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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/06/2025, n. 528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 528 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.2732/2024, promosso da Parte_1
in persona dell'Amm.re Unico, , difeso
[...] Parte_2
e rappresentato come da giusta delega in calce su foglio separato dall'Avv.
LA TT, presso il cui studio legale risulta elettivamente domiciliata, sito in Frosinone, via Cesare Terranova n.6
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Santigli e CP_1 dall'Avv. Antonio Diurni, giusta procura in atti, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le notifiche sugli indirizzi di posta elettronica certificata indicati
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art.414 c.p.c., la Parte_1 ha convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale ,
[...] CP_1 chiedendo di accertare e dichiarare la violazione degli obblighi contrattuali di fedeltà e dei correlati doveri di non concorrenza, segretezza e riservatezza da parte convenuto durante il rapporto di lavoro intercorso tra le parti. Per
l'effetto, la società ha chiesto di condannare il convenuto al risarcimento del danno, da quantificare nell'importo di €.120.000,00 o in quello maggiore e/o minore accertato, anche in via equitativa ex art.1226 c.c., sulla scorta della
1 retribuzione complessiva percepita nel periodo settembre 2019/dicembre
2023, comprensivo di TFR, ferie e straordinari, ritenuto più di giustizia in corso di causa. La società ha anche chiesto di accertare e dichiarare o il fatto doloso o colposo posto in essere dal resistente ed il conseguente danno ingiusto, condannando il medesimo ex artt.2043 c.c. e 2059 c.c., quale danno non patrimoniale, al pagamento del risarcimento del danno in favore della ricorrente nella somma da determinarsi in via equitativa ai sensi dell'art.1226 c.c., oltre interessi legali come per legge.
Si è costituito il convenuto, chiedendo di rigettare il ricorso avanzato dalla società, in quanto infondato in fatto e diritto.
All'udienza di discussione, la difesa attorea ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, rinunciando alla domanda e all'azione. Tale rinuncia – per la quale non è richiesta l'adozione di forme particolari, né
l'accettazione della controparte - determina la cessazione della materia del contendere.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese di causa possono interamente compensarsi tra le parti, tenuto conto della concorde richiesta effettuata in questo senso dai procuratori di entrambe le parti .
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Frosinone, 4.6.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
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