Sentenza 28 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 28/11/2023, n. 17874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17874 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/11/2023
N. 17874/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11119/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11119 del 2023, proposto da RA NI, rappresentata e difesa dall'avvocato RA Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tar per il Lazio n. 04885/2021 REG.PROV.COLL., resa nel procedimento n. 07168/2019 REG.RIC., pubblicata il 27.04.2021, con la quale il Collegio ha accolto il ricorso e per l'effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati adottati dal MIUR a mezzo dei quali veniva comunicato ai ricorrenti che i titoli conseguiti da cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e che pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli erano da considerarsi rigettate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha premesso che: con sentenza n. 4885/2021 questo Tribunale ha annullato il provvedimento con cui il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha comunicato che i titoli conseguiti da cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e che, pertanto, le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli devono considerarsi rigettate; dopo la sentenza di annullamento del provvedimento di diniego, non impugnata e passata in giudicato, l’amministrazione è rimasta inerte, senza pronunciarsi nuovamente sull’istanza di riconoscimento in conformità ai criteri indicati nella motivazione della sentenza.
La ricorrente ha pertanto chiesto al Tribunale di ordinare all’amministrazione di ottemperare alla sentenza e di nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia del Ministero.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
All’udienza del 17 ottobre 2023 la causa è stata assunta in decisione.
2. Con la sentenza n. 4885/2021 questo Tribunale ha annullato il provvedimento sopra indicato, evidenziando che dallo stesso non traspare alcuna “ attività istruttoria protesa all’effettuazione di una verifica, effettuata in concreto, del livello professionale conseguito ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE, ovvero di una effettiva valutazione delle competenze individualmente acquisite, come ritenuto necessario dalla stessa CGUE già a partire dalla sentenza 13 novembre 2003 sul procedimento C-313/01, Morgenbesser ”.
Da tale pronuncia deriva quindi l’obbligo conformativo in capo all’amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce delle indicazioni fornite dal Tribunale. Il Ministero dell’Istruzione è rimasto invece completamente inerte, circostanza non oggetto di contestazione.
Il ricorso merita pertanto di essere accolto, con l’assegnazione al predetto Ministero (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito) di un termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per ottemperare alla predetta sentenza e con la nomina di un commissario ad acta , nella persona del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, in caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, dovrà provvedere, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o ad un organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, entro 180 giorni dalla richiesta di parte ricorrente. A detto commissario l’amministrazione dovrà tempestivamente comunicare l’avvenuto adempimento, che, in assenza di comunicazione, il commissario insediatosi dovrà comunque verificare, dandone notizia al Tribunale.
3. In applicazione del criterio della soccombenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito va condannato alle spese processuali, che si liquidano nella somma di euro 1.500,00, a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), assegna al Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente decisione, per dare ottemperanza alla sentenza di cui in epigrafe.
Nomina quale commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito il quale, senza diritto al compenso e con potere di delega ad un funzionario o all’organo competente in base alle vigenti disposizioni normative, provvederà in caso di inerzia dell’amministrazione, nel termine di 180 giorni decorrente dalla richiesta di parte ricorrente e previa comunicazione, anche se negativa, al Tribunale di quanto effettuato dall’amministrazione.
Condanna il Ministero predetto al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre agli accessori di legge ed al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Dalila Satullo, Referendario, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Dalila Satullo | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO