Articolo 1 della Legge 10 marzo 1904, n. 85
Versione
5 aprile 1904
Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutiva la Convenzione stipulata in Roma fra i Ministri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e delle Finanze per conto dello Stato ed il senatore Erasmo Piaggio, direttore della Navigazione Generale Italiana (Societa' riunite Florio e Rubattino) rappresentante il Consiglio d'amministrazione della Societa' medesima, per la transazione amichevole di alcune controversie concernenti il cessato esercizio della ferrovia Tunisi-Goletta, mediante la cessione allo Stato di terreni gia' di pertinenza di quella ferrovia ed adiacenti all'edificio scolastico denominato «Asilo Garibaldi» in Tunisi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 marzo 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Tedesco.
L. Luzzatti.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Entrata in vigore il 5 aprile 1904