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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/05/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 209 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto azione di adempimento, riservata in decisione all'udienza del 29.10.2024 e vertente
TRA
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Bonalume che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione;
Attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Fabio Lombardi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la (già Parte_1 [...]
, nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dalle società Hera Parte_2
Comm S.r.l. e Gala S.p.A., nei confronti del lo evocava in Controparte_1
giudizio al fine di vederlo condannare al pagamento di € 313.638,53, per sorte capitale, giuste fatture in atti, oltre interessi moratori, maturati e maturandi, al tasso di cui al D.
Lgs. 231/2002, dalla data di sottoscrizione dei contratti di cessione fino al soddisfo, per le fatture emesse da Hera Comm S.r.l. e dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo, per quelle emesse da Gala S.p.A., con applicazione dell'effetto anatocistico a partire dalla proposizione della domanda giudiziale per le fatture scadute da oltre sei mesi e risarcimento del danno subito nella misura di € 40,00 per ciascuna fattura rimasta impagata, secondo le previsioni dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2002.
1 In subordine, in caso di contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali da parte dell'Ente debitore, l'attrice spiegava azione di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Il , pur regolarmente citato, non si costituiva in giudizio e, con Controparte_1
ordinanza del 16/09/2021, veniva dichiarato contumace dal precedente Giudicante.
In data 07.07.2022, depositava una nota in cui dava atto di aver Parte_1
erroneamente azionato nel giudizio de quo i crediti riportati nell'elenco prodotto sub doc.
2 (Elenco Sorta Capitale_1), già oggetto di altro procedimento, dichiarando, quindi, di rinunciarvi e di voler proseguire il giudizio unicamente per gli altri crediti azionati
(riducendo la sorta capitale alla minor somma di € 189.541,43).
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ed acquisita ulteriore documentazione prodotta da parte attrice, la sottoscritta (che nelle more ereditava il ruolo) rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.06.2024, poi rinviata per motivi elettorali al 29.10.2024.
Con comparsa di risposta del 25.10.2024, si costituiva in giudizio il
[...]
, il quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione attiva CP_1 dell'attrice, perché l'Ente convenuto non aveva prestato alcun consenso alla cessione del credito tra le società fornitrici dei servizi e (ritenuto Parte_2 necessario ai sensi dell'art. 9 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248, richiamato dall'art. 70, comma 3, del Regio Decreto n. 2440/1923), quindi - ed in subordine - chiedeva accertarsi e dichiararsi che le somme pretese dall'attrice non erano comunque dovute avendo già effettuato pagamenti per un totale di € 493.305,46 a totale tacitazione di ogni pretesa, a seguito di accordo transattivo con la società il convenuto chiedeva - Pt_1 CP_1
in ogni caso - dichiararsi l'inesistenza e/o la non azionabilità della pretesa creditoria per la mancanza di un contratto scritto tra gli organi gestori e di rappresentanza dell'Ente e la società di fornitura del servizio.
All'udienza del 29.10.2024 – quindi - la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
La domanda è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento, nei termini che si vanno a precisare.
Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione di invalidità dei contratti di cessione del credito, per assenza del consenso del debitore ceduto alla cessione.
È opportuno evidenziare che la materia è soggetta ad una disciplina complessa e frutto
2 della stratificazione di numerosi interventi normativi succedutisi nel tempo, con funzione derogatoria rispetto al principio della libera cedibilità del credito stabilito artt. 1260 e ss.
c.c..
In particolare, l'all. E, 3 art. 9, della L. 2248/1865 (c.d. L.A.C., tutt'oggi in vigore) così recita: “Sul prezzo dei contratti in corso non potrà aver effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione interessata”.
La disposizione viene, poi, espressamente richiamata dall'art. 70 del R.D. 2440/1923
(recante disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato), relativamente alle somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti.
Una disciplina analoga è contenuta nei Codici dei contratti pubblici succedutisi nel tempo.
Per quel che qui interessa, l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 (abrogato a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 36/2023), nel cui comma 13 veniva sostanzialmente trasfusa la disciplina prima contenuta nell'art. 117 del D. Lgs.
163/2006, così disponeva: “Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Come si vede, la disposizione citata – oltre a decretare l'applicabilità, per quanto ivi non espressamente derogato, della L. 52/1991 (recante disciplina della cessione dei crediti d'impresa) – faceva esclusivo riferimento alle cessioni dei crediti derivanti da corrispettivo di appalto, concessione o concorso di progettazione.
La portata derogatoria della disciplina speciale in commento risponde ad esigenze di tutela dell'interesse pubblico, consistente nell'evitare che durante l'esecuzione della prestazione possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato, compromettendo la regolare esecuzione del rapporto.
Dunque, sia il tenore letterale dell'art. 9 L.A.C., sia la ratio posta a fondamento della normativa in discorso, inducono a ritenere che essa non sia applicabile ai contratti ad efficacia istantanea, né tantomeno ai contratti di durata non più in corso di esecuzione.
3 In tal senso, si è condivisibilmente espressa la costante giurisprudenza di legittimità:
“Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (da intendersi nel suo complesso, ivi compresi pertanto anche i Comuni), il divieto di cessione senza
l'"adesione" della P.A. si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), solo rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne 4 deriva che la cessione di un credito insorgente da un ordinario contratto di compravendita soggiace in tutto e per tutto (salvo che per la forma prevista dall'art.
69, terzo comma, R.D. n. 2440 del 1923) all'ordinaria disciplina codicistica” (Cass. civ.,
Sez. III, sent. n. 981 del 28/01/2002; conforme Cass. civ., Sez. III, sent. n. 18339 del
27/08/2014).
Una volta terminata l'esecuzione del contratto, poi, viene meno la ratio istitutiva della deroga al principio codicistico di libera cedibilità dei crediti: “Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. di cui all'art. 70 r. d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r. d. cit. e 1264 cod. civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo” (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2209 del
01/02/2007).
Nel caso di specie, l'onere della prova in ordine alla natura di durata dei contratti in base ai quali venivano erogate e fatturate le forniture oggetto del presente procedimento, così come l'onere di provare l'eventuale circostanza che detti contratti siano ancora in corso di esecuzione, incombeva sulla parte convenuta, trattandosi di fatti impeditivi della
4 pretesa fatta valere ex adverso, mentre il nulla produceva a tal Controparte_1
riguardo.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione.
Passando al merito, parte attrice incardinava il presente giudizio deducendo di essere cessionaria del credito di cui erano originariamente titolari, nei confronti del
[...]
, le società Hera Comm S.r.l. e Gala S.p.A.; dichiarava, in seguito, di voler CP_1
proseguire il giudizio de quo solo per i crediti acquistati dalla Hera Comm S.r.l., riportati nell'elenco prodotto sub doc. 2 ( , e riduceva Controparte_2
l'originaria sorta capitale alla minor somma di € 189.541,43.
A riprova della propria qualità di cessionaria, produceva i contratti di cessione dei crediti azionati (cfr. sub 7_CESSIONE.zip, allegato alla prima memoria istruttoria), regolarmente notificati all'Ente debitore.
Non produceva, invece, il contratto sottoscritto tra la sua dante causa, Hera Comm
S.p.A., ed il convenuto, dai quali originavano i crediti oggetto di cessione, in CP_1
quanto come evidenziato dallo stesso a pag. 8 della comparsa di costituzione e CP_1 risposta “la Hera Comm S.r.l. (cedente nel rapporto con Parte_2
ha fornito energia elettrica al quale esercente il servizio di Controparte_1
salvaguardia per la fornitura di energia elettrica nei territori (tra gli altri) della
Campania”.
Dunque, è incontroverso che il rapporto obbligatorio è sorto non su base contrattuale, ma automaticamente, ex lege 125/2007, in regime di salvaguardia, ovvero al fine di garantire la continuità del servizio a favore dei clienti rimasti – per qualsiasi motivo – senza un fornitore operante nel libero mercato.
Sulla base di ciò, va – altresì - disattesa l'eccezione di inesistenza e/o non azionabilità della pretesa creditoria perché le somme richieste in pagamento non avrebbero fonte in un contratto scritto, stipulato secondo le norme di contabilità pubblica che disciplinano i contratti delle pubblica amministrazione riguardo alla scelta del contraente, alla sottoscrizione del legale rappresentante dell'Ente, all'autorizzazione dell'organo di gestione, all'indicazione dei capitoli di bilancio per far fronte all'impegno di spesa, sempre sollevata da parte convenuta, in quanto non pertinente alle forniture in regime di salvaguardia.
Il fatto -inoltre - che lo stesso Ente debitore abbia dedotto fatti estintivi della pretesa azionata, quali l'avvenuto pagamento della somma di € 493.305,46, è sintomatico del riconoscimento, da parte sua, dell'esistenza e validità del rapporto contrattuale.
5 Su tale eccezione di pagamento, sollevata da parte convenuta, si osserva che - stando a quanto dedotto - ella avrebbe effettuato “transattivamente e a tacitazione delle pretese” il pagamento della somma di € 493.305,46 in favore della Hera Comm S.r.l., mediante quindici mandati di pagamento, in data 18/9/2020.
Bisogna rilevare, innanzitutto, che non risulta agli atti alcun accordo transattivo stipulato tra le parti, e – ancora - che il documento prodotto a sostegno di tale affermazione (all. doc. 1 alla comparsa di costituzione) contiene un mero elenco di mandati di pagamento, solo asseritamente riconducibili alle fatture per cui è causa.
Ai fini della ricostruzione ed esatta determinazione del credito vantato dall'attrice, dunque, non potrà tenersi conto dei predetti mandati, in quanto trattasi di documentazione, specificatamente contestata dalla creditrice, non idonea a dimostrare l'effettivo pagamento degli importi dovuti.
Per quanto attiene ai mandati di pagamento, si evidenzia che “l'emissione del mandato non estingue l'obbligo perché, come afferma la Corte di Cassazione (S.U. 2627/1989), il mandato è un ordine impartito al tesoriere dal competente organo della P.A. con cui si dispone di pagare al creditore una determinata somma, avvisandolo, ed è dunque un atto preordinato all'adempimento dell'obbligazione e perciò la sua emissione non integra in sé adempimento liberatorio. Ne deriva che l'estinzione dell'obbligo avviene con
l'accreditamento delle somme sul conto, e perciò ivi è il locus solutionis” (cfr. parte motiva di Cass. n. 13100/2004).
Considerato che l'Ente debitore, nel presente giudizio, non ha offerto la prova dell'avvenuta comunicazione alla società attrice dell'emissione dei suddetti mandati di pagamento, ma – soprattutto - non ha prodotto le relative quietanze di pagamento e/o i bonifici attestanti l'effettiva esecuzione dei pagamenti dedotti, nessun valore probatorio estintivo dell'obbligazione potrà essere attribuito ai citati mandati di pagamento.
Ne consegue che il andrà condannato a pagare, in favore della Controparte_1
l'importo complessivo di € 189.541,43 in linea capitale, portato dalle Parte_1
fatture indicate nell'elenco prodotto dall'attrice sub doc. 2 (ELENCO SORTA
CAPITALE_ 3).
Su detta somma andranno calcolati gli interessi moratori al tasso di cui al D. Lgs. n.
231/2002, a decorrere dalla data di scadenza delle singole fatture rimaste impagate, fino alla data di proposizione della domanda.
Attesa l'espressa richiesta attorea, infatti, a partire da tale momento, e fino all'effettivo soddisfo, gli interessi di mora saranno dovuti nella stessa misura, ma:
6 - con effetto anatocistico, ai sensi dell'art. 1283 c.c., relativamente alle fatture che – alla data della notifica della citazione – risultino già scadute da almeno sei mesi;
- senza effetto anatocistico, relativamente a tutte le altre.
Con riguardo alle fatture pagate in ritardo in epoca anteriore alla instaurazione del presente procedimento, andranno, altresì, computati gli interessi moratori al tasso di cui al
D. Lgs. 231/2002, a decorrere dalla data di scadenza delle stesse sino all'avvenuto soddisfo, con eventuale effetto anatocistico dal giorno della domanda giudiziale, nei termini sopra precisati.
Merita, infine, accoglimento anche l'ulteriore domanda attorea avente ad oggetto la condanna di parte convenuta al versamento di una somma forfettaria a titolo di risarcimento, alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002, così come novellato nel 2012, a mente del quale: “Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.
È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”.
Sul punto, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, pure citata dalla società attrice in comparsa conclusionale, chiarendo che:
“l'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di euro
40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale” (sent. del
20/10/2022 resa dalla III Sez. nella causa C-585/2020).
In merito alla quantificazione della somma dovuta a tali fini, però, occorre rilevare che parte attrice chiedeva € 53.600,00, ma dall'esame dell'allegato relativo alle fatture azionate si evinceva che lo stesso ne conteneva 49 per ognuna delle prime 22 pagine e 21 nell'ultima pagina, per un totale di 1.099 fatture azionate, che moltiplicato € 40,00 porta alla somma complessiva di € 43.960,00.
Considerato che il ritardo nel pagamento delle fatture azionate ha comportato un danno erariale, si ritiene necessario procedere anche alla segnalazione ex art. 52 dl.vo n. 174 del
2016.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M.
7 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, CONDANNA il a Controparte_1
pagare in favore di (già , la Parte_1 Parte_2 somma di € 189.541,43, per sorta capitale, oltre agli interessi di mora al tasso di cui al D. Lgs. n. 231/2002, dalle scadenze delle singole fatture sino alla domanda giudiziale, disponendo che sulla somma così determinata e sugli interessi moratori prodotti dalle fatture tardivamente saldate maturino, con decorrenza dalla notifica della citazione, ulteriori interessi moratori allo stesso tasso sopra indicato, con eventuale effetto anatocistico, nei limiti ed alle condizioni poste dall'art. 1283
c.c.;
2. CONDANNA, altresì, il a pagare, in favore della parte Controparte_1 attrice, l'ulteriore somma di € 43.960,00, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
3. CONDANNA il a rimborsare in favore della Controparte_1 Parte_1
(già le spese relative al presente giudizio,
[...] Parte_2 che si liquidano in € 1.214,00 per C.U., € 27,00 per diritti ed € 10.515,00 per onorari (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva,
€ 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 3.500,00 per la fase decisionale), oltre a
I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
4. Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti di Napoli ex art. 52 dl.vo n. 174 del 2016.
Benevento, 16/05/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_3
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