimessa, assegnando il tutto agli eredi Per_2
ossia i signori , e;
- e
[...] Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 in riforma del capo 15 della sentenza in correlazione con il capo 10 della motivazione della sentenza accertare e dichiarare l'esistenza di una maggiore donazione indiretta del de cuius a favore del coerede previa Persona_4 Controparte_1 Per_ riconvocazione del CTU prof. e integrazione della CTU stessa, avuto riguardo alla locazione dell'azienda di autorimessa sita in via Trionfale n.103 angolo via Platone n.2; - e in riforma del capo 11 della sentenza accertare e dichiarare che dette cambiali sono state a incassate dalla sig.ra alle rispettive scadenze, con Persona_3 conseguente condanna alla restituzione delle stesse somme a favore della massa, il tutto debitamente rivalutato e maggiorato degli interessi legali dalle rispettive scadenze o comunque da quando dette somme sono state esatte dalla sig.ra ; - e in Per_3 riforma della sentenza di primo grado, previa riconvocazione del CTU arch. e Per_5 integrazione o modifica della CTU stessa, accertare e dichiarare il maggior valore commerciale dell'immobile sito in Via Trionfale n.103 angolo via Platone n.2 assegnato ai signori , e , quali eredi Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
4- in riforma del capo 15 della sentenza, così come corretto con Persona_2
r.g.7179/06 3 ordinanza 12.12.2005, accertare e dichiarare che la sig.ra , il sig. Persona_3
e i signori , e Controparte_1 Persona_1 Controparte_2 CP_3
, quali eredi sono tenuti a corrispondere ulteriori somme di
[...] Persona_2 denaro a favore della coerede sig.ra come conseguenza Parte_1 dell'accoglimento dei motivi di appello dispiegati con il presente atto;
5- in riforma del capo 18 della sentenza, condannare il coerede alle spese del primo Controparte_1 grado di giudizio, con conseguente condanna dello stesso alla corresponsione a favore della coerede alle spese, diritti e onorari del primo grado”]. Parte_1
Si è costituito in giudizio spiegando appello incidentale e Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: [ “In via preliminare principale sospendere il presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in pendenza del giudizio di revocazione della sentenza n. 2363 del 6 luglio 2020 emessa dalla Corte di Appello di Roma Rgn. 638/07 all'esito dello stesso per le ragioni di cui alla parte motiva;
- In via preliminare alternativa e/o integrativa, sospendere il presente giudizio in pendenza del giudizio di revocazione della sentenza n. 21475/05 emessa dal Tribunale di Roma, Rgn. 7983/07 all'esito dello stesso per le ragioni di cui alla parte motiva;
- Sempre in via preliminare subordinata e coordinata, a fronte di quanto estrinsecato in via incidentale tardiva, tenuto conto del rinvenimento del testamento olografo del de cuius Persona_4 dichiarare aperta la successione testamentaria del predetto, in forza del testamento olografo di cui in narrativa, con tutte le conseguenti situazioni connesse, senza la verifica di tutte le formalità e incombenze, in merito all'ammissibilità di quanto sostenuto;
- Nel merito, rigettare l'atto di appello di controparte e in via incidentale, in accoglimento delle richieste, riformare la sentenza n. 21475/2005 emessa dal Tribunale di Roma, nella parte in cui, ha proceduto alla ripartizione delle quote spettanti a ciascuno dei coeredi secondo criteri e misure difformi da quelli stabiliti nel testamento olografo del 30 gennaio 1989, ricognitivo della autentica ed ultima volontà del testatore;
- Pertanto sul presupposto dell'apertura della successione testamentaria in forza del rinvenimento del testamento olografo del de cuius Persona_4 rideterminate le quote, procedere alle assegnazioni dei beni e ricalcolare gli importi dei conguagli;
- In via incidentale tardiva condizionata accertare e dichiarare che al signor deve essere restituita la somma di L. 15.281.000 – pari ad Euro CP_1
7.892,39 – quale importo dallo stesso versato presso l'Ufficio del Registro di Civitavecchia in dipendenza dell'atto di donazione oltre onere e accessori da quantificarsi in sede di CTU. - In via incidentale subordinata dichiarare la restituzione di tutte le somme percepite, alla luce delle nuove determinazioni;
- In via subordinata ulteriormente gradata provvedere alla assegnazione di ½ della tenuta sita in LE VI a e, quindi, ritenere sussistente la comproprietà della tenuta Controparte_1 sita in LE VA con la signora , o diversamente in via alternativa, ferma Per_3 rimanendo l'intestazione in capo alla predetta, disporre il conguaglio di pertinenza in favore dell'avente diritto.”] Si costituivano , e , rassegnando le seguenti Per_1 CP_2 Controparte_3 conclusioni:-[“Per la reiezione dell'appello quanto alla domanda di riforma dell'impugnata sentenza, nel senso: A) di assegnazione ai coeredi di Persona_2 dell'immobile di Via Trionfale n. 103 unitamente all'azienda autorimessa;
B) di determinazione di un maggior valore da attribuire all'immobile di Via Trionfale n. 103;
r.g.7179/06 4 C) di corresponsione di maggiori somme a titolo di conguaglio a favore dell'appellante.”] Si costituiva in giudizio . Persona_3
All'udienza del 27.09.2007, la Corte di Appello si pronunciava sulla istanza di sospensione avanzata da e dalle altre parti costituite. L'istanza di Controparte_1 sospensione veniva presentata in ragione della pendenza dinanzi il Tribunale di Roma del giudizio, recante R.G. n. 7983/2007, di revocazione straordinaria della medesima sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 21475 del 2005. Tale istanza veniva presentata anche in ragione dell'ulteriore giudizio di revocazione straordinaria ex art
395, n. 3, c.p.c. pendente presso la Corte di Appello di Roma con R.G. n. 638/2007, che aveva proposto avverso la sentenza non definitiva della Corte di Controparte_1
Appello di Roma n. 2363/2000, passata in giudicato per mancata impugnazione, la quale aveva confermato la sentenza non definitiva n. 16722/1995 con cui il Tribunale di
Roma dichiarava l'apertura della successione testamentaria di in ragione Persona_4 del testamento pubblico del 23.03.2008.
Con ordinanza resa in data 15.07.2008, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 08.02.2008, questa Corte disponeva la sospensione del presente giudizio di appello, in attesa della definizione del giudizio di revocazione straordinaria dinnanzi la Corte di Appello, recante R.G. n. 638/2007 di cui alla sentenza della Corte di Appello
n. 233/2000 che stabiliva le percentuali di quote spettanti a ciascun coerede nonché in attesa della definizione del giudizio di revocazione dinnanzi il Tribunale di Roma, recante R.G. n. 7983/2007.
Il procedimento di revocazione in appello recante RG. n. 638/2017 si concludeva con la sentenza n. 1723 del 2012 con cui si disponeva la revocazione della sentenza della Corte di Appello n. 2363/2000 e la parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Roma n. 16722/1995 in ordine alla dichiarazione di apertura della successione in forza del testamento olografo del 30.01.1989 secondo diverse quote ereditarie. La suddetta sentenza n. 1723 del 2012 veniva impugnata dinanzi la Corte di cassazione con il procedimento recante RG. n. 15078/2012, che si concludeva con la sentenza di rigetto n.
23248 del 05.10.2017.
La sentenza di revocazione n. 1723/2012 è così motivata: “…Nel merito la domanda di revocazione è fondata e va accolta.
ha dato prova di aver rinvenuto casualmente soltanto in data Controparte_1
26.12.2006 il testamento olografo del padre, datato 30.1.1989, in quanto la scrittura era contenuta all'interno di un'enciclopedia che Io stesso attore aveva prelevato pochi r.g.7179/06 5 giorni prima dalla casa della madre, che gliela aveva donata. La circostanza ha trovato conferma nelle univoche dichiarazioni testimoniali , e Testimone_1 Testimone_2
. Testimone_3
L'autenticità della sottoscrizione è stata, poi, accertata dall'espletata CTU.
Orbene ad avviso della Corte sussistono le condizioni previste dall'art. 395 n. 3 cpc. L'attore in revocazione, infatti, soltanto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2363/00 è venuto in possesso di un documento decisivo, che dunque era stato impossibilitato a produrre prima in quanto non se ne conosceva neppure l'esistenza.
Ciò integra pienamente il requisito della "forza maggiore" .
Né in contrario vale sostenere (come fatto dall'appellata che il Parte_1 mancato rinvenimento sarebbe imputabile allo stesso attore, il quale per un certo periodo di tempo aveva vissuto nella casa della madre e avrebbe potuto, quindi, fare un'indagine all'interno della casa familiare per rinvenire il testamento.
Reputa la Corte che - anche ammettendo che il documento si trovava all'interno della casa in cui viveva l'attore — non è pensabile e pretendibile che egli si mettesse a sfogliare per intero tutti i libri esistenti in casa e a frugare in ogni più recondito luogo possibile per rinvenire un documento del quale neppure sospettava l'esistenza. Del resto non è ravvisabile in atti un qualsiasi elemento che induca a far ritenere, anche in via presuntiva, che l'attore appellante avesse avuto una concreta possibilità di conoscenza dell'esistenza del documento.
Non è, dunque, imputabile all'attore una qualche negligenza.
nella comparsa di costituzione deduce, inoltre, che sarebbe Parte_1 strana la circostanza che il "de cuius" aveva fatto nuovo testamento in favore del figlio, senza informarlo di ciò. Tuttavia, è evidente che sarebbe stato interesse dello stesso produrre prima il testamento in questione, a lui favorevole, ove ne Controparte_1 avesse avuto conoscenza e la circostanza che ciò non sia avvenuto lascia presumere appunto che il rinvenimento sia stato successivo.
Del resto, la stessa difesa di deduce che il "de cuius" avrebbe Parte_1 avuto una preferenza per il figlio (v. note di replica. pag. 8), il che rende CP_1 perfettamente plausibile la disposizione testamentaria in favore dell'attore appellante.
Ciò posto, con il testamento olografo in questione del 30.1.1989 il "de cuius" ha disposto della quota disponibile in favore del figlio . CP_1
Tale disposizione prevale, ex art. 682 c.c., su quella del precedente testamento del r.g.7179/06 6 23.3.1988 (che devolveva la quota disponibile in favore del coniuge ) Persona_3 in base al quale era stata dichiarata l'apertura della successione, secondo le relative quote, con la sentenza non definitiva del Tribunale di Roma n. 16722/95, confermata poi dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2363/00 impugnata in questa sede.
Da ciò consegue che le nuove quote ereditarie (in luogo di quelle di cui alla citata sentenza parziale di primo grado) sono le seguenti: 15/36 a (ovvero Controparte_1
9/36 quale quota disponibile e 6/36 quale quota di riserva); 9/36 a;
Persona_3
6/36 a e 2/36 ciascuno a , e Parte_1 Persona_1 CP_2 CP_3
(conformemente ai criteri enunciati dall'attore nella citazione in revocazione e non contestati).
Invero la quota di riserva per il coniuge è di 1/4 e per i figli della metà del patrimonio, da dividersi in parti uguali (art. 542 cpv. c.c.): la quota disponibile attribuita all'attore in revocazione, è dunque pari al residuo 1/4. Inoltre, posto che
(altra figlia del "de cuius") è successivamente scomparsa, la sua Persona_2 quota va suddivisa in parti uguali fra il coniuge superstite ( ) e le Persona_1 figlie ( e ) ex art. 581 c.c. (in tema di successione "ab Controparte_2 CP_3 intestato").
Atteso quanto innanzi disposta la revocazione dell'impugnata sentenza della
Corte di Appello di Roma n. 2363/00 deve essere parzialmente riformata l'appellata sentenza non definitiva n. 16722/95 del Tribunale di Roma, nel senso che la successione di avviene, in forza del testamento olografo del 30.1.1989, secondo le Persona_4 quote sopraindicate.
A tale statuizione dovranno attenersi le successive pronunzie (riservate al prosieguo del giudizio dopo la sentenza parziale) in tema di divisione dell'asse ereditario, previa eventuale collazione secondo le previsioni di legge, null'altro dovendo essere disposto al riguardo in questa sede.
Le spese della CTU grafica espletata in questa sede, separatamente liquidate, vanno poste definitivamente a carico di , Parte_1 Parte_2
e in solido, in quanto soccombenti nel procedimento di
[...] CP_3 verificazione, avendo essi contestato che il testamento fosse di provenienza del “de cuius”.
Nel resto si ravvisano giustificati motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese del precedente grado di appello nonché del presente giudizio di revocazione, tenuto conto dei rapporti esistenti tra le parti, della particolarità della r.g.7179/06 7 fattispecie e della natura della controversia”.
Con ricorso depositato in data 19.11.2017 nel giudizio di revocazione dinnanzi al
Tribunale di Roma, recante R.G. n. 7983/2007, chiedeva al Tribunale Controparte_1 adito la prosecuzione del giudizio. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22670/2018, depositata in data 24.11.2018, si pronunciava a definizione del predetto procedimento recante R.G. n. 7983/2007 e dichiarava inammissibile la revocazione ex art 395, n. 3,
c.p.c. della sentenza n. 21475/2005.
Con ricorso depositato in data 26.02.2019 nel presente procedimento di appello, chiedeva alla Corte di Appello la fissazione dell'udienza per la Parte_1 prosecuzione del presente giudizio sospeso.
La Corte con decreto depositato in data 28.02.2019 fissava l'udienza del
30.05.2019 per la prosecuzione del giudizio e concedeva termine sino al 30.04.2019 per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza venivano notificati a e CP_3
anche nella loro qualità di coeredi del padre e Controparte_2 Persona_1 della ON , entrambi nelle more deceduti. Persona_3
In data 23.05.2019 si costituivano in prosecuzione e , CP_2 CP_3 CP_3 le quali riportandosi all'atto di costituzione del precedente difensore, rassegnavano le seguenti conclusioni: “in via principale, rigettare l'appello limitatamente alle domande avverso formulate di riforma della sentenza di primo grado ovverosia di riforma del capo 3, 4, 5 e 6 della sentenza al fine di accertare e dichiarare l'esistenza di una quota
“ onde compattare il bene immobile di Via Trionfale n. 103 Controparte_4 angolo Via Platone n. 2 con l'azienda autorimessa, assegnando il tutto ai IG.ri
[...]
, in quanto inammissibile oltre che infondata (punto 3, pag. 45, primo capo, atto di CP_3 appello); di riforma della sentenza di primo grado al fine di accertare e dichiarare un maggior valore commerciale dell'immobile sito in Via Trionfale n. 103 angolo Via
Platone n. 2 assegnato ai IG.ri , in quanto assolutamente infondata (punto 3, CP_3 pag. 45, quarto capo, atto di appello); di riforma del capo 15 della sentenza al fine di accertare e dichiarare un obbligo di corresponsione di somme da parte dei IG.ri
[...]
in favore della IG.ra in quanto parimenti assolutamente CP_3 Parte_1 infondata (punto 4, pag. 45, atto di appello); sempre in via principale, sulla base delle quote come da ultimo rideterminate, procedere alla formazione delle relative quote spettanti a ciascun erede, nominando per l'espletamento delle suddette formalità apposito CTU, e predisporre di conseguenza un progetto di divisione della massa r.g.7179/06 8 ereditaria, che tenga conto delle assegnazioni già disposte e consenta la più semplice e rapida divisione dei beni tra i singoli eredi, con conseguenti assegnazioni e conguagli ed ogni altra necessaria statuizione;
Con vittoria dei compensi e delle spese relative al presente giudizio, oltre ai relativi accessori come per legge.”.
In data 14.05.2019 si costituiva in prosecuzione anche Controparte_1
Con ordinanza dell'11/01/2022 la Corte ha disposto la consulenza tecnica d'ufficio.
Con provvedimento del 20/04/2023 atteso il decesso dell'avv. Barbara Alberto, difensore di la Corte ha dichiarato l'interruzione del processo. Persona_1
In data 6/07/2023 la Corte, rilevato che detto decesso, come quello di Per_1
era avvenuto durante la sospensione del giudizio e che, a seguito della
[...] intervenuta riassunzione nell'anno 2019, i successori a titolo universale del CP_3 ovvero e si erano regolarmente costituiti con Controparte_3 Controparte_2 nuovo difensore, ha revocato l'ordinanza di interruzione.
All'udienza del 7.6.2024 le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al giudice istruttore come di seguito riportato. Per l'Avv. Antonio Mancini ha Parte_1 dichiarato: “precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle spiegate nell'atto di appello notificato il 23.11. 2006 anche in via istruttoria e segnate dai numeri da 2 a 8, da intendersi di seguito trascritte (pagg.42-48 atto di appello). In considerazione dell'accoglimento del giudizio di revocazione proposto dal IG. Controparte_1 chiede di accertare e dichiarare che l'eredità si compone di: la cui Controparte_1 quota è di 15/36; la cui quota è di 9/36; la cui Persona_3 Parte_1 quota è di 6/36 e la cui quota è di 6/36 da distribuire pro indiviso Persona_2 alle eredi e (quote come da sentenza di Codesta Controparte_2 Controparte_3
Corte n. 1723/2012); si chiede, pertanto, che le quote già attribuite alla comparente e quelle assegnate alle sig.re rimangano invariate nei beni con variazioni CP_3 determinate dall'accoglimento delle domande di appello. Le quote del IG. CP_1
e della defunta IG.ra siano invertite (essendo oggi il IG.
[...] Persona_3
titolare della quota maggiore dell'eredità) con la previsione di Controparte_1 eventuali conguagli e con le variazioni determinate dall'accoglimento dell'appello. Si chiede infine la riconvocazione dei CT.U. geom. e dott. Persona_7 Per_8 per la riformulazione delle quote e la rideterminazione dei conguagli
[...] riportandosi integralmente a tutte le eccezioni e le deduzioni proposte avverso la C.
T.U. riportandosi alle note del 29.11.12 da intendersi di seguito trascritte, fornendo ai r.g.7179/06 9 periti indicazioni per procedere alla formazione delle quote sulla base del valore attribuito ai beni nella sentenza del Tribunale di Roma n. 21467/2005 e delle domande proposte con la presente impugnazione alla stessa. Dichiara, inoltre, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove proposte dalle parti.” Per le CP_3
l'Avv. Petruccioli si è riportato al foglio di precisazioni delle conclusioni depositato in data 06. 06. 2024, con il quale ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello adita, accertati i fatti come sopra esposti e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale, rigettare l'appello principale limitatamente alle domande avverso formulate: -di riforma della sentenza di primo grado ovverosia di riforma del capo 3, 4, 5 e 6 della sentenza al fine di accertare e dichiarare l'esistenza di una quota “ onde compattare il bene Controparte_4 immobile di Via Trionfale n. 103 angolo Via Platone n. 2 con l'azienda autorimessa, assegnando il tutto ai IG.ri , in quanto inammissibile oltre che infondata (punto CP_3
3, pag. 45, primo capo, atto di appello); -di riforma della sentenza di primo grado al fine di accertare e dichiarare un maggior valore commerciale dell'immobile sito in Via
Trionfale n. 103 angolo Via Platone n. 2 assegnato ai IG.ri , in quanto CP_3 assolutamente infondata (punto 3, pag. 45, quarto capo, atto di appello); -di riforma del capo 15 della sentenza al fine di accertare e dichiarare un obbligo di corresponsione di somme da parte dei IG.ri in favore della IG.ra CP_3 Parte_1
in quanto parimenti assolutamente infondata (punto 4, pag. 45, atto di
[...] appello); sempre in via principale, rigettare l'appello incidentale tardivo del IG.
in quanto improcedibile e/o inammissibile e comunque infondato per Controparte_1 le ragioni indicate in atti;
sempre in via principale, procedere alla divisione della massa ereditaria secondo il progetto divisionale depositato in data 15.11.2022, da emendarsi e integrarsi come già richiesto in sede di osservazioni alla CTU, di memoria difensiva depositata in data 30.11.2022 e reiterato con le note per l'udienza del
19.04.2023 e alle successive udienze, e quindi secondo il progetto divisionale emendato indicato in detta memoria difensiva depositata in data 30.11.2022 (cfr. pag. 13-14).
Con vittoria dei compensi e delle spese relative al presente giudizio, oltre ai relativi accessori come per legge”. L'Avv. Petruccioli ha dichiarato, inoltre, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove. Per il sig. Controparte_1
l'Avv. Crescenzi ha dichiarato: “si riporta alle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta con richiamo alle note istruttorie, nonché alle osservazioni alla CTU spiegate e depositate in atti. Insiste nella riconvocazione dei r.g.7179/06 10 CCTTUU al fine della riformulazione delle quote e alla conseguente rideterminazione dei conguagli”.
All'udienza del 16.9.2025 la causa è stata assunta in decisione.
L'appello proposto da è articolato in cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Sulla consistenza della massa ereditaria”, parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, nel ricostruire la consistenza della massa ereditaria ha omesso di considerare alcuni beni che indicati da con apposita documentazione Parte_1 nel corso della fase istruttoria. Secondo parte appellante nella massa ereditaria sarebbe dovuta rientrare 1) l'autovettura Audi 100 tg 22848F intestata a e Persona_4 venduta per 5 milioni di lire da a 2) i canoni di Persona_3 Controparte_1 locazione del locale di via Trionfale n. 130/A, i canoni di locazione dei Club , i Pt_3 canoni di locazione della pompa di benzina di via Carini, le riscossioni relative all'azienda agricolo-monumentale di LE VI e quelle relative all'autorimessa di via
Trionfale n. 103. L'appellante rappresenta inoltre che in sede di operazioni peritali sarebbe emerso che presso l'ufficio di via Trionfale n. 103 avrebbe Controparte_1 fatto porre ad un amico gratuitamente vestiti e materiale vario in deposito, utilizzando perciò il locale a danno degli eredi. poi, evidenzia che il valore Parte_1 dell'azienda di autorimessa, anche tenuto conto dell'avviamento dell'azienda stessa, è un valore aggiunto rispetto al valore immobiliare, valore che non sarebbe stato preso in considerazione dal Tribunale, che lo avrebbe escluso dal computo della massa ereditaria.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “Errata valutazione delle risultanze istruttorie e delle perizie da parte del Tribunale”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ripartito tra i vari coeredi pro quota il credito originario di 33 milioni. Secondo parte appellante il Tribunale non avrebbe considerato che tali somme erano state già percepite dalla – come Per_3 risulterebbe dall'interrogatorio formale – ed esse non sarebbero state mai ripetute o ripartite tra i coeredi. Per quanto riguarda l'appartamento sito in Roma Ostia,
Lungomare Toscanelli n. 26-28, l'appellante contesta anche quanto statuito dal giudice di prime cure in relazione al fatto che non vi sarebbero prove del fatto che il suddetto appartamento sia stato acquistato con denaro del de cuius. Secondo vi Parte_1 erano elementi idonei per sostenere l'ipotesi di una donazione indiretta, in considerazione dell'atto notarile del 1983 (recante prezzo di acquisto di 70 milioni di r.g.7179/06 11 lire) stipulato quando aveva 20 anni, era studente e conviveva con la Controparte_1 famiglia e l'unico a produrre reddito era il padre Soggiunge poi Persona_4
l'appellante che il Tribunale avrebbe dovuto considerare per la collazione l'immobile e non già le somme utilizzate per l'acquisto dello stesso. evidenzia Parte_1 ancora che la sentenza di primo grado sarebbe viziata anche per quanto concerne l'individuazione e la quantificazione della rendita dell'autorimessa svolta nel locale di via Trionfale n. 103 - Via Platone n. 2 e per il mancato aggiornamento alla data del deposito della sentenza. Si evidenzia poi che il Tribunale non avrebbe considerato il degrado dell'azienda agricola di LE VI riscontrato in seguito al rilascio della stessa da parte di si censura ancora la parte della sentenza in cui il Controparte_1 giudice di primo grado ha stabilito che l'assegno di L.
5.000.000 emesso nell'aprile
1988 in favore di e quello di L. 100.000.000 emesso nel giugno 1988 Parte_1 in favore di sé stesso ma girato a e da questi incassato non ricadevano Controparte_1 in successione in quanto le relative operazioni sarebbero state perfezionate molto tempo prima della morte. Secondo parte appellante invece si tratterebbe di una donazione del de cuius a favore di Controparte_1
Con il terzo motivo di appello, rubricato “Divisione del cespite Per_2
l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime
[...] cure, anziché assegnare pro quota indivisa a e Parte_2 [...] quanto di loro spettanza unitamente al valore dell'azienda, ha proceduto CP_3 ad una divisione della quota ereditata dalla erede senza che questa Persona_2 divisione sia stata mai domandata da detti eredi.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Conguagli”, l'appellante impugna la gravata sentenza nella parte relativa ai conguagli, che all'esito di un eventuale accoglimento subirebbero una variazione.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Compensazione delle spese”,
l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese di lite. Secondo parte appellante l'unica soccombenza deriverebbe dall'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da
[...]
proposta da unitamente ai sig.ri ritenendosi ella e Per_3 Parte_1 CP_3 per il resto vittoriosa su tutti gli altri fronti. L'unico soccombente, a dire di parte appellante, sarebbe il quale per giunta per tutta la durata del processo Controparte_1 non avrebbe tenuto un comportamento collaborativo.
L'appello incidentale proposto da è articolato in due motivi. Controparte_1
r.g.7179/06 12 Con il primo motivo, rubricato “Nel merito, in via incidentale tardiva, sul valore della tenuta agricola LE VA sita in Fabbrica di Roma (VT) e sulla redditività, sul valore dei relativi conguagli”, l'appellante incidentale lamenta l'erronea valutazione, a causa delle errate considerazioni del CTU, in merito al valore e alla redditività della tenuta agricola LE VA sita in Fabbrica di Roma (VT). L'appellante incidentale rappresenta che il valore stimato dai periti (di € 3.530.000,00) non sarebbe veritiero, poiché nella stima non si sarebbe tenuto conto del fatto che sui terreni di LE VI graverebbero vincoli archeologici e monumentali che ne impedirebbero l'aratura e la coltivazione. Tutta l'area LE, infatti, secondo sarebbe costituita Controparte_1 da terreni di riporto non agricoli e di discarica edilizia, archeologica e monumentale.
Secondo l'appellante, inoltre, non sarebbe corretto determinare il valore venale di un terreno agricolo al mq, in quanto per misurare l'estensione di un terreno agrario viene usato sempre quale riferimento l'ettaro. Ed aggiunge che per la stima di un'azienda agraria, formata da terreni aventi diversa qualità e classe, non è corretto determinare un valore medio dei terreni in generale poiché questo non risponderebbe alle caratteristiche catastali e di destinazione degli stessi. Anche per quanto concerne la redditività dell'azienda secondo il i valori indicati nella CTU deriverebbero da valutazioni CP_1 statistiche, per le quali non sarebbe stata riportata l'indicazione delle fonti dei dati di mercato iniziali. L'appellante precisa che i terreni dell'azienda agricola di LE non verserebbero in condizioni di ordinarietà agraria ma sarebbero sottoposti a vincoli archeologici e burocratici anche nella normale attività di gestione aziendale e quindi i valori locativi dei soli terreni agricoli sarebbero inferiori del 30% rispetto a quelli indicati dal CTU. Da ultimo rappresenta che per oltre 10 anni Controparte_1 ha gestito insieme al marito l'azienda agricola (descritta dalla stessa Parte_1 come “fiorente”) senza corrispondere al padre alcun canone e, Persona_4 nonostante, ciò la stessa ad oggi vivrebbe in condizioni di grave indigenza. Questo perché, secondo parte appellante, l'azienda agricola produrrebbe un reddito molto inferiore rispetto a quanto affermato dall'appellante principale.
Con il secondo motivo, “Nel merito, in via incidentale subordinata, sulla restituzione delle somme percepite alla luce delle nuove determinazioni” l'appellante incidentale con il secondo motivo di appello richiede che sulla base delle nuove rideterminazioni, le somme già percepite dalle parti in causa vengano restituite.
La sentenza impugnata (n. 21475/2005) è così motivata: “2. Le ctu espletate, come integrate dai relativi supplementi sono esenti da vizi e meritevoli di pieno r.g.7179/06 13 consenso, sì da non potere trovare condivisione le censure mosse agli elaborati peritali.
Per quanto concerne le istanze di vendita, va osservato che la vendita costituisce l'extrema ratio, nell'ipotesi prevista dall'art 720 c.p.c., di beni non comodamente divisibili. Nella fattispecie in esame, invece, il compendio ereditario è agevolmente divisibile, come emerge dal progetto di divisione elaborato dal ctu: alla vendita potranno procedere i singoli eredi che intenderanno dismettere i beni loro assegnati. A norma dell'art. 727 c.c., inoltre, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni comprendendo una quantità di beni mobili, immobili e crediti di uguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. Ciò premesso, la comunione ereditaria va sciolta come segue.
3. Beni immobili - A , cui spetta ½ Persona_3 dell'asse ereditario, va assegnata la quota 1 comprendente l'azienda agricola in
Fabrica di Roma, località LE VI, comprensiva di beni mobili ed immobili, questi ultimi catastalmente individuati come in dispositivo. A , cui spetta 1/6 Controparte_1 dell'asse ereditario va assegnata la quota 3, al fine di consentire una parziale compensazione fra le somme da lui dovute a vario titolo e quelle a credito per conguaglio quota, così costituita: Locale discoteca/night club in Roma, via LE
RO 5, piano seminterrato, censito al Catasto fabbricati al F 398, part.lla 22, sub.26, D6; Box in Roma, via Trionfale 103 adiacente all'autorimessa e rientrante catastalmente nella consistenza dell'autorimessa censita al Catasto fabbricati al F. 364,
p.lla 24, sub 44; Ufficio in via Trionfale 103 (adiacente autorimessa), piano terra
(catastale S/1), censito al Catasto fabbricati al F.369, p.lla 24,sub.32, A10; Ufficio in via LE RO 5/ via Trionfale 130/A (adiacente supermercato), piano seminterrato, censito al Catasto fabbricati al F.398, p.lla 22, sub.501, cat.A10; i posto auto coperto nell'autorimessa in Roma, via Trionfale 103/ via Platone 2, piano terra, censita al Catasto fabbricati al F. 364, p.lla 24, sub 44; A , cui spetta Parte_1
1/6 dell'asse ereditario, va assegnata la quota 2 comprendente: supermercato in Roma, via LE RO 5, piano seminterrato, censito al Catasto fabbricati al F.398, p.11a
22, sub.25, C1; area "ex Petit Bar", conferita in natura per collazione da parte di
, sita in Roma, via LE RO 9, piano terra, censito al Catasto Controparte_1
Fabbricati al F 398. p.lla 494, C1; A , cui spetta 1/18 dell'asse Persona_1 ereditario, va assegnata la quota 4, comprendente: 3 posti moto coperti nell'autorimessa in Roma, via Trionfale 103/ via Platone 2, piano terra, censito al
Catasto fabbricati al F. 364, p.lla 24, sub 44; 2 posti moto scoperti nell'area antistante l'autorimessa; 8 posti auto coperti nella suddetta autorimessa. A , Controparte_2
r.g.7179/06 14 cui spetta 1/18 dell'asse ereditario, va assegnata la quota 5, comprendente: 3 posti moto coperti nell'autorimessa in Roma, via Trionfale/via Platone 2, piano terra, censita al Catasto fabbricati al F. 364, p.lla 24, sub 44; 2 posti moto scoperti nell'area antistante l'autorimessa; 2 posti auto scoperti nell'area antistante l'autorimessa; 7 posti auto coperti nella suddetta autorimessa. A , cui spetta 1/18 dell'asse Controparte_3 ereditario, va assegnata la quota 5, comprendente: 3 posti moto coperti nell'autorimessa in Roma, via Trionfale 103/ via Platone 2, piano terra, censita al
Catasto fabbricati al F. 364, pila 24, sub 44; 2 posti moto scoperti nell'area antistante l'autorimessa; 2 posti auto scoperti nell'area antistante l'autorimessa; 7 posti auto coperti nella suddetta autorimessa. Per effetto delle suddette assegnazioni Persona_3
è tenuta a pagare a titolo di conguaglio ex artt. 728 e 2817 n.2 c.c. in favore di
[...]
€ 114.341,67 ed € 32.583,33 in favore di;
Controparte_1 Persona_1 Pt_1
è tenuta pagare, per lo stesso titolo, a € 23.313,89 e a
[...] Persona_1 [...]
e C 55.897,22 ciascuna. Tali importi devono essere CP_2 Controparte_3 maggiorati degli interessi legali dal 18.2.2005 (epoca della ctu) al saldo.
4. Giacenze di conto corrente bancario. Per quanto concerne il conto corrente 900734 presso l'agenzia 9 di Roma della , dalla ctu è emerso che "alla Controparte_5 data della morte del sig. il conto corrente a lui intestato registrava un Persona_4 saldo attivo di £ 64.500.809. Tale importo, che, rivalutato dal ctu, alla data del
31.3.2004 ascende a £ 160.107.086, pari ad € 82.688,41, fu successivamente prelevato dal figlio, in data 13 marzo 1989 con assegno firmato dal de cuius Controparte_1 anteriormente alla sua morte lasciato in bianco, così come riferito dallo stesso nel verbale del 30 settembre 2003 ... ". Trattasi pertanto di una Controparte_1 somma di denaro caduta in successione. è pertanto tenuto a Controparte_1 corrispondere agli altri coeredi i 5/6 di tale importo e, precisamente, € 41.344,20 in favore di , € 13.781,40 in favore di € 4.593,80 Persona_3 Parte_1 ciascuno in favore di , e oltre Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 interessi legali dal 1°aprile 2004 al saldo.
5. Titoli. Le 200 azioni della Controparte_5
vanno ripartite come segue: 100 ad , 33,33 a
[...] Persona_3
33,33 a 11,11 ciascuna a , Controparte_1 Parte_1 Persona_1 [...]
e . Le 300,458 quote del fondo di investimento CP_2 Controparte_3
COOGESTIONI con sede in Milano, corrispondente all'attuale Fondo Aureo Bilanciato della con sede in Milano vanno ripartite come segue: Controparte_6
150,229 ad . 50,076 a 50,076 a Persona_3 Controparte_1 Pt_1
r.g.7179/06 15 16,69 ciascuna a , e . CP_1 Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
6.Crediti. Il credito originario di £ 33.000.000, oltre interessi successivi nei confronti di va ripartito nelle medesime quote, £ 16.500.000 in favore di Parte_4 [...]
, £ 5.500.000 in favore di £ 5.500.000 in favore di Per_3 Controparte_1
£ 1.833,333 ciascuno in favore di , Parte_1 Persona_1 [...]
e . Per quanto concerne il conto corrente 25559 presso CP_2 Controparte_3
l'agenzia 15 di Roma della dalla ctu espletata è emerso Controparte_7 che "alla data della morte del sig. il conto corrente a lui intestato Persona_4 registrava un saldo di £ 7.965.203. Tale importo fu interamente girocontato su un altro conto corrente con valuta antecedente alla morte del cuius, ma con data dell'operazione successiva alla morte: non è possibile accertare la titolarità del conto cui è stato girocontato l'importo di £ 7.965.203". Ne deriva che tale importo costituisce un credito in incertam personam, che va ripartito nelle stesse quote: £ 3.982.601 in favore di
, £ 1.327.533 in favore di £ 1.327.533 in favore di Persona_3 Controparte_1
£ 442.511 ciascuno in favore di , Parte_1 Persona_1 [...]
e , oltre interessi legali dall'apertura della successione al CP_2 Controparte_3 saldo.
7.Collazione. Oggetto di collazione, come statuito con la precedente sentenza, devono formare il bestiame ed i mezzi agricoli donati dal de cuius al figlio CP_1 nel febbraio 1989. L'importo della donazione di € 34.606,00 ascende alla data
[...] del 31.3.2004 ad € 85.900,72, come determinato dal ctu. Il è pertanto tenuto a CP_1 corrispondere agli altri coeredi i 5/6 di tale importo e, precisamente, € 17.303,00 in favore di , € 5.767,66 in favore di € 1.922,55 Persona_3 Parte_1 ciascuno in favore di , e oltre Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo. Nulla compete al con riferimento al bene oggetto di collazione da lui conferito in natura non CP_1 rientrando le spese di cui è stata fornita la prova fra quelle di cui all'art. 748 c.c. 8.
Assenza di altri beni in successione. Per quanto concerne l'assegno di £ 5.000.000 emesso nell'aprile 1988 in favore di e quello di £ 100.000.000 emesso Parte_1 nel giugno 1988 in favore di sé stesso, ma girato a e da questi Controparte_1 incassato, tali somme non cadono in successione in quanto le relative operazioni sono state perfezionate molto tempo prima della morte;
non sussistono, peraltro elementi univoci, precisi e concordanti per presumere ex art 2927 c.c. che tali somme abbiano formato oggetto di donazione con conseguente obbligo di collazione. Per quanto attiene all'appartamento sito in Ostia, Lungomare Paolo Toscanelli, non v'è prova che esso sia r.g.7179/06 16 stato acquistato con denaro del de cuius, anziché di terzi o dello stesso CP_1
sicché va escluso al riguardo un obbligo di collazione. Anche in tal caso,
[...] infatti, gli elementi a disposizione sono insufficienti per presumere una donazione indiretta. Per quanto attiene alla (il de cuius era titolare della quota del CP_8
16,5%) e ai due pullman (il de cuius era comproprietario per il 50%), osserva il ctu che
"risulta dalla documentazione in atti che alcune delle parti avrebbero raggiunto un accordo sul valore della cessione dei pullman in data 14.1.1993. In effetti risulterebbero liquidate a £ 34.000.000 a tale titolo. Tuttavia, Parte_1 essendo sul punto la documentazione in possesso dello scrivente carente soprattutto nei riguardi di il valore di tali quote e beni verrà ugualmente inserito Persona_2 nel progetto finale, rivalutato, potendo sempre essere depennato...". L'assenza di domande al riguardo da parte degli eredi di induce il Collegio a Persona_2 ritenere cessata la materia del contendere sul punto.
9. Passività. Per quanto attiene alle passività, dalla ctu espletata sono risultati i seguenti debiti ereditari: debito dì £
972.860 verso la società pagamento del de cuius effettuato il CP_9 CP_10
29.11.1989 per £ 2.273.000; pagamento IRPEF ed del de cuius effettuato il CP_11
29.5.1990 per £ 1.721.000; pagamenti imposte di successione effettuati in data
6.12.1989 per £ 152.990.400 ed in data 14.12.1989 per complessive £ 58.575.900. Le passività ammontavano dunque a £ 216.533.160, di cui il 50% a carico di
[...]
. I pagamenti risultano essere stati effettuati da che ha Per_3 Persona_3 diritto ad ottenere la restituzione dei 50% a carico degli altri eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie. La minore pretesa fatta valere nei confronti dei coeredi (£
105.783.000) da parte di con il decreto ingiuntivo 9757/1991 è Persona_3 pertanto fondata. Ne consegue il rigetto delle relative opposizioni. 10. Frutti dei beni.
L'art 745 c.c. impone al donatario di conferire i frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione dal giorno in cui si è aperta la successione. Va precisato che tali importi non vanno ad accrescere la massa ereditaria e che tale obbligo deve ritenersi limitato nei confronti degli altri coeredi alle quote ereditarie di loro spettanza.
In considerazione di ciò, , per effetto della sentenza non definitiva Controparte_1 passata in giudicato, deve conferire agli altri coeredi i 5/6 delle somme accertate dal ctu, pari ad € 412.666,55 (come da supplemento di ctu, anziché € 604.394,62 come da ctu) per redditi derivanti dall'azienda agricola ed € 355.948,80 per redditi derivanti dall'autorimessa (come da supplemento di ctu anziché € 683.991,31 come da ctu). Ne consegue che il è tenuto a corrispondere agli altri coeredi in proporzione delle CP_1
r.g.7179/06 17 rispettive quote ereditarie i 5/6 dei frutti percepiti, vale a dire € 640.512,75 di €
768.615,35, oltre interessi legali dal 1°aprile 2004 al saldo. Tale importo va quindi così ripartito: € 320.256,37 in favore di , € 106.752,12 in favore di Persona_3
€ 35.584,04 ciascuno in favore di , Parte_1 Persona_1 [...]
e . 11 Custodia giudiziaria. La presente sentenza, CP_2 Controparte_3 assorbendo la misura cautelare determina, ipso facto, la cessazione della custodia giudiziaria. Con la sentenza di primo grado, infatti, nel caso che sia dichiarata l'inesistenza del diritto a cautela del quale il sequestro era stato concesso vanno emanate le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente, come prevede espressamente l'articolo 669 novies c.p.c, mentre – senza necessità di alcuna previsione normativa, a differenza del sequestro conservativo costituisce un effetto naturale della sentenza di accoglimento la formazione dì un titolo di possesso autonomo che prevale su quello attribuito dal sequestro giudiziario. Va pertanto disposta la consegna e il rilascio di tutti i beni ereditari sui quali è stato eseguito il sequestro giudiziario agli aventi diritto, come sopra individuati, da parte del custode giudiziario dott. . In proporzione delle rispettive quote ereditarie va CP_12 inoltre ripartito l'attivo della custodia giudiziaria, quale risulterà dal rendiconto finale per il quale si provvede come da separata ordinanza. Parimenti restano a carico degli eredi, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, i debiti relativi ai beni assoggettati alla misura cautelare maturati sino alla data di pubblicazione della sentenza.12. Spese di lite. Sussistono giusti motivi, anche in considerazione della reciproca soccombenza e della natura divisoria del giudizio per compensare integralmente le spese di lite fra le parti. Ex art. 92 c.p.c. le spese di tutte le ctu espletate e della custodia giudiziaria vanno definitivamente poste a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote ereditarie.13. Trascrizione della sentenza. Va infine disposta la trascrizione della sentenza presso le competenti Conservatorie dei Registri
Immobiliari, previo frazionamento c/o esatto accatastamento delle unità immobiliari assegnate, ove necessario, a cura e spese delle parti secondo le rispettive quote ereditarie”.
La sentenza impugnata (n. 21475/2005) ha così deciso: “1) Assegna in proprietà esclusiva a nata a [...] il [...], cf. Persona_3
: Azienda di Roma. località LE VI, C.F._10 Controparte_13 comprensiva di beni ed immobili, questi ultimi così catastalmente individuati presso il
Catasto terreni del comune di Fabrica di Roma (…) 2) Assegna in proprietà esclusiva a r.g.7179/06 18 nata a [...] il 208.1950, c.f. ; Parte_1 C.F._11 supermercato in Roma, via LE RO 5, piano seminterrato, censito al Catasto
Fabbricati F.398, p,lla 22, sub.25, Cl;
area ex Petit Bar, Sita in Roma, via LE
RO 9, piano terra, censito al Catasto Fabbricati F398. 494, Cl. 3) Assegna in proprietà esclusiva a nato a [...] il 3.10,1963, ct Controparte_1
: -Locale discoteca/night club in Roma, vin LE RO 5, C.F._3 piano seminterrato, censito al Catasto fabbricati al P 398, part.) la 22, gub,26, D6; -
Box in Roma, via 103 rientrante catastalmente nella consistenza della. adiacente autorimessa censita al Catasto fabbricati al F, 364, p.lla 24, sub 44; - Ufficio in via
Trionfale 103 adiacente autorimessa), piano terra ( catastale S/1 censito al Catasto fabbricati ai F.369 p.ila 24,sub.32, A 10; -Ufficio in via LE RO 5/ via
Trionfale 130/A( adiacente supermercato ), piano seminterrato, censito al Catasto fabbricati al F.398, p.lla 22, sub.501, cat.A10, - 1 posto auto coperto nell'autorimessa in Roma, via Trionfale 103/ via Platone 2, piano terra, censita al Catasto fabbricati al
F, 364, p.lla 24, sub 44; 4) Assegna in proprietà esclusiva a nato a [...]
Roma il 8.2.1946, cf 3 posti moto coperti nell'autorimessa in C.F._7
Roma, via Trionfale 103/ via Platone piano terra censiti al Catasto fabbricati al F. 364,
p.lla 24, sub 44; 2 posti moto scoperti nell'area antistante l'autorimessa; 8 posti auto coperti nella suddetta autorimessa. 5) Assegna in proprietà esclusiva a
[...]
, nata a [...] il [...], cf 3 posti moto coperti CP_14 C.F._5 nell'autorimessa in Rema, via Trionfale / via Platone 2, piano terra, censita al Catasto fabbricati al F. 364, p.lla 24, sub 44; 2 posti moto scoperti nell'area antistante l'autorimessa; 2 posti auto scopetti nell'area antistante l'autorimessa; 8 posti auto coperti nella suddetta autorimessa. 6) Assegna in proprietà esclusiva a CP_3
, nata Roma il 9.2.1981, Cf : 3 posti moto coperti
[...] C.F._12 nell'autorimessa in Roma, Trionfale 103/ via Platone 2, piano terra, censita al Catasto fabbricati al F. 364, palla 24, sub 44; - 2 posti moto scoperti nell'area antistante l'autorimessa; 2 posti auto scoperti nell'area antistante l'autorimessa; posti auto coperti nella suddetta autorimessa. 7) Per effetto delle suddette assegnazioni Persona_3
è tenuta a pagare a titolo di conguaglio ex artt 728 e 2817 c.c. in favore di
[...]
e 114.341,67 ed e 32.583,33 in favore di Controparte_1 Persona_1
è tenuta pagare, per lo stesso titolo, a e 23.313,89 e a Parte_1 CP_14 [...]
e e 55.897,22 ciascuna;
su tali importi sono CP_14 Controparte_15 dovuti gli interessi legali dal 18.2.2005 al saldo. 8) Dichiara tenuto Controparte_1
r.g.7179/06 19 a pagare e 41.344,20 in favore di , € 13.781,40 in favore di Persona_3 Parte_1
e 4.593,80 ciascuno in favore di , e
[...] Persona_1 Controparte_2 [...]
oltre interessi legali dal l'aprile 2004 al saldo (giacenze del c/c bancario CP_3
900734). 9) Assegna le 200 azioni della Banca Popolare dell'Atto Lazio come segue:
100 ad , 33,33 a 33,33 a 11,11 Persona_3 Controparte_1 Parte_1 ciascuna g. , e . Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
CP_1 10) Assegna le 300,458 quote del fondo di investimento COOGEST. con sede in Milano, corrispondente all'attuale Fondo Aureo Bilanciato della Controparte_6 con sede in Milano come segue: LC1 , 50,076 a C.F._13 Persona_3 CP_1
50,076 a 16,69 ciascuna a ,
[...] Parte_1 Persona_1 [...]
e . 11) Ripartisce il credito originario di £ 33.000,000, CP_2 Controparte_3 oltre interessi successivi nei confronti di , come segue: £ 16.500.000 Parte_4 in favore di , £ 5.500,000 in favore cli £ "500.000 Persona_3 Controparte_1 in favore di £ 1.833,333 ciascuno in favore di , Parte_1 Persona_1 [...]
e » oltre interessi legali dalla pubblicazione della CP_2 Controparte_3 sentenza al saldo. 12) Ripartisce il credito originario relativo al conto corrente 25559 presso l'agenzia 15 di Rotati della , con la precisazione di Controparte_7 cui in parte motive come segue;
£ 3.982.601 in favore di , £ Persona_3
1.327.533 favore di 1.327.533 in favore di £ Controparte_1 Parte_1
442.511 ciascuno in favore di , e Persona_1 Controparte_2 CP_3
. 13) Dichiara tenuto a corrispondere e 17.303,00 in
[...] Controparte_1 favore € 5.767,66 in favore di € 1.922,55 Persona_3 Parte_1 ciascuno in favore di , e oltre Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 interessi legali dalla data di apertura della successione al saldo (collazione bestiame e mezzi agricoli). 14) Rigetta le opposizioni al decreto ingiuntivo 9757/1991. 15)
Dichiara tenuto pagare e 320.256,37 in favore di Controparte_1 Persona_3
, e 106.752,12 in favore di e 35.584,04 ciascuno in
[...] Parte_1 favore di , c (frutti dei beni Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 soggetti a collazione). 16) Dispone la cessazione della custodia giudiziaria in ordine ai beni sui quali stato eseguito il sequestro giudiziario concesso dal tribunale di Roma: per l'effetto, dispone che il custode giudiziario dott. provveda alla CP_12 consegna e al rilascio di tutti i beni ereditari sui quali è stato eseguito il sequestro giudiziario agli aventi diritto come sopra individuati e alla ripartizione fra gli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie, dell'attivo della custodia giudiziaria, quale r.g.7179/06 20 risulterà dal rendiconto finale per il quale si provvede come da separata ordinanza;
pone a carico degli eredi, «in proporzione delle rispettive quote ereditarie, i debiti relativi ni beni assoggettati alla misura cautelare maturati sino alla data di pubblicazione della sentenza. 17) Rigetta ogni altra domanda. 18) Compensa integralmente fra la parti le spese di lite. Pone definitivamente carico delle parti in proporzione delle rispettive quote ereditarie le spese di tutte le ctu espletate e della custodia giudiziaria. 19) Dispone la trascrizione della sentenza presso le competenti
Conservatorie dei Registri immobiliari, previo frazionamento e/o esatto accatastamento delle unità immobiliari assegnate, ove necessario, a cura spese delle parti secondo le rispettive quote ereditarie. 20) Dispone per l'approvazione del rendiconto come da separata ordinanza.”
Il primo motivo dell'appello principale proposto è infondato.
Occorre preliminarmente distinguere la doglianza relativa all'autovettura Audi
100 tg 22848F dalle doglianze relative ai frutti civili degli immobili facenti parte dell'asse ereditario.
Per quanto riguarda l'autovettura, la censura è infondata. Infatti, dall'atto di vendita del veicolo, datato 19 maggio 1989, risulta che il bene era intestato ad
[...]
e non già a Ritiene allora la Corte come l'atto di vendita Per_3 Persona_4 succitato, da cui risulta la titolarità del bene in capo alla , sia un mezzo di Per_3 prova idoneo a vincere la presunzione di titolarità del bene derivante dal pubblico registro automobilistico.
Ciò in quanto nella vendita di beni mobili il mero consenso è sufficiente a trasferire la proprietà e la trascrizione dell'atto di vendita non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento, costituendo invece un mero strumento legale di pubblicità volto a dirimere i conflitti tra più acquirenti aventi un medesimo dante causa. (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8415 del 11/04/2006: “Ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, i dati del PRA forniscono elementi meramente presuntivi, i quali possono essere vinti con qualsiasi mezzo di prova, anche testimoniale, dovendo la effettiva titolarità del veicolo essere accertata alla stregua delle regole civilistiche, relative alla circolazione dei beni mobili, tra cui l'art. 1376 cod. civ”).
Non può ritenersi, in definitiva, che il bene facesse ancora parte dell'asse ereditario al momento della vendita, né lo stesso non può ritenersi oggetto di collazione, visto che l'atto di trasferimento in favore di è stato realizzato in Controparte_1 proprio da , persona diversa dal de cuius, e quando egli non era più in Persona_3
r.g.7179/06 21 vita.
Per quanto concerne i frutti civili dei beni immobili che compongono l'asse ereditario, occorre rilevare che l'attrice non ha fornito adeguata prova della loro sussistenza e consistenza. Non si possono ritenere a tal fine sufficienti le lettere depositate da parte appellante in primo grado (le lettere spedite dall'Avv. Ricci il
14/02/90 e il 16/05/91). Infatti, esse non sono in grado di provare in favore di chi sarebbe avvenuta la riscossione dei detti frutti civili, trattandosi piuttosto di meri resoconti provenienti oltretutto dal legale di e non già dalla parte Controparte_1 personalmente. Mancano i contratti di locazione e idonea documentazione anche bancaria che possa attestare la riscossione dei canoni in capo ad uno dei coeredi.
A tal proposito, giova ricordare che secondo un consolidato orientamento della
Corte di cassazione le dichiarazioni sottoscritte dal procuratore ad litem costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice e non assumono il valore di confessione stragiudiziale, a meno che l'atto non venga sottoscritto personalmente dalla parte e non vi sia la inequivocabile consapevolezza delle specifiche dichiarazioni a sé sfavorevoli. Nel caso in esame provenendo l'atto dal legale, non solo difetta la sottoscrizione della parte ma neppure è ravvisabile una simile inequivoca consapevolezza idonea per ciò solo ad assurgere a rango di dichiarazione confessoria sulla circostanza di avere percepito i canoni. (Cassazione civile, sez. II, 28/09/2018, n.
23634; Cassazione civile sez. I, 05/05/2021, ud. 27/01/2021, dep. 05/05/2021, n.11793) secondo cui: “Le ammissioni contenute negli scritti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", costituiscono meri elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento. Esse possono, infatti, assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., solo qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute
(Cass., 28/09/2018, n. 23634). Nel caso concreto, nessuna indicazione circa l'eventuale Co sottoscrizione dell'atto di appello da parte della è contenuta nel mezzo, per cui la pretesa natura confessoria dell'atto deve essere esclusa. Trattasi, pertanto, di un elemento liberamente utilizzabile dal giudice di merito ai fini del suo convincimento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la cui valutazione è insindacabile in questa sede (Cass.,
12/10/2017, n. 23940)”.
Per quanto concerne invece la doglianza relativa all'asserito godimento r.g.7179/06 22 esclusivo da parte di dell'ufficio di Via Trionfale 103 da cui sarebbe Controparte_1 derivato un danno al bene appartenente alla massa la Corte rileva che parte appellante non ha fornito alcun elemento da cui poter desumere che vi sia stato in concreto un danno arrecato al bene. La prova in tal senso non può dirsi raggiunta neanche sulla base delle risultanze della c.t.u. che nulla ha riscontrato sul punto in termini di asserito danneggiamento al bene, il cui godimento da parte di si deve Controparte_1 considerare del tutto occasionale. Ed in ogni caso la c.t.u. è un mezzo di indagine finalizzato a coadiuvare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella risoluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze e non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 9060 del 06/06/2003, La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La parte che denuncia la mancata ammissione della consulenza ha l'onere di precisare, sotto il profilo causale, come l'espletamento del detto mezzo avrebbe potuto influire sulla decisione impugnata, mentre al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche: in questo caso è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elementi necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati.)
Parimenti deve essere rigettata la censura afferente al valore dell'autorimessa che a parere di parte appellante avrebbe dovuto ricomprendere anche il valore dell'avviamento. Orbene, in assenza di adeguata indicazione specifica in ordine all' avviamento che rappresenta un valore immateriale relativo ad un'azienda nel suo complesso, la Corte ritiene di poter aderire alle valutazioni effettuate dal c.t.u. nominato in secondo grado in relazione alla stima del bene immobile nella sua individualità posto r.g.7179/06 23 che non è emerso che il bene costituisse parte di un'azienda vera propria idonea a ricomprendere il valore dell'avviamento. In base a dette valutazioni, il valore dell'autorimessa è stato determinato attraverso un metodo di stima definito
“procedimento sintetico-comparativo” ed è stato a tal fine individuato “un valore medio di mercato al mq commerciale per ogni singola unità, facendo riferimento a listini di valori immobiliari editi da primari enti o istituti, con particolare riferimento a quello dell di Roma, al quale apportare i giusti correttivi Controparte_18 specifici per le unità da stimare. (…) I posti auto, box e moto, invece, seguendo le logiche del mercato immobiliare si è preferito valutari ad unità e non in base alla superficie commerciale di ciascuno”.
Il motivo conclusivamente deve essere respinto.
Anche il secondo motivo è infondato e come tale deve essere rigettato.
Rileva in primis la Corte che dalla nuova C.T.U. espletata nel presente grado è emerso come il valore all'attualità del credito nei confronti di sia Parte_4 risultato avere un valore pari a zero e ciò in quanto “i detti beni - (ossia i crediti e i beni mobili dell'asse ereditario) - sono stati interamente oggetto di compensazione e/o utilizzazione nel corso degli anni successivi al decesso di pertanto, il Persona_4
Collegio ritiene che detti beni non possono essere oggetto di specifica valutazione all'attualità (come richiesto dal quesito) sebbene rientranti nell'asse ereditario”.
Neppure può trovare accoglimento la doglianza relativa al capo della sentenza di primo grado che, nel ripartire pro quota il credito originario di 33 milioni di lire oltre interessi nei confronti di non avrebbe tenuto conto dell'asserita Parte_4 riscossione del detto credito da parte della Per_3
Infatti, ferma la detta valutazione operata dalla consulenza che riscontrava la sussistenza di reciproche compensazioni tra coeredi nel corso degli anni successivi al decesso di neppure può dirsi provato il fatto che Persona_4 Persona_3
(deceduta in data 12-5-2012) abbia effettivamente riscosso interamente tale credito. Ciò perché quanto dichiarato dalla in sede di interrogatorio formale non si ritiene Per_3 sufficiente per provare che la detta abbia davvero riscosso e trattenuto Per_3 unicamente per sé tutto il credito.
Nell'interrogatorio formale, invero, ella non dichiarava di aver riscosso dal debitore la somma ma soltanto che tale somma era stata versata, senza tuttavia specificare chi fosse l'accipiens, né tanto meno ha affermato di aver trattenuto tutte le somme di cui al credito suddetto. In particolare, la ha solo dichiarato che: Per_3
r.g.7179/06 24 “cinque delle rate sopra indicate per un totale di lire 33.000.000,00 furono versate dopo la morte di mio marito, regolarmente indicate nella denuncia di successione”. Di conseguenza, la dichiarazione non può avere valore confessorio, non avendo la parte riferito fatti a sé sfavorevoli.
Quanto all'appartamento sito in Roma Ostia, Lungomare Toscanelli n. 26-28, a parere di questa Corte, appare condivisibile la decisione del giudice di primo grado.
Ed invero e preliminarmente occorre precisare che nel caso di erogazione di denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui oggetto della donazione – e quindi poi della collazione - rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tale ultimo caso, si è in presenza di una donazione indiretta che ha ad oggetto l'immobile e non il denaro (cfr ex multiis Cassazione civile, sez. II, 21/05/2020, n. 9379).
L'ipotesi prospettata dall'appellante nel caso di specie rientrerebbe nella seconda ipotesi, quella della donazione indiretta dell'immobile.
Tuttavia, al fine di poter riconoscere la sussistenza di donazione indiretta, a cui si applica la disciplina della collazione per una ratio di tutela dei più stretti familiari del donante, è necessaria la rigorosa prova dell'atto adottato dalle parti per il raggiungimento della causa liberale che, nel caso in esame, è rappresentato dall'elargizione del denaro da parte del donante.
Nel caso in esame, non solo difetta la prova che l'appartamento sia stato acquistato con denaro del de cuius ma manca del tutto la prova persino
Persona_4 di un trasferimento di denaro da a Invero, difetta la
Persona_4 Controparte_1 prova che il de cuius abbia fornito la provvista a per l'acquisto
Persona_4 CP_1 del bene. Tale circostanza non può essere desunta dal fatto - pur non contestato - che al tempo non avesse alcuna fonte reddituale, poiché ciò non prova per Controparte_1 ciò solo che sia stato proprio a fornire il denaro e non anche altro
Persona_4 familiare pur sempre appartenente alla cerchia familiare di Nell'atto di CP_1 vendita, del resto, non risulta la presenza di altre parti se non quella del venditore e dell'acquirente né l'appellante allega o prova la sussistenza di ulteriori circostanze di tempo e di luogo da cui poter desumere che sia stato proprio a fornire la
Persona_4 provvista per l'acquisto dell'immobile.
Ne deriva che il quadro probatorio, a parere di questa Corte, appare insufficiente r.g.7179/06 25 per poter presumere ex art. 2729 c.c. la sussistenza di una donazione indiretta del bene che ne imporrebbe la collazione.
Per quanto concerne poi la doglianza denominata “donazione indiretta a il reddito netto dell'azienda ed il valore dell'azienda di autorimessa”, Controparte_1 parte appellante non ha fornito alcuna prova circa la sussistenza e la quantificazione della asserita rendita dell'autorimessa svolta nel locale di via Trionfale n. 103 - Via
Platone n. 2.
Per la stima del valore dell'autorimessa, può senz'altro farsi riferimento alle valutazioni della c.t.u. espletata in secondo grado la quale, come già evidenziato in ordine all'insussistenza di alcun valore di avviamento e sulla base della documentazione fornita dalle parti, non ha riscontrato la presenza di una azienda e quindi di un complesso unitario di beni mobili e di crediti come afferenti alla detta autorimessa;
neppure si è potuta accertare la sussistenza di alcun reddito netto ritraibile dalla stessa.
Neppure è emerso che, effettivamente, dopo la morte di l'autorimessa Persona_4 abbia prodotto reddito alcuno quale ne sia stata l'entità.
Sicché del tutto coerentemente la ctu ha proceduto alla stima dei beni immobili, i soli presenti nell'asse ereditario al momento della c.t.u., inclusa l'autorimessa. La censura, dunque, è sul punto infondata.
Parimenti infondata si profila la doglianza per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto aggiornare il valore dell'autorimessa alla data del deposito della sentenza di primo grado. La doglianza, infatti, può dirsi superata a seguito dello svolgimento dalla c.t.u. nel giudizio di secondo grado. Il c.t.u. ha, infatti, proceduto alla stima dei beni con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo presente, in ossequio ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui
“in sede di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione della causa e deve essere, conseguentemente, aggiornato d'ufficio anche in appello in ragione delle fluttuazioni dello specifico settore
(Cass. 26-7-2019, n. 20383).
Parte appellante si duole, altresì, del fatto che l'azienda agricola di LE VI è stata restituita da in uno stato di degrado. Tuttavia, tale circostanza è Controparte_1 del tutto irrilevante in termini di quantificazione del valore dell'azienda giacché, come già ricordato, la nuova c.t.u. ha valutato i beni con riferimento all'attuale prezzo di mercato, a nulla rilevando gli avvenimenti pregressi che, in questo caso, non risultano neanche provati.
r.g.7179/06 26 Peraltro, il c.t.u. specifica che la valutazione dell'azienda agricola ha potuto tener conto solamente dei terreni agricoli, poiché l'attività di azienda agricola non veniva più svolta da tempo e tanto è vero che non erano presenti né attrezzature, né capi di bestiame o macchinari all'interno del complesso.
Neanche sarebbe possibile accogliere il rilievo qualificando la domanda come azione di risarcimento del danno aquiliano imputabile al coerede Controparte_1 poiché in tal caso difetterebbe completamente la prova degli elementi costituitivi della responsabilità.
Per quanto concerne l'assegno di L. 100.000.000 emesso da nel Persona_4 giugno 1988 in favore di sé stesso, ma girato a e da questi incassato, Controparte_1 la Corte ritiene di condividere quanto affermato dal giudice di prime cure.
Non sussistono elementi univoci, precisi e concordanti per presumere ex art. 2729 c.c. che tali somme abbiano formato oggetto di donazione con conseguente obbligo di collazione. Infatti, la ricostruzione storica fatta dall'appellante in relazione ai rapporti esistenti tra il de cuius ed il figlio che fanno riferimento ad CP_1 indimostrate donazioni dirette e indirette che sarebbero avvenute nello stesso periodo, unita al fatto che l'assegno non esplicitasse una causale sono, a giudizio della Corte, elementi assai deboli per poter presumere che si sia trattato di una donazione. Del resto, non è necessario che nell'assegno sia espressamente indicata la causale e da tale fatto negativo, ovvero l'assenza di causale, non si può desumere la prova del fatto positivo che la causa fosse, per ciò solo, liberale. In sostanza, dal contesto non è possibile dedurre che vi fosse stata una causa liberale.
Di conseguenza, anche tale doglianza è infondata e va respinta.
Il terzo motivo di appello è inammissibile per difetto di interesse.
L'interesse ad agire è una delle condizioni dell'azione. Nel giudizio di appello si sostanzia nell'interesse ad impugnare un determinato capo della sentenza. Tale interesse
è rappresentato dalla insoddisfazione (per l'appellante) della decisione di primo grado e dalla utilità dell'impugnazione, cioè da un concreto vantaggio ritraibile dalla modifica del capo impugnato. (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19/09/2024, n. 25165, “Il principio dell'interesse ad agire, sancito dall' articolo 100 c.p.c., si estende anche ai procedimenti di impugnazione;
l'interesse ad impugnare una sentenza o parte di essa deve derivare da un concreto vantaggio giuridico per la parte ricorrente in caso di accoglimento del gravame, non essendo sufficiente un mero interesse astratto a una più corretta interpretazione giuridica che non influenzi il risultato della decisione”).
r.g.7179/06 27 Nel caso in esame, sostiene che il giudice di primo grado non Parte_1 avrebbe dovuto dividere il cespite della coerede in favore delle figlie Persona_2
( e subentrate dopo la morte della madre) difettando una CP_3 Controparte_2 domanda di parte in tal senso.
Tuttavia, a parere di questa Corte, ferma la considerazione che trattasi delle eredi legittime dell' erede di subentrate nei suoi diritti successori, nessun Persona_4 vantaggio potrebbe essere concretamente ritraibile da attraverso la Parte_1 modifica del capo della sentenza che ha disposto la divisione del cespite, giacché in ogni caso quella porzione dell'asse ereditario, suddivisa o meno, non sarebbe comunque una porzione spettante alla predetta e in ogni caso non altererebbe il valore Pt_1 della quota a lei spettante ovvero la concreta ripartizione della massa in suo favore.
Anche il quarto motivo, relativo ai conguagli, deve essere rigettato perché presuppone l'accoglimento dei precedenti motivi che invece sono stati rigettati.
In ogni caso la Corte fa proprie le valutazioni della c.t.u. apparendo la relazione sul punto scevra da contraddizioni e quindi perfettamente logica e coerente con le premesse.
Quindi, in base al progetto di divisione proposto dal c.t.u. e di cui infra “gli eredi e avranno da eseguire un conguaglio in denaro Controparte_1 Parte_1 sulle quote loro spettanti, rispettivamente di € 31.428,60 e di € 181.735,70, in favore delle coeredi e ossia per complessivi Controparte_2 Controparte_3
€213.164,30”.
Anche il quinto motivo relativo alla compensazione delle spese va rigettato poiché il giudice di primo grado condivisibilmente ha compensato le spese in ragione della reciproca soccombenza e della natura divisoria del giudizio e peraltro dovendosi dare atto che nessuna delle parti si era opposta alla divisione ereditaria.
In conclusione, l'appello principale svolto da deve essere Parte_1 respinto.
Venendo all'appello incidentale va rilevato che pure questo si profila infondato.
La prima censura denominata “sul valore della tenuta agricola LE VA sita in Fabrica di Roma (VT) e sulla sua redditività, sul valore dei relativi conguagli” si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica espletata dai periti in primo grado.
Tuttavia, poiché in secondo grado è stata rinnovata la c.t.u. che ha rideterminato il valore del bene ex novo, la doglianza deve dirsi superata. Questa Corte, infatti, come già rilevato sopra ritiene di poter fare proprie tutte le conclusioni del c.t.u., ivi inclusa la r.g.7179/06 28 stima del valore della tenuta agricola in questione.
Anche la doglianza sulle restituzioni delle somme già percepite e sui conguagli va respinta poiché essa presuppone l'accoglimento del primo motivo che, invece, è stato rigettato.
Similmente non può essere accolta la proposta fatta dal di assegnazione CP_1 della tenuta agricola di LE VI in comproprietà con la;
ciò in quanto la Per_3 rinnovazione della c.t.u. in secondo grado sulla base della rideterminazione delle quote ereditarie in ragione della sentenza di revocazione e la sopravvenuta morte della ha privato di ogni fondamento detta domanda. Per_3
La sentenza di primo grado va dunque riformata poiché pronunciata sulla base di sentenza non definitiva del Tribunale di Roma, avverso la quale è stato proposto appello, poi rigettato con sentenza di questa Corte, che è stata a sua volta revocata dalla medesima Corte con sentenza passata in giudicato.
Infatti, come emerso nel corso del giudizio con sentenza non definitiva del
Tribunale di Roma n. 16722/95 veniva dichiarata aperta la successione testamentaria di deceduto il 9-3-1989; avverso tale sentenza è stato proposto appello, Persona_4 che è stato rigettato con sentenza della Corte d'appello n. 2363/2000, passata in giudicato. Avverso tale sentenza di appello è stata proposta impugnazione per revocazione da e la Corte d'appello con sentenza n. 1723/12, Controparte_1 depositata il 28-3-2012, ha accolto l'impugnazione e ha dichiarato che la successione di dovesse avvenire in forza del testamento olografo in data 30-1-1989, Persona_4 secondo le seguenti quote ereditarie: 9/36 a (coniuge del de cuius); Persona_3
15/36 a (figlio del de cuius); 6/36 a (figlia del de Controparte_1 Parte_1 cuius); 2/36 a (marito di figlia del de cuius); 2/36 Persona_1 Persona_2
a (figlia di figlia del de cuius); 2/36 a Controparte_2 Persona_2 CP_3
(figlia di figlia del de cuius). Tale sentenza di revocazione è
[...] Persona_2 passata in giudicato avendo la S. C., con sentenza 23248/17, rigettato il ricorso per cassazione.
Risulta altresì il decesso di avvenuto in data 12-5-2012 e la Persona_3 sua quota ereditaria di 9/36 si è devoluta ab intestato in parti uguali (1/3 ciascuno) ai figli e e, per quest'ultima, a sua Controparte_1 Parte_1 Persona_2 volta deceduta, alle figlie e (1/6 per ciascuna). Controparte_2 Controparte_3
E' altresì deceduto (in data 26-12-2013) e la quota ereditaria Persona_1 di quest'ultimo pari a 2/36, si è devoluta in parti uguali (1/2 per ciascuna) alle figlie r.g.7179/06 29 e . Controparte_2 Controparte_3
Ciò premesso e conclusivamente le quote spettanti ai coeredi condividenti risultano essere le seguenti.
A spetta la quota di 18/36 (15/36 + 3/36 derivanti dalla Controparte_1 successione ab intestato della madre ). Persona_3
A spetta la quota di 9/36 (6/36+3/36 derivanti dalla Parte_1 successione ab intestato della madre ). Persona_3
A spetta la quota di 9/72 (2/36 + 1/6 di 9/36 derivanti dal Controparte_2 subentro nella quota della madre a sua volta derivante dalla Persona_2 successione ab intestato di + 1/2 di 2/36 derivanti dal subentro nella Persona_3 quota del padre a sua volta derivante dalla successione di Persona_1 Per_2
moglie di ).
[...] Persona_1
A spetta la quota di 9/72 (2/36 + 1/6 di 9/36 derivanti dal Controparte_3 subentro nella quota della madre a sua volta derivante dalla Persona_2 successione ab intestato di + 1/2 di 2/36 derivanti dal subentro nella Persona_3 quota del padre a sua volta derivante dalla successione di Persona_1 Per_2
moglie di ).
[...] Persona_1
Come si è fin qui reso evidente la diversa determinazione delle quote ereditarie da parte della sentenza di revocazione ha reso necessaria la totale rinnovazione in grado d'appello della c.t.u. espletata in primo grado all'esito della quale il perito ha predisposto un progetto di divisione ereditaria, rispondendo ai quesiti affidatigli.
La Corte ritiene che la c.t.u. sia esente da vizi e meritevole di pieno consenso dovendosi altresì aderire anche alle risposte dei periti fornite alle osservazioni poste dalle parti.
In particolare, non possono trovare accoglimento le obiezioni sollevate da e ribadite nella comparsa conclusionale. Controparte_1
In primo luogo, il ritiene che la c.t.u. avrebbe sovrastimato il valore dei beni CP_1 assegnatigli, in quanto per il locale ex discoteca (immobile sito in Roma alla Via
LE RO n.5/Via Trionfale n.130/A - Piano seminterrato) e per l'ufficio 2
(immobile sito in Roma alla Via Trionfale n.103 - Piano terra) avrebbe omesso di considerare gli ingenti costi necessari per la ristrutturazione e, invece, quanto al complesso monumentale sito in Fabrica di Roma località LE VI, avrebbe attribuito un valore non corrispondente alla reale situazione di mercato, visto che si tratterebbe di una categoria non rientrante nel mercato immobiliare. Per cui il c.t.u.
r.g.7179/06 30 avrebbe dovuto eseguire la stima separando il valore potenziale di vendita dei terreni da quello dei fabbricati.
Come evidenziato nelle risposte alle osservazioni di la valutazione Controparte_1 dei beni immobili ha tenuto conto anche dello stato dei luoghi rilevato nel corso del sopralluogo peritale e, quindi, dei costi necessari per la ristrutturazione.
Inoltre, in relazione al complesso monumentale suindicato, la c.t.u. ha adeguatamente argomentato circa il criterio di stima adottato: “per i terreni agricoli, analogamente agli immobili di Roma, è stato applicato il sistema "sintetico-comparativo" ovvero applicando il Valore Agricolo Medio (cd. V.A.M.) monitorato periodicamente dall'Agenzia delle Entrate — Territorio di Viterbo, mentre per il complesso monumentale, di cui il Geom. riconosce l'insussistenza di immobili CP_19 paragonabili a livello estimativo, i due CTU, in assenza di valori paragonabili
(comparativi) hanno ragionevolmente applicato il valore al mc così come già fatto già nella CTU di primo grado decurtandolo però del 20%, tenuto conto sia della corrente svalutazione di mercato e sia dello stato di conservazione manutenzione rilevato il giorno dell'accesso peritale”.
Peraltro, è stata eseguita una stima distinta per i terreni e per il fabbricato (cfr. pag. 15 dell'elaborato peritale).
Di conseguenza, la censura non può essere accolta.
In secondo luogo, l'appellante incidentale si duole del fatto che in base al progetto redatto dal c.t.u. gli sia stato tolto un bene che, invece, gli era stato assegnato dalla sentenza di primo grado (l'immobile sito in Roma alla Via LE RO n.5 -
Piano seminterrato -Ufficio 1).
La doglianza non può trovare accoglimento, in quanto l'attribuzione di un bene in meno è l'inevitabile conseguenza della nuova stima del valore dei beni effettuata dalla c.t.u. sulla base delle diverse quote.
In terzo luogo, l'appellante incidentale censura il progetto della c.t.u. nella parte in cui ripartisce tra i condividenti la quota della sostenendo che la divisione Per_3 di quest'ultima non sarebbe oggetto del presente giudizio. Tale eccezione è stata sollevata anche dal legale di nelle osservazioni alla c.t.u. Parte_1
Sul punto la Corte osserva, come peraltro già sopra accennato, che difetta l'interesse delle predette parti a sollevare tale eccezione, in quanto la divisione della quota della non rappresenta di per sé un fatto lesivo dei diritti dei coeredi Per_3
r.g.7179/06 31 e che, in ogni caso, sono succeduti in qualità di Controparte_1 Parte_1 eredi legittimi alla già menzionata subentrando nei relativi diritti successori. Per_3
Quanto poi all'osservazione in ordine alla valorizzazione all'attualità dei beni assegnati a la Corte rileva che, come affermato anche dal c.t.u., la stima di tutti Controparte_1
i beni è stata fatta proprio con la loro valorizzazione all'attualità.
Come riportato dalla ctu la valutazione dei beni immobili è stata eseguita sulla base dei “valori editi nell'ultimo listino O.M.I. dell'Agenzia delle Entrate ( CP_18
di Roma) comunque ricompresi tra il minimo e massimo del range riportato e
[...] precisamente:
- per gli uffici di Roma euro 3.100,00 al mq commerciale.
- per le attività di Roma euro 2.700,00 al mq commerciale per il locale oggi supermercato;
euro 2.160,00 per il locale ex discoteca — night club ovvero decurtato del 20% rispetto al valore del supermercato;
- per il locale autorimessa di Roma verrà proposta una stima che tiene conto delle singole unità, La stima al mq commerciale potrebbe risultare fuorviante anche per la presenza di varie aree di manovra e transito.
Per il complesso monumentale di Fabrica di Roma è stato considerato il valore di euro 80,00 medio al mc commerciale. Si preferisce la stima al mc, in adesione anche alla CTU di primo grado, che appare più appropriata anche tenendo conto dell'attuale stato fatiscente della struttura che necessita di ingenti lavori di restauro e consolidamento. I mc dell'intero compendio sono pari a complessivi mc 13.026,57.
Per i terreni di Fabrica di Roma, invece, tutti di natura agricola e non edificabili oltre che vincolati, si è tenuto conto del Valore Agricolo Medio (V.A.M.) dell'Agenzia delle Entrate che pubblica costantemente il listino dei valori medi per ogni singola qualità di terreno. Il valore considerato è stato desunto dall'ultimo listino edito dall'Ufficio provinciale di Viterbo, Valori Agricoli Medi della provincia, annualità
2020, come allegato”.
Quanto all'ulteriore assunto secondo cui non sarebbero stati calcolati i conguagli già versati dopo la sentenza del 2005 e non sarebbero state fatte valutazioni con riferimento alle collazioni e al deterioramento dei beni la Corte rileva che difetta prova alcuna dell'esistenza e della quantificazione di conguagli già versati come addotti dal sul quale gravava il relativo onere probatorio. Inoltre, la c.t.u., diversamente CP_1 da quanto sostiene l'appellante incidentale, ha effettuato valutazioni con riferimento al deterioramento dei beni (cfr. pag. 14 dell'elaborato peritale, in cui si specifica lo stato r.g.7179/06 32 fatiscente del complesso monumentale di Fabrica di Roma).
Infine, non può non rilevarsi come la censura relativa alle collazioni sia del tutto generica non riuscendosi a comprendere a quali beni si voglia far riferimento giacché la c.t.u. ha valutato proprio i beni che sono stati oggetto di collazione in base alle precedenti sentenze.
Neppure le censure mosse alla c.t.u. da e da Controparte_2 Controparte_3 possono essere accolte.
Le sorelle si dolgono dell'omessa considerazione delle spese sostenute CP_3 per l'immobile sito in Roma, Via Trionfale n. 103/via Platone n. 2 (Autorimessa) e, quindi, chiedono una modifica del progetto che preveda tale diritto al rimborso e, in virtù del riconoscimento di tale diritto di credito, che venga loro assegnato anche l'Ufficio 2 (l'immobile sito in Roma alla Via Trionfale n.103 - Piano terra). Orbene, nessun diritto al rimborso per le migliorie -apportate al bene assegnato alle e CP_3 pacificamente eseguite dopo la sentenza definitiva oggetto di appello- può essere loro riconosciuto, atteso che la non definitività della detta assegnazione ed, anzi, la notifica dell'atto di appello ha fatto certamente venire meno gli effetti del possesso di buona fede, tra i quali vi è quello che attribuisce al possessore il diritto di essere indennizzato dal proprietario dell'incremento di valore arrecato alla cosa, che resta, dunque, irrilevante (cfr, in tal senso Cass Sentenza n. 15805 del 06/06/2023 (Rv. 668041 - 01), in tema di mancato riconoscimento delle migliorie effettuate dopo la notifica della domanda).
In ogni caso, la valutazione resa dalla c.t.u. ha certamente tenuto conto del valore complessivo attribuito all'immobile all'attualità. Infatti, nell'elaborato peritale si legge che “le spese eseguite negli anni dal 2005 al 2016 (come evinto dai documenti prodotti) per euro 88.586,72 hanno di fatto consentito ai sottoscritti di individuare una valutazione dei locali autorimessa per complessivi euro 856.000,00, ossia nello stato di fatto e sulla base di valori di mercato all'attualità (in assenza di tali interventi migliorativi il valore dei locali autorimessa sarebbe stato certamente inferiore”).
Ne deriva che non può essere accolta la richiesta di attribuzione dell'ulteriore bene (l ). CP_20
Tutto ciò premesso, la Corte aderisce pienamente al progetto di divisione predisposto dal c.t.u.
Come emerge dal detto progetto di divisione, l'asse ereditario risulta composto dai seguenti beni, di cui la c.t.u. ha accertato la regolarità urbanistica e ne ha stimato il r.g.7179/06 33 valore all'attualità, come di seguito riportato:
BENI IMMOBILI:
-immobile sito in Roma alla Via LE RO n.
9 - Piano terra (Area), del valore di € 29.100,00), censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 398, particella 494, C1;
-immobile sito in Roma alla Via LE RO n.
5- Piano seminterrato
(Supermercato), del valore di € 1.404.000,00), censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 398, particella 22, sub. 25, C1;
-immobile sito in Roma alla Via LE RO n.5/Via Trionfale n.130/A -
Piano seminterrato (Locale, ex discoteca), del valore di € 507.600,00), censito al
Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 398, particella 22, sub 501, A10;
-immobile sito in Roma alla Via LE RO n.
5 - Piano seminterrato
(Ufficio 1), del valore di € 124.000,00), censito al Catasto fabbricati del Comune di
Roma al Foglio 398, particella 22, sub. 26, D6;
-immobile sito in Roma alla Via Trionfale n.103 - Piano terra (Ufficio 2), del valore di € 244.900,00, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 369, particella 24, sub 32, A10;
-immobile sito in Roma alla Via Trionfale n.103/Via Platone n.
2 - Piano terra
(Autorimessa), del valore di € 856.000,00, censito al Catasto fabbricati del Comune di
Roma al Foglio 369, part. 24;
-complesso monumentale con annessa azienda agricola sito in Fabrica di Roma
(VT) - LOC. LE VI (Complesso edilizio e terreni agricoli), del valore di €
1.723.457,20, così identificato in Catasto:
r.g.7179/06 34 r.g.7179/06
35 I beni mobili, i crediti e le passività presenti all'interno dell'asse ereditario sono risultati privi di valore e, quindi, non sono oggetto della presente divisione ereditaria.
Occorre, dunque, procedere alla divisione della comunione ereditaria, costituita da un patrimonio del valore complessivo di € 4.889.057,20.
A norma dell'art. 726 c.c., eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi condividenti in proporzione delle quote.
Ciò premesso, la divisione va eseguita come segue:
A cui spetta la quota di 18/36, del valore di € Controparte_1
2.444.528,60, vanno assegnati i seguenti beni:
-Complesso monumentale con annessa azienda agricola sito in Fabrica di Roma
(VT) - LOC. LE VI (Complesso edilizio e terreni agricoli), (€ 1.723.457,20), così identificato in catasto:
r.g.7179/06 36 - Immobile sito in Roma alla Via LE RO n.5/Via Trionfale n.130/A - Piano seminterrato - Locale ex discoteca (€ 507.600,00), censito al Catasto fabbricati del
Comune di Roma al Foglio 398, particella 22, sub 501, A10;
r.g.7179/06 37 - Immobile sito in Roma alla Via Trionfale n.103 - Piano terra - Ufficio 2 - € 244.900,00), censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 369, particella 24, sub 32,
A10;
Il valore complessivo dei beni assegnati è di € 2.475.957,20.
Pertanto, l'eccedenza è di € 31.428,60.
A cui spetta la quota di 9/36, del valore di € Parte_1
1.222.264,30, va assegnato il seguente bene:
Immobile sito in Roma alla Via LE RO n.
5- Piano seminterrato -
Supermercato (€ 1.404.000,00), censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al
Foglio 398, particella 22, sub. 25, C1
Pertanto, l'eccedenza è di € 181.735,70.
A e a cui spettano a ciascuna la Controparte_14 Controparte_15 quota di 9/72, del valore di € 611.132,15, vanno assegnati i seguenti beni:
-Immobile sito in Roma alla Via LE RO n.
9 - Piano terra- Area commerciale ex Petit Bar (€ 29.100,00), censito al Catasto fabbricati del Comune di
Roma al Foglio 398, particella 494, C1
-Immobile sito in Roma alla Via Trionfale n.103/Via Platone n.
2 - Piano terra -
Locali Autorimessa (frazionabili) (€ 856.000,00), censito al Catasto fabbricati del
Comune di Roma al Foglio 369, part. 24;
-Immobile sito in Roma alla Via LE RO n.
5 - Piano seminterrato -
Ufficio 1 (€124.000,00), censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio
398, particella 22, sub. 26, D6.
Il valore complessivo dei beni assegnati alle sig.re è di € 1.009.100,00. CP_3
A norma dell'art. 728 c.c., alle stesse spetta a titolo di conguaglio la somma di €
213.164,30.
Di conseguenza, è tenuto a pagare a titolo di conguaglio in Controparte_1 favore delle coeredi e la somma di € 31.428,60. Controparte_2 Controparte_3
è tenuta a pagare a titolo di conguaglio in favore delle coeredi Parte_1
e la somma di €181.735,70. Su ciascuna delle dette Controparte_2 Controparte_3 some decorreranno gli interessi legali dal dì della presente sentenza e fino al soddisfo
(Cass. Sentenza n. 8400 del 26/03/2019 (Rv. 653296 - 03).
Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio deve rilevarsi come la soccombenza reciproca tra e nonché la natura divisoria del CP_1 Parte_1 giudizio, la lunga durata del presente processo unitamente alla complessa situazione r.g.7179/06 38 giuridica e fattuale sottesa giustifichino la loro compensazione integrale tra tutte le parti.
Le spese di ctu, per come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico delle parti in proporzione delle rispettive quote ereditarie.
Va, infine, disposta la trascrizione della sentenza presso le competenti
Conservatorie dei Registri Immobiliari, previo frazionamento e/o esatto accatastamento delle unità immobiliari assegnate, ove necessario, a cura e spese delle parti secondo le rispettive quote ereditarie.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nonché sull'appello incidentale proposto da Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Roma n. 21475/2005, pubblicata il
10/10/2005 corretta con ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 12/12/2005 ed in parziale riforma della stessa che per il resto conferma così provvede:
1) Assegna in proprietà esclusiva a nato a [...] il [...] c.f. Controparte_1
: C.F._3
- Immobile sito in Roma alla Via LE RO n.5/Via Trionfale n.130/A - Piano seminterrato), censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 398, particella 22, sub 501, A10;
- Immobile sito in Roma alla Via Trionfale n.103 - Piano terra, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 369, particella 24, sub 32, A10.
- Complesso monumentale con annessa azienda agricola sito in Fabrica di Roma (VT) -
così identificato in catasto: Controparte_21
r.g.7179/06 39 2) Assegna in proprietà esclusiva a nata a [...] il [...] c.f. Parte_1
: C.F._14
- Immobile sito in Roma alla Via LE RO n.
5- Piano seminterrato, censito al r.g.7179/06 40 Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 398, particella 22, sub. 25, C1;
3) Assegna in comproprietà a nata a [...] il [...] c.f. Controparte_2
e a nata a [...] il [...] c.f. C.F._5 Controparte_3
: C.F._6
- Immobile sito in Roma alla Via LE RO n.
9 - Piano terra, censito al Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 398, particella 494, C1;
- Immobile sito in Roma alla Via Trionfale n.103/Via Platone n.
2 - Piano terra, censito al
Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 369, part. 24;
- Immobile sito in Roma alla Via LE RO n.
5 - Piano seminterrato), censito al
Catasto fabbricati del Comune di Roma al Foglio 398, particella 22, sub. 26, D6.
4) Per effetto delle suddette assegnazioni condanna a pagare a titolo di Controparte_1 conguaglio in favore delle coeredi e la somma di Controparte_2 Controparte_3
€31.428,60; condanna a pagare a titolo di conguaglio in favore delle Parte_1 coeredi e la somma di € 181.735,70. Su tali importi Controparte_2 Controparte_3 sono dovuti gli interessi legali dal dì della sentenza e fino al soddisfo.
5) Rigetta per il resto gli appelli proposti.
6) Compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite.
7) Pone a carico delle parti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, le spese di ctu per come liquidate con separato provvedimento.
8) Dispone la trascrizione della sentenza presso le competenti Conservatorie dei Registri
Immobiliari, previo frazionamento e/o esatto accatastamento delle unità immobiliari assegnate, ove necessario, a cura e spese delle parti secondo le rispettive quote ereditarie.
Così deciso in Roma l'11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
ME ER LB CC
La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il magistrato ordinario in tirocinio Laura Angelucci.
r.g.7179/06 41