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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5196/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA Part (GIÀ VI. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Parte_2
Cristiano Marrazzo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Mariarosaria Novi, CP_2 come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Par Con atto ritualmente notificato la Vi. (ora Parte_2 CP_1 faceva appello avverso la sentenza n. n. 3945/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di , condannando CP_2 Par la a restituire a la somma di Euro 974,00 pari al Parte_2 CP_2 prezzo versato per il cellulare acquistato, oltre accessori e spese di giudizio, deducendo l'erroneità della decisione sotto vari profili. Si costituiva in giudizio l'appellato in intestazione, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungeva che la sentenza appellata era completa correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Invero con riferimento alla determinazione del valore della causa, esso va riferito al valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado e quindi, considerato il valore della domanda (e anche della sentenza appellata) entro il valore di euro 1.100,00.
Tanto premesso - con riferimento all'ammissibilità dell'appello- si osserva, in diritto, che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma 2, c.p.c., non
è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo che il giudicante avrebbe fatto applicazione di una norma di legge non invocata dalla controparte” (Cassazione civile, sez. III,
25/02/2005, n. 4079). Anche Cassazione civile, sez. II, 01/03/2007, n. 4890 ha ribadito che “in tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli art. 339 comma 3 e 113 comma 2 c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per
Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal g.d.p. in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza”.
Orbene, dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lg. n. 40 del 2006, le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria è possibile l'appello solo “a motivi limitati” ex art. 339, co. 3, c.p.c.: tali sentenze sono dunque appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, tuttavia, è opportuno precisare che la costante –e condivisibile- giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinate la regola equitativa del caso concreto, giacché il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questo si è ispirato per disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che -non essendo oggettivizzati in norme- devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/09/2011,
n.19724; Cassazione civile n. 284/07 e Cassazione civile n. 8466/10; nonché
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 18/03/2019, n.360). In particolare,
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n.3005, ha chiaramente affermato che
“in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia
è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”.
Pertanto, riassumendo quanto sin qui argomentato, 1) le sentenze del
Giudice di Pace relative a cause con valore entro i 1.100,00 Euro (valore da determinarsi secondo gli artt. 10 e ss. c.p.c., cfr. Cass. S.U. 14/12/1998 n.
12542) che non si riferiscano a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., sono decise secondo equità senza che il Giudice di Pace abbia alcuna discrezionalità al riguardo (per questo si parla di “equità necessaria”), con la conseguenza che l'appello avverso tali sentenze è inammissibile (essendo ricorribili solo per
Cassazione); 2) le sentenze in esame, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113, co. 3 c.p.c. e 339, co. 3, c.p.c., sono appellabili unicamente per violazione delle norme sul procedimento, ovvero per violazione di norme costituzionali o comunitarie, o –ancora- per violazione dei principi regolatori della materia (violazioni che, evidentemente, vanno specificamente dedotte ed argomentate).
Né la sentenza impugnata si riferisce a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., atteso che è incontestato e pacifico tra le parti che trattasi di semplice acquisto di apparecchio telefonico e non di sottoscrizione di un rapporto di telefonia.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 Ciò posto, l'appello in esame rientra per valore nella giurisdizione equitativa necessaria nel senso sopra chiarito, per cui la impugnata sentenza non è appellabile ma solo ricorribile per Cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale (valore della causa fino ad euro 1.100,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in euro 662,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante un importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 3/1/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5196/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
TRA Part (GIÀ VI. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 Parte_2
Cristiano Marrazzo, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Virginia Mariarosaria Novi, CP_2 come da procura in atti
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 20/11/2024, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Par Con atto ritualmente notificato la Vi. (ora Parte_2 CP_1 faceva appello avverso la sentenza n. n. 3945/2015 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, che aveva accolto la domanda di , condannando CP_2 Par la a restituire a la somma di Euro 974,00 pari al Parte_2 CP_2 prezzo versato per il cellulare acquistato, oltre accessori e spese di giudizio, deducendo l'erroneità della decisione sotto vari profili. Si costituiva in giudizio l'appellato in intestazione, eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3 c.p.c., rientrando la sentenza appellata tra quelle di valore inferiore ad euro 1.100,00 di cui all'art. 113 comma 2 c.p.c., appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Aggiungeva che la sentenza appellata era completa correttamente motivata in fatto e diritto su tutte le questioni sollevate nel corso del giudizio.
L'appello va dichiarato inammissibile.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Invero con riferimento alla determinazione del valore della causa, esso va riferito al valore della materia sottoposta alla cognizione del giudice di primo grado e quindi, considerato il valore della domanda (e anche della sentenza appellata) entro il valore di euro 1.100,00.
Tanto premesso - con riferimento all'ammissibilità dell'appello- si osserva, in diritto, che “le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a euro 1.100,00 (in precedenza due milioni di lire) sono da considerare sempre pronunciate secondo equità per testuale disposizione normativa anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all'equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all'equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza, "sic et simpliciter", della norma giuridica applicata alla regola di equità. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace, pronunciata a norma del citato art. 113, comma 2, c.p.c., non
è impugnabile con ricorso per cassazione per violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo che il giudicante avrebbe fatto applicazione di una norma di legge non invocata dalla controparte” (Cassazione civile, sez. III,
25/02/2005, n. 4079). Anche Cassazione civile, sez. II, 01/03/2007, n. 4890 ha ribadito che “in tema d'impugnazione di sentenze del giudice di pace, in base al combinato disposto dagli art. 339 comma 3 e 113 comma 2 c.p.c. sono da ritenersi inappellabili (e perciò immediatamente ricorribili per
Cassazione) tutte le sentenze pronunciate dal g.d.p. in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, a tal fine dovendo considerarsi non il contenuto della decisione ma, appunto, solamente il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli art. 10 e ss. c.p.c. in tema di competenza”.
Orbene, dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lg. n. 40 del 2006, le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria è possibile l'appello solo “a motivi limitati” ex art. 339, co. 3, c.p.c.: tali sentenze sono dunque appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
Al riguardo, tuttavia, è opportuno precisare che la costante –e condivisibile- giurisprudenza di merito e di legittimità ha affermato che in tema di giudizio di equità, i principi informatori della materia non rappresentano una regola di giudizio, ma una limitazione del potere discrezionale nel determinate la regola equitativa del caso concreto, giacché il
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 risultato della scelta operata dal giudice, pur potendo non coincidere con quello raggiunto dal legislatore, dovrà necessariamente rispettare i principi ai quali questo si è ispirato per disciplinare la materia. Pertanto, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia, deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che -non essendo oggettivizzati in norme- devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (cfr. Cassazione civile sez. III, 27/09/2011,
n.19724; Cassazione civile n. 284/07 e Cassazione civile n. 8466/10; nonché
Tribunale Nocera Inferiore sez. I, 18/03/2019, n.360). In particolare,
Cassazione civile sez. VI, 11/02/2014, n.3005, ha chiaramente affermato che
“in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia
è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto”.
Pertanto, riassumendo quanto sin qui argomentato, 1) le sentenze del
Giudice di Pace relative a cause con valore entro i 1.100,00 Euro (valore da determinarsi secondo gli artt. 10 e ss. c.p.c., cfr. Cass. S.U. 14/12/1998 n.
12542) che non si riferiscano a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., sono decise secondo equità senza che il Giudice di Pace abbia alcuna discrezionalità al riguardo (per questo si parla di “equità necessaria”), con la conseguenza che l'appello avverso tali sentenze è inammissibile (essendo ricorribili solo per
Cassazione); 2) le sentenze in esame, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 113, co. 3 c.p.c. e 339, co. 3, c.p.c., sono appellabili unicamente per violazione delle norme sul procedimento, ovvero per violazione di norme costituzionali o comunitarie, o –ancora- per violazione dei principi regolatori della materia (violazioni che, evidentemente, vanno specificamente dedotte ed argomentate).
Né la sentenza impugnata si riferisce a rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con moduli o formulari ai sensi dell'art. 1342 c.c., atteso che è incontestato e pacifico tra le parti che trattasi di semplice acquisto di apparecchio telefonico e non di sottoscrizione di un rapporto di telefonia.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 Ciò posto, l'appello in esame rientra per valore nella giurisdizione equitativa necessaria nel senso sopra chiarito, per cui la impugnata sentenza non è appellabile ma solo ricorribile per Cassazione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale (valore della causa fino ad euro 1.100,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in euro 662,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Dichiara la sussistenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante un importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in data 3/1/2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4