Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/12/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02244/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02081/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2081 del 2022, proposto da NC AI, rappresentato e difeso dall’avv. Loreta Senatore, con domicilio eletto presso il suo studio in Castel San Lorenzo (SA), via F. Chiorazzi 97 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvloretasenatore@pec.ordineforense.salerno.it;
contro
Comune di Capaccio Paestum (SA), in persona del sindaco p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza urbanistica n. 84 del 29 settembre 2022, notificata il 4 ottobre 2022, recante ingiunzione alla demolizione delle opere abusive ivi descritte, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, incluso il verbale di sopralluogo prot. n. 2327 del 18 gennaio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 dicembre 2025 il dott. AL OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con ordinanza urbanistica n. 84 del 29 settembre 2022, notificata il 4 ottobre 2022, il Comune di Capaccio Paestum, sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza e compendiati nel verbale prot. n. 2327 del 18 gennaio 2022, ha ingiunto a NC AI la demolizione di opere abusivamente eseguite, in difetto del prescritto permesso di costruire, sull’immobile distinto nel locale catasto al foglio n. 42, particella n. 566 – collocato in zona E3, di rilevante interesse ambientale, del vigente PRG e sottoposto a vincolo sismico (zona S6) e paesaggistico (art. 136, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) – e consistenti nei seguenti ampliamenti dell’edificato: a) sala ristorante estesa per mq 38,50 e con un volume di mc 125,00; b) sala ristorante di mq 86,00 e con volumetria di mc 258,00, realizzata in ulteriore ampliamento del manufatto sub a) e composta da una struttura sottostante adibita a deposito e di una sala a livello;
Considerato che con il ricorso all’esame, notificato il 25 novembre 2022 e depositato il 13 dicembre 2022, V.M. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, lamentando:
I) violazione degli artt. 22, comma 1 e 31, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 4, l. reg. 11 novembre 2019 n. 19, 3, l. reg. 28 novembre 2000 n. 15, oltre ad eccesso di potere, perché le opere di cui è stata ingiunta la demolizione sarebbero pienamente conformi a legge, non superando il venti per cento della volumetria preesistente e non rientrando in area vincolata, essendo collocate all’esterno del perimetro del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, e che sarebbero comunque realizzabili mediante semplice s.c.i.a. in luogo del permesso di costruire;
II) violazione degli artt. 24 Cost. e 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, perché non è stata notificata al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento repressivo edilizio, mentre “ attraverso un leale e collaborativo dialogo con l’amministrazione, si sarebbe potuta trovare una soluzione condivisa alla vicenda in esame, con risparmio di tempo e costi sia per il ricorrente che per l’ente civico ”;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato, oltre che non sostenuto da alcun supporto probatorio, atteso che ciò che l’ente pubblico ha contestato è l’assenza di permesso di costruire per la realizzazione di opere di nuova costruzione in ampliamento all’edificato esistente, senza che parte ricorrente abbia dimostrato, come era suo onere, che tale titolo abilitativo non fosse necessario, con susseguente legittimità dell’ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi rivoltagli;
Ritenuto che anche il secondo ordine di censure sia ictu oculi destituito di qualunque fondamento, dato che l’esercizio del potere repressivo degli illeciti edilizi ha natura vincolata e, quindi, non v’è alcuno spazio per “ una soluzione condivisa ” dell’abuso, il cui unico epilogo è quello dell’applicazione della sanzione ripristinatoria prefigurata dalla legge, rispetto alla quale parte ricorrente, neppure in giudizio, ha offerto alcun elemento volto a dimostrare che la valutazione del Comune di Capaccio Paestum fosse erronea e che, se tempestivamente versato nel procedimento attraverso la fase partecipativa, avrebbe potuto determinare un differente esito della vicenda e ciò tenuto anche conto che la comunicazione di avvio prevista dall’art. 7, l. n. 241 del 1990, non è necessaria nell’ambito dei procedimenti repressivi edilizi (TAR Campania, Salerno, sez. II, 13 novembre 2025 n. 1866; sez. II, 30 ottobre 2025 n. 1759; sez. II, 17 ottobre 2025 n. 1703; sez. II, 16 ottobre 2025 n. 1688);
Dato atto che non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituito l’ente locale risultato vittorioso;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
AL OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL OR | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO