Ordinanza cautelare 17 dicembre 2015
Ordinanza cautelare 19 febbraio 2016
Parere definitivo 5 maggio 2016
Ordinanza cautelare 18 maggio 2017
Ordinanza collegiale 26 gennaio 2018
Dispositivo di sentenza 24 dicembre 2018
Sentenza 2 aprile 2019
Sentenza 17 gennaio 2022
Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Parere definitivo 26 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 17/01/2022, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/01/2022
N. 00040/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00278/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 278 del 2020, proposto da
EZ RI AN e MI ND, rappresentate e difese dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Testi e Simona Anna Tondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto n. 2055 del 20.12.2019, notificato a mezzo p.e.c. in data 7.1.2020 con nota prot. 114/2020, con cui il Dirigente dell’Ufficio espropriazioni della Provincia di Lecce ha disposto l’acquisizione sanante, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, del fabbricato distinto in catasto al foglio 79, particella 1361, della superficie di 130 mq. (scaturente dal frazionamento della particella 1124), del terreno al foglio 79, particella 1418, della superficie di 401 mq. (scaturente, assieme alla particella 1419, dal frazionamento della particella 1123), e del fabbricato al foglio 79, particella 1425 (ex 1125), della superficie di 10 mq.;
- ove occorra, della suddetta nota prot. 114/2020 del 7.1.2020, di comunicazione del decreto n. 2055/2019;
- ove occorra, della deliberazione n. 31 del 7.8.2019, con cui il Consiglio Provinciale di Lecce ha demandato “al dirigente del servizio viabilità ed espropri l’adozione del provvedimento dirigenziale di acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001”, dei suddetti beni;
- ove occorra, della nota prot. n. 18020 del 15.4.2019, con cui il Dirigente del Servizio viabilità ed espropri della Provincia ha comunicato l’avvio del procedimento diretto all’acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/01, e della nota prot. n. 50716 del 20.12.2019, con cui il medesimo Dirigente ha comunicato di aver emesso il suddetto decreto, senza tuttavia allegarlo;
- di ogni altro atto, connesso presupposto e consequenziale (non conosciuto);
nonché, in via principale, per la condanna della Provincia di Lecce alla restituzione, previa riduzione in pristino, dei beni illegittimamente occupati e detenuti e per il risarcimento dei danni da occupazione illegittima e mancato godimento dei beni, oltre interessi e rivalutazione; in subordine, per il diritto al risarcimento dei danni per equivalente monetario, ovvero per i pregiudizi patrimoniali e non cagionati, e per l’occupazione illegittima ed il mancato godimento dei beni, oltre interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to P. Gaballo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le due ricorrenti - proprietaria e titolare del diritto di abitazione della villa con annesso giardino di pertinenza sita nel Comune di Galatina S.P. in Galatone ubicata in area distinta in C.T. al foglio 79, particelle originarie 1123, 1124 e 1125 - impugnano, con ricorso notificato il 02/03/2020 e depositato in giudizio in pari data, il decreto dirigenziale n. 2055 del 20/12/2019, notificato il 07/01/2020, con cui la Provincia di Lecce ha disposto l’acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 del fabbricato di cui al foglio 79, particella 1361, della superficie di 130 mq. (scaturente dal frazionamento della particella 1124), del terreno di cui al foglio 79, particella 1418, della superficie di 401 mq. (scaturente, assieme alla particella 1419, dal frazionamento della particella 1123), e del fabbricato di cui al foglio 79, particella 1425 (ex 1125), della superficie di 10 mq., ove occorra, la nota di comunicazione del decreto n. 2055/2019 prot. 114/2020 del 7.1.2020, la deliberazione n. 31 del 7.8.2019, con cui il Consiglio Provinciale di Lecce ha demandato “al dirigente del servizio viabilità ed espropri l’adozione del provvedimento dirigenziale di acquisizione, ai sensi dell’art. 42 bis d.p.r. n. 327/2001”, dei suddetti beni, la nota prot. n. 18020 del 15.4.2019, con cui il Dirigente del servizio Viabilità ed Espropri della Provincia di Lecce ha comunicato l’avvio del procedimento diretto all’acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/01 e la nota prot. n. 50716 del 20.12.2019, con cui il medesimo Dirigente ha comunicato di aver emesso il suddetto decreto, nonché ogni altro atto, connesso presupposto e consequenziale. Chiedono, altresì, la condanna della Provincia di Lecce alla restituzione, previa riduzione in pristino, dei beni illegittimamente detenuti e al risarcimento dei danni da occupazione illegittima e mancato godimento dei beni, oltre interessi e rivalutazione e, in subordine, al risarcimento dei danni per equivalente monetario, ovvero per i pregiudizi patrimoniali e non cagionati e per l’occupazione illegittima ed il mancato godimento dei beni, oltre interessi e rivalutazione.
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione articoli 12 e 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, P.P.T.R., D. Lgs. n. 42/2004, D.P.R. n. 380/2001, art. 3 L. n. 241/1990, art. 42 Cost. e D.P.R. n. 383 del 18.4.1994. Eccesso di potere. Erroneità presupposti. Violazione L.R. nn. 56/1980, 13/2001 e 20/2001 e P.U.G. del Comune di Galatina. Assenza di conformità urbanistica dell’opera pubblica. Violazione garanzie partecipative e sentenza TAR Lecce n. 523/2019.
2) Violazione e falsa applicazione articoli 12 e 42 bis del D.P.R. n. 327/2001. Violazione Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo. Violazione D.P.R. n. 380/01.
3) Violazione art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e art. 3 L. n. 241/1990 per altro profilo. Difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Eccesso e Sviamento di potere. Erroneità dei presupposti per altro profilo. Violazione art. 42 Costituzione per altro profilo.
4) Violazione e falsa applicazione art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 per altra ragione. Violazione D.lgs. n. 267/2000. Incompetenza e carenza di potere. Violazione e falsa applicazione art. 7 L. n. 241/1990.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda azionata, le ricorrenti hanno concluso come sopra riportato.
Il 07/05/2020 si è costituita in giudizio la Provincia di Lecce, depositando in giudizio un atto di costituzione, nel quale ha chiesto di rigettare il ricorso e la contestuale istanza risarcitoria.
Il 15/10/2021, le ricorrenti hanno depositato in giudizio una richiesta di passaggio in decisione sulla base degli scritti.
Nella pubblica udienza del 19 ottobre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e deve, pertanto, essere respinto.
1. - Con il primo pluriarticolato motivo di gravame, le ricorrenti – essenzialmente – lamentano la illegittimità del provvedimento di acquisizione “sanante” impugnato, sostenendo che la sentenza di questo T.A.R. n. 523/2019 avrebbe accertato che l’opera pubblica in questione è stata oggetto di “modifiche progettuali” sine titulo e che il provvedimento di acquisizione sanante non vale a “sanare” le illegittimità e gli abusi di natura urbanistica, edilizia e paesaggistica derivanti dalle “modifiche progettuali apportate” all’opera pubblica.
Il predetto motivo è infondato.
Osserva, infatti, il Collegio che non hanno rilevanza le illegittimità precedenti della P.A. sanzionate con la sentenza di questa Sezione n. 523/2019 (che, annullando i decreti di esproprio del 2017, ha ritenuto la “ fondatezza delle prospettate censure incentrate, essenzialmente, sull’omissione della “nuova” dichiarazione di pubblica utilità dell’opera da parte della Provincia di Lecce, quale Autorità procedente - preceduta dalla rinnovazione delle garanzie partecipative, ex art. 16 del D.P.R. n. 327/2001- dopo le modifiche progettuali apportate ” all’opera pubblica in questione), poiché il procedimento ex art. 42 bis T.U. n. 327/2001, espressamente fatto salvo dalla predetta sentenza (nella quale si legge “ Vanno, quindi, annullati i decreti di esproprio n. 1905 dell’8 febbraio 2017 e n. 1944 del 13 settembre 2017, impugnati con i motivi aggiunti, nei limiti dell’interesse delle ricorrenti e “in parte qua”, con conseguente condanna (in accoglimento della pure spiegata domanda di risarcimento in forma specifica) della Provincia di Lecce alla restituzione, previa riduzione in pristino, delle aree illegittimamente espropriate appartenenti alle ricorrenti, salva ed impregiudicata la discrezionale valutazione, da parte della Provincia medesima, in ordine agli interessi in conflitto, a seguito della quale l’Amministrazione, qualora ritenga di non restituire gli immobili alle legittime proprietarie, potrà, in via alternativa, disporre l’acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.. ”), ha presupposti autonomi, tassativamente indicati all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (- pregressa occupazione e trasformazione dell’area per fini pubblici in difetto di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, ovvero per annullamento dello stesso; - attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; - corresponsione al proprietario di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale determinato nella misura stabilita dall’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001), e struttura semplificata (“ uno actu perficitur ”) e non ha lo scopo di “sanare” gli atti precedenti.
2. - Con il secondo motivo di gravame, le ricorrenti lamentano la illegittimità del gravato provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, in quanto “ l’acquisizione del diritto di proprietà non può mai conseguire a un illecito, come quello perpetrato nel caso di specie della Provincia di Lecce ”, avente carattere permanente.
Anche il predetto motivo di ricorso è infondato alla stregua delle medesime considerazioni svolte nel precedente paragrafo.
Giova, infatti, precisare che, secondo l’interpretazione fornita dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella pronuncia n. 5/2020, l’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 «“ configura un procedimento ablatorio sui generis, caratterizzato da una precisa base legale, semplificato nella struttura (uno actu perficitur), complesso negli effetti (che si producono sempre e comunque ex nunc), il cui scopo non è (e non può essere) quello di sanatoria di un precedente illecito perpetrato dall'Amministrazione (perché altrimenti integrerebbe una espropriazione indiretta per ciò solo vietata), bensì quello autonomo, rispetto alle ragioni che hanno ispirato la pregressa occupazione contra ius, consistente nella soddisfazione di imperiose esigenze pubbliche, redimibili esclusivamente attraverso il mantenimento e la gestione di qualsiasi opera dell'infrastruttura realizzata sine titulo” ».
Osserva, inoltre, il Tribunale che, nel particolare caso di specie, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, ossia l’utilizzazione dei beni immobili de quibus per scopi di interesse pubblico, modificati in assenza di un provvedimento legittimo, nonché una motivazione adeguata del gravato provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, che evidenzia le attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico prevalenti sugli interessi privati e l’assenza di ragionevoli alternative all’adozione del provvedimento acquisitivo, come meglio illustrato nel successivo paragrafo.
3. - Con il terzo motivo di gravame, le ricorrenti deducono - essenzialmente - il difetto di motivazione del gravato provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, sia sotto il profilo della sussistenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del bene, sia sotto il profilo dell’assenza di ragionevoli alternative all’adozione del provvedimento acquisitivo, rilevando “ la circostanza che la Provincia non ha valutato in modo appropriato lo stato dei luoghi, non avendo svolto alcun sopralluogo successivo alla sentenza di codesto On.le TAR; infatti, il decreto impugnato, nonostante la roboante struttura autoreferenzialmente argomentativa, non dà conto della valutazione di assoluta indispensabilità dell’opera in esame. Sul punto, non è sufficiente l’asserito interesse pubblico derivante dal fatto che l’opera rappresenterebbe “un’importante collegamento viario tra due strade provinciali o di collegamento tra la zona sud-est e la zona a nord-ovest dell’abitato di Galatina, sicchè si rende indispensabile ricorrere all’acquisizione sanante dell’area” delle ricorrenti; e ciò, in primis, perchè l’opera pubblica è abusiva, difettando dei titoli necessari, sicchè l’interesse pubblico primario dovrebbe essere, semmai, quello di rimuoverla; ma anche perché l’opera viaria ben potrebbe essere realizzata nella soluzione alternativa graficamente rappresentata dall’Ing. Potenza, che consentirebbe ugualmente il collegamento viario tra le due S.P. o tra le zone sud-est e nord-ovest dell’abitato di Galatina e di soddisfare il conseguente interesse pubblico. In ogni caso, a prescindere dall’effettiva sussistenza dell’interesse pubblico all’acquisizione del bene, ciò che difetta nel decreto è l’indispensabile motivazione circa le eccezionali ragioni idonee a giustificare l’apprensione coattiva del bene, connesse all’assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione, e di reale mancanza, in un’ottica assiologica di reale primazia nel perseguimento di un mirato e ponderato interesse pubblico, di effettive alternative all’adozione dell’atto acquisitivo. ”.
Le predette censure sono infondate.
Osserva, infatti, il Collegio che il gravato provvedimento di acquisizione “sanante” ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 è adeguatamente motivato sia con riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, sia con riferimento all’assenza di ragionevoli alternative all’acquisizione.
In particolare, nel gravato decreto di acquisizione “sanante” impugnato, si dà atto «- del rilevante interesse pubblico che l’opera realizzata, nel suo complesso, riveste tuttora in quanto la stessa, già quasi totalmente realizzata e messa in esercizio, rappresenta un’importante collegamento viario tra due strade provinciali o di collegamento tra la zona sud-est e la zona a nord-ovest dell’abitato di Galatina, sicchè si rende indispensabile ricorrere all’acquisizione sanante dell’area… - dell’attualità, l’eccezionalità e la prevalenza dell’interesse pubblico all’acquisizione delle predette aree al demanio stradale della Provincia di Lecce rispetto ai contrapposti interessi privati, in considerazione della ormai irreversibile trasformazione delle aree di cui trattasi per scopi di pubblica utilità e che, diversamente, la restituzione dell’area ed il rispristino dell’immobile comporterebbe infatti pregiudizio all’intera opera viaria; - che non vi sono ragionevoli alternative all’adozione del succitato decreto di acquisizione sanante che possano soddisfare il pubblico interesse, percorrendo altre ordinarie vie procedimentali ”.
Né può ridondare nell’asserito difetto di motivazione del provvedimento impugnato la dedotta “ circostanza che la Provincia non ha valutato in modo appropriato lo stato dei luoghi, non avendo svolto alcun sopralluogo ” successivo alla sentenza di questo Tribunale, non essendo il sopralluogo elencato tra i presupposti di cui all’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, e non occorre nemmeno che, nel gravato provvedimento di acquisizione “sanante”, ci sia una motivazione puntuale su eventuali percorsi viari alternativi (nella specie, viene invocata nel ricorso la soluzione alternativa graficamente rappresentata nella perizia dell’Ing. Carlo Potenza), essendo, peraltro, l’opera pubblica in questione “ già quasi totalmente realizzata e messa in esercizio ”.
4. - Con il quarto motivo di gravame, le ricorrenti lamentano l’illegittimità per incompetenza del gravato decreto di acquisizione n. 2055/2019 del Dirigente dell’Ufficio espropriazioni, “ atteso che avrebbe potuto essere emanato solo dal Consiglio Provinciale ”.
Anche il predetto motivo di ricorso è infondato, ove si consideri che il gravato decreto di acquisizione “sanante” è stato preceduto dalla deliberazione n. 31/2019 con cui il Consiglio Provinciale di Lecce delibera di “ Procedere, giusta facoltà riconosciuta dalla sentenza n. 523/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce - Sezione Terza, all'acquisizione al patrimonio provinciale delle aree intestate in catasto alla ditta EZ RI AN e MI ND ” e “ demanda al dirigente del servizio Viabilità ed Espropri tutti gli adempimenti di gestione, conseguenti alla presente deliberazione, compresa l’adozione del provvedimento dirigenziale di acquisizione”.
Infatti, « Premesso che nel nuovo testo di legge di cui all’42-bis del D.P.R. n. 327/2001 non è specificato quale organo dell'Autorità competente per l'acquisizione “sanante” sia competente per l'adozione del provvedimento finale in questione e che, secondo una prima interpretazione offerta dalla giurisprudenza, il provvedimento acquisitivo rientrerebbe nella competenza del dirigente, conformemente alla regola che vale per le espropriazioni, mentre, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la competenza sarebbe del Consiglio (ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, Sezione III, 11/01/2021, n. 68), questa Sezione ritiene che la scelta "politica" di adottare il provvedimento di acquisizione “sanante” di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 è riservata alla competenza dell’organo consiliare, poiché riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione della proprietà di beni immobili individuato dall'art. 42, comma 2, lett. l) del D. Lgs. n. 267 del 2000 (...), ma che l'atto (finale) esecutivo di tale deliberazione è rimesso alla competenza del Dirigente dello specifico Settore o Servizio ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15 della L.R. della Regione Puglia n. 13/2001» (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 09/12/2021, n.1795).
5. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere, quindi, respinto.
6. - Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione delle peculiarità fattuali della controversia) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO