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Decreto 19 marzo 2025
Decreto 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, decreto 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42910/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA -
DECRETO
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 42910/2024 fra le parti:
GIUDICE Pt_1
PARTE ATTRICE/RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggetto: querela di falso
Il Giudice, letto l'atto di citazione e esaminati gli atti prodotti nel fascicolo, rilevato che GIUDICE ha citato in giudizio il per l'udienza del 6 Pt_1 Controparte_1 maggio 2025; rilevato che il termine per la costituzione in giudizio ex art. 166 c.p.c. è scaduto in data 25 febbraio
2025 e che il convenuto non si è costituito in giudizio;
CP_1 rilevato che con decreto depositato in data 7 marzo 2025 questo Ufficio ha chiesto a parte attrice di depositare telematicamente prova dell'intervenuta notifica dell'atto di citazione nei confronti del
; Controparte_1
rilevato che il predetto decreto risulta essere stato regolarmente comunicato dalla cancelleria all'avvocato GLORIA BOMBELLI, legale di parte attrice, in data 10 marzo 2025 alle ore 08:37; rilevato che il termine assegnato per il deposito della prova della notifica dell'atto introduttivo è ampiamente decorso senza che nulla risulti depositato nel fascicolo telematico, sicché non risulta prova dell'esecuzione della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento;
ritenuto di dover desumere dalla condotta processuale di parte attrice la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il presente giudizio dichiara l'improcedibilità della domanda e l'estinzione del procedimento. Si comunichi.
Milano, 19/03/2025
Il Giudice
Maria Antonietta Ricci
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA -
DECRETO
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 42910/2024 fra le parti:
GIUDICE Pt_1
PARTE ATTRICE/RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE CONVENUTA/RESISTENTE
Oggetto: querela di falso
Il Giudice, letto l'atto di citazione e esaminati gli atti prodotti nel fascicolo, rilevato che GIUDICE ha citato in giudizio il per l'udienza del 6 Pt_1 Controparte_1 maggio 2025; rilevato che il termine per la costituzione in giudizio ex art. 166 c.p.c. è scaduto in data 25 febbraio
2025 e che il convenuto non si è costituito in giudizio;
CP_1 rilevato che con decreto depositato in data 7 marzo 2025 questo Ufficio ha chiesto a parte attrice di depositare telematicamente prova dell'intervenuta notifica dell'atto di citazione nei confronti del
; Controparte_1
rilevato che il predetto decreto risulta essere stato regolarmente comunicato dalla cancelleria all'avvocato GLORIA BOMBELLI, legale di parte attrice, in data 10 marzo 2025 alle ore 08:37; rilevato che il termine assegnato per il deposito della prova della notifica dell'atto introduttivo è ampiamente decorso senza che nulla risulti depositato nel fascicolo telematico, sicché non risulta prova dell'esecuzione della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento;
ritenuto di dover desumere dalla condotta processuale di parte attrice la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il presente giudizio dichiara l'improcedibilità della domanda e l'estinzione del procedimento. Si comunichi.
Milano, 19/03/2025
Il Giudice
Maria Antonietta Ricci