Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/04/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 29.01.2025, visti gli atti, lette le note di trattazione scritta depositate, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia previdenziale iscritta al n. 2597/2019 del ruolo generale affari contenziosi;
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabrizio Del Parte_1
Vecchio, presso il quale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Nannucci ed elettivamente CP_1 domiciliato come in atti
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2019, parte ricorrente ha esposto: - di aver prestato attività lavorativa, con mansioni di operaio, alle dipendenze della società “Nuova Canepa
Metalmeccanica” per il periodo dal 26.04.2005 al 07.02.20214; - di non aver percepito il
Trattamento di Fine Rapporto per l'importo di euro 10.400,73, risultante dal CUD 2013, attestante il TFR maturato al 31.12.2012; - di aver proposto in data 20.05.2014, innanzi al
Tribunale di Taranto, ricorso per decreto ingiuntivo per il pagamento del tfr maturato;
- che
1
10.400,73 a titolo di trattamento di fine rapporto devoluto al fondo di tesoreria, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito tardivamente l'istituto (v.si memoria difensiva depositata telematicamente in data 04.11.2020) eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, nonché l'improponibilità della domanda e, nel merito, l'infondatezza della stessa, stante l'insussistenza dei presupposti e requisiti di legge per accedere alle prestazioni richieste al Fondo di Tesoreria.
In particolare, ha fatto rilevare che la datrice società non aveva presentato alcuna dichiarazione di incapienza ai sensi dell'art. 1 della L. 296/2006 e DM 30/01/2007 e che, in ogni caso, non risultavano importi da erogare a titolo di TFR, in quanto già liquidati direttamente dall'azienda al lavoratore. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025,
i difensori delle parti depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
In via preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità del ricorso CP_ sollevata dall' per non avere il ricorrente presentato domanda di intervento del Fondo di
Tesoreria.
La legge istitutiva del Fondo di Tesoreria (Legge 27 dicembre 2006 n. 296) non tipizza alcun procedimento amministrativo per la richiesta di liquidazione del TFR versato presso il suddetto fondo. (v.si, in tale senso, anche sent.. 19/01/2023, n.543 Tribunale di Roma)
La norma prevede esclusivamente che il TFR debba essere corrisposto dall' secondo le CP_1 modalità previste dall'art. 2120 c.c., limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, gravando il lavoratore unicamente dell'obbligo di presentare una domanda di liquidazione.
Nel caso in esame, può ritenersi documentalmente provato, sulla scorta della documentazione versata in atti da parte del ricorrente, l'avvenuto invio da parte del
2 ricorrente, a mezzo pec proveniente dal suo difensore, della domanda di intervento del
Fondo di Tesoreria per la corresponsione del trattamento di fine rapporto alla sede Nola in data 01.03.2019(cfr.doc.prod ricorrente).
Ed invero parte istante ha versato in atti la “stampa” della mail datata 1.3.2019 ricevuta dall'indirizzo “filiale. t ”., recante quale oggetto Email_1
“…RISPOSTA domanda per l'intervento del fondo di tesoreria borrelli ciro…”, nel cui corpo si legge, tra l'altro “…risulta che il TFR è già stato liquidato dall'azienda direttamente al lavoratore in oggetto….
POLO TFR FONDO TESORERIA NOLA”.
Tale mail riporta altresì il testo della pec inviata dal difensore in pari data- 1.3.2019-, in cui il suddetto difensore dava atto dell' allegazione della domanda di intervento del fondo di tesoreria, dei moduli FTES02, FTES04, SR163 nonché della documentazione inerente al rapporto lavorativo intrattenuto con la datrice società, poi cancellata dal Registro delle
Imprese (cfr. doc. sub prod ricorrente).
Deve dunque ritenersi che la domanda sia stata presentata in data 1.3.2019; inoltre rispetto a tale domanda inviata a mezzo pec, nulla di specifico ha contestato o fatto rilevare l' , CP_2 che ha solo genericamente sostenuto che l'istante non ha presentato istanza amministrativa, senza rilevare l'eventuale erroneo inoltro della domanda de qua e/o l'erroneità della stessa per vizi procedurali.
In sostanza, il ricorrente ha assolto a tutti gli obblighi che la legge pone a suo carico.
Parimenti infondata risulta la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva del ricorrente, atteso che l'unico soggetto legittimato a richiedere l'erogazione delle quote di TFR regolarmente versate presso il Fondo di Tesoreria è il ricorrente, in quanto beneficiario esclusivo della prestazione stessa.
Le comunicazioni che il datore di lavoro deve compiere nei confronti dell' CP_1 costituiscono dei meri adempimenti di carattere formale volti alla liquidazione della prestazione in favore dell'unico avente diritto, ovverossia, del lavoratore a cui spettano le somme dovute a titolo di TFR ed accantonate presso il Fondo.(cfr. in tale senso Tribunale di
Roma sent. cit. 19/01/2023, n.543).
Ciò posto, ai fini della corretta perimetrazione del tema di indagine deve sin da subito evidenziarsi che l'oggetto del giudizio è rappresentato dal diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di euro 10.400,73 a titolo di T.F.R a carico dell' nella qualità di CP_1 gestore del Fondo di Tesoreria.
Il rapporto di lavoro sotteso alla odierna pretesa risulta pacificamente concluso in data
7.2.2014 (vedi all. del ricorso, segnatamente la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro).
3 L' richiamando in via generale i meccanismi di funzionamento del Fondo di Tesoreria, CP_1 ha sostenuto l'infondatezza della domanda nei confronti del predetto CP_3
Giova allora, al fine della risoluzione della questione, richiamare la normativa concernente il
Fondo di Tesoreria.
Il Fondo di Tesoreria, ex art. 1 co. 755-760 l. 296/2003 e D.M. 30.1.2007, garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato, impiegati in aziende con più di 50 dipendenti,
l'erogazione del T.F.R., maturato dall'1.1.2007, per importo pari alla quota corrispondente ai versamenti effettuati dai rispettivi datori di lavori secondo il principio di ripartizione.
In particolare, per i lavoratori di tali aziende, che non abbiano optato per il versamento del
T.F.R. a fondi previdenziali complementari o per la liquidazione diretta mensile di cui al comma 756bis, il datore di lavoro versa mensilmente al Fondo un contributo di importo pari alla quota di T.F.R. maturata per ciascun lavoratore, detratto il contributo di cui all'art. 3 ultimo comma, L. 297/1982, ed il Fondo è obbligato “limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”; il datore di lavoro procede al pagamento diretto del T.F.R. al lavoratore e contestualmente al conguaglio di tale importo prioritariamente con i contributi dovuti al Fondo per il mese di erogazione e, in caso di incapienza, con i contributi previdenziali dovuti per tale mese (art. 2 co. 2 D.M. cit.) e la legittimazione ad adempiere diretta del Fondo di Tesoreria è prevista per il caso in cui l'importo che il datore di lavoro deve erogare sia superiore all'ammontare di tutti i contributi dovuti per quel mese dal datore di lavoro (art. 2 co. 4 D.M. cit.).
Ne consegue, dunque, che la responsabilità del Fondo per le quote di deve ritenersi Pt_2 limitata agli importi effettivamente accantonati dal datore di lavoro.
E, difatti, a tenore dell'art. 1, co. 755 “Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo”.
Il successivo comma 756 dispone che “La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro”.
Le modalità di funzionamento del Fondo di Tesoreria sono state disciplinate con D.M. 30 gennaio 2007, il quale, nel ribadire che le prestazioni sono erogate con le modalità di cui all'art. 2120 c.c., in riferimento alla sola quota maturata a decorrere dall'1 gennaio 2007, ne demanda il versamento al datore di lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo di Tesoreria salvo conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti per il mese di
4 erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese. A tal fine, si prevede che gli enti previdenziali interessati debbano comunicare al datore le informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi posti a suo carico.
Il decreto precisa, inoltre, che l'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di CP_ lavoro non può, in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti all' ed agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva, disponendo che, qualora si verifichi tale evenienza, il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente all' tale CP_1 incapienza complessiva ed il Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del Fondo stesso.
Dunque, come rilevato a più riprese dalla Suprema Corte, «le disposizioni in esame delineano un sistema in cui l'intervento del Fondo nei casi in cui è previsto, dà luogo ad un rapporto trilaterale tra il datore di lavoro, il Fondo ed il prestatore di lavoro, in virtù del quale: a) il primo è obbligato nei confronti del secondo a versare il tfr al pari di quanto avviene per le contribuzioni previdenziali;
b) il secondo è tenuto ad erogare le prestazioni secondo le modalità previste dall'art. 2120 cod. civ., nei limiti della quota maturata a decorre dall'1 gennaio 2007, mentre la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro;
c) la materiale erogazione del TFR è affidata al datore di lavoro anche per la parte di competenza del Fondo salvo CP_ conguaglio sui contributi dovuti all' stesso ed agli altri enti previdenziali» (Cass. n. 24985/2022;
Cass. n. 12009/2018).
Ed ancora, secondo la recente Giurisprudenza di legittimità, il trattamento di fine rapporto corrisposto, dopo il 1° gennaio 2007, dal Fondo di tesoreria costituisce una CP_1 prestazione previdenziale semplicemente modulata, quanto ai presupposti e misura, sulle previsioni dell'art. 2120 c.c. e, conseguentemente, essa è assoggettata alle previsioni di cui all'art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991.(Cass. sez. lav., 22/08/2023, n.25035).
In sintesi la normativa, primaria e secondaria, sin qui richiamata disciplina l'erogazione del trattamento di fine rapporto nei seguenti termini: 1) il lavoratore presenta una sola domanda per l'intero t.f.r. al proprio datore di lavoro;
2) il fondo di tesoreria istituito presso l'garantisce il pagamento al lavoratore della quota corrispondente ai versamenti effettuati dal datore di lavoro;
3) il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore la restante parte del t.f.r.; 4) il datore di lavoro è tenuto altresì, quale adiectus solutionis causa, ad anticipare al lavoratore anche la quota a carico del fondo di tesoreria;
5) tale quota viene poi posta dal datore di lavoro a conguaglio con i contributi da lui dovuti, nel mese di erogazione del t.f.r., al fondo di tesoreria e, in caso di incapienza degli stessi, con i contributi complessivamente dovuti agli enti previdenziali;
6) in caso di incapienza anche di questi ultimi, il datore di lavoro non può anticipare al lavoratore la quota a carico del fondo di tesoreria, ma deve dare
5 immediata comunicazione della incapienza complessiva al medesimo fondo;
7) quest'ultimo provvede entro 30 giorni al pagamento diretto della quota di sua spettanza al lavoratore.
Ebbene, alla luce delle deduzioni del ricorso e della memoria, siffatto meccanismo è rimasto di fatto inapplicato nella fattispecie in esame, in quanto il datore di lavoro dell'istante: a) ha omesso di anticipare al lavoratore la quota di t.f.r. posta a carico del fondo di tesoreria;
b) ha omesso di comunicare al fondo di tesoreria la eventuale – e comunque indimostrata – incapienza complessiva dei contributi dovuti nel mese agli enti previdenziali.
In tale situazione, il fondo di tesoreria è tenuto alla erogazione in favore del lavoratore della quota di t.f.r. di sua spettanza, ovvero quella corrispondente ai versamenti effettuati dal datore di lavoro;
ciò, in quanto, come si è già evidenziato, in relazione a tale quota il datore di lavoro assume la veste di mero adiectus solutionis causa, restando invece unico soggetto debitore nei confronti del lavoratore il fondo di tesoreria;
ed è stato espressamente dedotto nel presente giudizio il versamento dei contributi al detto fondo.
Nel caso in esame, il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento della quota di
Tfr versata dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria, quantificata nella misura complessiva di euro 10.440,73, come risultante dal modello cud 2013.
Egli, sul presupposto della mancata erogazione da parte della datrice società della quota di tfr CP_ accantonata presso il Fondo ha inteso far valere la responsabilità sussidiaria dell' quale gestore del Fondo e obbligato al pagamento della prestazione.
Orbene, l' non ha affatto contestato la sussistenza e la consistenza degli CP_1 accantonamenti presso il Fondo da parte del datore di lavoro (ed anzi ha dedotto che non risultano importi da erogare a titolo di TFR poiché già liquidati direttamente dalla datrice di lavoro), ma ha fondato( tra le altre eccezioni) il rigetto della domanda del ricorrente sul rilievo che la prestazione sarebbe stata già liquidata dal datore di lavoro.
Tuttavia, tale circostanza è rimasta priva di effettivo riscontro probatorio.
Né possono ritenersi addebitabili al lavoratore eventuali inadempimenti di obblighi a carico del datore di lavoro, primo tra tutti quello di erogare materialmente la prestazione e quelli relativi alla mancata comunicazione dell'incapienza dei contributi, i quali non si pongono CP_ quali esimenti dell'obbligo dell' e non sarebbero, in ogni caso, imputabili al lavoratore.
(cfr. Tribunale Tivoli sez. lav. Sent. 03/11/2022 n. 1269). CP_
L' pertanto, non può opporre al creditore argomentazioni di tipo formale, quali il mancato svolgimento di adempimenti che incombono esclusivamente sul datore di lavoro in quanto ciò si ripercuoterebbe, in maniera del tutto ingiustificata, sull'incolpevole fruitore della prestazione, venendo così a vanificare la ratio stessa dell'istituto, volto proprio a
6 garantire il diritto del lavoratore alla percezione del trattamento di fine rapporto attraverso il meccanismo di subentro del Fondo.
Come già detto, le comunicazioni che il datore di lavoro deve compiere nei confronti CP_ dell' costituiscono dei meri adempimenti di carattere formale volti alla liquidazione della prestazione in favore dell'unico avente diritto, ovverossia, del lavoratore a cui spettano le somme dovute a titolo di TFR ed accantonate presso il Fondo.
L'istituto previdenziale, pertanto, sulla base della domanda proposta dal ricorrente e dei dati in suo possesso (flusso dei ratei versati dall'azienda presso il fondo di tesoreria) doveva provvedere alla liquidazione della prestazione richiesta dal ricorrente.
In ordine al quantum, si osserva che il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il pagamento della somma complessiva di € 10.400,73, corrispondente al TFR maturato sino al
31.12.2012, così come risultante dal modello cud 2013 rilasciato dalla datrice società e prodotto in atti. CP_ L' ha solo genericamente contestato tale importo poiché non “verificato” da un curatore fallimentare, tuttavia (pacifico il versamento degli accantonamenti) non ha dato prova di un diverso importo versato dalla datrice società in favore del Fondo di Tesoreria a titolo di TFR.
Ed allora, in virtù delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere accolta e CP_ l' nella qualità di gestore del Fondo di Tesoreria, va condannato a corrispondere al ricorrente l'importo di € 10.400,73, oltre interessi legali a decorrere dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione(in merito alla decorrenza degli interessi legali v.si in motiv. Corte di Appello di Firenze sent. n.305/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al Dm n.55/2014, stante la bassa complessità della controversia e tenuto conto della assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, nella persona della dott.ssa Filomena Naldi, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, così provvede: CP_ 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 10.400,73 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali a decorrere dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione;
7 2) Condanna l' alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, con attribuzione all'avv. Fabrizio Del Vecchio.
Si comunichi.
Nola, 28.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Filomena Naldi
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