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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2024, n. 2201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2201 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 9399/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.8.2024 da
1) Parte_1
nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], 20100 Milano con l'Avv. Irene Margelli e l'avv. Angelita Casati presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Palermo, il 27.8.1973 cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...], 20100 Milano
pagina 1 di 4 con l'Avv. Irene Margelli e l'avv. Angelita Casati presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali in data 7.6.2003 hanno contratto matrimonio concordatario, con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Milano dell'anno 2003, R. 03, n. 0392, p. 2, s. A, in regime di comunione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.8.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
* previsione di un assegno di mantenimento mensile a carico del signor e a beneficio Parte_2
della signora del valore di euro 500,00 per il termine che intercorre tra separazione e Pt_1
divorzio,
* cessione dell'intera quota della pari all'80% del capitale sociale, di cui è Controparte_1
titolare la signora , a favore del signor ad un prezzo pari al valore nominale delle Pt_1 Parte_2
quote, e così pari ad Euro 8.000,00, da perfezionarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, con ripartizione in pari quote di tutte le relative spese necessarie
(imposte e onorari notarili già determinati in complessivi euro 1.388,92).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, nonché la volontà di non volersi riconciliare e di voler procedere con la separazione personale.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
pagina 2 di 4 Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio in data 7.6.2003 con atto trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Milano dell'anno 2003, R. 03, n. 0392, p. 2, s. A
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato
Così deciso in Milano, il 20.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 3 di 4 Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 4 di 4