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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
RG 4395/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO MANFREDI, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Campana (CS), alla via Farmacista Manfredi n. 27, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 21/09/2022,
[...]
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di Parte_1 CP_1 vecchiaia a carico della gestione coltivatori diretti, con decorrenza dal 01/02/1990 e condanna al versamento degli arretrati da tale data, oltre accessori. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Ha dedotto di possedere, alla data del 01/02/1990, il requisito dei 65 anni di età, insieme a 798 settimane di contribuzione per lavoro autonomo come coltivatore diretto, per il periodo dal 1/01/1957 al 31/12/1973. Ha chiesto, inoltre, il riconoscimento dei contribuiti figurativi per il servizio di leva, svolto dal 6/05/1943 al 31/12/1947 per come attestato dal Comando militare di Cosenza, ai fini del calcolo del rateo della prestazione richiesta.
è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto, per le ragioni di seguito indicate.
I. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico della gestione coltivatori diretti va riconosciuto al ricorrente in ragione della prova fornita degli elementi costitutivi, ossia dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa applicabile, che in questo caso è rappresentata dal d. lgs. 503/1992 e dalla legge 335/1995 (in particolare, l'art. 2, comma 3, lett. a), d. lgs. 503/1992 prevede quanto segue in ordine al requisito contributivo: “3. In deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992 (…)”).
Il ricorrente ha raggiunto i 65 anni di età in data 30/01/1990 (essendo nato il [...] come si evince dagli atti) e ha maturato i richiesti 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 come lavoratore autonomo. Infatti, dalla comunicazione certificativa del conto assicurativo in atti risulta confermata la sussistenza di oltre 15 anni di anzianità contributiva come lavoratore agricolo autonomo, dal 1/01/1957 al 31/12/1973.
Dunque, va riconosciuta la sussistenza dei requisiti per la pensione di vecchiaia a carico della gestione lavoratori autonomi in agricoltura e coltivatori diretti dalla loro maturazione, ossia dal 01/02/1990.
2 Non rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione che la domanda sia stata presentata solo in data 25/05/2021, in quanto il diritto avente ad oggetto il trattamento pensionistico come tale, distinto da quello ai singoli ratei, trova il proprio fondamento nella rilevanza degli interessi che ne sono alla base e che ricevono tutela dall'art. 38 Cost. e va considerato alla stregua di un bene primario, come tale non soggetto a prescrizione né ad atti di disposizione (cfr. Cass. n. 9219/2003).
II. Nemmeno osta di per sé al riconoscimento del diritto il dedotto godimento della pensione di invalidità da dipendente n. 18000122, categoria IO, con decorrenza dal 1/12/1983 (in ordine alla quale non è stata prodotta documentazione), fermo restando il diritto alla trasformazione a domanda dell'interessato, non potendosi realizzare in modo automatico al perfezionarsi dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Posto che, secondo quanto dedotto in ricorso, dal 1/12/1983 il ricorrente ha percepito la pensione di invalidità, la domanda amministrativa di pensione di vecchiaia presentata per la prima volta in data
25/05/2021 deve intendersi come opzione per la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, trasformazione che avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di trasformazione del titolo (cfr. ex multis Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 3855 del 17/02/2011: «La trasformazione della pensione di invalidità acquisita nella vigenza del regime di cui all'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, in pensione di vecchiaia è consentita solo se sussistono i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest'ultima prestazione - non essendo utilizzabili a tal fine, figurativamente,
i periodi di fruizione della pensione di invalidità senza svolgimento di attività lavorativa - ed opera come effetto di una specifica opzione dell'assicurato; ne consegue che il diritto alla conversione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda amministrativa e non dà titolo alla conservazione del più favorevole trattamento economico eventualmente in godimento, essendo ricollegata la trasformazione del titolo alla libera scelta dell'assicurato e non ad automatismi che possano giustificare l'irriducibilità del trattamento»).
Dunque, considerato che la pensione di invalidità è attualmente in godimento, deve essere CP_1 condannato al pagamento di eventuali differenze sui singoli ratei maturati, oltre accessori come per legge, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ossia dal
1/06/2021, e fino al soddisfo, nonché al pagamento, a far data dalla presente pronuncia, della sola pensione di vecchiaia.
III. Deve, invece, essere rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto del ricorrente all'accredito della contribuzione figurativa per il periodo corrispondente al servizio di leva (dal 6/05/1943 al 31/12/1947), per l'intervenuta prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi. Infatti, il diritto
3 all'accredito dei contributi figurativi non può essere esercitato in ogni tempo, ma deve necessariamente essere sottoposto ad un termine di prescrizione (come l'esercizio di ogni diritto), ed il relativo termine non può che essere quello fissato, per tutti i contributi previdenziali, dall'art. 3 comma 9 della legge n.
335/1995. Una cosa è, infatti, il diritto a pensione come diritto irrinunciabile e imprescrittibile, altro è
l'accredito di singoli periodi contributivi quale che sia la loro qualificazione.
IV. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accerta la sussistenza in capo a dei requisiti per il riconoscimento della Parte_1 pensione di vecchiaia a carico della gestione lavoratori autonomi in agricoltura e coltivatori diretti dal 01/02/1990.
- Dichiara il diritto di alla trasformazione della pensione di invalidità, Parte_1 attualmente in godimento, in pensione di vecchiaia e, per l'effetto, condanna a corrispondere CP_1 in suo favore eventuali differenze sui singoli ratei maturati, oltre accessori come per legge, dal
1/06/2021, e fino al soddisfo, nonché al pagamento, a far data dalla presente pronuncia, della sola pensione di vecchiaia.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 04/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
4
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Castrovillari
Sezione Civile
Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to FRANCESCO MANFREDI, elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio del difensore in Campana (CS), alla via Farmacista Manfredi n. 27, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 21/09/2022,
[...]
ha convenuto in giudizio chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di Parte_1 CP_1 vecchiaia a carico della gestione coltivatori diretti, con decorrenza dal 01/02/1990 e condanna al versamento degli arretrati da tale data, oltre accessori. Spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Ha dedotto di possedere, alla data del 01/02/1990, il requisito dei 65 anni di età, insieme a 798 settimane di contribuzione per lavoro autonomo come coltivatore diretto, per il periodo dal 1/01/1957 al 31/12/1973. Ha chiesto, inoltre, il riconoscimento dei contribuiti figurativi per il servizio di leva, svolto dal 6/05/1943 al 31/12/1947 per come attestato dal Comando militare di Cosenza, ai fini del calcolo del rateo della prestazione richiesta.
è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto, per le ragioni di seguito indicate.
I. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico della gestione coltivatori diretti va riconosciuto al ricorrente in ragione della prova fornita degli elementi costitutivi, ossia dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa applicabile, che in questo caso è rappresentata dal d. lgs. 503/1992 e dalla legge 335/1995 (in particolare, l'art. 2, comma 3, lett. a), d. lgs. 503/1992 prevede quanto segue in ordine al requisito contributivo: “3. In deroga ai commi 1 e 2: a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992 (…)”).
Il ricorrente ha raggiunto i 65 anni di età in data 30/01/1990 (essendo nato il [...] come si evince dagli atti) e ha maturato i richiesti 15 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992 come lavoratore autonomo. Infatti, dalla comunicazione certificativa del conto assicurativo in atti risulta confermata la sussistenza di oltre 15 anni di anzianità contributiva come lavoratore agricolo autonomo, dal 1/01/1957 al 31/12/1973.
Dunque, va riconosciuta la sussistenza dei requisiti per la pensione di vecchiaia a carico della gestione lavoratori autonomi in agricoltura e coltivatori diretti dalla loro maturazione, ossia dal 01/02/1990.
2 Non rileva ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione che la domanda sia stata presentata solo in data 25/05/2021, in quanto il diritto avente ad oggetto il trattamento pensionistico come tale, distinto da quello ai singoli ratei, trova il proprio fondamento nella rilevanza degli interessi che ne sono alla base e che ricevono tutela dall'art. 38 Cost. e va considerato alla stregua di un bene primario, come tale non soggetto a prescrizione né ad atti di disposizione (cfr. Cass. n. 9219/2003).
II. Nemmeno osta di per sé al riconoscimento del diritto il dedotto godimento della pensione di invalidità da dipendente n. 18000122, categoria IO, con decorrenza dal 1/12/1983 (in ordine alla quale non è stata prodotta documentazione), fermo restando il diritto alla trasformazione a domanda dell'interessato, non potendosi realizzare in modo automatico al perfezionarsi dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Posto che, secondo quanto dedotto in ricorso, dal 1/12/1983 il ricorrente ha percepito la pensione di invalidità, la domanda amministrativa di pensione di vecchiaia presentata per la prima volta in data
25/05/2021 deve intendersi come opzione per la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia, trasformazione che avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di trasformazione del titolo (cfr. ex multis Cass.,
Sez. Lav., Sentenza n. 3855 del 17/02/2011: «La trasformazione della pensione di invalidità acquisita nella vigenza del regime di cui all'art. 10 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, in pensione di vecchiaia è consentita solo se sussistono i requisiti assicurativi e contributivi propri di quest'ultima prestazione - non essendo utilizzabili a tal fine, figurativamente,
i periodi di fruizione della pensione di invalidità senza svolgimento di attività lavorativa - ed opera come effetto di una specifica opzione dell'assicurato; ne consegue che il diritto alla conversione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda amministrativa e non dà titolo alla conservazione del più favorevole trattamento economico eventualmente in godimento, essendo ricollegata la trasformazione del titolo alla libera scelta dell'assicurato e non ad automatismi che possano giustificare l'irriducibilità del trattamento»).
Dunque, considerato che la pensione di invalidità è attualmente in godimento, deve essere CP_1 condannato al pagamento di eventuali differenze sui singoli ratei maturati, oltre accessori come per legge, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, ossia dal
1/06/2021, e fino al soddisfo, nonché al pagamento, a far data dalla presente pronuncia, della sola pensione di vecchiaia.
III. Deve, invece, essere rigettata la domanda volta al riconoscimento del diritto del ricorrente all'accredito della contribuzione figurativa per il periodo corrispondente al servizio di leva (dal 6/05/1943 al 31/12/1947), per l'intervenuta prescrizione quinquennale, in assenza di atti interruttivi. Infatti, il diritto
3 all'accredito dei contributi figurativi non può essere esercitato in ogni tempo, ma deve necessariamente essere sottoposto ad un termine di prescrizione (come l'esercizio di ogni diritto), ed il relativo termine non può che essere quello fissato, per tutti i contributi previdenziali, dall'art. 3 comma 9 della legge n.
335/1995. Una cosa è, infatti, il diritto a pensione come diritto irrinunciabile e imprescrittibile, altro è
l'accredito di singoli periodi contributivi quale che sia la loro qualificazione.
IV. La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
***
Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Accerta la sussistenza in capo a dei requisiti per il riconoscimento della Parte_1 pensione di vecchiaia a carico della gestione lavoratori autonomi in agricoltura e coltivatori diretti dal 01/02/1990.
- Dichiara il diritto di alla trasformazione della pensione di invalidità, Parte_1 attualmente in godimento, in pensione di vecchiaia e, per l'effetto, condanna a corrispondere CP_1 in suo favore eventuali differenze sui singoli ratei maturati, oltre accessori come per legge, dal
1/06/2021, e fino al soddisfo, nonché al pagamento, a far data dalla presente pronuncia, della sola pensione di vecchiaia.
- Rigetta per il resto il ricorso.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 04/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
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