Articolo 1 della Legge 18 marzo 1959, n. 134
Articolo 2
Versione
29 aprile 1959
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Versione
29 novembre 1966
Art. 1.
E' autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall' art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408 , per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.
Detti alloggi possono essere costruiti anche in localita' che non siano capoluoghi di Provincia. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 18 ottobre 1966, n. 931 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all' articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134 , e' autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 132.000.000."
Entrata in vigore il 29 novembre 1966