Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5054 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente- Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice.-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2497 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: determinazioni relative alle domande accessorie alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio già pronunciata con sentenza n. 1080/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, AR giusta procura in atti, dall'Avv. Lucia Pilar de Nicola e dall'avv. Clemente de
Rosa, congiuntamente e disgiuntamente
RICORRENTE
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura in atti, dall'Avv. Domenico Claudio Cirigliano RESISTENTE
NONCHÉ
AVV. STEFANIA STRAVINO
CURATORE speciale della minore
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli in persona del sostituto procuratore INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza in presenza del 29.4.2025, i procuratori delle parti hanno chiesto recepirsi gli accordi raggiunti tra le parti e sottoscritti.
Il Pubblico Ministero, in data 5.5.2025, ha espresso parere favorevole sugli accordi raggiunti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.1.2023, il sign. – premesso di aver AR contratto matrimonio con la sign. in data 12.10.2012 dal quale era Controparte_2 nata il [...] – esponeva: Per_1 (…) Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7245 del 23/03/2018, depositata il 09/04/2018, dichiarava la separazione personale tra le parti con l'affido esclusivo della piccola in favore della madre e con diritto di visita del padre per tre Per_1 pomeriggi al mese - salvi accordi diversi tra i coniugi - da svolgersi esclusivamente nel comune di OR, oltre alle statuizioni di natura assistenziale a carico del ed in favore della figlia, e dava incarico ai Servizi Sociali del comune AR
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di OR “di vigilare sull'adempimento delle disposizioni sull'affidamento della minore” .
6. Occorre evidenziare sin d'ora che il predetto Tribunale di Roma disponeva l'affido esclusivo della minore in favore della madre sulla base della condanna in primo grado del per il presunto reato di maltrattamenti a AR danno della moglie, pur avendo evidenziato che “… il Servizio Sociale ha relazionato sul loro andamento a cui ha inizialmente presenziato, escludendo la presenza di elementi negativi o problematici nel rapporto padre-figlia che è apparso sempre naturale, cordiale ed affettivamente intenso …”.
7. In particolare in data 16/06/2015 la depositava denuncia-querela in danno del marito presso la CP_1
Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli, priva di qualsivoglia allegato, nella quale descriveva varie ed inverosimili condotte penalmente rilevanti, riferite al periodo precedente e successivo al matrimonio, asseritamente tenute dal in danno suo e della loro figlia;
8. A seguito di ciò il AR AR veniva iscritto nel registro degli indagati ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, R.G.N.R. 33457/15, e venivano avviate le indagini a suo carico sulla base delle dichiarazioni rese dalla con querela integrata in CP_1 data 13 e 20/07/2015 rese presso il Commissariato di P.S. di OR;
9. In data
18/05/2016 a seguito di rinvio a giudizio del per i reati contestati, si AR svolgeva l'udienza preliminare;
in data 22/06/201 per il rito abbreviato condizionato all'acquisizione ex art. 391bis c.p.p. di undici testimonianze (concordi ed univoche che smentivano quanto calunniosamente denunciato dalla il CP_1 G.U.P. pronunciava la sentenza n. 2157/2016 “DICHIARA AR colpevole del reato a lui ascritto e, nel corso di circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti, lo condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione, operato l'abbattimento di pena coessenziale al rito prescelto, e con pena sospesa e non menzione …” resa in maniera superficiale ed illegittima. 10. Ebbene seguiva gravame dinanzi la Corte d'Appello di Roma che con sentenza n. 6745/2020 del 23/09/2020, depositata il 07/10/2020, riformava l'esito di primo grado e dichiarava il assolto “dal reato a lui ascritto perché il fatto non AR sussiste” (cfr. all. 2). 11. Seguiva Ricorso per Cassazione da parte della ed CP_1 all'udienza del 21.04.2021 la Suprema Corte emetteva sentenza n.609 di rigetto e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di giustizia, ad una ammenda per € 3.000,00 nonché al rimborso delle spese legali in favore della difesa del
. 12. In data 30/07/2021 presso il Tribunale di Napoli, IV sez. civile, il AR
iscriveva a ruolo (RG n.19794/2021) la causa introdotta con atto di AR citazione ex art. 2043 e 2059 c.c. ed artt. 185 e 368 c.p. per far “… accertare e dichiarare il fatto illecito imputabile a titolo di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 e 2059 c.c. … oltre il danno patrimoniale ex art. 2059… ” nei confronti della per gli illeciti penali calunniosamente attribuitigli, con CP_1 udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 23/05/2023 da rinvio dell'udienza dell'11.11.2022. 13. Ad onor del vero il , nonostante il AR provvedimento giudiziale della Corte d'Appello di Roma che lo ha assolto dal reato di maltrattamenti, pur avendo sempre tenuto una condotta diligente nell'esercizio del diritto di visita e nel contribuire al mantenimento mensile della figlia, ancora oggi è costretto a subire continue pressioni e gravi contrasti da parte della coniuge per poter avere una partecipazione attiva alla vita della minore, anche semplicemente per poter parlare direttamente con lei al telefono, non ultimo durante le ultime festività natalizie. 14. Infatti nonostante le ripetute ed anche recenti proposte bonarie di definizione dei contrasti da parte del , la ha AR CP_1 rifiutato un nuovo accordo che tenesse conto sia della sentenza della Corte d'Appello di Roma confermata dalla Suprema Corte, sia del procedimento per
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calunnia in corso, sia delle mutate condizioni economiche in peius del marito per la riduzione del mantenimento per la figlia ad € 300,00 mensili. 15. Anzi occorre precisare che una simile condotta ostativa e denigratoria perpetrata dalla CP_1 oltre a rappresentare il cd. mobbing parentale e ad aver intaccato il rapporto padre-figlia, rappresenta un giusto motivo per richiedere l'addebito del divorzio in danno della e l'affido esclusivo della minore in favore del padre;
tale CP_1 deprecabile contegno è stato più volte oggetto di specifici richiami da parte di quest'ultimo. (…) 17. Come si legge dalle dichiarazioni dei redditi allegate, il ricorrente risulta impiegato a tempo determinato presso la società N.C.C. Eurolimo srl di Agnello Russo di Sorrento, con la qualifica di autista di auto liv.C3, categoria operaio, e percettore di indennità di disoccupazione Naspi;
invero da un reddito di
€ 31.835,00 nell'anno 2015 (anno di iscrizione a ruolo della separazione giudiziale) oggi il ha un reddito pari a circa 13.858.59 cui va sommata il AR contributo variabile naspi – e tale condizione giustifica oggi la richiesta di riduzione del mantenimento in favore della figlia. 18. Da parte sua la CP_1 esercita attività di fisioterapista e risulta iscritta all'ordine TSRM e PSTRP di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta con iscrizione n. 1761.
Ha chiesto: 1) Emettersi sentenza sullo stato civile relativa allo scioglimento del matrimonio;
3) ridurre l'assegno di mantenimento in favore della figlia alla somma di €300,00 mensili;
4) alla luce della condotta ostativa della madre di cui ai capi 13, 14 e 15 della premessa in fatto, disporre la modifica del diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità (…) All'esito disporsi la prosecuzione dell'istruttoria per le altre domande;
affidare in via esclusiva la figlia minore al ricorrente
, per le motivazioni di cui in premessa, avendo cura, altresì, di AR regolamentare le modalità di visita da parte del coniuge convenuto;
2) disporre l'obbligo dell'altro coniuge di corrispondere, con cadenza mensile, un assegno in favore della figlia minore, che si determina - avuto riguardo alla comparazione delle rispettive posizioni reddituali ed agli elementi indicati dall'art. 5 co.6 L. 01/1270 n.
898 - in € 450,00 oppure nel diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia, da adeguarsi automaticamente secondo il criterio della rivalutazione monetaria;
In via subordinata 1) stabilire l'affidamento congiunto ad entrambi i coniugi in forza dell'art. 155 cod. civ. con collocamento prevalente presso il padre;
2) disporre l'obbligo dell'altro coniuge di corrispondere, con cadenza mensile, un assegno in favore della figlia minore, che si determina - avuto riguardo alla comparazione delle rispettive posizioni reddituali ed agli elementi indicati dall'art. 5 co.6 L. 01/1270 n.
898 - in € 450,00 oppure nel diverso importo che il Tribunale riterrà di giustizia, da adeguarsi automaticamente secondo il criterio della rivalutazione monetaria;
In via di estremo subordine: Nella denegata ipotesi di affidamento congiunto con collocamento prevalente presso la madre, disporre l'obbligo del di AR corrispondere, con cadenza mensile, un assegno in favore della figlia minore, che si determina - avuto riguardo alla comparazione delle rispettive posizioni reddituali ed agli elementi indicati dall'art. 5 co.6 L. 01/1270 n. 898 - in € 300,00 da adeguarsi automaticamente secondo il criterio della rivalutazione monetaria, nonché - per le motivazioni già indicate - disporre la modifica del diritto di visita del padre secondo le modalità come già indicate nelle richieste di provvedimenti di urgenza.
Si è costituita la resistente e, non opponendosi allo scioglimento del vincolo, deduceva. (…)
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Nel ricorso introduttivo il sig. chiede l'affido esclusivo della figlia AR minore sulla base dei seguenti presupposti: 1) assoluzione dal reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi per effetto della sentenza n. 6745/2020 della Corte d'Appello di Roma;
2) asserita condotta ostativa e denigratoria della resistente, in grado di integrare il c.d. «mobbing familiare», e di inficiare il rapporto padre figlia.
1) Con riferimento al primo dei due presupposti, non possiamo esimerci dall'evidenziare che la Sezione Penale della Corte d'Appello di Roma, alla luce degli atti a disposizione, stante il rito speciale prescelto per la definizione del primo grado di giudizio (rito abbreviato condizionato alla acquisizione delle indagini difensive), nel ritenere le condotte del sig. inidonee ad integrare il reato di AR maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p. (o meglio dichiarava l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 comma 2 ritenendo la prova insufficiente e/o contraddittoria e quindi non raggiunta quella certezza processuale espressa con la formula “al di là di ogni ragionevole dubbio), riconosceva che egli aveva assunto nei confronti della moglie, quindi nel contesto familiare, atteggiamenti violenti ed aggressivi, non mancando di rilevare che due delle condotte denunciate venivano finanche ammesse dall'allora imputato (pag. 11 Doc. n. 04). Non solo, nell'assolvere l'Attore dal reato ascrittogli, la Corte confermava l'atteggiamento aggressivo e violento tenuto nel contesto domestico: «…nel caso di specie, come già più sopra rappresentati, i singoli, pur censurabili comportamenti attribuibili al , gli AR stessi appaiono espressione di un atteggiamento volitivo risolventesi in manifestazioni, pur ripetute, di contingente aggressività, e non già della consapevole volontà di perseverare in condotte persecutoriamente e vessatoriamente lesive della dignità della persona offesa». Appare del tutto evidente, dunque, che non può sussistere un automatismo tra la sentenza assolutoria e la modifica del regime di affido della piccola , come il ricorrente, invece, vorrebbe lasciar intendere. Per_1
Le succitate gravi circostanze, infatti, seppure siano state ininfluenti - o comunque insufficienti - a determinare la declaratoria di penale responsabilità del sig.
per i reati ascrittigli, non possono certo essere ignorate nella valutazione AR della di lui idoneità genitoriale, in quanto rilevanti nel delineare la personalità di un genitore e, in particolar modo, la di lui incapacità a riservare un valore prevalente agli interessi del minore rispetto ai propri, in presenza di conflitti familiari connessi all'affidamento. Inoltre, in sede di separazione personale il Tribunale Ordinario di Roma, pur garantendo al sig. una congrua frequentazione con la figlia AR
, disponeva l'affidamento di quest'ultima in via esclusiva alla madre anche e Per_1 soprattutto in ragione del radicato conflitto esistente tra le parti. Conflitto che, peraltro, aveva origini risalenti al periodo precedente alla nascita di e da Per_1 quest'ultima circostanza inasprito, stante il mancato desiderio di paternità del ricorrente. (…) Nostro malgrado, nonostante i vani tentativi della sig.ra di CP_1 promuovere interventi di condivisione e collaborazione genitoriale, nonché di lavoro su sé stessi (mai accettati dal sig. ), il predetto radicato conflitto, nel AR corso di questi anni, non ha trovato composizione nemmeno all'esito del già citato procedimento penale di secondo grado (Reg. Gen. n. 286/2017) con cui, come detto, la Corte d'Appello di Roma assolveva il resistente dal reato di cui all'Art. 572 c.p. Infatti, ad ottenuta assoluzione, l'odierno ricorrente conveniva la di lui moglie innanzi la Sesta Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Napoli per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni (quantificati in €uro 52.000,00) a titolo di responsabilità extracontrattuale (calunnia) ai sensi dell'art. 2043 c.c.. La quivi resistente si costituiva in giudizio, contestando l'assoluta infondatezza delle domande formulate. Pertanto, anche successivamente alla sentenza di separazione, il predetto rilevato atteggiamento aggressivo e vessatorio, nonché fortemente autoritario e
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autoreferenziale del ricorrente, da un lato ha determinato il cronicizzarsi del conflitto genitoriale, dall'altro - presumibilmente - è divenuto il motivo per cui la piccola vive con profonda ansia e paura i momenti di incontro e frequentazione con il Per_1 padre. Quest'ultimo, infatti, è solito coinvolgerla nelle dinamiche conflittuali in essere tra i genitori, non disdegnando di prospettarle, spesso impropriamente anche per il tramite di terze persone, quelle che a suo parere potrebbero essere le decisioni che il
Giudice del divorzio sarebbe chiamato ad assumere, con conseguente quanto naturale grave turbamento della stessa minore. (…) Il descritto comportamento manifesta la chiara difficoltà del padre di sintonizzarsi con il percorso di crescita della propria figlia, di comprenderne i bisogni, le attitudini, i desideri, di confrontarsi serenamente con l'altro genitore sulle modalità educative e sulla gestione di eventuali problematiche all'interno della relazione con la stessa minore, posponendo chiari interessi personali, anche di carattere economico, a quelli connessi con la responsabilità genitoriale. (…) In estrema sintesi, i descritti comportamenti dell'odierno ricorrente (in particolare: il costante rifiuto trattamenti di sostegno alla genitorialità; - il costante rifiuto ad ogni sereno confronto con l'altro genitore;
- l'atteggiamento antagonistico, punitivo e vendicativo riservato all'altro genitore;
- l'incapacità di comprendere e sintonizzarsi con i bisogni della minore), necessariamente subordinano l'eventuale modifica dell'attuale regime di affido - da esclusivo a condiviso - ad una attenta valutazione delle competenze genitoriali delle parti, nello specifico della idoneità del ricorrente al pieno esercizio dei diritti/doveri connessi ad un affido condiviso. Ne consegue la richiesta di disporre una CTU sulle competenze genitoriali già in sede presidenziale, la quale ci fornisca un quadro (psicologico) aggiornato alla luce del quale il Giudicante potrà formare il proprio convincimento ed assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni e soprattutto confacenti al superiore interesse della minore . Persona_2
Con riferimento al secondo presupposto, l'asserita condotta ostativa al rapporto padre-figlia e denigratoria della figura paterna, la scrivente difesa non può esimersi dal rappresentare e documentare una serie di fatti e circostanze in grado di clamorosamente smentire le fantasiose deduzioni rassegnate ai punti n.ri 13,14,15 del ricorso introduttivo, tutti quivi radicalmente contestati. Infatti, ricordiamo a noi stessi che per effetto della sentenza di separazione il padre incontra la piccola 3 Per_1 giorni al mese da concordare con la madre. (…) (…) In particolare, la sig.ra senza alcuna rilevante modifica rispetto a quanto CP_1 dichiarato in sede di separazione personale, svolge l'attività di fisioterapista come libero professionista, con un reddito annuo pari ad euro 22.176,00 (2019), 21.033,00
(2020), 21.384,00 (2021). Inoltre, sulla casa adibita a personale abitazione della sig.ra e della piccola CP_1
grava un mutuo ipotecario i cui ratei mensili ammontano ad euro 639,42, con Per_1 decorrenza dall'anno 2010 ed un capitale residuo pari ad euro 91.291,21. Il ricorrente, in sede di udienza presidenziale durante il procedimento per la separazione personale dei coniugi, dichiarava di svolgere l'attività di impiegato di Banca, percependo un reddito mensile pari ad euro 2.140,83. Sulla base delle dichiarazioni rese dai coniugi e dalla documentazione prodotta durante il procedimento di separazione personale il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n.
7245/2018, disponeva in capo al padre un onere di mantenimento della figlia minore pari ad euro 400,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, senza mancare di considerare le spese che il padre avrebbe dovuto sostenere per recarsi a visitare la figlia. (…) La piccola , infatti, è una bambina di nove anni, frequenta con profitto la classe Per_1 quarta della scuola primaria di primo grado. Nonostante le difficoltà tipiche dei figli
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di genitori separati e quelli che specificamente riguardano il di lei difficile rapporto con il sig. , è una bambina entusiasta, socievole, con molteplici interessi, AR grazie soprattutto alla capacità della madre - evidenziata anche dagli assistenti sociali con la di loro ultima reazione del 2017 - di spronarla a svolgere nuove esperienze educative e ricreative. La minore ha presto manifestato una particolare inclinazione per la musica, in particolare dall'età di 6 anni segue il corso professionale di pianoforte, presso l'Accademia Musicale ARPA di OR, e dall'ottobre u.s. anche il corso di solfeggio. Inoltre, pratica pallavolo presso il Centro Sportivo di OR. (…)
Ha chiesto:
1. Dichiarare, anche con sentenza parziale, lo scioglimento del matrimonio;
Sull'affidamento della figlia minore. - In virtù di quanto chiarito in narrativa, al fine di verificare la attuale sussistenza delle condizioni per addivenire ad una modifica del regime di affidamento da esclusivo alla madre a condiviso, disporre la nomina di una CTU che, valutate le capacità genitoriali delle parti, individui la miglior soluzione di affidamento, collazione e frequentazione padre/figlia. In difetto confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione giudiziale relativamente all'affidamento esclusivo alla madre della figlia minore con diritto Persona_2 di visita del padre per quattro pomeriggi al mese a OR (due infrasettimanali e due nel fine settimana), fatte salve le esigenze di studio e vita della minore. Inoltre, questi trascorrerà con la medesima ad anni alterni le festività di Natale e Capodanno ed almeno 7 giorni durante le ferie estive, fatti salvi accordi diversi tra i coniugi o le diverse indicazioni del Servizio Sociale a cui i coniugi si adegueranno. In ogni caso valutando, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 337 quater, il comportamento del ricorrente relativamente alla manifesta infondatezza della richiesta di affido esclusivo;
- Confermare il monitoraggio del rispetto delle condizioni di affido da parte dei Servizio Sociale di OR;
Disporre a carico del sig. , a titolo di AR mantenimento della figlia minore, un assegno mensile, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, di €uro 400,00. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il sig. contribuirà, altresì, al 50 % delle spese AR straordinarie nelle modalità ed alle condizioni previste dal Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Napoli.
All'esito dell'udienza presidenziale del 12.4.2023, sentiti i coniugi, sono state confermate le condizioni di cui all'omologa con parziale modifica dei giorni di visita e degli incontri padre-figlia. Tale ordinanza – reclamata dal è stata in parte modificata dalla Corte AR d'Appello solo in ordine alle modalità di visita padre-figlia. Con Nel corso dell'istruttoria il - sentite le parti, nominato un curatore speciale della minore nella persona dell'avv. Stefania Stravino alla luce della persistente conflittualità delle parti, sentita la minore all'udienza del 24.10.2024, - Per_1 all'ultima udienza in presenza delle parti e del curatore speciale, del 29.4.2025, ha preso atto degli accordi.
Le parti hanno dichiarato di aver raggiunto gli accordi e di voler confermare quanto descritto nella memoria dell'avv. De Rosa del 20.3.2025 sia sull'affido condiviso di che sulle modalità di incontri e di visita mensili, settimanali e dei periodi delle Per_1 festività. Hanno concordato sul contributo al mantenimento della minore da parte del padre dal deposito della sentenza e rivalutazione Istat dal maggio 2026 e che le spese straordinarie saranno divise al 50% come da Protocollo, con esclusione delle lezioni di
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pianoforte mentre lo sport sarà sempre diviso al 50%. Le parti non percepiscono assegno unico.
Si riportano di seguito gli accordi:
1. Affido congiunto con collocamento prevalente presso la madre.
2. Circa il tempo di frequentazione col padre, ricordando a noi stessi non solo gli impegni lavorativi di quest'ultimo ma anche la distanza dalle rispettive abitazioni, si propone una soluzione – realistica e memori del recente passato – per cui:
· durante il periodo lavorativo del padre (da marzo a ottobre), incontrerà il Per_1 padre il primo sabato del mese e la terza domenica (dalle 9.30 alle 21) del mese nonché il secondo e quarto venerdì del mese, dopo gli impegni extrascolastici, al fine di garantire un tempo di qualità per entrambi:
· durante il periodo non lavorativo del padre (da novembre a febbraio), Per_1 trascorrerà presso la residenza del padre due weekend alternati al mese (cioè il primo + il terzo, oppure il secondo + il quarto dalle 9.30 del sabato alle 20 della domenica) “fino ad una maggiore autonomia della stessa”, nonchè un pomeriggio/serata a settimana da concordare con
. Per_1
In caso di mancata visita per motivi di lavoro, maltempo o malattia del padre o della figlia, il padre potrà recuperare la visita in un altro giorno, da concordare con . Per_1 3. In un'ottica di una reciproca ed effettiva collaborazione, la madre accompagnerà/riprenderà presso la residenza paterna almeno una volta al mese. Per_1
4. Per le festività natalizie e pasquali: la minore trascorrerà il periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore, dal 31 dicembre al 06 gennaio con l'altro. Se la minore trascorrerà il giorno di Natale, e/o comunque il periodo dal 24 al 30 dicembre con il padre trascorrerà il successivo periodo pasquale con la madre e viceversa.
5. Per le vacanze estive: il padre potrà avere con sé la figlia per almeno sette giorni, anche non consecutivi, concordati con e comunicati alla madre entro il 31 maggio di ogni Per_1 anno.
6. Riduzione del contributo mensile in favore della minore ad € 350,00, stante la comprovata e sensibile diminuzione della capacità reddituale del padre.
7. Spese straordinarie al 50% con esclusione delle lezioni di pianoforte, mai concordate e preventivate e ancora oggi contestate, con rinuncia alle richieste di rimborso.
8. Avviare un percorso terapeutico di sostegno alla relazione figlia-padre con affidamento ad un professionista ad indicarsi dall'ill.mo Giudice e/o Curatrice (così come suggerito da
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quest'ultima nella comparsa del 24/09/2024- per “la predisposizione di un percorso terapeutico di sostegno della relazione da affidarsi ad un tecnico esperto dell'età evolutiva” presso il SSN.
Nulla va statuito sullo status in quanto è stata già pronunciata sentenza non definitiva n. 1080/2024.
Orbene, il Collegio, ritenuto che gli accordi non siano contrari alla legge e siano conformi all'interesse della minore già sentita dal GI, li recepisce. Per_1
Tenuto conto della non opposizione al divorzio, ricorrono eccezionali motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a) Recepisce gli accordi riportati in parte motiva;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del 9.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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