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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/10/2025, n. 8128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8128 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26837/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero del ruolo generale per gli affari contenziosi del 26837/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 10.06.2025 vertente
TRA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , difesi e rappresentati Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Michelangelo Capua e dall'Avv. Maria Elena Ravaglia, con studio in Roma (RM) in Via Pasquale Stanislao Mancini n. 2 –00196, in virtù di procure in calce all'atto di citazione attori
E
società unipersConsiglio di Controparte_1 amministrazionehe iscritta al Registro delle Imprese di CP_2
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale in P.IVA_1 persona dei sigg.ri e nella loro Controparte_3 Controparte_4 qualità di Amministratore Delegato il primo ( , Controparte_3 munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 9 novembre 2022, e di procuratore speciale della società il secondo ( , in forza di procura Controparte_4 speciale del 17/2/2023 per notar (rep. 30270 – racc Persona_1
13362) rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Enrico de Crescenzo e dall'avv. Francesco de Crescenzo ed elettivamente pagina 1 di 14 domiciliati presso lo Studio dell'avv. Enrico de Crescenzo in Milano, via San Maurilio n. 20, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
Conclusioni per parte attrice
“ - in via principale: accertato che il TEG e/oil Tasso di mora applicati nei contratti di mutuo nn. 192325/212762e 196742/212763 superano il Tasso di soglia usura, così come indicato dalla Banca
d'Italia, dichiarare, ex art. 1815, secondo comma, C.C., gratuiti i contratti di mutui suindicati e quindi dichiarare non dovuti gli interessi sino alla scadenza dei mutui e per l'effetto condannare la alla restituzione di tutti gli interessi Controparte_1 sino ad oggi pagati e non dovuti dagli attori (in relazione al mutuo n. 192325/212762, sino alla data del20dicembre 2021,ammontavano ad€
113.130,27e,in relazione al mutuo n. 196742/212763,sino alla data del
21dicembre 2021, ammontavano ad € 12.891,85, come emerge dalle allegate perizie-docc. 6 e 7)e altresì, alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo indebitamente percepite dalla Banca risultanti da usura con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo anche ai sensi dell'art. 1241 e seguenti C.C., o in quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda CTU, salvo gravame. - In via subordinata, accertato e dichiarato che il TEG e/oil Tasso di mora applicati nei contratti di mutuo nn. 192325/212762e
196742/212763superano il Tasso di soglia usura, così come indicato dalla Banca d'Italia, dichiarare che in virtù dell'art. 1224C.C., sono dovuti -anche per il futuro-gli interessi solo nella misura dei corrispettivi lecitamente dovuti (i.e.: tasso legale)e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite in eccesso.; - In via ulteriormente subordinata, accertata e dichiarata l'indeterminatezza ed indeterminabilità ex art. 1346 C.C. del costo dei contratti di mutuo,
a fronte della mancata allegazione del piano di ammortamento, alla mancata pattuizione tra i contraenti del regime finanziario,
pagina 2 di 14 realizzato in capitalizzazione composta, e dell'erronea applicazione della misura del TAN, dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi, con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB e per l'effetto condannare la Parte_3
rimborso della differenza tra gli interessi indebitamente
[...] pagati incapitalizzazione composta dagli attori sino alla data di pronuncia e quelli invece che questi ultimi avrebbero dovuto corrispondere in regime di capitalizzazione semplice, quindi in relazione al contratto n. 192325/212762la differenza da corrispondere, sino alla data del 20 dicembre 2021,ammontava ad €
73.629,28(di cui € 57.516,15 a favore del Sig. Parte_2 fino alla data del 20 agosto 2015 e di cui € 16.113,13 a favore della
Sig.ra sino alla data del 20 dicembre 2021) e in Parte_1 relazione al contratto n. 196742/212763la differenza da corrispondere, sino alla data del 21dicembre 2021,ammontavaad €
8.185,37(di cui € 5.966,99 al Sig. fino alla data Parte_2 del 21 agosto 2015 e di cui € 2.218,38 alla Sig.ra Parte_1 alla data del 21dicembre 2021), a cui andranno a sommarsi gli importi dovuti successivamente a tale data, ossia sino alla data di pronuncia, ovvero della somma da calcolarsi sulla base del nuovo piano di ammortamento da redigersi con la espletanda C.T.U. dovuti alla Banca nella misura di legge e pari al minimo dei BOT o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda C.T.U. e condannare la convenuta a rideterminare le rate future, sino alla scadenza del mutuo, con il regime finanziario della capitalizzazione semplice e con il tasso di interesse in base al tasso BOT ex art. 117 TUB;
- In ogni caso, accertata e dichiarata la mancata allegazione e consegna del piano di ammortamento, nonché
l'omessa indicazione del regime finanziario da parte della
[...]
dichiarare la violazione degli obblighi di buona Controparte_1 fede e correttezza da parte dell'Istituto di credito e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art. 2043 C.C. in favore degli attori nella pagina 3 di 14 misura che verrà ritenuta all'uopo di giustizia , eventualmente anche con valutazione equitativa ex art. 1226 C.C.”.
Conclusioni per parte convenuta all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: rigettare integralmente le domande di cui alla citazione in quanto a qualsiasi titolo infondate in fatto e diritto, respingendo altresì qualsivoglia domanda di ripetizione di importi o rideterminazione del credito, in quanto anche queste infondate.
Con vittoria delle spese di lite ivi incluse le spese di CTU pagate dalla DB Mutui.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva riassunto, a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Lucca, dai signori Parte_2
e proponendo le Parte_2 Parte_1 domande sopra riportate, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
A sostegno delle domande, gli attori deducevano: che in data 20 giugno 2006, il sig. stipulava con la Parte_2 [...] un contratto di “mutuo ipotecario con rimborso del Controparte_1 capitale separato dal pagamento degli interessi”, per € 340.000,00, finalizzato all'acquisto e ristrutturazione di un immobile sito in
Viareggio – Via Vespucci 263; che il contratto prevedeva due erogazioni: la prima, pari ad € 300.000,00 + € 775,00 (spese di istruttoria), in data 20.06.2006; la seconda, pari ad € 40.000,00 + €
413,00 (spese di istruttoria), in data 21.06.2007; che nell'ottobre
2011, su richiesta dell'attore, la Banca modificava le condizioni contrattuali, trasformando il mutuo di € 300.775,00 e il mutuo di €
40.413,00, da graduati a tradizionali e precisamente: il mutuo di €
300.775,00 veniva rideterminato in 237 rate mensili (da quella in scadenza al 20.10.2011 a quella del 20.06.2031),mentre il mutuo di €
40.413,00 veniva rideterminato in 249 rate mensili (da quella in scadenza al 21.10.2011 a quella del 21.06.2032); che in data 30 dicembre 2014 l'immobile oggetto del mutuo veniva ceduto dal sig.
pagina 4 di 14 alla sig.ra che subentrava anche Parte_2 Parte_1 nel pagamento delle rate;
che l'attrice si avvedeva di diversi profili di illegittimità del mutuo e precisamente: sia la misura del
TEG, che quella del tasso di mora, erano superiori alle soglie dell'usura: tanto il taeg quanto il tan indicati non corrispondevano a quelli effettivi;
il piano di ammortamento adottato implicava maggiori costi per il mutuatario;
nel contratto mancava l'indicazione del regime finanziario utilizzato così da rendere indeterminato l'ammontare degli interessi da corrispondere.
Gli attori chiedevano pertanto che gli venissero restituiti gli importi versati in applicazione di condizioni illegittime e che fosse stabilita la gratuità dei due mutui o quantomeno la convenuta fosse condannata a rideterminare le rate future, sino alla scadenza del mutuo, con il regime finanziario della capitalizzazione semplice e con il tasso di interesse ex art. 117 TUB. costituendosi chiedeva che le domande Controparte_1 avversarie fossero rigettate sostenendo la determinatezza e la legittimità delle condizioni applicate ai contratti.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica di ufficio che chiariva in primo luogo le caratteristiche dei contratti stipulati dalle parti, “originati da quello principale di Euro 340 mila euro concesso dalla al Signor Controparte_1 Parte_2
, finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione di un
[...] bene immobile”.
In particolare, il C.t.u. scriveva: “Al primo contratto, del 20 giugno 2006, che ha regolamentato la concessione di una prima quota di Euro 300 mila, ha fatto seguito il secondo contratto, denominato
“atto di quietanza”, relativo all'erogazione del saldo di Euro 40 mila, del 21 giugno 2007.”
Con rifermento al contratto di mutuo del 2006 il C.t.u. chiariva che
“a seguito dell'erogazione del finanziamento (e lo stesso vale in identica misura per ciò che riguarda la successiva erogazione di 40 mila euro contrattualizzata con l'atto di quietanza del 21 giugno pagina 5 di 14 2007), il cliente avrebbe avuto la possibilità di corrispondere quote di soli interessi sul finanziamento per 24 mesi e di iniziare a versare quote di capitale, in misura libera purché superiore ad una certa soglia minima, a partire dal periodo immediatamente successivo e con cadenza semestrale”.
Successivamente, su richiesta del cliente, ad ottobre 2011, la Banca concedeva di modificare le condizioni contrattuali dei due finanziamenti precedenti trasformando la tipologia dei mutui da
“graduati” a rimborso a rata mensile costante, con quota crescente di capitale e decrescente di interessi.
A fronte dell'eccezione formulata da parte attrice, veniva in primo luogo chiesto al C.t.u. di verificare se il teg pattuito tra le parti al momento dei primi finanziamenti e poi della variazione delle condizioni, fosse al di sotto della soglia usura.
Il C.t.u. perveniva alle seguenti conclusioni: “Seguendo le disposizioni di Banca d'Italia e dei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigenti nei periodi corrispondenti alle diverse date di stipula, nessuno dei contratti esaminati, sia quello originario del 20 giugno 2006, che il successivo atto di quietanza del 21 giugno 2007, ma anche i successivi contratti modificativi dell'ottobre 2011, ha evidenziato la pattuizione di tassi di interesse superiori alle soglie usurarie”.
In particolare, nella relazione veniva riportato: con riferimento al contratto di mutuo del 20 giugno 2006, a fronte di un tasso soglia usura pari al 6,24%, un teg pari a 5,191% calcolato in base alle seguenti condizioni economiche pattuite in contratto:
Importo Euro 300.000,00
Data di erogazione 20/06/2006
Importo da rimborsare 300.775,00 (comprensivo di spese di istruttoria)
Tasso di interesse nominale trimestrale 1,275%
Rate trimestrali di soli interessi 3.834,89, a partire dal 20 settembre 2006
pagina 6 di 14 Prima rata di rimborso del capitale il 20 ottobre 2008 (prima scadenza delle rate di capitale successiva ai primi 24 mesi di rapporto)
Indicizzazione al tasso di interesse Euribor 3 mesi, con modifica del tasso di interesse pattuito in base allo “scarto” tra il tasso
Euribor in vigore il 30 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre di ciascun anno ed il Tasso Parametro del 2,9% annuo indicato in contratto del 5,193% Pt_4 con riferimento all'atto di quietanza del 21 giugno 2007, a fronte di un tasso soglia usura del 7,965%, un teg pari a 6,344% calcolato in base alle seguenti alle seguenti condizioni economiche pattuite in contratto:
Importo Euro 40.000,00
Data di erogazione 21/06/2007
Importo da rimborsare 40.413,00 (comprensivo di spese di istruttoria)
Tasso di interesse nominale trimestrale 1,55%
Rate trimestrali di soli interessi 626,41, a partire dal 21 settembre
2007
Prima rata di rimborso del capitale il 21 ottobre 2009 (prima scadenza delle rate di capitale successiva ai primi 24 mesi di rapporto)
Indicizzazione al tasso di interesse Euribor 3 mesi, con modifica del tasso di interesse pattuito in base allo “scarto” tra il tasso
Euribor in vigore il 30 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre di ciascun anno ed il Tasso Parametro del 4% annuo indicato in contratto del 6,469% Pt_4
Come anticipato, nel mese di ottobre 2011, il mutuo del 20 giugno
2006 di € 300.775,00, rispetto al quale fino a quel momento erano state rimborsate solo rate di interessi, veniva rideterminato in 237 rate mensili (da quella in scadenza al 20.10.2011 a quella del
20.06.2031) dell'importo di euro 1.679,01 al tasso nominale indicato del 2,97%.
pagina 7 di 14 Il teg del finanziamento veniva in tal caso calcolato dal C.t.u. nella misura del 3.03%, al di sotto del tasso soglia del periodo fissato nel 8,125%.
Infine, il mutuo di € 40.413,00 veniva rideterminato in 249 rate mensili (da quella in scadenza al 21.10.2011 a quella del 21.06.2032) dell'importo di euro 217,62 al tasso nominale del 2,97%.
Il teg del finanziamento veniva calcolato dal C.t.u. nella misura del
3,026%, inferiore alla soglia usuraria del 8,125%
Corretta e dunque da condividersi, diversamente da quanto contestato dal Consulente di parte attrice, risulta la procedura di calcolo utilizzata dal C.t.u. per la determinazione del teg, mediante la formula recepita dalla Banca d'Italia.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso. (Cass.
29794/2024).
In esito alla consulenza svolta deve poi affermarsi che anche i tassi di mora previsti nei contratti per cui è causa, ovvero nel contratto originario, nell'atto di quietanza della seconda erogazione e nelle rispettive modifiche tipologiche, fossero al di sotto della soglia usura. Gli stessi coincidevano con il tasso convenzionale maggiorato di 3 punti percentuali.
Le diverse conclusioni in punto di usurarietà cui perveniva parte attrice si basano sull'erroneo utilizzo, quali termini di comparazione per la rilevazione, del tasso di mora confrontato con il pagina 8 di 14 tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo, che non contiene il rilievo degli interessi moratori.
Sul punto giova rammentare che la Suprema Corte Cass. Sez. Un. n.
19597 del 2020 risolvendo il contrasto giurisprudenziale creatosi in punto di vaglio di usuarietà degli interessi di mora, ha avuto infatti modo di precisare: «La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto».
Del tutto corretta appare pertanto la maggiorazione del tasso soglia usura per il confronto con il tasso di mora stabilito nei contratti, operata dal C.t.u., che portava ad escludere l'usurarietà dei tassi.
L'usurarietà degli interessi di mora non potrebbe comunque comportare la gratuità del contratto, prospettata da parte attrice, in base all' orientamento maggioritario e condivisibile che esclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1815 c.c. agli interessi di mora laddove l'art. 1815 c.c. indica espressamente la corresponsione degli interessi come elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del mutuo oneroso, non può che riferirsi, infatti, agli interessi corrispettivi, considerato che gli interessi moratori configurano una sanzione meramente eventuale a carico del debitore, conseguente all'inadempimento.
Tale orientamento è stato per altro confermato da cassazione Sez. Un. sopra citata laddove ha previsto che, nell'ipotesi di accertata usurarietà degli interessi di mora, "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma pagina 9 di 14 vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". Ciò significa, infatti, non solo che all'esito dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori, gli stessi sarebbero comunque dovuti sia pure in misura ridotta da quanto convenuto, ma anche che permane in ogni caso la debenza degli interessi corrispettivi, ove legalmente pattuiti.
Neppure risultano condivisibili le censure di parte attrice relative all'indeterminatezza ed indeterminabilità nei contratti per cui è causa, delle modalità di restituzione del capitale e del costo del finanziamento, dovuta alla mancata allegazione del piano di ammortamento e all'omessa indicazione del regime di capitalizzazione adottato.
Come noto, la questione della determinatezza e liceità della misura degli interessi nell'ambito del sistema di ammortamento c.d. alla francese nel regime dell'interesse composto è stata risolta dalle
Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 15130 del 29/05/2024, ove si legge: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, (ma analoghe conclusioni valgono ove sia previsto un tasso variabile, come chiarito, tra le altre, da Cass. Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare, la Corte chiariva che: “…il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel pagina 10 di 14 contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente;
né la normativa primaria né quella secondaria richiedono (a fortiori a pena di nullità)
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto;
un piano di rimborso, …, contenente, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi è maggiormente conforme alle disposizioni della Banca
d'Italia in punto di trasparenza rispetto al “ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”.
Ciò premesso, come correttamente rilevato dal C.t.u., nel caso del contratto del 20 giugno 2006, ma con considerazioni in tutto applicabili anche all'atto di quietanza del 21.06.2007 strutturato nello stesso modo, il contratto riportava esplicitamente l'importo di
€ 3.834,89 quale quota interessi iniziale e la ipotizzava uguale per n. 8 rate, ovvero fino a che il cliente non avesse deciso quale quota di capitale iniziare a rimborsare.
Il contratto prevedeva infatti agli articoli 3 e 4: art 3 “la parte mutuataria si obbliga a restituire … la somma qui mutuata di euro 300.000,00 maggiorata di euro 775,00 per spese di istruttoria e così per complessivi euro 300.775,00 … entro e non oltre il 20 giugno 2016 …”. “La parte mutuataria si obbliga inoltre a pagare gli interessi sul capitale finanziato, calcolati al tasso d'interesse trimestrale oggi dell'1,275% e soggetto a revisione periodica secondo quanto stabilito al successivo art. 9, mediante n.
40 rate trimestrali, di soli interessi, oggi di euro 3.834,89
pagina 11 di 14 ciascuna, la prima delle quali scadrà il 20 settembre 2006 mentre le altre scadranno successivamente ed ininterrottamente il 20 di ogni trimestre, così come l'ultima scadrà il 20 giugno 2016. …”. art. 4 “Il rimborso del capitale finanziato dovrà avere inizio decorsi 24 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, mediante versamenti di importi liberamente determinati dalla parte mutuataria, comunque in misura complessivamente non inferiore al 6% del capitale finanziato, su base annua, da effettuarsi nei giorni 20 aprile e 20 ottobre di ciascun anno …. Dopo ciascun versamento in conto capitale finanziato, le successive rate trimestrali, relative ai soli interessi, verranno ricalcolate sulla base del nuovo residuo debito in linea capitale, al tasso determinato in base all'articolo 9 del presente contratto. … La parte mutuataria dovrà comunque rimborsare interamente il capitale finanziato entro e non oltre la scadenza del finanziamento, stabilita all'art. 3”.
Gli interessi da corrispondere risultavano dunque determinati e comunque determinabili per l'intero corso del rapporto.
Infatti, come rilevato dal C.t.u., “nel testo contrattuale si chiarisce bene che per n. 8 rate trimestrali si prevede solo il rimborso di una quota interessi, sempre dello stesso importo di Euro
3.834,89, modificabile solo in base al parametro di indicizzazione.
Per le rate successive è, poi, esplicitamente indicato come il mutuatario sia libero di scegliere le quote di capitale da restituire, quote che per i periodi successivi influenzeranno i nuovi interessi da versare in funzione del capitale residuo cui applicare il tasso pattuito contrattualmente”.
Si concorda inoltre con il C.t.u. sull'impossibilità di allegare a tale contratto il piano di ammortamento, in quanto dipendente dalla variabilità, non preventivabile dal mutuante perché conseguenza dalle scelte del mutuatario, della quota di capitale di volta in volta restituita.
Parimenti, si condivide la valutazione circa l'inutilità per il mutuatario, già posto nelle condizioni di conoscere i costi pagina 12 di 14 dell'operazione in funzione dei tempi di rimborso del capitale, di un'esplicita informazione circa il regime di capitalizzazione adottato per il rimborso. Il metodo di sviluppo utilizzato, in capitalizzazione composta, era comunque desumibile, come chiarito nella relazione, a fronte dell'indicazione dell'ammontare delle prime otto rate pari tutte ad euro 3834,89, in assenza di corresponsione di quota capitale.
Con riferimento invece alle modifiche intervenute ad ottobre 2011 i due finanziamenti venivano trasformati, come detto, in mutui con rimborso a rate mensili costanti alle condizioni sopra descritte, come da allegati piani di ammortamento.
Anche in tal caso, pertanto non si ravvisa nei finanziamenti per cui
è causa alcuna violazione delle disposizioni citate da parte attrice in punto di determinatezza delle condizioni contrattuali.
L'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, sia pure basata sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, trattandosi di contratti a tasso variabile, consentiva infatti al mutuatario di avere piena cognizione degli oneri restitutori collegati al piano e dell'esborso finale salvo le oscillazioni legate alla variabilità del tasso che, tuttavia, non incidono sulla sua determinabilità (sul punto tra le altre Cass.
Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Per le ragioni di cui sopra le domande avanzate dai signori
[...]
e devono Parte_2 Parte_1 essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del dm 147/2022 applicati ai valori medi.
Parimenti, devono essere poste a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa: rigetta le domande avanzate da e Parte_2
; Parte_1 condanna e Pt_2 Parte_2 Parte_1 alla rifusione in favore di delle spese
[...] Controparte_5 di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a, c.p.a. e spese generali come per legge;
pone a carico degli attori le spese di c.t.u.
Così deciso in Milano il 25.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero del ruolo generale per gli affari contenziosi del 26837/2023 trattenuta in decisione all'udienza del 10.06.2025 vertente
TRA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , difesi e rappresentati Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Michelangelo Capua e dall'Avv. Maria Elena Ravaglia, con studio in Roma (RM) in Via Pasquale Stanislao Mancini n. 2 –00196, in virtù di procure in calce all'atto di citazione attori
E
società unipersConsiglio di Controparte_1 amministrazionehe iscritta al Registro delle Imprese di CP_2
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale in P.IVA_1 persona dei sigg.ri e nella loro Controparte_3 Controparte_4 qualità di Amministratore Delegato il primo ( , Controparte_3 munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del consiglio di amministrazione in data 9 novembre 2022, e di procuratore speciale della società il secondo ( , in forza di procura Controparte_4 speciale del 17/2/2023 per notar (rep. 30270 – racc Persona_1
13362) rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Enrico de Crescenzo e dall'avv. Francesco de Crescenzo ed elettivamente pagina 1 di 14 domiciliati presso lo Studio dell'avv. Enrico de Crescenzo in Milano, via San Maurilio n. 20, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
Conclusioni per parte attrice
“ - in via principale: accertato che il TEG e/oil Tasso di mora applicati nei contratti di mutuo nn. 192325/212762e 196742/212763 superano il Tasso di soglia usura, così come indicato dalla Banca
d'Italia, dichiarare, ex art. 1815, secondo comma, C.C., gratuiti i contratti di mutui suindicati e quindi dichiarare non dovuti gli interessi sino alla scadenza dei mutui e per l'effetto condannare la alla restituzione di tutti gli interessi Controparte_1 sino ad oggi pagati e non dovuti dagli attori (in relazione al mutuo n. 192325/212762, sino alla data del20dicembre 2021,ammontavano ad€
113.130,27e,in relazione al mutuo n. 196742/212763,sino alla data del
21dicembre 2021, ammontavano ad € 12.891,85, come emerge dalle allegate perizie-docc. 6 e 7)e altresì, alla restituzione di tutte le somme a qualsiasi titolo indebitamente percepite dalla Banca risultanti da usura con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo anche ai sensi dell'art. 1241 e seguenti C.C., o in quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda CTU, salvo gravame. - In via subordinata, accertato e dichiarato che il TEG e/oil Tasso di mora applicati nei contratti di mutuo nn. 192325/212762e
196742/212763superano il Tasso di soglia usura, così come indicato dalla Banca d'Italia, dichiarare che in virtù dell'art. 1224C.C., sono dovuti -anche per il futuro-gli interessi solo nella misura dei corrispettivi lecitamente dovuti (i.e.: tasso legale)e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite in eccesso.; - In via ulteriormente subordinata, accertata e dichiarata l'indeterminatezza ed indeterminabilità ex art. 1346 C.C. del costo dei contratti di mutuo,
a fronte della mancata allegazione del piano di ammortamento, alla mancata pattuizione tra i contraenti del regime finanziario,
pagina 2 di 14 realizzato in capitalizzazione composta, e dell'erronea applicazione della misura del TAN, dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi, con applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 TUB e per l'effetto condannare la Parte_3
rimborso della differenza tra gli interessi indebitamente
[...] pagati incapitalizzazione composta dagli attori sino alla data di pronuncia e quelli invece che questi ultimi avrebbero dovuto corrispondere in regime di capitalizzazione semplice, quindi in relazione al contratto n. 192325/212762la differenza da corrispondere, sino alla data del 20 dicembre 2021,ammontava ad €
73.629,28(di cui € 57.516,15 a favore del Sig. Parte_2 fino alla data del 20 agosto 2015 e di cui € 16.113,13 a favore della
Sig.ra sino alla data del 20 dicembre 2021) e in Parte_1 relazione al contratto n. 196742/212763la differenza da corrispondere, sino alla data del 21dicembre 2021,ammontavaad €
8.185,37(di cui € 5.966,99 al Sig. fino alla data Parte_2 del 21 agosto 2015 e di cui € 2.218,38 alla Sig.ra Parte_1 alla data del 21dicembre 2021), a cui andranno a sommarsi gli importi dovuti successivamente a tale data, ossia sino alla data di pronuncia, ovvero della somma da calcolarsi sulla base del nuovo piano di ammortamento da redigersi con la espletanda C.T.U. dovuti alla Banca nella misura di legge e pari al minimo dei BOT o in quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia anche all'esito dell'espletanda C.T.U. e condannare la convenuta a rideterminare le rate future, sino alla scadenza del mutuo, con il regime finanziario della capitalizzazione semplice e con il tasso di interesse in base al tasso BOT ex art. 117 TUB;
- In ogni caso, accertata e dichiarata la mancata allegazione e consegna del piano di ammortamento, nonché
l'omessa indicazione del regime finanziario da parte della
[...]
dichiarare la violazione degli obblighi di buona Controparte_1 fede e correttezza da parte dell'Istituto di credito e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art. 2043 C.C. in favore degli attori nella pagina 3 di 14 misura che verrà ritenuta all'uopo di giustizia , eventualmente anche con valutazione equitativa ex art. 1226 C.C.”.
Conclusioni per parte convenuta all'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: rigettare integralmente le domande di cui alla citazione in quanto a qualsiasi titolo infondate in fatto e diritto, respingendo altresì qualsivoglia domanda di ripetizione di importi o rideterminazione del credito, in quanto anche queste infondate.
Con vittoria delle spese di lite ivi incluse le spese di CTU pagate dalla DB Mutui.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva riassunto, a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Lucca, dai signori Parte_2
e proponendo le Parte_2 Parte_1 domande sopra riportate, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
A sostegno delle domande, gli attori deducevano: che in data 20 giugno 2006, il sig. stipulava con la Parte_2 [...] un contratto di “mutuo ipotecario con rimborso del Controparte_1 capitale separato dal pagamento degli interessi”, per € 340.000,00, finalizzato all'acquisto e ristrutturazione di un immobile sito in
Viareggio – Via Vespucci 263; che il contratto prevedeva due erogazioni: la prima, pari ad € 300.000,00 + € 775,00 (spese di istruttoria), in data 20.06.2006; la seconda, pari ad € 40.000,00 + €
413,00 (spese di istruttoria), in data 21.06.2007; che nell'ottobre
2011, su richiesta dell'attore, la Banca modificava le condizioni contrattuali, trasformando il mutuo di € 300.775,00 e il mutuo di €
40.413,00, da graduati a tradizionali e precisamente: il mutuo di €
300.775,00 veniva rideterminato in 237 rate mensili (da quella in scadenza al 20.10.2011 a quella del 20.06.2031),mentre il mutuo di €
40.413,00 veniva rideterminato in 249 rate mensili (da quella in scadenza al 21.10.2011 a quella del 21.06.2032); che in data 30 dicembre 2014 l'immobile oggetto del mutuo veniva ceduto dal sig.
pagina 4 di 14 alla sig.ra che subentrava anche Parte_2 Parte_1 nel pagamento delle rate;
che l'attrice si avvedeva di diversi profili di illegittimità del mutuo e precisamente: sia la misura del
TEG, che quella del tasso di mora, erano superiori alle soglie dell'usura: tanto il taeg quanto il tan indicati non corrispondevano a quelli effettivi;
il piano di ammortamento adottato implicava maggiori costi per il mutuatario;
nel contratto mancava l'indicazione del regime finanziario utilizzato così da rendere indeterminato l'ammontare degli interessi da corrispondere.
Gli attori chiedevano pertanto che gli venissero restituiti gli importi versati in applicazione di condizioni illegittime e che fosse stabilita la gratuità dei due mutui o quantomeno la convenuta fosse condannata a rideterminare le rate future, sino alla scadenza del mutuo, con il regime finanziario della capitalizzazione semplice e con il tasso di interesse ex art. 117 TUB. costituendosi chiedeva che le domande Controparte_1 avversarie fossero rigettate sostenendo la determinatezza e la legittimità delle condizioni applicate ai contratti.
La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica di ufficio che chiariva in primo luogo le caratteristiche dei contratti stipulati dalle parti, “originati da quello principale di Euro 340 mila euro concesso dalla al Signor Controparte_1 Parte_2
, finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione di un
[...] bene immobile”.
In particolare, il C.t.u. scriveva: “Al primo contratto, del 20 giugno 2006, che ha regolamentato la concessione di una prima quota di Euro 300 mila, ha fatto seguito il secondo contratto, denominato
“atto di quietanza”, relativo all'erogazione del saldo di Euro 40 mila, del 21 giugno 2007.”
Con rifermento al contratto di mutuo del 2006 il C.t.u. chiariva che
“a seguito dell'erogazione del finanziamento (e lo stesso vale in identica misura per ciò che riguarda la successiva erogazione di 40 mila euro contrattualizzata con l'atto di quietanza del 21 giugno pagina 5 di 14 2007), il cliente avrebbe avuto la possibilità di corrispondere quote di soli interessi sul finanziamento per 24 mesi e di iniziare a versare quote di capitale, in misura libera purché superiore ad una certa soglia minima, a partire dal periodo immediatamente successivo e con cadenza semestrale”.
Successivamente, su richiesta del cliente, ad ottobre 2011, la Banca concedeva di modificare le condizioni contrattuali dei due finanziamenti precedenti trasformando la tipologia dei mutui da
“graduati” a rimborso a rata mensile costante, con quota crescente di capitale e decrescente di interessi.
A fronte dell'eccezione formulata da parte attrice, veniva in primo luogo chiesto al C.t.u. di verificare se il teg pattuito tra le parti al momento dei primi finanziamenti e poi della variazione delle condizioni, fosse al di sotto della soglia usura.
Il C.t.u. perveniva alle seguenti conclusioni: “Seguendo le disposizioni di Banca d'Italia e dei decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze vigenti nei periodi corrispondenti alle diverse date di stipula, nessuno dei contratti esaminati, sia quello originario del 20 giugno 2006, che il successivo atto di quietanza del 21 giugno 2007, ma anche i successivi contratti modificativi dell'ottobre 2011, ha evidenziato la pattuizione di tassi di interesse superiori alle soglie usurarie”.
In particolare, nella relazione veniva riportato: con riferimento al contratto di mutuo del 20 giugno 2006, a fronte di un tasso soglia usura pari al 6,24%, un teg pari a 5,191% calcolato in base alle seguenti condizioni economiche pattuite in contratto:
Importo Euro 300.000,00
Data di erogazione 20/06/2006
Importo da rimborsare 300.775,00 (comprensivo di spese di istruttoria)
Tasso di interesse nominale trimestrale 1,275%
Rate trimestrali di soli interessi 3.834,89, a partire dal 20 settembre 2006
pagina 6 di 14 Prima rata di rimborso del capitale il 20 ottobre 2008 (prima scadenza delle rate di capitale successiva ai primi 24 mesi di rapporto)
Indicizzazione al tasso di interesse Euribor 3 mesi, con modifica del tasso di interesse pattuito in base allo “scarto” tra il tasso
Euribor in vigore il 30 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre di ciascun anno ed il Tasso Parametro del 2,9% annuo indicato in contratto del 5,193% Pt_4 con riferimento all'atto di quietanza del 21 giugno 2007, a fronte di un tasso soglia usura del 7,965%, un teg pari a 6,344% calcolato in base alle seguenti alle seguenti condizioni economiche pattuite in contratto:
Importo Euro 40.000,00
Data di erogazione 21/06/2007
Importo da rimborsare 40.413,00 (comprensivo di spese di istruttoria)
Tasso di interesse nominale trimestrale 1,55%
Rate trimestrali di soli interessi 626,41, a partire dal 21 settembre
2007
Prima rata di rimborso del capitale il 21 ottobre 2009 (prima scadenza delle rate di capitale successiva ai primi 24 mesi di rapporto)
Indicizzazione al tasso di interesse Euribor 3 mesi, con modifica del tasso di interesse pattuito in base allo “scarto” tra il tasso
Euribor in vigore il 30 gennaio, 30 aprile, 30 luglio e 30 ottobre di ciascun anno ed il Tasso Parametro del 4% annuo indicato in contratto del 6,469% Pt_4
Come anticipato, nel mese di ottobre 2011, il mutuo del 20 giugno
2006 di € 300.775,00, rispetto al quale fino a quel momento erano state rimborsate solo rate di interessi, veniva rideterminato in 237 rate mensili (da quella in scadenza al 20.10.2011 a quella del
20.06.2031) dell'importo di euro 1.679,01 al tasso nominale indicato del 2,97%.
pagina 7 di 14 Il teg del finanziamento veniva in tal caso calcolato dal C.t.u. nella misura del 3.03%, al di sotto del tasso soglia del periodo fissato nel 8,125%.
Infine, il mutuo di € 40.413,00 veniva rideterminato in 249 rate mensili (da quella in scadenza al 21.10.2011 a quella del 21.06.2032) dell'importo di euro 217,62 al tasso nominale del 2,97%.
Il teg del finanziamento veniva calcolato dal C.t.u. nella misura del
3,026%, inferiore alla soglia usuraria del 8,125%
Corretta e dunque da condividersi, diversamente da quanto contestato dal Consulente di parte attrice, risulta la procedura di calcolo utilizzata dal C.t.u. per la determinazione del teg, mediante la formula recepita dalla Banca d'Italia.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso. (Cass.
29794/2024).
In esito alla consulenza svolta deve poi affermarsi che anche i tassi di mora previsti nei contratti per cui è causa, ovvero nel contratto originario, nell'atto di quietanza della seconda erogazione e nelle rispettive modifiche tipologiche, fossero al di sotto della soglia usura. Gli stessi coincidevano con il tasso convenzionale maggiorato di 3 punti percentuali.
Le diverse conclusioni in punto di usurarietà cui perveniva parte attrice si basano sull'erroneo utilizzo, quali termini di comparazione per la rilevazione, del tasso di mora confrontato con il pagina 8 di 14 tasso soglia usurario legale, stabilito secondo il combinato disposto della L. n. 108 del 2000, art. 644 c.p. e D.M. del periodo, che non contiene il rilievo degli interessi moratori.
Sul punto giova rammentare che la Suprema Corte Cass. Sez. Un. n.
19597 del 2020 risolvendo il contrasto giurisprudenziale creatosi in punto di vaglio di usuarietà degli interessi di mora, ha avuto infatti modo di precisare: «La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto».
Del tutto corretta appare pertanto la maggiorazione del tasso soglia usura per il confronto con il tasso di mora stabilito nei contratti, operata dal C.t.u., che portava ad escludere l'usurarietà dei tassi.
L'usurarietà degli interessi di mora non potrebbe comunque comportare la gratuità del contratto, prospettata da parte attrice, in base all' orientamento maggioritario e condivisibile che esclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1815 c.c. agli interessi di mora laddove l'art. 1815 c.c. indica espressamente la corresponsione degli interessi come elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del mutuo oneroso, non può che riferirsi, infatti, agli interessi corrispettivi, considerato che gli interessi moratori configurano una sanzione meramente eventuale a carico del debitore, conseguente all'inadempimento.
Tale orientamento è stato per altro confermato da cassazione Sez. Un. sopra citata laddove ha previsto che, nell'ipotesi di accertata usurarietà degli interessi di mora, "Si applica l'art. 1815 c.c., comma 2, onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma pagina 9 di 14 vige l'art. 1224 c.c., comma 1, con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti". Ciò significa, infatti, non solo che all'esito dell'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori, gli stessi sarebbero comunque dovuti sia pure in misura ridotta da quanto convenuto, ma anche che permane in ogni caso la debenza degli interessi corrispettivi, ove legalmente pattuiti.
Neppure risultano condivisibili le censure di parte attrice relative all'indeterminatezza ed indeterminabilità nei contratti per cui è causa, delle modalità di restituzione del capitale e del costo del finanziamento, dovuta alla mancata allegazione del piano di ammortamento e all'omessa indicazione del regime di capitalizzazione adottato.
Come noto, la questione della determinatezza e liceità della misura degli interessi nell'ambito del sistema di ammortamento c.d. alla francese nel regime dell'interesse composto è stata risolta dalle
Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 15130 del 29/05/2024, ove si legge: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, (ma analoghe conclusioni valgono ove sia previsto un tasso variabile, come chiarito, tra le altre, da Cass. Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
In particolare, la Corte chiariva che: “…il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel pagina 10 di 14 contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante
(inizialmente calmierata) e non decrescente;
né la normativa primaria né quella secondaria richiedono (a fortiori a pena di nullità)
l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto;
un piano di rimborso, …, contenente, in modo dettagliato, la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi è maggiormente conforme alle disposizioni della Banca
d'Italia in punto di trasparenza rispetto al “ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”.
Ciò premesso, come correttamente rilevato dal C.t.u., nel caso del contratto del 20 giugno 2006, ma con considerazioni in tutto applicabili anche all'atto di quietanza del 21.06.2007 strutturato nello stesso modo, il contratto riportava esplicitamente l'importo di
€ 3.834,89 quale quota interessi iniziale e la ipotizzava uguale per n. 8 rate, ovvero fino a che il cliente non avesse deciso quale quota di capitale iniziare a rimborsare.
Il contratto prevedeva infatti agli articoli 3 e 4: art 3 “la parte mutuataria si obbliga a restituire … la somma qui mutuata di euro 300.000,00 maggiorata di euro 775,00 per spese di istruttoria e così per complessivi euro 300.775,00 … entro e non oltre il 20 giugno 2016 …”. “La parte mutuataria si obbliga inoltre a pagare gli interessi sul capitale finanziato, calcolati al tasso d'interesse trimestrale oggi dell'1,275% e soggetto a revisione periodica secondo quanto stabilito al successivo art. 9, mediante n.
40 rate trimestrali, di soli interessi, oggi di euro 3.834,89
pagina 11 di 14 ciascuna, la prima delle quali scadrà il 20 settembre 2006 mentre le altre scadranno successivamente ed ininterrottamente il 20 di ogni trimestre, così come l'ultima scadrà il 20 giugno 2016. …”. art. 4 “Il rimborso del capitale finanziato dovrà avere inizio decorsi 24 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, mediante versamenti di importi liberamente determinati dalla parte mutuataria, comunque in misura complessivamente non inferiore al 6% del capitale finanziato, su base annua, da effettuarsi nei giorni 20 aprile e 20 ottobre di ciascun anno …. Dopo ciascun versamento in conto capitale finanziato, le successive rate trimestrali, relative ai soli interessi, verranno ricalcolate sulla base del nuovo residuo debito in linea capitale, al tasso determinato in base all'articolo 9 del presente contratto. … La parte mutuataria dovrà comunque rimborsare interamente il capitale finanziato entro e non oltre la scadenza del finanziamento, stabilita all'art. 3”.
Gli interessi da corrispondere risultavano dunque determinati e comunque determinabili per l'intero corso del rapporto.
Infatti, come rilevato dal C.t.u., “nel testo contrattuale si chiarisce bene che per n. 8 rate trimestrali si prevede solo il rimborso di una quota interessi, sempre dello stesso importo di Euro
3.834,89, modificabile solo in base al parametro di indicizzazione.
Per le rate successive è, poi, esplicitamente indicato come il mutuatario sia libero di scegliere le quote di capitale da restituire, quote che per i periodi successivi influenzeranno i nuovi interessi da versare in funzione del capitale residuo cui applicare il tasso pattuito contrattualmente”.
Si concorda inoltre con il C.t.u. sull'impossibilità di allegare a tale contratto il piano di ammortamento, in quanto dipendente dalla variabilità, non preventivabile dal mutuante perché conseguenza dalle scelte del mutuatario, della quota di capitale di volta in volta restituita.
Parimenti, si condivide la valutazione circa l'inutilità per il mutuatario, già posto nelle condizioni di conoscere i costi pagina 12 di 14 dell'operazione in funzione dei tempi di rimborso del capitale, di un'esplicita informazione circa il regime di capitalizzazione adottato per il rimborso. Il metodo di sviluppo utilizzato, in capitalizzazione composta, era comunque desumibile, come chiarito nella relazione, a fronte dell'indicazione dell'ammontare delle prime otto rate pari tutte ad euro 3834,89, in assenza di corresponsione di quota capitale.
Con riferimento invece alle modifiche intervenute ad ottobre 2011 i due finanziamenti venivano trasformati, come detto, in mutui con rimborso a rate mensili costanti alle condizioni sopra descritte, come da allegati piani di ammortamento.
Anche in tal caso, pertanto non si ravvisa nei finanziamenti per cui
è causa alcuna violazione delle disposizioni citate da parte attrice in punto di determinatezza delle condizioni contrattuali.
L'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della composizione per interessi e capitale rimborsato, sia pure basata sul tasso cristallizzato al momento della conclusione del contratto, trattandosi di contratti a tasso variabile, consentiva infatti al mutuatario di avere piena cognizione degli oneri restitutori collegati al piano e dell'esborso finale salvo le oscillazioni legate alla variabilità del tasso che, tuttavia, non incidono sulla sua determinabilità (sul punto tra le altre Cass.
Ordinanza n. 7382 del 19/03/2025).
Per le ragioni di cui sopra le domande avanzate dai signori
[...]
e devono Parte_2 Parte_1 essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del dm 147/2022 applicati ai valori medi.
Parimenti, devono essere poste a carico di parte attrice le spese di c.t.u.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 Il Tribunale Ordinario di Milano, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa: rigetta le domande avanzate da e Parte_2
; Parte_1 condanna e Pt_2 Parte_2 Parte_1 alla rifusione in favore di delle spese
[...] Controparte_5 di lite, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre i.v.a, c.p.a. e spese generali come per legge;
pone a carico degli attori le spese di c.t.u.
Così deciso in Milano il 25.10.2025.
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 14 di 14