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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 10/07/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott. Francesco RIZZI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, Pt_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 904/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 11.04.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...] CodiceFiscale_1
Cortonese n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Domenico Ferrante (C.F. CodiceFiscale_2
– pec: elettivamente domiciliato presso lo studio dello Email_1 Email_2
stesso in AP (SA) via Cavour n. 100, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona del suo procuratore speciale Avv. Tommaso Rotella, con sede CP_1 P.IVA_1
in Torino, corso Orbassano n. 367, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Mazzei (C.F. C.F._3
– pec: ) e Giulia Busato (C.F. – pec:
[...] Em_3 Email_4 CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ON (VR) Email_6
piazza Vittorio Emanuele n. 24, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Parte_2
a) In via preliminare e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il preposto appello e, per l'effetto riforma della Sentenza n. 302/2024 emessa dal Tribunale di Torino, sez. Civile, Giudice dott. Enrico
Astuni, nell'ambito del giudizio Rg n. 7073/2023, depositata in cancelleria in data 16 gennaio 2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano;
b) Revoca della provvisoria esecuzione del D.I. n. 335/2023 per tutto quanto sopra detto;
c) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 335/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 16 gennaio
2023
d) Sempre in accoglimento delle ragioni spiegate nel presente atto, accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 2) della presente trattazione
e) accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, per carenza di legittimazione passiva in capo al dott. Pt_2
a) Accertare e dichiarare senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato per le ragioni tutte esposte in narrativa;
b) Per l'effetto in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall' appellato dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata, CP_1
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE:
- confermare la sentenza di primo grado, oggi appellata, n. 302/2024 del 16/01/2024 del Tribunale di
Torino;
- conseguentemente, respingere tutte le domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_2 CP_1
perché infondate in fatto e in diritto, come sopra meglio illustrato;
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfettario, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo emesso in data 16.01.2023, la società chiedeva e CP_1 otteneva dal Tribunale di Torino, l'emissione dell'ingiunzione di pagamento n. 335/2023, con clausola di provvisoria esecutività, a carico di , per l'importo di € 5.145,40=, oltre interessi e spese, Parte_2
quale credito derivante dal contratto di locazione di autoveicolo senza conducente, sottoscritto tra le parti in data 15.09.2017.
La somma ingiunta era costituita da:
- € 1.291,66 quale canone di locazione e servizi aggiuntivi mese di agosto 2020;
- € 24,40 per addebiti spese amministrative per infrazioni Codice della Strada;
- € 3.943,28 per conguaglio chilometrico;
- € 595,40 per penale addebitata per danni al veicolo riscontrati al momento della restituzione.
Con atto di citazione del 22.03.2023, promuoveva opposizione avanti al Tribunale di Torino Parte_2
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, lamentando il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, quindi, l'improcedibilità della domanda, la carenza di titolarità del debito (ovvero la carenza di legittimazione passiva) avendo egli nel frattempo ceduto l'azienda, la genericità del ricorso e l'applicazione di tassi di mora usurari.
Esponeva il di aver stipulato in data 15.09.2017, in qualità di titolare della ditta individuale Pt_2
“Farmacia Creazzo del Dr. Mario GR con la società il contratto n. 5001208291 di locazione CP_1
a lungo termine di veicoli, senza conducente.
Detto contratto prevedeva il noleggio dell'automobile Alfa Romeo Stelvio, targata FV557GR, per la durata di 36 mesi, con canone mensile di € 1.058,74, oltre IVA.
Successivamente, con atto costitutivo di Società a responsabilità limitata, redatto in data 06.07.2020, il Dr.
aveva conferito l'Azienda alla comprendendovi le posizioni debitorie, Parte_2 Parte_3
tra le quali anche quella riferita al contratto di noleggio.
Non essendo più titolare dell'Azienda, ed essendo, di conseguenza, l'indirizzo pec disabilitato, i solleciti inviati dalla non erano pervenuti al Dr. il quale veniva a conoscenza della posizione debitoria CP_1 Pt_2
con la notifica del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di primo grado si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la chiedendo CP_1
il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza emessa l'11.05.2023, il Giudice di primo grado, rilevando che il contratto in esame non rientrava tra i contratti bancari o finanziari, riteneva non necessario, sotto il profilo normativo,
l'esperimento della mediazione e rinviava la causa all'udienza del 04.10.2023.
Con successiva ordinanza del 17.10.2023, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo, fissando l'udienza del 16.01.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza compariva solo la parte opposta, mentre l'opponente risultava assente.
2. Con sentenza n. 302/2024 del 16.01.2024, pubblicata in pari data, il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo, condannando l'opponente alla refusione delle spese legali.
In ordine alla legittimazione passiva il Tribunale richiamava la disposizione normativa ex art. 2560 c.c. secondo la quale l'alienante non era liberato dai debiti anteriori alla cessione d'azienda, salvo che vi fosse il consenso dei creditori, consenso nel caso di specie non provato.
Evidenziava inoltre il Giudice nella parte motiva: che il subentro nel contratto di locazione non risultava accettato da ai sensi dell'art. 33 condizioni generali di contratto;
che nell'atto di conferimento e nella CP_1
perizia allegata, il contratto de quo non era menzionato e, infine, che la riconsegna del bene oggetto del noleggio era stata fatta in data 20.11.2020, direttamente dal dott. in proprio e non dal Legale Parte_2
Rappresentante della società elementi, tutti, che confermavano la legittimazione Parte_3
passiva del Pt_2
Circa l'ammontare del debito, il Giudice rilevava che le voci di credito indicate da nella domanda CP_1
ingiuntiva, risultavano determinate e provate tramite la produzione in giudizio della relativa documentazione (fatture e verbale di riconsegna).
In ordine all'eccezione sollevata dal circa l'usurarietà degli interessi moratori applicati, il Tribunale Pt_2
rilevava la genericità dell'eccezione, perché il debitore non aveva indicati gli elementi sui quali era fondata l'affermazione che il tasso di mora e/o il tasso corrispettivo superavano il limite di cui alla legge n. 108/96.
3. Ritenendo erronea la decisione del Tribunale di Torino, con atto di citazione in appello notificato in data
12.07.2024 il dott. proponeva impugnazione avanti questa Corte. Parte_2
In via preliminare l'appellante richiamava la necessità, quale condizione di procedibilità della domanda, dell'esperimento della procedura di mediazione, ritenendo errata la decisione del Giudice di prime cure ove aveva ritenuto che il contratto di noleggio per il quale era causa non rientrasse tra i contratti bancari o finanziari previsti dal TUB.
Ad avviso del la procedura di mediazione era da ritenersi obbligatoria, perché l'art. 5, comma 1 bis Pt_2
del D.lgs 28/2010 faceva riferimento a “contratti bancari e non” e, pertanto, doveva interpretarsi nel senso che vi rientrava implicitamente anche il contratto in esame.
Quale secondo motivo di gravame l'appellante riteneva errata la decisione sotto il profilo della titolarità del debito, sostenendo che, anche se non specificatamente indicata nell'atto di conferimento dell'azienda, la posizione relativa alla doveva ritenersi ceduta alla Società a Responsabilità limitata “ CP_1 [...] essendo ricompresa nella voce “debiti mutui e finanziarie”. Parte_3
Col terzo motivo di gravame, il contestava la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice Pt_2
aveva ritenuto che il debito fosse stato adeguatamente e sufficientemente giustificato. La domanda contenuta nel decreto ingiuntivo era, invece, secondo l'appellante, generica, facendo riferimento ad un contratto di cui non era riportato il numero identificativo o data di sottoscrizione, non presentava un analitico numero dei ratei insoluti, dei mesi di riferimento, oltre che delle somme già versate.
Infine, l'appellante contestava la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto generica l'eccezione sugli interessi moratori, adducendo che, nel contratto, non erano indicati i tassi e le relative modalità applicative.
4. Tali essendo i motivi di gravame formulati da , nel giudizio avanti questa Corte si costituiva Parte_2
la parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2024, CP_1
chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma della sentenza di primo grado.
In ordine all'eccezione formulata dall'appellante circa il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, replicava che, a norma dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 28/2010, il CP_1
procedimento di mediazione non era obbligatorio per il contratto di noleggio e, dunque, non costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Per quanto riguardava la carenza di legittimazione passiva in capo al dott. replicava, Pt_2 CP_1
evidenziando quanto già rilevato dal Giudice di prime cure circa il dettato normativo dell'art. 2560 c.c. e l'art. 33 delle Condizioni Generali del contratto di locazione.
Circa la genericità del ricorso monitorio, l'appellata contestava la fondatezza delle avverse argomentazioni, adducendo che nell'atto erano stati indicati i dati essenziali del contratto di noleggio ed era stato specificato l'importo del debito residuo, inoltre, le doglianze dell'appellante non consideravano le allegazioni documentali, quali le condizioni generali, il contratto di noleggio, le fatture e l'apposita tabella contenente le specifiche voci che componevano il debito.
Sulla asserzione, da parte del in ordine alla usurarietà degli interessi moratori, replicava che, Pt_2 CP_1
come stabilito all'art. 30.3 delle condizioni generali “in caso di mancato pagamento, anche parziale, e fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata di cui al precedente art. 23, si riserva la facoltà di addebitare CP_1
al Cliente interessi di mora calcolati dalla data di scadenza pattuita a quella di effettivo pagamento ai sensi
e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni”; secondo l'appellata, dunque, non si comprendeva come gli interessi di mora potessero essere ritenuti usurari, essendo calcolati seguendo i parametri fissati della normativa vigente.
Tali essendo le difese delle parti, in sede di prima udienza, svolta in data 05.12.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
03.04.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito, la causa veniva assunta in decisione.
5. La Corte, letta ed esaminata la sentenza impugnata, letti e valutati gli atti delle parti, verificato il materiale probatorio e difensivo del primo grado, osserva quanto segue.
Quale primo motivo di gravame l'appellante ha sollevato la questione dell'improcedibilità del giudizio, a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione, eccezione proposta, per la prima volta, in sede di atto di citazione in opposizione e sulla quale il Giudice di prime cure si era espresso, in senso negativo, con ordinanza del 11.05.2023.
Ritiene la Corte che la censura non costituisca ammissibile motivo d'appello sotto un duplice aspetto.
In primo luogo, all'esito della statuizione negativa del Giudice di prime cure contenuta nell'ordinanza dell'11.05.2023, l'eccezione non veniva rinnovata dall'opponente nel giudizio avanti il Tribunale e, quindi, la riproposizione in appello deve ritenersi tardiva.
In secondo luogo, anche a voler prescindere dall'aspetto che precede, la formulazione della censura appare non conforme all'art. 342 c.p.c.
L'appellante, infatti, si è limitato a richiamare in modo generico l'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, affermando solo che il contratto de quo sarebbe ricompreso nella dizione “contratti bancari e non …” rinvenuta in una pronuncia della Corte di Cassazione citata (e che peraltro attiene a fattispecie del tutto difforme da quella in esame).
Osserva il Collegio che il rilievo, oltre che impreciso sotto l'aspetto del richiamo normativo, è del tutto generico, non evidenziando alcuna specificazione di riconducibilità degli elementi della fattispecie contrattuale dedotta in giudizio (contratto di noleggio) alla categoria dei contratti per i quali il Legislatore ha previsto la mediazione quale condizione di procedibilità.
L'assenza di tale specificazione rende il motivo di appello inammissibile.
Anche il secondo motivo di gravame vertente sulla questione della legittimazione passiva, si appalesa inammissibile all'esame della Corte.
Il motivo di appello censura solo parzialmente le plurime rationes decidendi della sentenza, affermando che, nell'atto di conferimento, il contratto de quo sarebbe stato ricompreso nella voce “debiti mutui e finanziarie”, ma nulla ha replicato sulla mancata prova del consenso del creditore (indimostrato) e sulla riconsegna del veicolo effettuata in data 20.11.2020 da in proprio, elementi espressamente Parte_2 indicati e richiamati dal Tribunale nella motivazione, quale fondamento della legittimazione passiva dell'appellante.
In ogni caso, trattandosi nella fattispecie di contratto già eseguito dal terzo contraente ( la norma CP_1
di riferimento è stata correttamente identificata nell'art. 2560 c.c. che richiede, ai fini della liberazione dell'alienante l'azienda, il consenso del creditore.
Consenso non presente nella fattispecie.
Per quanto concerne il terzo motivo di impugnazione, riguardante l'ammontare e la determinazione del debito, la Corte osserva che nel motivo di impugnazione l'appellante si è limitato a ripetere le argomentazioni del primo grado relative al contenuto del ricorso per ingiunzione, senza svolgere una critica agli elementi e ai documenti richiamati con precisione dal Tribunale nella sentenza che li aveva ritenuti rilevanti e sufficienti ai fini della prova delle singole voci di credito.
La documentazione prodotta da nel giudizio di primo grado non è stata oggetto di specifica CP_1
contestazione da parte del con il sorgere degli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. e neppure sono state Pt_2
esaminate e censurate le argomentazioni svolte in relazione ad essa nella sentenza impugnata.
Non sono state contestate, in particolare, le fatture poste a fondamento della domanda recanti le seguenti somme:
- € 1.291,66, a titolo di canone di locazione e servizi aggiuntivi mese di agosto 2020;
- € 24,40, per spese per infrazioni al Codice della Strada;
- € 3.943,28, per conguaglio chilometrico;
- € 595,40, per penale danni al veicolo;
né sono state sollevate contestazioni sulle voci ivi indicate, in ordine ai criteri di calcolo e alle disposizioni contrattuali poste a base della relativa giustificazione.
La genericità del motivo di appello impedisce a questa Corte ogni ulteriore valutazione.
Infine, anche l'ultimo motivo di gravame si palesa inammissibile, vuoi per la mera ripetizione di tesi già respinte dal Giudice di prime cure, vuoi perché gli interessi richiamati dall'appellata sono quelli normativamente previsti ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 e quindi per definizione non usurai, tanto più rivestendo il la qualità di professionista / imprenditore e non di consumatore nel contratto di Pt_2
noleggio.
In ragione delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal deve essere dichiarato Pt_2
inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e se ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM
55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia. La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto che segue illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese:
Valore della causa (da € 5.201 a € 26.000): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto da integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con Parte_2
conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 302/2024, Parte_2
pubblicata dal Tribunale di Torino in data 16.01.2024;
b) condanna l'appellante, , a rifondere all'appellata, le spese del presente Parte_2 CP_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre al rimborso forfettario in misura del
15%, nonché oltre CPA e IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR
30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ( ). Parte_2
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio tenuta il 03.07.2025.
IL CONSIGLIERE REL. AUS. IL PRESIDENTE dott.ssa Angela LABANCA dott.ssa Rossana ZAPPASODI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Rossana ZAPPASODI PRESIDENTE dott. Francesco RIZZI CONSIGLIERE dott.ssa Angela LABANCA CONSIGLIERE RELATORE, Pt_1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 904/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 11.04.2025, promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...] CodiceFiscale_1
Cortonese n. 40, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Domenico Ferrante (C.F. CodiceFiscale_2
– pec: elettivamente domiciliato presso lo studio dello Email_1 Email_2
stesso in AP (SA) via Cavour n. 100, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. in persona del suo procuratore speciale Avv. Tommaso Rotella, con sede CP_1 P.IVA_1
in Torino, corso Orbassano n. 367, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Mazzei (C.F. C.F._3
– pec: ) e Giulia Busato (C.F. – pec:
[...] Em_3 Email_4 CodiceFiscale_4
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ON (VR) Email_6
piazza Vittorio Emanuele n. 24, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
°°° °°° °°°
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: per parte appellante, : Parte_2
a) In via preliminare e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il preposto appello e, per l'effetto riforma della Sentenza n. 302/2024 emessa dal Tribunale di Torino, sez. Civile, Giudice dott. Enrico
Astuni, nell'ambito del giudizio Rg n. 7073/2023, depositata in cancelleria in data 16 gennaio 2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano;
b) Revoca della provvisoria esecuzione del D.I. n. 335/2023 per tutto quanto sopra detto;
c) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 335/2023 emesso dal Tribunale di Torino in data 16 gennaio
2023
d) Sempre in accoglimento delle ragioni spiegate nel presente atto, accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, per carenza di prova scritta del credito azionato e comunque per i motivi indicati nel punto 2) della presente trattazione
e) accertare e dichiarare la nullità del predetto decreto ingiuntivo, per carenza di legittimazione passiva in capo al dott. Pt_2
a) Accertare e dichiarare senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato per le ragioni tutte esposte in narrativa;
b) Per l'effetto in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall' appellato dinnanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio;
per parte appellata, CP_1
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni diversa istanza,
IN VIA PRINCIPALE:
- confermare la sentenza di primo grado, oggi appellata, n. 302/2024 del 16/01/2024 del Tribunale di
Torino;
- conseguentemente, respingere tutte le domande formulate dal sig. nei confronti di Parte_2 CP_1
perché infondate in fatto e in diritto, come sopra meglio illustrato;
[...]
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre a rimborso forfettario, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo emesso in data 16.01.2023, la società chiedeva e CP_1 otteneva dal Tribunale di Torino, l'emissione dell'ingiunzione di pagamento n. 335/2023, con clausola di provvisoria esecutività, a carico di , per l'importo di € 5.145,40=, oltre interessi e spese, Parte_2
quale credito derivante dal contratto di locazione di autoveicolo senza conducente, sottoscritto tra le parti in data 15.09.2017.
La somma ingiunta era costituita da:
- € 1.291,66 quale canone di locazione e servizi aggiuntivi mese di agosto 2020;
- € 24,40 per addebiti spese amministrative per infrazioni Codice della Strada;
- € 3.943,28 per conguaglio chilometrico;
- € 595,40 per penale addebitata per danni al veicolo riscontrati al momento della restituzione.
Con atto di citazione del 22.03.2023, promuoveva opposizione avanti al Tribunale di Torino Parte_2
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, lamentando il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria e, quindi, l'improcedibilità della domanda, la carenza di titolarità del debito (ovvero la carenza di legittimazione passiva) avendo egli nel frattempo ceduto l'azienda, la genericità del ricorso e l'applicazione di tassi di mora usurari.
Esponeva il di aver stipulato in data 15.09.2017, in qualità di titolare della ditta individuale Pt_2
“Farmacia Creazzo del Dr. Mario GR con la società il contratto n. 5001208291 di locazione CP_1
a lungo termine di veicoli, senza conducente.
Detto contratto prevedeva il noleggio dell'automobile Alfa Romeo Stelvio, targata FV557GR, per la durata di 36 mesi, con canone mensile di € 1.058,74, oltre IVA.
Successivamente, con atto costitutivo di Società a responsabilità limitata, redatto in data 06.07.2020, il Dr.
aveva conferito l'Azienda alla comprendendovi le posizioni debitorie, Parte_2 Parte_3
tra le quali anche quella riferita al contratto di noleggio.
Non essendo più titolare dell'Azienda, ed essendo, di conseguenza, l'indirizzo pec disabilitato, i solleciti inviati dalla non erano pervenuti al Dr. il quale veniva a conoscenza della posizione debitoria CP_1 Pt_2
con la notifica del decreto ingiuntivo.
Nel giudizio di primo grado si costituiva, con comparsa di costituzione e risposta, la chiedendo CP_1
il rigetto delle domande avversarie e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza emessa l'11.05.2023, il Giudice di primo grado, rilevando che il contratto in esame non rientrava tra i contratti bancari o finanziari, riteneva non necessario, sotto il profilo normativo,
l'esperimento della mediazione e rinviava la causa all'udienza del 04.10.2023.
Con successiva ordinanza del 17.10.2023, il Giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto ingiuntivo, fissando l'udienza del 16.01.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
A tale udienza compariva solo la parte opposta, mentre l'opponente risultava assente.
2. Con sentenza n. 302/2024 del 16.01.2024, pubblicata in pari data, il Tribunale di Torino respingeva l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo, condannando l'opponente alla refusione delle spese legali.
In ordine alla legittimazione passiva il Tribunale richiamava la disposizione normativa ex art. 2560 c.c. secondo la quale l'alienante non era liberato dai debiti anteriori alla cessione d'azienda, salvo che vi fosse il consenso dei creditori, consenso nel caso di specie non provato.
Evidenziava inoltre il Giudice nella parte motiva: che il subentro nel contratto di locazione non risultava accettato da ai sensi dell'art. 33 condizioni generali di contratto;
che nell'atto di conferimento e nella CP_1
perizia allegata, il contratto de quo non era menzionato e, infine, che la riconsegna del bene oggetto del noleggio era stata fatta in data 20.11.2020, direttamente dal dott. in proprio e non dal Legale Parte_2
Rappresentante della società elementi, tutti, che confermavano la legittimazione Parte_3
passiva del Pt_2
Circa l'ammontare del debito, il Giudice rilevava che le voci di credito indicate da nella domanda CP_1
ingiuntiva, risultavano determinate e provate tramite la produzione in giudizio della relativa documentazione (fatture e verbale di riconsegna).
In ordine all'eccezione sollevata dal circa l'usurarietà degli interessi moratori applicati, il Tribunale Pt_2
rilevava la genericità dell'eccezione, perché il debitore non aveva indicati gli elementi sui quali era fondata l'affermazione che il tasso di mora e/o il tasso corrispettivo superavano il limite di cui alla legge n. 108/96.
3. Ritenendo erronea la decisione del Tribunale di Torino, con atto di citazione in appello notificato in data
12.07.2024 il dott. proponeva impugnazione avanti questa Corte. Parte_2
In via preliminare l'appellante richiamava la necessità, quale condizione di procedibilità della domanda, dell'esperimento della procedura di mediazione, ritenendo errata la decisione del Giudice di prime cure ove aveva ritenuto che il contratto di noleggio per il quale era causa non rientrasse tra i contratti bancari o finanziari previsti dal TUB.
Ad avviso del la procedura di mediazione era da ritenersi obbligatoria, perché l'art. 5, comma 1 bis Pt_2
del D.lgs 28/2010 faceva riferimento a “contratti bancari e non” e, pertanto, doveva interpretarsi nel senso che vi rientrava implicitamente anche il contratto in esame.
Quale secondo motivo di gravame l'appellante riteneva errata la decisione sotto il profilo della titolarità del debito, sostenendo che, anche se non specificatamente indicata nell'atto di conferimento dell'azienda, la posizione relativa alla doveva ritenersi ceduta alla Società a Responsabilità limitata “ CP_1 [...] essendo ricompresa nella voce “debiti mutui e finanziarie”. Parte_3
Col terzo motivo di gravame, il contestava la sentenza di prime cure nella parte in cui il Giudice Pt_2
aveva ritenuto che il debito fosse stato adeguatamente e sufficientemente giustificato. La domanda contenuta nel decreto ingiuntivo era, invece, secondo l'appellante, generica, facendo riferimento ad un contratto di cui non era riportato il numero identificativo o data di sottoscrizione, non presentava un analitico numero dei ratei insoluti, dei mesi di riferimento, oltre che delle somme già versate.
Infine, l'appellante contestava la sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto generica l'eccezione sugli interessi moratori, adducendo che, nel contratto, non erano indicati i tassi e le relative modalità applicative.
4. Tali essendo i motivi di gravame formulati da , nel giudizio avanti questa Corte si costituiva Parte_2
la parte appellata, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.10.2024, CP_1
chiedendo il rigetto delle domande avversarie e la conferma della sentenza di primo grado.
In ordine all'eccezione formulata dall'appellante circa il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, replicava che, a norma dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 28/2010, il CP_1
procedimento di mediazione non era obbligatorio per il contratto di noleggio e, dunque, non costituiva condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Per quanto riguardava la carenza di legittimazione passiva in capo al dott. replicava, Pt_2 CP_1
evidenziando quanto già rilevato dal Giudice di prime cure circa il dettato normativo dell'art. 2560 c.c. e l'art. 33 delle Condizioni Generali del contratto di locazione.
Circa la genericità del ricorso monitorio, l'appellata contestava la fondatezza delle avverse argomentazioni, adducendo che nell'atto erano stati indicati i dati essenziali del contratto di noleggio ed era stato specificato l'importo del debito residuo, inoltre, le doglianze dell'appellante non consideravano le allegazioni documentali, quali le condizioni generali, il contratto di noleggio, le fatture e l'apposita tabella contenente le specifiche voci che componevano il debito.
Sulla asserzione, da parte del in ordine alla usurarietà degli interessi moratori, replicava che, Pt_2 CP_1
come stabilito all'art. 30.3 delle condizioni generali “in caso di mancato pagamento, anche parziale, e fatto salvo il diritto di risoluzione anticipata di cui al precedente art. 23, si riserva la facoltà di addebitare CP_1
al Cliente interessi di mora calcolati dalla data di scadenza pattuita a quella di effettivo pagamento ai sensi
e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche ed integrazioni”; secondo l'appellata, dunque, non si comprendeva come gli interessi di mora potessero essere ritenuti usurari, essendo calcolati seguendo i parametri fissati della normativa vigente.
Tali essendo le difese delle parti, in sede di prima udienza, svolta in data 05.12.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del
03.04.2025 per la rimessione in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito degli atti difensivi conclusivi.
All'esito, la causa veniva assunta in decisione.
5. La Corte, letta ed esaminata la sentenza impugnata, letti e valutati gli atti delle parti, verificato il materiale probatorio e difensivo del primo grado, osserva quanto segue.
Quale primo motivo di gravame l'appellante ha sollevato la questione dell'improcedibilità del giudizio, a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione, eccezione proposta, per la prima volta, in sede di atto di citazione in opposizione e sulla quale il Giudice di prime cure si era espresso, in senso negativo, con ordinanza del 11.05.2023.
Ritiene la Corte che la censura non costituisca ammissibile motivo d'appello sotto un duplice aspetto.
In primo luogo, all'esito della statuizione negativa del Giudice di prime cure contenuta nell'ordinanza dell'11.05.2023, l'eccezione non veniva rinnovata dall'opponente nel giudizio avanti il Tribunale e, quindi, la riproposizione in appello deve ritenersi tardiva.
In secondo luogo, anche a voler prescindere dall'aspetto che precede, la formulazione della censura appare non conforme all'art. 342 c.p.c.
L'appellante, infatti, si è limitato a richiamare in modo generico l'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28 del 2010, affermando solo che il contratto de quo sarebbe ricompreso nella dizione “contratti bancari e non …” rinvenuta in una pronuncia della Corte di Cassazione citata (e che peraltro attiene a fattispecie del tutto difforme da quella in esame).
Osserva il Collegio che il rilievo, oltre che impreciso sotto l'aspetto del richiamo normativo, è del tutto generico, non evidenziando alcuna specificazione di riconducibilità degli elementi della fattispecie contrattuale dedotta in giudizio (contratto di noleggio) alla categoria dei contratti per i quali il Legislatore ha previsto la mediazione quale condizione di procedibilità.
L'assenza di tale specificazione rende il motivo di appello inammissibile.
Anche il secondo motivo di gravame vertente sulla questione della legittimazione passiva, si appalesa inammissibile all'esame della Corte.
Il motivo di appello censura solo parzialmente le plurime rationes decidendi della sentenza, affermando che, nell'atto di conferimento, il contratto de quo sarebbe stato ricompreso nella voce “debiti mutui e finanziarie”, ma nulla ha replicato sulla mancata prova del consenso del creditore (indimostrato) e sulla riconsegna del veicolo effettuata in data 20.11.2020 da in proprio, elementi espressamente Parte_2 indicati e richiamati dal Tribunale nella motivazione, quale fondamento della legittimazione passiva dell'appellante.
In ogni caso, trattandosi nella fattispecie di contratto già eseguito dal terzo contraente ( la norma CP_1
di riferimento è stata correttamente identificata nell'art. 2560 c.c. che richiede, ai fini della liberazione dell'alienante l'azienda, il consenso del creditore.
Consenso non presente nella fattispecie.
Per quanto concerne il terzo motivo di impugnazione, riguardante l'ammontare e la determinazione del debito, la Corte osserva che nel motivo di impugnazione l'appellante si è limitato a ripetere le argomentazioni del primo grado relative al contenuto del ricorso per ingiunzione, senza svolgere una critica agli elementi e ai documenti richiamati con precisione dal Tribunale nella sentenza che li aveva ritenuti rilevanti e sufficienti ai fini della prova delle singole voci di credito.
La documentazione prodotta da nel giudizio di primo grado non è stata oggetto di specifica CP_1
contestazione da parte del con il sorgere degli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. e neppure sono state Pt_2
esaminate e censurate le argomentazioni svolte in relazione ad essa nella sentenza impugnata.
Non sono state contestate, in particolare, le fatture poste a fondamento della domanda recanti le seguenti somme:
- € 1.291,66, a titolo di canone di locazione e servizi aggiuntivi mese di agosto 2020;
- € 24,40, per spese per infrazioni al Codice della Strada;
- € 3.943,28, per conguaglio chilometrico;
- € 595,40, per penale danni al veicolo;
né sono state sollevate contestazioni sulle voci ivi indicate, in ordine ai criteri di calcolo e alle disposizioni contrattuali poste a base della relativa giustificazione.
La genericità del motivo di appello impedisce a questa Corte ogni ulteriore valutazione.
Infine, anche l'ultimo motivo di gravame si palesa inammissibile, vuoi per la mera ripetizione di tesi già respinte dal Giudice di prime cure, vuoi perché gli interessi richiamati dall'appellata sono quelli normativamente previsti ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 e quindi per definizione non usurai, tanto più rivestendo il la qualità di professionista / imprenditore e non di consumatore nel contratto di Pt_2
noleggio.
In ragione delle considerazioni che precedono, l'appello proposto dal deve essere dichiarato Pt_2
inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e se ne determina l'importo secondo i valori tariffari medi del DM
55/2014 e succ. mod. stabiliti secondo il valore della controversia. La liquidazione è compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificati dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147.
Il prospetto che segue illustra i criteri adottati nella liquidazione delle spese:
Valore della causa (da € 5.201 a € 26.000): fase di studio della controversia 1.134,00 fase introduttiva del giudizio 921,00 fase decisionale 1.911,00 totale compenso dovuto 3.966,00
In ultimo, richiamata la disposizione di cui all'art. 13 comma 1/quater, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo cui:
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'articolo 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, essendo l'appello proposto da integralmente respinto, la Corte provvede in conformità alla ridetta disposizione, con Parte_2
conseguente addebito dei relativi oneri a carico della parte.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Terza Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente pronunciando:
a) dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 302/2024, Parte_2
pubblicata dal Tribunale di Torino in data 16.01.2024;
b) condanna l'appellante, , a rifondere all'appellata, le spese del presente Parte_2 CP_1
grado di giudizio, liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre al rimborso forfettario in misura del
15%, nonché oltre CPA e IVA come per legge;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater, primo periodo DPR
30.05.2002 n. 115, a carico dell'appellante ( ). Parte_2
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio tenuta il 03.07.2025.
IL CONSIGLIERE REL. AUS. IL PRESIDENTE dott.ssa Angela LABANCA dott.ssa Rossana ZAPPASODI