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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/03/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5081/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPARINI Parte_1 C.F._1
GIULIA
e
LI ZA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPARINI GIULIA C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) Le Parti si obbligano al reciproco rispetto.
2) i figli minor resteranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con COLLOCAZIONE PREVALENTE presso la madre e ciascuno dei genitori sarà autorizzato ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, autorizzandosi l'un l'altra, sin da ora, ad ottenere il passaporto ed i documenti validi per l'espatrio sia per sé che per i figli minori. Le Parti si obbligano a mantenere inalterata la comunicazione tra loro circa la gestione dei figli, nonché
per l'andamento scolastico e i colloqui con gli insegnanti, lo sport anche a livello agonistico e il tesseramento, ovvero ogni necessità di modifica dei tempi e modi di visita e permanenza presso entrambi i genitori;
3) la casa coniugale sita in Soliera (MO), Via Ponchielli n.64, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, resterà assegnata con tutto l'arredo e corredo e pertinenze alla SI.ra ZA LI
che vi abiterà con i figli. Tutte le utenze attualmente intestate al SI. saranno Pt_1
volturate a nome della SI.ra ZA;
4) il SI , ha già lasciato l'abitazione coniugale a far data dal mese di Parte_1
febbraio 2025, prendendo residenza in Soliera, Via Morello Mezzo n.627, portando via gli effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
5) i coniugi dichiarano di essere soddisfatti della suddivisione e delle assegnazioni dell'arredo e corredo dell'abitazione familiare;
6) il padre non collocatario dei minori manterrà il diritto di visita e l'obbligo di mantenimento,
educazione ed istruzione dei figli;
e potrà trascorrere con i figli minori il lunedì e il martedì di ogni settimana, mentre il mercoledì e il giovedì i minori rimarranno con la madre. Le Parti potranno trascorrere con i figli un fine settimana ogni 15 giorni, con pernottamento dei figli minori presso il padre in base al desiderio dei figli medesimi di trattenersi a dormire dal padre;
7) il padre e la madre potranno trascorrere con i propri figli le Festività ad anni alterni. Anche
le altre festività nazionali (1 Novembre, 8 Dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), ed eventuali ponti, saranno ripartiti tra i genitori alternativamente, nel rispetto dell'affido condiviso. Le
vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno ripartite a metà tra entrambi i genitori, Mentre
per quel che riguarda le vacanze estive/invernali, sia il padre sia la madre potranno trascorrere
3 settimane anche non consecutive con i figli minori, da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio e ogni genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di vacanza, ovvero eventuali fine settimana fuori città che gli stessi trascorreranno insieme ai figli, ed assicurare in ogni caso la reperibilità telefonica, con facoltà di modificare i giorni, in ragione delle necessità ed esigenze dei minori e le esigenze lavorative dei genitori. Ogni genitore si impegna a curare i rapporti con la famiglia d'origine, al fine di permettere ai figli di mantenere i legami familiari con le rispettive famiglie;
8) nel caso in cui i figli minori cadano malati durante il tempo in cui si trovano con il padre,
questi si impegna a darne tempestiva comunicazione alla madre e viceversa, con facoltà di recupero per i giorni di visita del padre, da concordarsi di volta in volta;
9) Il figlio già maggiorenne, attualmente studente presso l'Università di Per_3
Piacenza, potrà decidere liberamente i tempi e le modalità di frequentazione di entrambi i genitori;
10) conseguentemente, il SI si obbliga a pagare, Parte_1
mediante accredito sull'IBAN [...],
intestato alla stessa, alla SI.ra ZA LI sino all'indipendenza economica di ciascun figlio la somma di €.1.500,00= (diconsi euroMillecinquecento//00) mensili (€.500,00= per ogni figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al MANTENIMENTO PER
I FIGLI, rivalutabile secondo gli indici ISTAT della Provincia di Modena;
11) il SI si obbliga altresì a pagare il 50% delle Parte_1
spese straordinarie che si rendano necessarie per i figli secondo quanto previsto dal Protocollo
del Tribunale di Modena così individuate:
1. Spese mediche (da documentare SENZA il preventivo accordo):
a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
2. Spese mediche (da documentare CON il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b. cure termali e sioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
3. Spese scolastiche (da documentare SENZA il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
4. Spese scolastiche (da documentare CON il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private.
5. Spese extrascolastiche (da documentare SENZA il preventivo accordo):
a. tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola b. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6. spese extrascolastiche (da documentare CON il preventivo accordo):
a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. spese di custodia (baby sitter);
c. viaggi e vacanze;
• le spese per le vacanze dei figli sono a carico del genitore con cui sono in vacanza, mentre sono suddivise al 50% tra entrambi i genitori se i figli sono in vacanza con terze persone;
12) in data 28/01/2025, i SI a pagato alla SI.ra ZA Pt_1
LI la somma UNA TANTUM di €.50.000,00= (diconsi EuroCinquantamila//00), in applicazione della ripartizione delle risorse comuni e la SI.ra ZA ha accettato.
13) Le Parti si obbligano a chiudere entro MARZO 2025 i due conti correnti cointestati accesi presso WE BANK e FINECO, nonché a mantenere due conti personali su cui andranno effettuate le regolamentazioni economiche in adempimento dei patti soprascritti;
14) Le Parti concordano di rinunciare reciprocamente a pretendere summe sul TFR dell'altro,
per cui nessuno dovrà nulla all'altro circa le somme accantonate per TFR sui contratti da lavoratore
dipendente attualmente in essere;
15) La Assicurazione EUROVITA intestata al SI imarrà allo stesso assegnata e Pt_1
la SI.ra ZA rinuncia ad ogni pretesa sulle somme ivi accreditate;
16) Le somme incassate dal SI. per la vendita delle quote sociali della Società Pt_1
PROGEA srl, PIVA con sede in Modena Via D'annunzio 295, intestate allo P.IVA_1
stesso rimarranno allo stesso assegnate e la SI.ra ZA rinuncia ad ogni pretesa sulle stesse;
17) Le Parti concordano che ciascuna avrà assegnata l'autovettura di sua proprietà a lei intestata anche in seguito alla separazione, nulla essendo dovuto l'un l'altro per l'assegnazione. L'auto
C Parte_2
FM127MN di proprietà di ZA, resterà alla stessa assegnata: L'auto
[...]
TARGATA FX311GP di proprietà d esterà allo stesso Parte_3 Pt_1
assegnata.;
18) Le Parti concordano che il coniglietto di famiglia rimanga presso la casa familiare sotto la responsabilità e le cure della SI.ra ZA;
19) Con il corretto adempimento di ogni clausola del presente ricorso, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione
20) Le Parti si impegnano a pagare al 50% il sottoscritto legale che le ha assistite
21) Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopra concordati.
22) I coniugi chiedono che i sovraestesi patti siano omologati dall'On. Collegio.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e LI ZA, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
16/11/1975 e LI ZA nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Verona di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2004, atto n.278, Parte II serie A)
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5081/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPARINI Parte_1 C.F._1
GIULIA
e
LI ZA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GASPARINI GIULIA C.F._2
RICORRENTI avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 09/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione alle seguenti condizioni:
“1) Le Parti si obbligano al reciproco rispetto.
2) i figli minor resteranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con COLLOCAZIONE PREVALENTE presso la madre e ciascuno dei genitori sarà autorizzato ad esercitare separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, autorizzandosi l'un l'altra, sin da ora, ad ottenere il passaporto ed i documenti validi per l'espatrio sia per sé che per i figli minori. Le Parti si obbligano a mantenere inalterata la comunicazione tra loro circa la gestione dei figli, nonché
per l'andamento scolastico e i colloqui con gli insegnanti, lo sport anche a livello agonistico e il tesseramento, ovvero ogni necessità di modifica dei tempi e modi di visita e permanenza presso entrambi i genitori;
3) la casa coniugale sita in Soliera (MO), Via Ponchielli n.64, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, resterà assegnata con tutto l'arredo e corredo e pertinenze alla SI.ra ZA LI
che vi abiterà con i figli. Tutte le utenze attualmente intestate al SI. saranno Pt_1
volturate a nome della SI.ra ZA;
4) il SI , ha già lasciato l'abitazione coniugale a far data dal mese di Parte_1
febbraio 2025, prendendo residenza in Soliera, Via Morello Mezzo n.627, portando via gli effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà;
5) i coniugi dichiarano di essere soddisfatti della suddivisione e delle assegnazioni dell'arredo e corredo dell'abitazione familiare;
6) il padre non collocatario dei minori manterrà il diritto di visita e l'obbligo di mantenimento,
educazione ed istruzione dei figli;
e potrà trascorrere con i figli minori il lunedì e il martedì di ogni settimana, mentre il mercoledì e il giovedì i minori rimarranno con la madre. Le Parti potranno trascorrere con i figli un fine settimana ogni 15 giorni, con pernottamento dei figli minori presso il padre in base al desiderio dei figli medesimi di trattenersi a dormire dal padre;
7) il padre e la madre potranno trascorrere con i propri figli le Festività ad anni alterni. Anche
le altre festività nazionali (1 Novembre, 8 Dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno), ed eventuali ponti, saranno ripartiti tra i genitori alternativamente, nel rispetto dell'affido condiviso. Le
vacanze scolastiche natalizie e pasquali verranno ripartite a metà tra entrambi i genitori, Mentre
per quel che riguarda le vacanze estive/invernali, sia il padre sia la madre potranno trascorrere
3 settimane anche non consecutive con i figli minori, da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio e ogni genitore dovrà comunicare all'altro il luogo di vacanza, ovvero eventuali fine settimana fuori città che gli stessi trascorreranno insieme ai figli, ed assicurare in ogni caso la reperibilità telefonica, con facoltà di modificare i giorni, in ragione delle necessità ed esigenze dei minori e le esigenze lavorative dei genitori. Ogni genitore si impegna a curare i rapporti con la famiglia d'origine, al fine di permettere ai figli di mantenere i legami familiari con le rispettive famiglie;
8) nel caso in cui i figli minori cadano malati durante il tempo in cui si trovano con il padre,
questi si impegna a darne tempestiva comunicazione alla madre e viceversa, con facoltà di recupero per i giorni di visita del padre, da concordarsi di volta in volta;
9) Il figlio già maggiorenne, attualmente studente presso l'Università di Per_3
Piacenza, potrà decidere liberamente i tempi e le modalità di frequentazione di entrambi i genitori;
10) conseguentemente, il SI si obbliga a pagare, Parte_1
mediante accredito sull'IBAN [...],
intestato alla stessa, alla SI.ra ZA LI sino all'indipendenza economica di ciascun figlio la somma di €.1.500,00= (diconsi euroMillecinquecento//00) mensili (€.500,00= per ogni figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al MANTENIMENTO PER
I FIGLI, rivalutabile secondo gli indici ISTAT della Provincia di Modena;
11) il SI si obbliga altresì a pagare il 50% delle Parte_1
spese straordinarie che si rendano necessarie per i figli secondo quanto previsto dal Protocollo
del Tribunale di Modena così individuate:
1. Spese mediche (da documentare SENZA il preventivo accordo):
a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
2. Spese mediche (da documentare CON il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b. cure termali e sioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
3. Spese scolastiche (da documentare SENZA il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c. gite scolastiche senza pernottamento;
d. trasporto pubblico;
4. Spese scolastiche (da documentare CON il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private.
5. Spese extrascolastiche (da documentare SENZA il preventivo accordo):
a. tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola b. centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6. spese extrascolastiche (da documentare CON il preventivo accordo):
a. corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b. spese di custodia (baby sitter);
c. viaggi e vacanze;
• le spese per le vacanze dei figli sono a carico del genitore con cui sono in vacanza, mentre sono suddivise al 50% tra entrambi i genitori se i figli sono in vacanza con terze persone;
12) in data 28/01/2025, i SI a pagato alla SI.ra ZA Pt_1
LI la somma UNA TANTUM di €.50.000,00= (diconsi EuroCinquantamila//00), in applicazione della ripartizione delle risorse comuni e la SI.ra ZA ha accettato.
13) Le Parti si obbligano a chiudere entro MARZO 2025 i due conti correnti cointestati accesi presso WE BANK e FINECO, nonché a mantenere due conti personali su cui andranno effettuate le regolamentazioni economiche in adempimento dei patti soprascritti;
14) Le Parti concordano di rinunciare reciprocamente a pretendere summe sul TFR dell'altro,
per cui nessuno dovrà nulla all'altro circa le somme accantonate per TFR sui contratti da lavoratore
dipendente attualmente in essere;
15) La Assicurazione EUROVITA intestata al SI imarrà allo stesso assegnata e Pt_1
la SI.ra ZA rinuncia ad ogni pretesa sulle somme ivi accreditate;
16) Le somme incassate dal SI. per la vendita delle quote sociali della Società Pt_1
PROGEA srl, PIVA con sede in Modena Via D'annunzio 295, intestate allo P.IVA_1
stesso rimarranno allo stesso assegnate e la SI.ra ZA rinuncia ad ogni pretesa sulle stesse;
17) Le Parti concordano che ciascuna avrà assegnata l'autovettura di sua proprietà a lei intestata anche in seguito alla separazione, nulla essendo dovuto l'un l'altro per l'assegnazione. L'auto
C Parte_2
FM127MN di proprietà di ZA, resterà alla stessa assegnata: L'auto
[...]
TARGATA FX311GP di proprietà d esterà allo stesso Parte_3 Pt_1
assegnata.;
18) Le Parti concordano che il coniglietto di famiglia rimanga presso la casa familiare sotto la responsabilità e le cure della SI.ra ZA;
19) Con il corretto adempimento di ogni clausola del presente ricorso, le Parti si danno reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione
20) Le Parti si impegnano a pagare al 50% il sottoscritto legale che le ha assistite
21) Le parti si obbligano a compiere ogni atto necessario per il puntuale perfezionamento dei patti sopra concordati.
22) I coniugi chiedono che i sovraestesi patti siano omologati dall'On. Collegio.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e LI ZA, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
16/11/1975 e LI ZA nata a [...] il [...]
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Verona di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2004, atto n.278, Parte II serie A)
4. Provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 13/03/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale